CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 gennaio 2014
168.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

In merito alla missione svolta a Varsavia dal 19 al 22 novembre 2013.

RELAZIONE

  Una delegazione parlamentare delle Commissioni Ambiente di Senato e Camera ha preso parte, su invito del Ministro dell'Ambiente, all’high level segment della XIX Sessione della Conferenza delle Parti (COP19) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC), che ha avuto luogo a Varsavia dal 18 al 23 novembre 2013.
  Per il Senato sono stati designati a far parte della delegazione italiana, in qualità di osservatori, i senatori Gianpiero Dalla Zuanna (SCpI) e Carlo Martelli (M5S), componenti della Commissione Ambiente, mentre per la Camera hanno partecipato, sempre in qualità di osservatori, il vicepresidente della Commissione Ambiente Massimo De Rosa (M5S) e l'onorevole Mariastella Bianchi (PD), componente della medesima Commissione.
  Come ogni anno dal 1995, delegazioni di 196 Paesi si sono riunite per negoziare modalità e strategie per stabilizzare e ridurre le emissioni di gas serra in modo da fronteggiare i cambiamenti climatici. L'obiettivo era, in particolare, quello di gettare le basi di un accordo globale vincolante per tutti i paesi da raggiungere a Parigi nel 2015 con effetti a partire dal 2020 così come stabilito nel vertice di Durban del 2011.
  L'appuntamento decisivo di Parigi sarà preceduto da diversi appuntamenti negoziali, tra i quali la COP 20 che si terrà a Lima nel dicembre 2014, nella quale si dovrà arrivare ad un primo testo base per l'accordo dell'anno successivo. Vi sarà inoltre un summit straordinario sul clima promosso dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, che si terrà il 23 settembre 2014 a New York nel giorno che precede l'apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
  È stato altresì sottolineato il ruolo leader che l'Italia potrà avere all'interno della cornice europea, in ragione del fatto che a giugno prossimo assumerà la Presidenza UE.
  Alla vigilia del vertice di Varsavia, è stato presentato un nuovo rapporto dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il riscaldamento globale) ed in particolare del gruppo di lavoro I che si dedica allo studio delle basi scientifiche dei cambiamenti climatici (il gruppo di lavoro II si occupa degli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani, delle opzioni di adattamento e della loro vulnerabilità, mentre il gruppo di lavoro III si occupa della mitigazione dei cambiamenti climatici, cioè della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.)
  Tra i risultati più importanti del nuovo rapporto del gruppo di lavoro I dell'IPCC presentato a settembre c’è la conferma del fatto che l'aumento della temperatura media globale è inequivocabilmente dovuto all'attività umana e che la soglia prudenziale fissata ad un aumento della temperatura media globale di due gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali sarà raggiunta entro due o tre decenni con l'attuale ritmo di emissioni climalteranti con effetti devastanti Pag. 108legati all'aumento del livello dei mari, ad ondate di calore, siccità e maggiore frequenza degli eventi estremi. Solo a titolo di esempio, viene stimato l'innalzamento del livello dei mari in questi termini: tra il 2046 ed il 2065 con aumenti tra 1,4 e 2,6 gradi nella temperatura media si stima un aumento tra i 22 cm e i 38 cm nel livello dei mari; tra il 2081 ed il 2100 con aumenti tra 2,6 e 4,8 gradi nella temperatura media si stima un aumento tra i 45 cm e gli 82 cm nel livello dei mari.
  Nelle sue oltre 2000 pagine di rapporto, redatto da 209 scienziati, l'IPCC ha inoltre calcolato il carbon budget. In sostanza, per rimanere entro i due gradi di aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli preindustriali non possono essere immesse nell'atmosfera più di 1000 gigatonnellate di carbonio; al 2011 ne erano state emesse già 531.
  Sono quindi necessarie riduzioni sostanziali e durevoli nelle emissioni di gas climalteranti per evitare di superare la soglia dei due gradi.
  Le concentrazioni in atmosfera di anidride carbonica, metano, ossido di diazoto sono a livelli senza precedenti almeno negli ultimi 800 anni. Nell'emisfero settentrionale il periodo 1983-2012 è con ogni probabilità il trentennio più caldo negli ultimi 1400 anni.
  Le temperature globali medie possono aumentare per la fine del secolo, secondo gli scienziati dell'IPCC, in un arco che va da 0,3 a 4,8 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali, un arco molto ampio che dipende dall'efficacia nell'azione dei governi nel controllare e ridurre le emissioni climalteranti.
  Per garantire che non venga superato il carbon budget, i governi e le imprese dovranno lasciare riserve valide di combustibili fossili non sfruttate.
  «Ingiustizia climatica» è stata la definizione della crisi del clima che quest'anno ha visto da un lato i tifoni spazzare l'India e le Filippine, dall'altro la siccità assediare l'Africa, a fronte di un costante innalzamento del livello del mare che minaccia di sommergere intere isole.
  Ancora una volta la Conferenza delle Parti, che si è tenuta nello stadio Narodovy di Varsavia, ha visto contrapporsi da un lato Europa e Stati Uniti e dall'altro i paesi in via di sviluppo, i quali chiedono un impegno che vada oltre la riduzione delle emissioni di carbonio, che garantisca uno sviluppo sostenibile che consenta di sradicare la povertà senza compromettere la salute del pianeta e la ricerca di un equilibrio nell'utilizzo del GCF (green climate fund – fondo verde per il clima) fra progetti di adattamento e di mitigazione; chiedono inoltre che Europa e Stati Uniti, che hanno storicamente le responsabilità maggiori delle emissioni, sostengano i costi in modo corrispondente. Vale la pena ricordare che al momento il paese che ha le maggiori emissioni a livello mondiale è tuttavia la Cina.
  Lunedì 18 novembre le organizzazioni ambientaliste hanno organizzato una protesta perché la Polonia, scelta per ospitare i lavori della COP 19, è particolarmente propensa all'uso di combustibili fossili, come dimostra il fatto che, proprio mentre erano in corso i lavori della Conferenza, si svolgeva a Varsavia il Vertice Mondiale del carbone, al quale era stata invitata a partecipare anche Christiana Figueres, segretario esecutivo dell'UNFCCC.
  Martedì 19, in attesa dell'apertura dell’high level segment, la delegazione ha avuto un incontro con GLOBE International (Global Legislators Organization for a Balanced Environment), un gruppo interparlamentare consultivo fondato nel 1989 tra il Congresso americano e il Parlamento europeo per rafforzare la cooperazione internazionale tra parlamentari su questioni ambientali globali. L'organizzazione comprende circa 750 membri provenienti da oltre 100 paesi, inclusi quelli del G8 e dell'Unione Europea.
  In apertura è intervenuto il presidente di GLOBE, Graham Stuart, che è il Pag. 109presidente della Commissione cultura della Camera dei Comuni, il quale ha presentato i progressi compiuti da molti paesi nel campo della legislazione per la riduzione delle emissioni, auspicando che anche la Cina si adegui entro il 2015. Sono poi intervenuti Matthias Groote, presidente della Commissione ambiente del Parlamento europeo, il quale ha sottolineato l'importanza di raggiungere un accordo a livello internazionale, e Connie Hedergaard, commissario europeo per il clima, la quale ha evidenziato l'importanza di aprire un dibattito per confrontare le legislazioni nazionali. Ha preso poi la parola il ministro cinese Xie Zhenhua, vicepresidente della commissione sviluppo e riforme, il quale si è soffermato in particolare sui progressi che la Cina ha compiuto in campo domestico ed internazionale, evidenziando altresì la proficua collaborazione con l'Italia nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della protezione ambientale. Sono poi seguiti gli interventi di Christiana Figueres, segretario esecutivo dell'UNFCCC, di David Cadman, presidente dell'ICLEI-Local Government for Sustainability e della senatrice messicana Laura A. Rojas Hernàndez.
  In un appuntamento specifico che si è svolto il giorno successivo, mercoledì 20, la delegazione italiana è stata invitata a promuovere la costituzione di una sezione di Globe Italia composta da rappresentanti di tutti gli schieramenti, con una proporzionalità che rispecchia la composizione delle Camere. Si ritiene opportuno promuovere la costituzione della sezione di Globe Italia secondo i criteri di rappresentatività segnalati.
  Successivamente la delegazione italiana ha avuto un incontro con una delegazione parlamentare della Colombia, con la quale è avvenuto un cordiale scambio di esperienze in ambito legislativo e soprattutto ambientale.
  Martedì 19, nel pomeriggio, il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki moon ha aperto l’high level segment, affermando – tra l'altro – che le cause del cambiamento climatico sono certamente da ascriversi alle attività umane e non certo alla natura. Sono poi seguiti gli interventi del Primo ministro polacco Donald Tusk, di Donald Ashe, presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e di Christiana Figueres, segretario esecutivo dell'UNFCCC, la quale ha focalizzato il suo intervento soprattutto sul Quinto rapporto scientifico dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sui cambiamenti climatici, richiamando altresì l'appello ad agire lanciato dai rappresentanti delle Filippine.
  Mercoledì 20 la delegazione si è divisa tra i vari side events di suo interesse, tra i quali la presentazione del Rapporto speciale del World Energy Outlook e del rapporto UNEP sulle emissioni.
  Nel pomeriggio ha avuto luogo un incontro con una delegazione parlamentare tedesca, guidata da Frank Schwabe, portavoce della politica climatica del gruppo SPD del Bundestag, come già era avvenuto durante la precedente COP 18 di Doha, per proseguire il dialogo avviato sulle best practices in materia ambientale. L'incontro è stato l'occasione per scambiare qualche riflessione sulla necessità per l'Unione europea di fissare target al 2030 che seguano l'esempio di successo realizzato dalla Direttiva 20-20-20.
  Successivamente la delegazione si è recata nella sessione plenaria per seguire l'intervento del Ministro dell'ambiente Andrea Orlando. Il ministro Orlando ha espresso la necessità di intervenire con urgenza, in quanto – come dimostrato dall'ultimo Rapporto del gruppo di lavoro I dell'IPCC – il cambiamento climatico è dovuto in modo prevalente e inequivocabile alle attività umane. Ha inoltre affermato che l'Italia ha presentato una strategia nazionale per l'adattamento e sta perseguendo una strategia di mitigazione che punta alla riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.
  Il ministro ha concluso auspicando un accordo di lungo termine equo e vincolante, con obiettivi quantificati in modo Pag. 110preciso, nel quale si possano conciliare la crescita economica con la sostenibilità.
  Successivamente il Ministro Orlando ha incontrato alcuni esponenti della società civile presenti alla Conferenza. Insieme ai rappresentanti di Italian Climate Network, WWF, Legambiente, Fairwatch, Fondazione Lombardia per l'Ambiente e ITUC si è discusso delle connessioni che i cambiamenti climatici hanno con numerosi settori, quali ad esempio la cooperazione e lo sviluppo, dando inizio ad un dialogo, che il ministro si è detto disponibile a riprendere in Italia, per giungere ad un'azione condivisa sui cambiamenti climatici tra politica e società civile.
  Giovedì 21, mentre all’high level segment erano in corso gli interventi delle delegazioni nazionali, la delegazione italiana si è recata al Parlamento della Polonia per discutere con gli omologhi colleghi della commissione ambiente del Senato polacco sui temi ambientali. Al termine si è svolta una visita guidata del Parlamento.
  Nel primo pomeriggio, nell'ambito dei side events della COP 19, la delegazione ha deciso di assistere separatamente alla presentazione del Quinto Rapporto IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sui cambiamenti climatici, a cura del Segretariato UNFCCC, nonché ad un evento del Centro euromediterraneo sul cambiamento climatico e ad un evento della Fondazione Enrico Mattei sul tema degli interventi per l'adattamento al cambiamento climatico e sostenibilità delle finanze pubbliche in Europa.
  Dopo aver preso parte ad un incontro con Adnan Amin, direttore generale di IRENA (International Renewable Energy Agency), la delegazione ha poi partecipato, insieme con il ministro Orlando, ad un incontro con Nick Dunlop, fondatore di Climate Parliament, una rete parlamentare di legislatori impegnati sul fronte dei cambiamenti climatici.
  A seguire la delegazione ha visitato, presso il Museo Nazionale di Varsavia, la mostra del Guercino organizzata dall'Ambasciata e dall'Istituto di Cultura sotto l'Alto Patrocinio dei Presidenti della Repubblica italiano e polacco.
  In serata ha avuto luogo il ricevimento offerto dall'Ambasciata italiana a Varsavia, dove l'ambasciatore Guariglia ha rappresentato il vivo interesse dei parlamentari polacchi per la ricostituzione, nella corrente legislatura, di un gruppo di amicizia bilaterale italo-polacco.
  A questo proposito si ricorda che nel 2011 in seno al Parlamento polacco era stato costituito un gruppo di Amicizia italo-polacco composto da 26 membri (22 deputati e 4 senatori. In una nota inviata nell'ottobre 2012 al Presidente Fini dall'Ambasciatore Guariglia, si dava già conto dell'auspicio da parte polacca di istituire un analogo gruppo di Amicizia presso il Parlamento italiano. Si segnala infine che, nell'ambito dell'Unione interparlamentare (UIP), operava, nella XVI legislatura, il Gruppo di amicizia Italia-Polonia e Bulgaria la cui parte italiana era composta dall'on. Roberto Rosso (Presidente) e dal sen. Valter Zanetta.
  Venerdì 22, mentre i lavori della Conferenza erano ancora in corso, la delegazione ha partecipato, insieme al ministro Orlando, ad un minuto di silenzio in occasione della giornata di lutto nazionale indetto in ricordo delle vittime dell'alluvione che pochi giorni prima aveva devastato la Sardegna.
  In un successivo briefing con il ministro Orlando la delegazione è stata aggiornata sullo stato delle negoziazioni riguardo in particolare la Durban Platform (ADP), concernenti i principi, le implementazioni e le deadline da adottare nella Roadmap verso la COP21 di Parigi, che dovrà produrre un nuovo accordo globale vincolante per tutti i paesi.
  Le posizioni sono apparse ancora distanti dall'accordo: l'India ha parlato di un testo vago sui compiti ed insoddisfacente circa i mezzi d'implementazione; la Bolivia non vedeva rispecchiato adeguatamente il tema dell'equità; l'Unione Europea lamentava la mancanza di un chiaro messaggio di urgenza; il Brasile sottolineava l'assenza di riferimenti al Pag. 111settore REDD («Riduzione delle Emissioni provocate da Deforestazione e degradamento delle Foreste»), mentre gli Stati Uniti richiamavano all'utilizzo dei soli principi espressi nella Convention («Responsabilità Comuni ma Differenziate») e non a sue interpretazioni («Responsabilità Storiche»), chiedendo inoltre un aggiornamento dei principi stessi in relazione alle evoluzioni verificatesi negli ultimi vent'anni: un richiamo indiretto a tenere in considerazione le emissioni di paesi come Cina ed India. Assente dalle negoziazioni il Canada, che aveva deciso di disertare il tavolo. Per di più il Giappone, adducendo come motivazione il disastro di Fukushima, non potendo più contare come prima sul nucleare, aveva dichiarato di aver tagliato le soglie limite di emissioni di CO2 dal 25 per cento al 3,8 per cento, a dimostrazione della persistente difficoltà a trovare un accordo sul livello di riduzione delle emissioni.
  Nel frattempo il presidente polacco della COP 19, Marcin Korolec, ministro dell'ambiente, era stato escluso dal governo con un rimpasto improvviso, con l'accusa di avere assecondato i desideri della potente lobby dei combustibili fossili.
  La Conferenza sul clima si è chiusa alle 21 di sabato 23 novembre, oltre 24 ore dopo la prevista conclusione del venerdì sera.
  Nelle conclusioni della COP19 vale la pena di segnalare come sia stato mantenuto il percorso negoziale che deve portare alla definizione di un accordo globale vincolante per tutti i paesi da raggiungere a Parigi nel 2015 con effetti a partire dal 2020. Nell'Adp (ad hoc working group on the Durban platform for enhanced action, il gruppo che lavora verso l'accordo globale vincolante per tutti i paesi da definire nel 2015 così come deciso a Durban nel 2011, quando si superò lo stallo negoziale spostando in avanti il raggiungimento di un accordo) il percorso negoziale pone in capo ai singoli Stati membri, parti della Conferenza, l'impegno a intensificare gli sforzi nei propri confini in modo da portare i propri contributi alla riduzione globale delle emissioni climalteranti nel primo trimestre del 2015. Questi contributi nazionali saranno al centro di qualunque nuovo accordo globale. Inoltre nell'ADP si è stabilito che dovranno esservi elementi per una bozza di testo negoziale per il vertice previsto a Lima nel dicembre 2014 (COP 20) riguardo a mitigazione, adattamento, finanza, sviluppo e trasferimento di tecnologia, capacity building, trasparenza nell'azione e nel sostegno.
  Rimane naturalmente ancora forte la sottolineatura della differenza tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo quanto a responsabilità e oneri per il futuro, anche da parte di giganti come la Cina, seconda economia al mondo e primo emettitore di gas climalteranti. Qui è il grande passo avanti, e la difficoltà, nell'arrivare ad un accordo globale vincolante per tutti.
   Viene rafforzata la riduzione di emissioni da deforestazione (REDD+), tema di grande rilievo, visto che il 20 per cento delle emissioni climalteranti dipende dalla deforestazione.
