CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2014
174.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01719 Albanella: Sulla situazione dei lavoratori italiani impiegati presso i call center.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulle possibili iniziative volte a tutelare i lavoratori italiani impiegati nei call center nonché sulle iniziative volte a tutelare la privacy dei cittadini italiani qualora i servizi dei medesimi call center siano resi in paesi extraeuropei.
  A tal proposito faccio presente che, al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nei settori dei servizi di call center, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), introduce alcune misure di agevolazione in favore di quelle aziende che abbiano attuato, entro le scadenze previste, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dalla legge n. 296 del 2006.
  Ricordo che la procedura di cui alla legge n. 296 del 2006 era subordinata alla stipula di appositi accordi sindacali tesi a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. Tale procedura ha consentito alle imprese beneficiarie, non necessariamente operanti nel settore di call center, di usufruire di una contribuzione agevolata.
  Per quanto concerne l'incentivo introdotto, per l'anno 2014, dal comma 22 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, faccio presente che è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura di un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati. L'importo mensile dell'agevolazione non può comunque superare il limite dei 200 euro per ciascun lavoratore.
  Il predetto comma 22 prevede, inoltre, che il valore annuale dell'incentivo non può superare:
   3 milioni di euro per ciascuna azienda;
   il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.

  Ricordo, inoltre, che per poter usufruire dell'agevolazione in parola, le imprese interessate avrebbero dovuto autocertificare, entro lo scorso 31 gennaio, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'INPS di un elenco dei lavoratori stabilizzati entro i predetti termini e ancora in organico. Le imprese sono, inoltre, tenute a fornire, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
  Faccio presente, che il citato articolo 22 precisa, altresì, che le modalità attuative del predetto beneficio saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal proposito, informo, che lo schema del provvedimento è in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici del Ministero che rappresento.
  Ricordo, infine, che il riconoscimento dell'agevolazione in parola dovrà avvenire Pag. 95nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di stato all'occupazione.
  Per quanto concerne l'ulteriore problematica segnalata nel presente atto parlamentare, che attiene alla tutela dei dati personali dei cittadini italiani nelle ipotesi in cui i servizi di call center siano resi da società operanti in paesi extraeuropei, osservo quanto segue.
  L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center.
  In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che, qualora un'azienda decida di spostare l'attività di call center fuori dal territorio nazionale e, in particolare al di fuori dell'UE, deve darne preventivamente comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende già operanti in Paesi esteri.
  A seguito dell'introduzione di tale disposizione, il Garante per la privacy ha inviato ulteriori e specifiche richieste di informazioni ai soggetti italiani maggiormente attivi nel settore del telemarketing e, segnatamente, ai principali operatori di telecomunicazioni ed alle società che operano nel settore energetico o della comunicazione di massa.
  Successivamente, viste le segnalazioni e le richieste di chiarimento pervenute in materia di trattamento dei dati personali in conseguenza delle disposizioni introdotte dal citato articolo 24-bis, il Garante ha adottato il Provvedimento prescrittivo del 10 ottobre 2013, al fine di assicurare le opportune garanzie al trattamento dei dati effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea da parte di call center utilizzati da titolari italiani.
  Con tale Provvedimento, il Garante ha impartito specifiche prescrizioni a tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono in qualità di titolare del trattamento, direttamente o in affidamento a terzi, un'attività di call center effettuata in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati e dal fatto che esercitino tale attività in maniera prevalente.
  Da ultimo, segnalo che le misure di tutela previste in favore della privacy degli utenti dal decreto-legge 83 del 2012 possono trovare applicazione (secondo quanto osservato dalla Commissione europea e dallo stesso Garante) solo in relazione alle delocalizzazioni all'esterno dell'UE, mentre tali disposizioni non possono impedire la dislocazione di call center in altri Paesi dell'Unione.

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ALLEGATO 2

5-01757 Baldassarre: Criteri di gestione e prospettive del fondo denominato «FONDINPS».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulle criticità segnalate dalla Corte dei Conti in merito al fondo di pensione complementare denominato Fondinps.
  A tal proposito faccio presente che Fondinps è la forma pensionistica complementare a capitalizzazione individuale finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Si tratta di un fondo cosiddetto residuale in quanto sono destinatari di Fondinps tutti i lavoratori dipendenti che, entro sei mesi dalla data di prima assunzione, non esprimono alcuna volontà sulla destinazione del loro Tfr maturando e che risultano sprovvisti di una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o da un accordo aziendale. L'adesione a tale fondo è libera e volontaria.
  Il finanziamento di Fondinps avviene mediante il versamento del Tfr conferito tacitamente. Successivamente all'iscrizione, al lavoratore è consentito altresì di attivare una contribuzione volontaria a proprio carico.
  L'investimento delle risorse conferite a Fondinps avviene nell'ambito dell'unico comparto di investimento in cui il Fondo Pensione risulta articolato ed è affidato a gestori professionali abilitati ai sensi della normativa vigente, in virtù di convenzioni appositamente stipulate.
  Le risorse sono gestite in maniera prudenziale al fine di garantire la restituzione del capitale e con l'obiettivo di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale, in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alle linee di investimento destinate a ricevere le risorse conferite tacitamente. Ad ogni modo, ricordo che la garanzia di risultato è analiticamente dettagliata nella Nota Informativa.
  La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.
  Da ultimo osservo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esaminerà con la dovuta attenzione le criticità segnalate dagli onorevoli interroganti, ma nella consapevolezza che molte delle questioni segnalate attengono profili di vigilanza sulla gestione delle forme di previdenza complementare, istituzionalmente demandata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
  In particolare la COVIP, interrogata sul punto, ha evidenziato che i costi amministrativi e finanziari sostenuti da un lavoratore che aderisce a Fondinps appaiono sostanzialmente in linea con quelli applicati agli altri lavoratori che aderiscono a fondi negoziali.
  Con riguardo alla maggiore incidenza delle spese di gestione in relazione all'aumento del patrimonio del Fondo e le conseguenze che ciò potrebbe determinare sulla posizione degli iscritti, la COVIP ha sottolineato come il Fondo garantisce ai lavoratori iscritti un rendimento minimo pari a quello che avrebbero avuto lasciando il proprio Tfr in azienda.

