CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2014
174.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00245 Molea: Su recenti iniziative relative all'assetto giornalistico ed editoriale di un'Agenzia di stampa.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   premesso che è stata svolta una proficua audizione informale in Commissione culturale il 30 gennaio 2014 sul ridimensionamento dell'assetto giornalistico ed editoriale dell'Agenzia di stampa Adnkronos alla quale hanno partecipato rappresentanti della medesima Agenzia, dell'Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa e della Federazione italiana degli editori di giornali;
   considerato che dall'audizione indicata è emerso che l'Adnkronos, come altre dieci agenzie nazionali di stampa, intrattiene contratti di fornitura di informazione professionale con lo Stato, finanziati quindi con risorse dei contribuenti;
   tenuto conto che i contratti con lo Stato e gli enti pubblici debbono essere incardinati con imprese rispettose delle obbligazioni convenzionali come di quelle relative alle garanzie per i lavoratori;
   ribadita la considerazione che non è accettabile l'idea che chi percepisce soldi dello Stato non ne rispetti correttamente le sue leggi e i suoi indirizzi applicativi, per cui, quando accadono comportamenti impropri, come nel caso dell'AdnKronos e di sue consociate, questi sono da respingere con la determinazione che meritano;
   rilevato, inoltre, che i tagli annunciati dall'editore con ricorso alla legge n. 223 sui licenziamenti collettivi non risultano corrispondenti alle regole essenziali del settore dell'editoria, anche per quanto concerne eventuali condizioni di criticità aziendali (nello specifico negate dall'editore);
   preso atto che l'avvio della procedura di licenziamenti collettivi nel gruppo AdnKronos è stato notificato a meno di un mese dal rinnovo delle convenzioni con lo Stato, a parità di condizioni economiche e di standard di fornitura identici all'anno precedente;
   appreso che il Governo ha inteso dichiarare, nella circostanza dei rinnovi delle convenzioni con le agenzie di stampa, di voler favorire un percorso di riforma e razionalizzazione del settore, incentivando tra l'altro le fusioni tra le agenzie di stampa, e nel frattempo confermando a ciascuna agenzia convenzionata gli stessi carichi e importi del 2012, appare impensabile che lo Stato ora rischi di farsi carico dei fatturati delle aziende e non delle risorse professionali essenziali a garantire il rispetto dei contratti secondo gli standard qualitativi e quantitativi e dei servizi giornalistici con le medesime prestazioni, promuovendo miglioramenti in termini di specializzazione e internazionalizzazione che sono parte fondamentale dei contratti stessi,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative atte a contribuire ad una soluzione della crisi dell'occupazione giornalistica ed editoriale apertasi all'Adnkronos Spa e nella società Mak-Multimedia Adnkronos Srl e delle gravi ripercussioni che la stessa può Pag. 72pesantemente esercitare sul settore dell'informazione che lamenta sempre più spesso l'attacco ai propri spazi di libertà, nonché a contenere eventuali propositi di contrazione di organici nel settore delle agenzie in conseguenza di eventuali processi di fusione ritenendo che la razionalizzazione non possa avere come radice il ridimensionamento qualitativo e quantitativo complessivo che si determinerebbe come conseguenza di tagli dell'occupazione giornalistica correttamente inquadrata, senza la quale non si «produce» il bene informazione plurale, per il quale si legittimano le convenzioni con le agenzie di stampa.
(8-00035) «Molea, Galan, Zampa, Lainati, Giancarlo Giordano, Tancredi, Di Lello, Buonanno, Coscia, Palmieri, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zoggia, Vezzali, Capua».

