CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2014
177.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 72.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto n. 72);
   premesso che:
    l'articolo 3 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 40) individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
    tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea;
    su tali attivi si applicano anche le procedure per l'esercizio dei poteri speciali previste nello schema di decreto in esame,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   al fine di evitare future incertezze interpretative, chiarisca in Governo in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
  nonché, a fini di coordinamento formale, con le seguenti ulteriori condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a)» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a)»;
   2) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «che acquisisce» con le seguenti: «che intende acquisire»;
   3) al medesimo articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)»;
   4) all'articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1» con le seguenti: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2»;Pag. 19
   5) al medesimo articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: «settori difesa e sicurezza nazionale» con le seguenti: «settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;
   6) all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)»;
   7) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) valuti il Governo l'opportunità di precisare che la procura speciale non è richiesta quando la notifica sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa;
   b) valuti il Governo l'opportunità di accogliere nel testo le ulteriori proposte di riformulazione indicate nel parere del Consiglio di Stato.