CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2014
167.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge C. 1920, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», in corso di discussione presso le Commissioni riunite VI e X della Camera;
   rilevato che:
    il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, tendenzialmente unificato dalla finalità del sostegno o del rilancio dell'economia;
    secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non implicando che gli interventi in materia di sviluppo economico spettino esclusivamente alla competenza dello Stato, comporta tuttavia l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;
    numerose disposizioni sono riconducibili altresì ad ulteriori ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;
   considerato, in particolare, che:
    il comma 10 dell'articolo 1 integra il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa sull'energia geotermica, per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici;
    la materia dell'energia geotermica è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato – come la Corte costituzionale ha ribadito anche in una sentenza concernente in modo specifico la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (n. 383 del 2005) – può chiamare in sussidiarietà in capo a propri organi funzioni relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni nella forma forte dell'intesa;Pag. 43
    analogo ragionamento può svolgersi per le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4-7, che intervengono in una materia, quella dei porti, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    all'articolo 2, comma 2, si modifica la disciplina per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, tra l'altro eliminando la necessità di una istanza in tal senso della regione competente per territorio, e si prevede l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale anche alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse;
    le misure di cui all'articolo 6, commi 1-3, consistenti in finanziamenti finalizzati all'innovazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili alla materia «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;
    le misure di cui all'articolo 13, commi 24-28, finalizzate a migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente nella materia della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 10, si preveda che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;
   2) all'articolo 2, comma 2, si preveda che l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio; analogamente, si preveda che anche l'individuazione di crisi industriali diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione, avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio;
   3) all'articolo 6, per quanto previsto dai commi da 1 a 3 ai fini del sostengo all'innovazione delle piccole e medie imprese, si individuino modalità di coordinamento tra gli strumenti normativi e di sostegno messi in atto dal Governo e quelli attivati dalle regioni per le medesime finalità;
   4) all'articolo 8, comma 3, che prevede l'introduzione dell'accertamento medico strumentale per l'accesso al risarcimento assicurativo in caso di lesioni lievi, si tenga debitamente conto delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari;
   5) all'articolo 13, comma 4, si preveda l'intesa (anziché il parere) delle regioni interessate nell'individuazione degli interventi da realizzare nei porti; al comma 7, si preveda l'intesa della regione nella nomina del commissario delegato del Governo per la realizzazione degli interventi nei porti;
   6) all'articolo 13, commi 24-28, si preveda un coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse ivi stanziate per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, e nella concreta destinazione delle stesse risorse ai progetti presentati dai comuni.