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ALLEGATO 2

5-01086 Pes: Sull'istituzione dei licei musicali e su talune problematiche concernenti i docenti precari di musica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Premetto che la questione illustrata dall'onorevole interrogante è stata analizzata il 14 gennaio scorso nella seduta della 7a Commissione del Senato, in occasione della discussione di un altro atto di sindacato ispettivo dal medesimo contenuto.
  Non posso quindi che confermare quanto riferito nella precedente occasione.
  Il Ministro è a conoscenza delle questioni emerse con l'istituzione dei licei musicali e coreutici, in relazione alle regole di assegnazione degli insegnamenti di nuova istituzione ai docenti di educazione musicale e di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Ministro è altresì consapevole delle aspettative maturate dai medesimi docenti, in particolare di quelli non ancora immessi nei ruoli. Le questioni indicate potranno essere risolte con l'adozione del regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, nell'ambito degli interventi di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.
  Nelle more dell'adozione di tale regolamento, con il quale verranno stabiliti i titoli professionali e culturali necessari per ottenere la titolarità degli insegnamenti di nuova istituzione, la fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento è disciplinata dai provvedimenti annuali predisposti per le operazioni di definizione degli organici, oltre che dalla contrattazione collettiva integrativa (per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente) e, dai provvedimenti annuali con i quali sono definite le regole per l'assegnazione delle supplenze (per il personale a tempo determinato).
  Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni di assegnazione provvisoria e di utilizzazione, il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 15 maggio 2013, ha recepito l'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, relativo al piano degli studi dei licei musicali e alle regole transitorie per l'assegnazione dei docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 sui nuovi insegnamenti. Le medesime regole sono applicate dalla circolare annuale che disciplina le modalità e i criteri di assegnazione delle supplenze del personale precario.
  In ordine alle varie questioni sollevate dall'onorevole interrogante, posso assicurare che i profili rimessi alla contrattazione collettiva saranno adeguatamente segnalati dal Ministero in sede di contrattazione integrativa per il prossimo anno scolastico. In tal senso prendo atto delle osservazioni formulate, che saranno rappresentate al tavolo delle trattative con le organizzazioni sindacali di comparto, i cui lavori inizieranno entro i prossimi due mesi. La medesima attenzione sarà riservata alla proposte riguardanti gli interventi di competenza del Ministero in ordine all'accesso alle graduatorie provinciali e all'assegnazione delle supplenze, interventi che dovranno però essere conciliati con le regole generali sulla formazione e sull'utilizzo delle graduatorie stesse.

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ALLEGATO 3

5-01337 Gallinella: Interventi a tutela delle piccole scuole dei comuni montani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei innanzitutto assicurare che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca condivide le osservazioni formulate nell'interrogazione in merito all'opportunità di sostenere e valorizzare il servizio scolastico nei piccoli centri montani e alla circostanza che attraverso l'istruzione scolastica può essere attenuato il rischio di isolamento di questi centri e favorito il relativo sviluppo. L'attenzione che da molto tempo viene dedicata a questo tema è d'altra parte dimostrata dal fatto che la normativa vigente in materia di organizzazione del servizio scolastico sul territorio contiene specifiche disposizioni per le aree montane e le piccole isole, sia per quanto attiene al numero minimo di alunni per la formazione delle classi, sia al numero minimo di alunni necessari per mantenere il plesso scolastico (ridotto per tali zone di oltre il 10 per cento rispetto al parametro ordinario). Anche le istruzioni sulla distribuzione del personale docente, impartite annualmente dagli uffici centrali del Ministero, richiamano espressamente l'opportunità di riservare particolare attenzione alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali.
  Giova poi ricordare, al riguardo, il progetto «Aree interne», avviato dal Ministro per la coesione territoriale nel corso della precedente legislatura e fatto proprio dal Governo in carica. Tale progetto, al quale partecipa anche il MIUR, è finalizzato al rilancio economico e sociale delle cosiddette aree interne del Paese, tra le quali rientrano i piccoli comuni montani, valorizzando in esse i servizi essenziali, soprattutto in materia di istruzione, salute e mobilità. La realizzazione di questo progetto potrà fornire l'occasione per elaborare specifiche iniziative volte a definire nuovi criteri di distribuzione del personale scolastico che valorizzino i presidi educativi dei comuni montani.
  Passando ora all'esame delle questioni specificamente segnalate nell'interrogazione, in merito alla situazione della regione Umbria, per l'anno scolastico 2013-2014 la situazione delle pluriclassi è assai contenuta: sono infatti attive 76 pluriclassi su un campione regionale di 5698 classi, di cui 2079 di scuola primaria, dove in massima parte insiste il fenomeno delle pluriclassi. Altrettanto contenuto è il problema delle liste di attesa della scuola dell'infanzia, che per l'anno scolastico 2013-2014 sono state quasi completamente abbattute.
  Riguardo invece alla proposta di introdurre ulteriori norme sull'organizzazione del servizio scolastico nei comuni montani, il Ministro è ben disponibile a collaborare con il Parlamento nell'esame di proposte come quelle ipotizzate dall'onorevole interrogante. Nell'esaminarle, peraltro, occorrerà tenere conto, oltre che dell'impatto sulla finanza pubblica di alcune delle proposte formulate, anche dei limiti alle competenze del Governo in questa materia. In determinati casi, gli interventi proposti sono infatti realizzabili solo attraverso un intervento normativo primario mentre, per quanto riguarda il dimensionamento della rete scolastica e i criteri di assegnazione del punteggio ai docenti impiegati nelle scuole dei comuni montani, si tratta di decisioni rimesse, rispettivamente, alla competenza delle regioni e alla contrattazione collettiva.

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ALLEGATO 4

5-01439 Coccia: Sui fondi destinati all'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa è oggetto di contrattazione collettiva secondo le modalità previste dagli articoli 33, 62, 85 e 87 del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. I tempi di erogazione delle risorse in questione, di conseguenza, risentono della durata delle procedure negoziali. Aggiungo che negli ultimi due anni scolastici, la procedura di assegnazione risulta connessa con la questione del finanziamento degli scatti di anzianità del personale scolastico. A partire dal mese di luglio 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha avviato incontri con le organizzazioni sindacali per la definizione delle modalità di erogazione e la ripartizione delle risorse tra le varie voci del MOF.
  L'intesa per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse del MOF è stata siglata il 26 novembre 2013. In esecuzione di tale accordo, con nota del 3 dicembre 2013, sono stati comunicati a ciascuna scuola gli importi relativi al periodo settembre/dicembre 2013. Immediatamente dopo, con la nota del 5 dicembre 2013, con la quale venivano diramate le istruzioni per il programma annuale 2014, sono stati comunicati gli importi degli ulteriori otto dodicesimi del suddetto fondo per l'anno scolastico in corso, relativi al periodo gennaio/agosto 2014. Gli importi assegnati a ciascuna scuola sono stati poi resi noti anche attraverso un avviso pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 27 gennaio scorso.
  Per quanto riguarda la parte del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinato alle attività complementari di educazione fisica, con le suddette comunicazioni è stata precisata la destinazione di euro 20.280.000 ai progetti di avviamento alla pratica sportiva. L'erogazione di tali risorse è subordinata all'effettiva attivazione dei progetti. Il Ministero ha aperto nel dicembre scorso la procedura di rilevazione di tali progetti, che è in corso di ultimazione.

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ALLEGATO 5

5-01511 Culotta: Sui percorsi abilitanti speciali per l'insegnamento nella classe di concorso 56/A, concernente discipline nautiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La proposta, formulata dall'onorevole interrogante, di consentire la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali (PAS) per la classe di concorso 56/A («navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali») ai docenti precari che non sono in possesso del titolo di studio previsto dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, ma hanno comunque insegnato le materie in questione con contratti di supplenza breve, incontra due ordini di ostacoli.
  In primo luogo, dal punto di vista della competenza ad adottare una simile decisione e della relativa procedura, una simile modifica dei requisiti di ammissione ai PAS non potrebbe essere operata attraverso un'ordinanza ministeriale, ma solo tramite una modifica del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.
  In secondo luogo, dal punto di vista sostanziale, un siffatto intervento introdurrebbe una deroga al principio, a cui il suddetto regolamento, si informa, secondo il quale l'accesso ad un determinato insegnamento è riservato a quanti sono in possesso del titolo di studio previsto per la classe di concorso di riferimento. Al riguardo, ricordo che l'assegnazione di un insegnamento a docenti che non hanno lo specifico titolo di studio avviene solo con contratti di supplenza breve, nei casi in cui i dirigenti scolastici hanno la necessità di conferire nomine su posti le cui graduatorie risultano esaurite. L'inserimento nelle graduatorie per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e di quelle relative alle supplenze annuali o temporanee è invece consentito solo a coloro che sono in possesso del relativo titolo di studio. Tale principio, come accennato, è applicato anche per l'accesso ai PAS: l'articolo 15, comma 1, del citato decreto n. 249 del 2010 ha infatti ribadito che vengono ammessi ai percorsi formativi speciali coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 39 del 1998.
  Piuttosto che con la deroga ipotizzata, dunque, sembra preferibile affrontare le questioni segnalate nell'interrogazione, in merito alla carenza di docenti della classe di concorso 56/A, in sede di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso. Esse potranno dunque essere risolte con l'adozione del relativo regolamento, previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, nell'ambito degli interventi di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.