  Viene introdotto un meccanismo internazionale per il loss and damage, dunque per proteggere le popolazioni più vulnerabili da perdite e danni causati da eventi estremi e ritardare eventi come l'aumento del livello del mare. Allo scopo viene istituito un comitato esecutivo, con una revisione prevista alla COP22 nel 2016. Lo schema è inserito all'interno del Cancún adaptation framework.
  Viene previsto di accelerare l'attuazione piena del Bali action plan, che ha al centro il sostegno ai paesi in via di sviluppo, anche nella parte che riguarda lo sviluppo e il trasferimento della tecnologia, oltre al supporto finanziario.
  Durante la COP19 è stato anche annunciato lo stanziamento di un pacchetto di 280 milioni di dollari a finanziare il BioCarbon Fund, grazie a contributi di Stati Uniti, Regno Unito e Danimarca, rispettivamente con 25, 120 e 135 milioni di dollari.Pag. 112
  È dunque la cruciale la definizione di contributi nazionali alla riduzione delle emissioni climalteranti. Fondamentale quanto riusciremo a fare in Italia e quanto si farà in Europa anche con il contributo dell'Italia (al vertice del clima l'Europa parla con una voce sola). Si apre a livello europeo la partita chiave dei target da fissare per il 2030 dopo il successo della direttiva 20-20-20. Dobbiamo arrivare a definire tre target vincolanti su riduzione emissioni (almeno il 40 per cento), su aumento delle rinnovabili (30 per cento) e su efficienza energetica. Si avverte qualche incertezza, non solo tra paesi tradizionalmente scettici come la Polonia. L'Italia può e deve giocare un ruolo chiave mettendo anche questa partita al centro dell'agenda nel semestre italiano di presidenza europea.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 145/2013 recante Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, C. 1920 Governo;
   sottolineato con rammarico che, ancora una volta, nonostante i continui richiami alla necessità di una rigorosa osservanza del principio di specificità e omogeneità del contenuto dei decreti-legge, il provvedimento d'urgenza in esame, che pure contiene rilevanti norme in materie di competenza dell'VIII Commissione, appare caratterizzato da una congerie di norme plurisettoriali che, oltre a renderlo poco comprensibile per l'opinione pubblica e a riflettersi negativamente sulla sua stessa conoscibilità, comporta una sostanziale marginalizzazione del ruolo e delle competenze di quelle Commissioni che di tale provvedimento risultano assegnatarie solo in sede consultiva;
   ritenuto che il decreto-legge in esame, nelle parti di stretto interesse della VIII Commissione vada modificato in modo significativo con l'approvazione di specifiche proposte emendative dirette a:
    modificare l'articolo 1 in modo da assicurare che l'introduzione di un nuovo sistema incentivante offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, sia eolica che fotovoltaica, non vada a discapito degli investimenti e della manutenzione degli impianti in esercizio;
    superare le norme dell'articolo 4 che prevedono la gestione da parte di società in house dei progetti integrati per la bonifica e il riutilizzo produttivo dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, introducendo disposizioni che stabiliscano di doversi procedere alla individuazione dei relativi soggetti mediante procedure ad evidenza pubblica;
    estendere la disciplina recata dall'articolo 4 all'intero territorio dei comuni nei quali sono ricompresi i siti inquinati presi in considerazione dal provvedimento;
    subordinare la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dall'articolo 4 alla certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ex articolo 248 del Codice ambientale, al fine di garantire l'effettivo rispetto del fondamentale principio «chi inquina paga»;
    estendere la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati prevista dall'articolo 4, anche agli ex siti inquinati di interesse nazionale «regionalizzati» con provvedimento ministeriale del gennaio 2013;
    procedere almeno alle più urgenti misure di revisione del codice degli appalti Pag. 114e del relativo regolamento di attuazione, al fine di ridurre il contenzioso e i tempi di realizzazione delle opere pubbliche;
    consentire l'accesso ai progetti finanziati ai sensi dell'articolo 13, commi da 24 a 28, anche ai piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle associazioni di comuni;
    prevedere che la definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 23, commi da 24 a 28, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali;

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia sostituito il comma 2 dell'articolo 1, in modo da prevedere che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 500 kw, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride;
   2) sia modificato l'articolo 1, comma 3, in modo da prevedere che fra gli interventi ricompresi nella lettera a) del medesimo comma non siano ricompresi quelli relativi a rifacimenti e a potenziamenti degli impianti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto;
   3) sia modificato l'articolo 1, comma 12, prevedendosi che la facoltà attribuita alla regione Sardegna di bandire una gara per realizzare nel Sulcis una centrale termoelettrica a carbone sia subordinata alla certificata capacità dell'impianto di garantire la totale cattura e il totale stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta;
   4) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso «articolo 252-bis», alinea 1, inserendo nel testo disposizioni integrative che consentano di estendere l'applicazione della disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati all'intero territorio dei comuni nei quali detti siti inquinati sono ricompresi;
   5) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso «articolo 252-bis», alinea 1, prevedendosi che la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati sia applicabile anche ai siti inquinati non più compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale in forza di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 gennaio 2013;
   6) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso «articolo 252-bis», alinea 6, prevedendosi che la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma prevista dall'articolo 4, sia subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248 del Codice ambientale;
   7) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso «articolo 252-bis», alinea 10, nel senso di sopprimere le norme che prevedono la preposizione di società in house all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico dei siti inquinati, stabilendosi contestualmente che i soggetti ai quali affidare l'attuazione degli indicati interventi siano di regola individuati dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica;
   8) sia modificato il testo dell'articolo 13, in modo da prevedere che le imprese sottoposte a concordato fallimentare possano Pag. 115partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici solo previa autorizzazione dal tribunale fallimentare competente;
   9) sia modificato l'articolo 13, comma 24, prevedendo, da un lato, che ai progetti finanziati ai sensi dei commi da 24 a 28 del medesimo articolo 13, possano accedere anche i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le associazioni di comuni e, dall'altro, che la definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti in questione, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali, con attribuzione comunque di criteri premiali ai progetti con le più rilevanti ricadute in termini di occupazione e di rafforzamento delle politiche ambientali.

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ALLEGATO 3

Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 145/2013 recante Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, C. 1920 Governo;
   sottolineato con rammarico che, ancora una volta, nonostante i continui richiami alla necessità di una rigorosa osservanza del principio di specificità e omogeneità del contenuto dei decreti-legge, il provvedimento d'urgenza in esame, che pure contiene rilevanti norme in materie di competenza dell'VIII Commissione, appare caratterizzato da una congerie di norme plurisettoriali che, oltre a renderlo poco comprensibile per l'opinione pubblica e a riflettersi negativamente sulla sua stessa conoscibilità, comporta una sostanziale marginalizzazione del ruolo e delle competenze di quelle Commissioni che di tale provvedimento risultano assegnatarie solo in sede consultiva;
   ritenuto che il decreto-legge in esame, nelle parti di stretto interesse della VIII Commissione vada modificato in modo significativo con l'approvazione di specifiche proposte emendative dirette a:
    modificare l'articolo 1 in modo da assicurare che l'introduzione di un nuovo sistema incentivante offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, sia eolica che fotovoltaica, non vada a discapito degli investimenti e della manutenzione degli impianti in esercizio;
    superare le norme dell'articolo 4 che prevedono la gestione da parte di società in house dei progetti integrati per la bonifica e il riutilizzo produttivo dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, introducendo disposizioni che stabiliscano di doversi procedere alla individuazione dei relativi soggetti mediante procedure ad evidenza pubblica;
    estendere la disciplina recata dall'articolo 4 all'intero territorio dei comuni nei quali sono ricompresi i siti inquinati presi in considerazione dal provvedimento;
    subordinare la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dall'articolo 4 alla certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ex articolo 248 del Codice ambientale, al fine di garantire l'effettivo rispetto del fondamentale principio «chi inquina paga»;
    estendere la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati prevista dall'articolo 4, anche agli ex siti inquinati di interesse nazionale «regionalizzati» con provvedimento ministeriale del gennaio 2013;
    procedere almeno alle più urgenti misure di revisione del codice degli appalti Pag. 117e del relativo regolamento di attuazione, al fine di ridurre il contenzioso e i tempi di realizzazione delle opere pubbliche;
    consentire l'accesso ai progetti finanziati ai sensi dell'articolo 13, commi da 24 a 28, anche ai piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle associazioni di comuni;
    prevedere che la definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 23, commi da 24 a 28, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali;

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia sostituito il comma 2 dell'articolo 1, in modo da prevedere che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 200 kw, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride;
   2) sia modificato l'articolo 1, comma 3, in modo da prevedere che fra gli interventi ricompresi nella lettera a) del medesimo comma non siano ricompresi quelli relativi a rifacimenti e a potenziamenti degli impianti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto;
   3) sia modificato l'articolo 1, comma 12, prevedendosi che la facoltà attribuita alla regione Sardegna di bandire una gara per realizzare nel Sulcis una centrale termoelettrica a carbone sia subordinata alla certificata capacità dell'impianto di garantire la totale cattura e il totale stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta;
   4) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso «articolo 252-bis», alinea 1, inserendo nel testo disposizioni integrative che consentano di estendere l'applicazione della disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati all'intero territorio dei comuni nei quali detti siti inquinati sono ricompresi;
   5) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso «articolo 252-bis», alinea 1, prevedendosi che la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati sia applicabile anche ai siti inquinati non più compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale in forza di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 gennaio 2013;
   6) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso «articolo 252-bis», alinea 6, prevedendosi che la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma prevista dall'articolo 4, sia subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248 del Codice ambientale;
   7) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso «articolo 252-bis», alinea 10, nel senso di sopprimere le norme che prevedono la preposizione di società in house all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico dei siti inquinati, stabilendosi contestualmente che i soggetti ai quali affidare l'attuazione degli indicati interventi siano di regola individuati dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica;
   8) sia modificato il testo dell'articolo 13, in modo da prevedere che le imprese sottoposte a concordato fallimentare possano Pag. 118partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici solo previa autorizzazione dal tribunale fallimentare competente;
   9) sia modificato l'articolo 13, comma 24, prevedendo, da un lato, che ai progetti finanziati ai sensi dei commi da 24 a 28 del medesimo articolo 13, possano accedere anche i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le associazioni di comuni e, dall'altro, che la definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti in questione, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali, con attribuzione comunque di criteri premiali ai progetti con le più rilevanti ricadute in termini di occupazione e di rafforzamento delle politiche ambientali.

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ALLEGATO 4

Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAL MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, ab origine definito «Collegato» alla manovra di bilancio 2014, ed infine emanato con le forme ed i modi previsti dall'articolo 76 della Costituzione, ha l'obiettivo di porre in essere misure caratterizzate da una forte funzione anticiclica con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico del Paese e facilitare l'attività imprenditoriale in un perdurante stato di crisi non sembra in grado di garantire il rilancio della crescita e dello sviluppo del Paese, risultando un provvedimento omnibus, le cui misure puntuali sarebbero state più opportunamente nonché facilmente ricomprese in provvedimenti di merito con maggiore rigore legislativo e scientifico, a partire dalla ridefinizione del regime degli incentivi alle fonti rinnovabili e alle bonifiche;
    le numerose disposizioni sono prive di omogeneità di contenuto, in violazione dell'articolo 77 della Costituzione e dell'articolo 15 della legge 23 agosto n. 400 del 1988, in quanto comprendono sia gli interventi per ridurre il costo dell'energia, che norme in materia di certificazione energetica e di energia geotermica, nonché norme sui siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, sulla materia assicurativa e sulla materia delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre; non è la prima volta che il Governo vara un provvedimento urgente privo dei requisiti stabiliti dalla Costituzione, ma che questo avvenga negli stessi giorni nei quali il Presidente Napolitano ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato con la quale, dopo aver ricordato i numerosi appelli formulati nelle scorse legislature alla necessità di rispettare i principi relativi alle caratteristiche e ai contenuti dei provvedimenti di urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione e dalla legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, ha richiamato l'orientamento della Corte Costituzionale sull'esigenza di omogeneità dei decreti-legge, e in particolare la sentenza n. 22 del 2012, con cui la Corte ha osservato che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto e alla finalità del decreto, spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal governo sull'urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge»;
    per quanto di competenza della commissione VIII il solo articolo 13 contiene numerosi interventi normativi, del tutto privi di omogeneità: autorizzazioni di spesa per interventi relativi all'EXPO; autorizzazioni di spesa per interventi nelle aree portuali; due distinte modifiche al Codice dei Contratti; una correzione del Codice della Strada; una norma relativa alle attività delle società di gestione aeroportuale; Pag. 120disposizioni in merito al calcolo e alla destinazione delle tasse di imbarco e delle addizionali previste; il varo di una procedura concorsuale per la selezione di progetti di valorizzazione territoriale da finanziare a valere su risorse derivanti dalla riprogrammazione di fondi strutturali (Piano di Azione Coesione e Programmi Operativi 2007-2013); l'assegnazione definitiva della regolamentazione della tariffa idrica all'autorità garante per il mercato, in questo caso l'AEEG;
    l'articolo 1, sugli incentivi delle fonti rinnovabili risulta, inoltre, in palese contrasto con la funzione legislativa riconosciuta al Parlamento mediante l'articolo 70 della Costituzione, in quanto, prevedendo delle penalizzazioni sugli investimenti già effettuati dalle imprese del settore e in più, obbligandole ad aderire al piano di allungamento degli incentivi nel tempo, si sovrappone e si colloca in netto contrasto con gli attuali lavori parlamentari in svolgimento presso la X Commissione della Camera, la quale ha già avviato due indagini conoscitive sulla Strategia energetica nazionale e sulla Green-economy al fine di individuare gli interventi più opportuni per ottimizzare gli incentivi su energia rinnovabile e diminuire i costi sull'utente finale;
    sotto il profilo dell'incostituzionalità, anche le disposizioni sullo svolgimento dell'Expo 2015, in particolare sulla revoca delle assegnazioni disposte dal Cipe nell'ambito del programma sulle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, risultano assolutamente prive dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione;
   considerato che, per quanto attiene alla competenza della Commissione VIII:
    all'articolo 1, commi 3-6, si prevede la rimodulazione del sistema incentivante delle fonti rinnovabili; la norma consente ai titolari di impianti di produzione di energia rinnovabile beneficiari di sistemi incentivanti di poter scegliere tra due opzioni: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, rinunciando ad ulteriori strumenti incentivanti; b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, consistente nella fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga di 7 anni del periodo di incentivazione; tale norma appare un tardivo e dannoso ripensamento in tema di sistema incentivante delle fonti di energia rinnovabili che, sebbene si sia prestato in questi anni a distorsioni e speculazioni che si sono riverberate sui costi della bolletta energetica in voce A3, avrebbe imposto una specifica accurata riflessione; oggi, invece, con le disposizioni contenute nel decreto si opera una arbitraria lesione dei diritti alla programmazione imprenditoriale di ciascun gestore che sarà costretto presumibilmente costretto ad accettare una rimodulazione degli incentivi estremamente penalizzante a fronte di un riconoscimento di un tasso di sconto non già prevedibile e che varierà a seconda della tipologia di impianto;
    all'articolo 1, commi da 11 a 14, vengono introdotti degli incentivi per la realizzazione di una centrale a carbone dotata di tecnologia per la cattura della CO2 nel Sulcis;
    il progetto è decisamente discutibile, sia sul piano ambientale, sia sul piano della sua coerenza con il piano energetico nazionale e non tiene conto, ad esempio, del fatto che la Sardegna, attualmente, è esportatrice netta di energia elettrica e quindi non è assolutamente giustificabile la realizzazione di una centrale che non solo andrebbe a gravare sulle bollette di tutti gli italiani ma che inciderebbe sull'efficienza della rete elettrica stessa; inoltre l'impianto sfrutterebbe carbone estero, senza una ricaduta occupazionale sul territorio sardo: è noto che il carbone del Sulcis non è utilizzabile in quanto pieno di zolfo;
    in merito al CCS, l'area mineraria non è utilizzabile per stoccare la CO2 nonostante le dichiarazioni del Governo; ciò è comprovato dal medesimo comma 12 nel quale è previsto che, in caso non sia possibile catturare e immagazzinare l'anidride carbonica, le emissioni dell'impianto Pag. 121saranno considerate aumentate del 30 per cento;
    anche l'Autorità per l'Energia ha espresso la sua contrarietà ad un intervento, il cui onere per la collettività è di circa 60 milioni di euro annui, e che «non risponde a interessi generali del settore elettrico»;
    l'articolo 4 reca due gruppi di disposizioni concernenti la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e gli interventi nell'area di crisi industriale complessa di Trieste;
    va prioritariamente sottolineato che l'articolo 252-bis del d.lgs. 152/2006, aggiunto dal Decreto Legislativo 4/2008, cd secondo correttivo ambientale, aveva già l'obiettivo di individuare una serie di siti in cui di fatto l'interesse economico e alla produzione industriale veniva privilegiato rispetto alle ordinarie esigenze di messa in sicurezza e bonifica dei siti; non a caso si diceva espressamente che «Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto» (comma 1, ult. periodo); l'articolo 4 del provvedimento in esame allarga ulteriormente le maglie della legge, operando, sostanzialmente almeno tre semplificazioni:
     lo strumento dell'Accordo di programma tra i soggetti ministeriali e proprietari di aree contaminate (o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo) non è più limitato ai casi di «siti con aree demaniali e acque di falda contaminate» ma se ne dispone una applicabilità generalizzata a tutti i siti inquinati, purché ricompresi nei SIN;
     il rispetto degli impegni dedotti nell'Accordo di programma da parte dei soggetti sottoscrittori esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo; la pubblica amministrazione, dunque, potrà bensì agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo ma solo «al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5» [dell'articolo 252-bis]: quindi non nei confronti degli inquinatori «riabilitati» che appunto soddisfano i requisiti richiamati nel richiamato comma 5;
     non si fa più riferimento al termine originariamente previsto del 30 aprile 2006, (termine peraltro legittimo in quanto consentiva, in ogni caso, una procedura semplificata per porre rimedio a quelle contaminazioni che fossero antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006) ma al 30 aprile 2007 (viene concesso un ulteriore anno);
    in primo luogo va osservato che non è indicato il riferimento normativo relativo all'istituto dell'Accordo di programma de quo;
    tanto premesso, al fine di non concedere un ulteriore favore a coloro che hanno prodotto o contribuito a produrre la contaminazione dei siti appare opportuno sopprimere il comma 5 e conseguentemente l'inciso di cui al comma 4 »Ad eccezione di quanto previsto al comma 5», così da consentire la facoltà per i dicasteri di cui al comma 1 di contrattare esclusivamente con il solo privato non responsabile della contaminazione alla luce di un duplice ordine di motivi; in primis perché dall'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma consegue per tali soggetti l'esclusione di ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo (comma 6); inoltre, il comma 2 dell'articolo 4 introduce, a determinate condizioni, un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma a fronte all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'acquisizione di nuovi Pag. 122beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015;
    appare inoltre opportuno l'inserimento, all'articolo 4, di norme finalizzate a favorire e stimolare la partecipazione dei cittadini residenti ai processi che riguardano la pianificazione e l'esecuzione delle bonifiche;
    all'articolo 13, comma 1, vengono revocate, per destinarle ai lavori per l'Expo 2015 di Milano, le risorse per la Basilicata e per lo schema idrico Bradano-Basento; si tratta di un importo di 69,3 milioni di euro, concesso sotto forma di contributo pluriennale a fronte di un mutuo già contratto dalla Regione Basilicata, per realizzare opere pari a 85,7 milioni di euro, anche grazie ad economie di gara; preoccupa la decisione di bloccare un intervento già avviato – i lavori di assegnazione sono a buon punto, ci sono già 18 domande di partecipazione da parte delle aziende complete di presentazione di garanzie fidejussorie – per il quale esiste dunque un interesse legittimo alla conclusione dei lavori, soprattutto per la sua enorme importanza per l'economia agricola lucana, come dichiarato dallo stesso Ministro Lupi che l'ha definito «un'opera strategica nazionale»; l'intervento, una volta completato, consentirà l'irrigazione di 5000 ettari nei Comuni di Banzi, di Genzano di Lucania, di Palazzo S. Gervasio in provincia di Potenza e del Comune di Irsina in provincia di Matera e appare singolare che se ne voglia impedire la realizzazione proprio per un evento, l'Expo 2015, che pone come temi centrali l'accesso al cibo e all'acqua per gli abitanti del pianeta;
    all'articolo 13, comma 1, lettera b), è stata inserita una norma, nell'ambito dei lavori di ammodernamento del sistema di viabilità dell'area dell'Expo 2015, relativa al progetto di riqualificazione della Strada provinciale 46 Rho-Monza, nel tratto compreso tra l'autostrada A8 Milano-Laghi e l'interconnessione con la Strada Statale (SS) 35 Milano-Meda; in corrispondenza del comune di Paderno Dugnano, l'intervento prevede il collegamento dell'infrastruttura esistente con la Tangenziale Nord di Milano (A52), attraverso la realizzazione di un nuovo tratto autostradale, che si svilupperà per circa 600 metri in affiancamento al rilevato della Statale 35, consentendo, quindi, la chiusura dell'anello delle tangenziali milanesi e il potenziamento delle vie di accesso al sito di EXPO 2015, alternativo al tratto urbano della A4 Torino-Milano-Venezia; l'opera presenta evidenti criticità, tra cui l'insufficiente considerazione del corridoio ecologico regionale; la non conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare per quanto riguarda le aree verdi; i potenziali effetti dannosi sulla salute dei cittadini, sia sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico, per la modesta efficacia della «galleria fonica», sia sotto l'aspetto dell'inquinamento atmosferico, per il prevedibile aumento di emissioni di agenti inquinanti legati al traffico veicolare; la soluzione più adeguata, e che andrebbe esplicitata nella norma in esame, sarebbe la realizzazione di tratti in trincea ed in galleria (in particolare nel tratto in cui la strada Rho-Monza si sviluppa a fianco della strada Milano-Meda) con lo specifico obiettivo di contenere l'impatto acustico, visivo e l'inquinamento determinato dalle polveri ed inquinanti, seguendo i criteri applicati per la realizzazione delle più recenti infrastrutture realizzate in contesti analoghi a livello europeo;
    all'articolo 13 comma 8, al di là del mancato coordinamento della produzione normativa da parte del Governo, con l'introduzione di una norma identica a quella di cui al comma 79 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, appare opportuno ampliare ulteriormente la platea dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate, estendendo dal 2010 al 2011 il termine entro il quale deve essere avvenuta l'assegnazione delle risorse da parte del CIPE, nonché il termine entro il quale Pag. 123i soggetti beneficiari dei finanziamenti debbano essere stati autorizzati ad utilizzare i limiti di impegno e i contributi pluriennali;
    all'articolo 13, comma 10, lettera a) è stata introdotta una novella al Codice dei contratti pubblici con cui si permette alla stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista; sarebbe auspicabile rendere verificabile la particolare condizione in cui la stazione appaltante può saldare direttamente il subappaltatore o il cottimista;
    all'articolo 13, comma 13, con la modifica della legge 14 novembre 1995, n. 481, viene attuato quanto definito dal Decreto Salva Italia di Berlusconi, ossia la definitiva attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, confermando così, in sostanza, l'affidamento all'Authority per l'energia ed il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici già promosso dal Governo Monti;
    infatti, nell'articolo 21, commi 13 e 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il cosiddetto «salva Italia», il Governo Monti aveva trasferito all'Autorità dell'energia e del gas «le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici» con i medesimi poteri attribuiti dalla legge n. 481/1995, che prescrive che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, «la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi (...) assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela di utenti e consumatori.»; già il Decreto Salva Italia, su questo tema, venne contestato dai movimenti per l'acqua perché contrario ai referendum votati da 27 milioni di italiani nel giugno 2011;
    le istanze dei movimenti per l'acqua sono contenute all'interno della proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel 2007, ora oggetto di discussione all'interno dell'intergruppo parlamentare per l'Acqua Bene Comune per l'imminente deposito con riformulazione per attualizzazione, come sono contenute all'interno della risoluzione n. 7/00036 ancora oggetto di discussione in questa commissione;
    si ritiene che l'assegnazione all'AEEG della regolazione e controllo dei servizi idrici, a partire dalla definizione del metodo tariffario transitorio, non rispecchi affatto quanto sancito con il voto referendario, avendo l'AEEG fatto rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire dalla porta e cioè ha trasformato la «quota di remunerazione del capitale investito» presente in bolletta e abrogato con il referendum n.2 del 2011 in «oneri finanziari»; è ragionevole supporre che l'AEEG abbia fallito il suo mandato con la creazione di una «tariffa truffa» e non rispettando affatto il suo mandato di ente terzo indipendente;
    appare grave che nelle pieghe di questo decreto si sia voluto inserire un nodo ancora irrisolto relativo alla tariffazione del servizio idrico integrato, come se fosse argomento su cui legiferare in modo così superficiale, senza prestarvi l'attenzione che meriterebbe e, soprattutto, senza tenere conto del voto espresso da 27 milioni di cittadini il 12 e 13 giugno 2011 per affermare che l'acqua e i servizi pubblici locali sono beni comuni che devono rimanere fuori dai mercati e su cui nessuno deve fare profitti;
    infatti, a seguito dei referendum celebratisi il 12 e 13 giugno 2011, è stato abrogato il primo comma dell'articolo 154 del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte che prevedeva la remunerazione del capitale investito, ovvero nella parte che consentiva di fare profitti sull'acqua; poche parole, ma di grande rilevanza simbolica e di immediata concretezza: infatti la parte di normativa che è stata abrogata è quella che consente al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7 per cento a remunerazione Pag. 124del capitale investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio;
    gli interventi normativi in materia sembrano ignorare che la proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
    giova ricordare che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, di conseguenza la sua gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000; in quest'ottica il Governo e questo parlamento devono prendere in carico questa questione con la massima solerzia e non attraverso un'authority che si è sempre occupata d'altro e che è espressione degli interessi del mercato e non dei cittadini;
    l'Authority, il 25 giugno 2013, dopo 2 anni dal referendum, ha approvato l'ennesimo provvedimento che elude l'esito dei referendum del 2011; il che conferma il suo atteggiamento di spregio alla volontà popolare: infatti l'AEEG doveva deliberare sulle modalità di restituzione ai cittadini della «remunerazione del capitale investo» illegittimamente percepito dai gestori nel periodo compreso tra luglio 2011 e la fine di quell'anno; invece l'Autorità ha costruito un metodo che garantirà ai gestori un esborso minimo assai minore di quanto dovuto visto che saranno detratti gli oneri finanziari, quelli fiscali e gli accantonamenti per la svalutazione crediti;
    questa metodologia smentisce in primis quanto la Corte costituzionale aveva chiaramente specificato nella sentenza di ammissibilità del quesito, ovvero che qualora il referendum avesse avuto successo «la normativa residua, immediatamente applicabile [...], non presenta elementi di contraddittorietà»; inoltre viene completamente contraddetto quanto il Consiglio di Stato aveva stabilito, ossia che l'abrogazione del 7 per cento aveva effetto immediato a partire dal 21 luglio 2011(Parere CdS 267 del 25/01/2013); di conseguenza il rimborso ai cittadini dovrebbe riguardare non solo i mesi da luglio a dicembre del 2011 ma tutto il periodo che va dal 21 luglio 2011 ad oggi, per un totale che, per esempio, solo nella Regione Toscana ammonterebbe a 128 milioni di euro secondo i dati ufficiali del AIT e che chissà se le imprese hanno previsto di accantonare; a tal proposito appare utile sottolineare che il Tar Toscana nel marzo 2013, sentenza n.436/2013, ha dato ragione al Forum toscano dei Movimenti per l'acqua dichiarando illegittime le tariffe successive al referendum, mentre a Chiavari, in Liguria, pochi mesi fa il Giudice di Pace ha disposto la restituzione del 22 per cento della bolletta, la quota che in quel comune corrisponde al profitto; queste sentenze, oltre a ribadire il valore legislativo dell'istituto referendario riconoscono anche che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha prodotto la nuova «tariffa-truffa» reintroducendo il profitto sotto nuovo nome «oneri finanziari», ha un limitato potere amministrativo, comunque subordinato all'esito referendario; da ultimo, il TAR della Lombardia si esprimerà nei prossimi mesi (prima udienza fissata il 23 gennaio 2014) relativamente al ricorso (Num. Reg. Gen.: 579/2013) promosso dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e da Federconsumatori in merito alla delibera 585/2013 con cui l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha predisposto il Metodo Tariffario Transitorio per il servizio idrico integrato;
    sarebbe opportuno, da parte del Governo, tenere conto di questi aspetti, prima di intervenire con provvedimenti che rischiano di rendere ancora più complessa una situazione da cui emerge il totale fallimento dell'Authority per non Pag. 125avere tenuto nella debita considerazione» la tutela di utenti e consumatori» e quanto da loro espresso con il Referendum del 12 e 13 giugno 2011;
    appare pertanto necessario sopprimere il comma 13 dell'articolo 13 e avanzare proposte che siano in continuità con il risultato referendario;
   esprime:

PARERE CONTRARIO