CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2014
173.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Atto n. 52).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Atto n. 52);
   preso atto del parere espresso sul suddetto schema dal Garante per la protezione dei dati personali, trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo in data 15 gennaio 2014;
   l'articolo 5, comma 2, prevede l'emanazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalità di accesso da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati in possesso del Ministero dell'interno relativi ai veicoli e numeri di targa rubati; al riguardo appare auspicabile che tale termine sia inteso come perentorio e non meramente ordinatorio, al fine di valutarne la congruità, e, se necessario, individuare un termine maggiormente adeguato;
   l'articolo 10 prevede, tra le altre cose, che i diritti riconosciuti agli interessati in relazione al trattamento dei loro dati personali, siano esercitati anche ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, il quale prescrive che nell'ambito del trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno o comunque da forze di polizia non si applichino alcune disposizioni del codice, quali quelle relative al diritto di informazione di cui all'articolo 13 del codice, richiamate però dal medesimo articolo 10 dello schema di decreto; al riguardo potrebbe pertanto risultare opportuno circoscrivere meglio la portata del richiamo all'articolo 53 del codice;
   con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17, la relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di decreto prevede un onere di 202.825 euro per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di 270.840 euro per il Ministero dell'interno, oneri in entrambi i casi derivanti dalle esigenze di aggiornamento dei sistemi informatici; gli oneri indicati appaiono peraltro eccessivi rispetto agli interventi di aggiornamento prospettati dalla relazione, interventi che infatti potrebbero essere effettuati con un impiego di risorse inferiore, anche attraverso lo svolgimento di procedure di gara per l'individuazione dei soggetti incaricati degli stessi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17, verifichi Pag. 166il Governo la determinazione degli oneri relativi all'adeguamento dei sistemi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di ridurre le previsioni di spesa recate dai citati commi 1 e 2 dell'articolo 17;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un termine adeguato per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono definite le modalità di accesso da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati in possesso del Ministero dell'interno relativi ai veicoli e numeri di targa rubati;
    b) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di precisare il rinvio all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, anche a fini di coordinamento con le previsioni dello schema in oggetto;
    c) valuti il Governo l'opportunità di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui agli ultimi due periodi dell'articolo 1 del comma 427 della legge n. 147 del 2013, relative all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli.