CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 gennaio 2014
168.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00579 Buonanno: Sull'Accademia nazionale di danza.
5-01283 Giordano Giancarlo: Sull'Accademia nazionale di danza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dall'Onorevole Buonanno e dall'Onorevole Giordano, riguardanti l'Accademia nazionale di danza.
  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha seguito con particolare attenzione le gravi difficoltà di gestione che hanno interessato la suddetta istituzione e ha tempestivamente assunto i provvedimenti necessari.
  Come è stato ricordato dall'Onorevole interrogante, il 20 giugno 2013 il Ministero ha disposto una verifica ispettiva sull'Accademia nazionale di danza, tesa a far luce sia sulla gestione amministrativa, che sull'organizzazione delle attività didattiche e artistiche e sulle modalità di attribuzione degli incarichi di docenza. I risultati di tale ispezione hanno effettivamente evidenziato irregolarità e carenze sotto il profilo amministrativo, contabile, e anche di programmazione dell'attività didattica e artistica.
  Per questa ragione, il Ministro ha deciso di designare un commissario straordinario – nella persona del Maestro Bruno Carioti, nominato con nota del 13 novembre scorso – al quale sono state affidate tutte le competenze attribuite dallo Statuto dell'Accademia agli organi di governo monocratici e collegiali.
  La gestione commissariale si protrarrà fino al 31 ottobre 2014. Si confida che in tale lasso di tempo possano essere risolte le questioni più urgenti, quali lo stato di conflittualità che ha caratterizzato la gestione dell'istituzione e le irregolarità amministrative e contabili che sono state riscontrate. Sotto il profilo più strettamente didattico, la designazione del commissario straordinario è intervenuta prima dell'inizio dell'anno accademico, per assicurare il regolare avvio dello stesso e la programmazione delle relative attività, nonché per assicurare la conclusione dei percorsi di studio già precedentemente programmati.
  Per quanto riguarda il corso di laurea triennale in discipline coreutiche tecniche compositive e scuola di coreografia presso il teatro Carlo Gesualdo di Avellino, va premesso che il regolamento sull'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali (decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132) all'articolo 2, comma 1, lettera i), prevede espressamente la possibilità di un'articolazione sul territorio dell'attività dell'Accademia nazionale di danza attraverso convenzioni con enti pubblici e privati. L'attivazione del suddetto corso è intervenuta in una fase di difficoltà connessa alle vicende descritte. La nomina del Commissario straordinario ha riportato una situazione di ordinata gestione: il corso di laurea è stato integrato con gli insegnamenti che non erano stati previsti al momento dell'attivazione e, a salvaguardia del percorso compiuto dagli studenti nell'anno accademico 2012/2013, i crediti conseguiti sono stati interamente recepiti nel nuovo iter formativo.
  Quanto alla necessità segnalata dall'onorevole Giordano, di garantire che l'Accademia nazionale di danza sia organizzata e gestita secondo modalità che ne preservino il valore formativo ed il prestigio, si assicura che, una volta chiusa la gestione commissariale, sarà prestata la massima attenzione alla ricostituzione di un sistema di governo in grado di garantire tali fondamentali esigenze.

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ALLEGATO 2

5-01637 Ghizzoni: Sulle sanzioni da irrogare agli studenti in caso di dichiarazioni mendaci sul reddito familiare ISEE al fine della determinazione del livello di tasse e contributi universitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Devo prima di tutto precisare che le regole sulla misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti universitari, sulle modalità e i termini per il relativo versamento, nonché sui controlli e sulle sanzioni per il mancato versamento, sono rimesse alle decisioni delle singole università, che adottano specifici regolamenti al riguardo. Come ricordato dall'onorevole interrogante, la disciplina legislativa in materia detta solamente i principi generali ai quali tali regolamenti si devono attenere. Trattandosi, dunque, di materia che rientra nell'autonomia degli atenei, risultano limitati i poteri del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si riducono sostanzialmente alla richiesta di informazioni e chiarimenti.
  In merito alle regole applicate dall'Università di Roma «la Sapienza» e agli episodi segnalati nell'interrogazione, sono stati compiuti i dovuti approfondimenti.
  Da tali approfondimenti è emerso che la predetta università ha disciplinato le misure sanzionatorie a carico degli studenti che emettono dichiarazioni non veritiere in ordine all'indicatore della situazione economica equivalente, in analogia con i principi dettati dalla normativa generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; articolo 23 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, ora abrogata ma applicabile alla contribuzione per l'anno accademico 2010/2011). In base a questi principi, la non veridicità di un'autocertificazione comporta la decadenza dai benefici e la corresponsione di somme ulteriori a titolo di sanzione.
  Ne è derivata una disciplina effettivamente rigorosa. Indipendentemente dal modo in cui l'Università «La Sapienza» ha declinato il principio di proporzionalità della sanzione, deve riconoscersi che a questa disciplina non sono estranei principi di equità, di progressività e di redistribuzione, ai quali devono attenersi i regolamenti universitari.
  Dagli approfondimenti compiuti è anche emerso che l'Ateneo in questione ha introdotto specifici adempimenti per assicurare la veridicità delle dichiarazioni (in particolare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente) e che gli studenti sono stati adeguatamente informati delle regole da seguire per la dichiarazione dell'ISEE e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non esatte o non veritiere.
  Ciò premesso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca condivide le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione in merito alla ricaduta negativa che sanzioni eccessivamente rigorose potrebbero avere sul diritto allo studio degli studenti provenienti da famiglie meno abbienti.
  Il Ministro non mancherà di segnalare agli atenei l'esigenza di una corretta graduazione delle sanzioni. Aggiungo che il Ministro è disponibile a valutare, insieme al Parlamento, modifiche legislative che garantiscano le esigenze indicate.