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ALLEGATO 3

5-02023 Ferro: Sulle misure di tutela riguardanti i lavoratori della «RSA Annali» di Cineto Romano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente l'Azienda Annali srl, sulla base delle informazioni assunte dalla Regione Lazio e dalla Società medesima.
  Voglio sin da subito precisare che gli Uffici del Ministero che rappresento non sono stati investiti della vicenda in quanto la vicenda è stata affrontata a livello territoriale dalla Regione Lazio.
  Come ricordato dagli Onorevoli Interroganti, la Società Annali srl ha avviato in data 30 novembre 2011 la procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 24 lavoratori occupati presso la sede dell'unità operativa di Cineto Romano (RM), in ragione dei nuovi requisiti organizzativi per l'accreditamento regionale fissati dal decreto del commissario ad acta n. 8 del 2011.
  Infatti, in virtù di tale decreto – che non contemplava ai fini dell'accreditamento le figure degli ausiliari addetti alle pulizie, prevedeva la figura dell'educatore professionale, stabiliva un diverso organico per il personale addetto all'assistenza e che il personale amministrativo fosse determinato dall'Azienda in base al volume di attività –, la Annali srl ha avviato la procedura di riduzione di personale nonché la connessa procedura di collocazione in mobilità di n. 24 unità lavorative (12 ausiliari, 5 educatori sprovvisti del titolo, 5 operatori tecnici addetti all'assistenza e 2 impiegati amministrativi) per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale.
  È per tali ragioni che la Società, al fine di ottenere l'accreditamento definitivo, doveva necessariamente garantire i nuovi livelli assistenziali ridefinendo quantità dell'organico e qualifiche professionali.
  La fase sindacale della procedura di licenziamento si è conclusa il 16 gennaio 2012 senza il raggiungimento di un accordo, pertanto la questione è stata deferita alla Regione Lazio ove, nel corso dell'incontro del 15 febbraio 2012, è stato proposto all'Azienda di utilizzare gli ammortizzatori sociali di natura conservativa. Nella medesima data, pertanto, è stato sottoscritto in sede regionale un verbale di accordo per il ricorso alla CIGS in deroga per un numero massimo di 24 addetti all'unità operativa di Cineto Romano (RM) sospesi dal lavoro a zero ore per il periodo 1o marzo 2012-31 dicembre 2012.
  Alla luce di una sostanziale invarianza della posizione degli esuberi, la CIGS in deroga dei 24 dipendenti, nel tempo divenuti 19 per dimissioni di 5 unità, si è protratta sino al 31 dicembre 2013.
  Con riferimento al personale, nel corso dell'incontro del 15 febbraio 2012 è stata comunicata l'impossibilità di adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletavano le medesime mansioni per ragioni di ordine tecnico/organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza.
  Relativamente agli ausiliari addetti alle pulizie, non più contemplati dal decreto del commissario ad acta n. 8 del 2011, faccio presente che l'Azienda ha esternalizzato il servizio di pulizie appaltandolo al Consorzio Sinergie che, su espressa richiesta della Annali srl, prima di dare inizio alla fornitura del servizio, ha proposto a tutti gli ausiliari addetti alle pulizie di passare alle proprie dipendenze Pag. 98per lo svolgimento delle stesse mansioni precedentemente svolte. Tuttavia, soltanto 3 dei 12 addetti alle pulizie coinvolti nella procedura di mobilità hanno manifestato la volontà di accettare l'offerta ed il Consorzio ha provveduto a reperire un'unità ricorrendo anche a inserzioni su giornali locali.
  L'Azienda ha dichiarato di aver esplicitato in tutte le sedi – ivi incluso l'avvio della procedura di mobilità – di non poter più utilizzare educatori senza titolo, in quanto il citato decreto n. 8 espressamente prevede che la Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) dovesse annoverare tra il personale educatori in possesso di specifici titoli di studio.
  A tal proposito, la circostanza che il CCNL contempli la figura dei terapisti occupazionali quale figura «ad esaurimento», così come evidenziato nell'interrogazione, non rileva posto che, a fronte di un provvedimento regionale, quale appunto il decreto commissariale n. 8 del 2011, una fonte contrattuale non può che ritenersi irrilevante.
  L'Azienda si è quindi avvalsa della prestazione di 5 educatori professionali, muniti di titolo, e ha instaurato rapporti libero professionali con 12 infermieri, garantendo in tal modo un'assistenza più qualificata.
  Quanto, poi, agli operatori addetti all'assistenza, che nell'interrogazione si vorrebbero pari a 29/30, a fronte dei 26 attualmente impiegati in struttura, l'Azienda ha rappresentato che la normativa regionale stabilisce l'organico in base ai minuti di assistenza e che, prendendo come riferimento il monte orario mensile applicato in azienda di 165 ore di cui al CCNL AIOP RSA (Associazione Italiana Ospedalità Privata), si perviene a n. 26 unità.
  Con riguardo alle mansioni degli OTA (Operatore tecnico assistenziali), l'Azienda ha rilevato come, alla stregua del mansionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 384/90 ed al decreto ministeriale n. 295/91, essi debbano svolgere sia attività alberghiera che di assistenza semplice alla persona. Il loro inquadramento come operai, secondo la Annali srl, sarebbe quindi in linea con la suddivisione codicistica in operai, impiegati, quadri e dirigenti di cui all'articolo 2095 del codice civile.
  La circostanza, poi, che gli operatori presenti in RSA abbiano il titolo di OSS (Operatori socio-sanitari) è stata tenuta, a parere dell'Azienda, in debita considerazione nel corso della procedura, al fine di non depauperarsi di un patrimonio professionale presente in struttura, anche se temporaneamente non utilizzato.
  Quanto, poi, ai carichi di lavoro e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, la Società ha fatto presente come, nel corso degli ultimi anni, anche in ragione della procedura volta all'ottenimento dell'accreditamento definitivo, sia stata destinataria di numerosi controlli da parte di vari Enti a ciò preposti (ASL, Ministero del lavoro, NAS, Guardia di Finanza), tutti conclusisi con esito positivo.
  Voglio precisare, inoltre, che dopo la collocazione in CIGS in deroga dei 24 dipendenti, la Annali srl non ha proceduto all'assunzione di nuovo personale né amministrativo né di altro tipo, come si desume anche dal libro unico del lavoro.
  È doveroso, inoltre, ricordare che la Annali srl ha ottenuto con decreto del Commissario ad acta del 26 giugno 2013 l'accreditamento definitivo per un totale di 114 posti residenza; mentre i 20 posti di riabilitazione in regime residenziale ex articolo 26 sono stati autorizzati ma non accreditati.
  In vista della conclusione della CIGS in deroga prevista per il 31 dicembre 2013, e in ragione anche del fatto che con l'accreditamento definitivo l'esubero era oramai strutturale e pertanto non ricorrevano più i presupposti per l'ammortizzatore sociale, la Società in data 14 novembre 2013, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale con conseguente collocazione in mobilità, riguardante n. 19 lavoratori addetti presso l'unità produttiva di Cineto Romano (RM). Le parti si sono incontrate in sede sindacale senza il raggiungimento Pag. 99di un accordo e la questione è stata conseguentemente deferita alla Regione Lazio per la successiva fase di sua competenza.
  L'esame congiunto espletato in sede regionale in data 23 dicembre 2013, nonostante i tentativi di conciliazione espletati, si è tuttavia concluso con un verbale di mancato accordo.
  Infine, in data 8 gennaio 2014 presso la Cabina di regia sulla sanità regionale è stato convocato un tavolo di confronto con la Annali srl e le Organizzazioni sindacali per valutare la possibilità di procedere alla solidarietà difensiva per il personale diretto all'assistenza alla persona con titolo di Operatore socio-sanitario o qualifiche analoghe. Le parti non sono tuttavia addivenute ad un accordo e hanno richiesto un approfondimento ulteriore sui requisiti professionali.
  Nel corso dell'incontro, la Regione Lazio per quanto di propria competenza si è impegnata a fare le dovute verifiche tecniche utili ad acquisire elementi di merito e si è resa inoltre disponibile a riconvocare nuovamente le parti al fine di valutare la possibilità di integrare parte degli operatori con titolo e valutare la ricollocazione di parte del personale in esubero in altre realtà di ambito regionale.
  Quanto infine alle comunicazioni di licenziamento, l'Azienda sostiene di aver proceduto alla trasmissione di telegrammi e raccomandate in data 31 dicembre 2013, come documentato dai relativi avvisi di ricevimento.
  In conclusione, nel ribadire che ad oggi non risulta pervenuta presso la Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di valutazione della situazione aziendale all'attenzione, non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.
  2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.
  3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.
  4. I moduli di cui ai commi 1 e 3 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al citato comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al presente comma.
  5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono altresì disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui ai commi 1 e 3, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati. Pag. 101
  6. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e i commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.
  7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.