Pag. 44

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge C. 1920, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», in corso di discussione presso le Commissioni riunite VI e X della Camera;
   rilevato che:
    il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, tendenzialmente unificato dalla finalità del sostegno o del rilancio dell'economia;
    secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non implicando che gli interventi in materia di sviluppo economico spettino esclusivamente alla competenza dello Stato, comporta tuttavia l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;
    numerose disposizioni sono riconducibili altresì ad ulteriori ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;
   considerato, in particolare, che:
    il comma 10 dell'articolo 1 integra il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa sull'energia geotermica, per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici;
    la materia dell'energia geotermica è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato – come la Corte costituzionale ha ribadito anche in una sentenza concernente in modo specifico la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (n. 383 del 2005) – può chiamare in sussidiarietà in capo a propri organi funzioni relative ai problemi energetici di Pag. 45livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni nella forma forte dell'intesa;
    analogo ragionamento può svolgersi per le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4-7, che intervengono in una materia, quella dei porti, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    all'articolo 2, comma 2, si modifica la disciplina per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, tra l'altro eliminando la necessità di una istanza in tal senso della regione competente per territorio, e si prevede l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale anche alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse;
    le misure di cui all'articolo 6, commi 1-3, consistenti in finanziamenti finalizzati all'innovazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili alla materia «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;
    le misure di cui all'articolo 13, commi 24-28, finalizzate a migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente nella materia della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»,
    evidenziata l'opportunità di distinguere, per quanto riguarda gli interventi di sostegno allo sviluppo aeroportuale mediante l'attribuzione di risorse alle compagnie aeree, la fattispecie in cui le risorse medesime sono erogate da enti pubblici, che ai sensi della normativa europea devono prevedere la selezione dei destinatari attraverso procedure di evidenza pubblica, da quelle in cui le risorse derivano direttamente da iniziative private, non soggette alle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 10, si preveda che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;
   2) all'articolo 2, comma 2, si preveda che l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio; analogamente, si preveda che anche l'individuazione di crisi industriali diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione, avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio;
   3) all'articolo 6, per quanto previsto dai commi da 1 a 3 ai fini del sostengo all'innovazione delle piccole e medie imprese, si individuino modalità di coordinamento tra gli strumenti normativi e di sostegno messi in atto dal Governo e quelli attivati dalle regioni per le medesime finalità;
   4) all'articolo 8, comma 3, che prevede l'introduzione dell'accertamento medico strumentale per l'accesso al risarcimento assicurativo in caso di lesioni lievi, si tenga debitamente conto delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari;
   5) all'articolo 13, comma 4, si preveda l'intesa (anziché il parere) delle regioni interessate nell'individuazione degli interventi da realizzare nei porti; al comma 7, si preveda l'intesa della regione Pag. 46nella nomina del commissario delegato del Governo per la realizzazione degli interventi nei porti;
   6) all'articolo 13, commi 24-28, si preveda un coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse ivi stanziate per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, e nella concreta destinazione delle stesse risorse ai progetti presentati dai comuni.

Pag. 47

ALLEGATO 3

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (S. 1215 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1215, in corso di discussione presso la 5a Commissione del Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali»;
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), integrando la novella apportata al medesimo articolo 10 dall'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013);
    l'ulteriore modifica al predetto articolo 10 dello statuto vale a precisare che – nel caso in cui la regione intervenga sui tributi erariali nei termini previsti dal medesimo articolo come novellato – la già prevista copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali deve intendersi «a carico del bilancio regionale»;
    appare necessario che sulla nuova modifica dell'articolo 10 dello statuto sia sentita la regione interessata, atteso che l'articolo 54 dello statuto speciale della Sardegna, che detta il procedimento di revisione dello statuto stesso, stabilisce al quinto comma che le disposizioni del titolo III dello statuto (che tratta di «Finanze – Demanio e patrimonio» e include l'articolo 10) possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, «in ogni caso sentita la regione»;
   rilevato che:
    l'articolo 3, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che il Fondo di rotazione ivi già previsto per agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che hanno adottato il piano di stabilizzazione finanziaria e per il finanziamento mediante anticipazioni di cassa del piano di rientro della regione Campania venga destinato esclusivamente a quest'ultima finalità;
    la lettera b) del medesimo comma 1 modifica conseguentemente il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi già previsto definisca le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa in favore della regione Campania;
    il citato comma 9-ter prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza Pag. 48Stato-regioni, laddove, alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dal decreto in esame, appare preferibile che il provvedimento sia adottato d'intesa con la sola regione Campania;
   rilevato che:
    l'articolo 3, comma 7, dispone il pagamento diretto, da parte dello Stato a Trenitalia s.p.a., di 23 milioni di euro a titolo di corrispettivo per il 2013 per i servizi ferroviari di interesse locale resi dalla società nel triennio 2011-2013 nella regione Valle d'Aosta, prevedendo che a partire dal 2014 la regione possa stipulare apposita convenzione con Trenitalia s.p.a. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale;
    sottolineata l'importanza di realizzare quanto prima il trasferimento dei predetti servizi ferroviari alla regione Valle d'Aosta, in conformità con quanto già stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, che risulta allo stato non attuato, e nel rispetto delle garanzie costituzionali di autonomia della regione, oltre che in ossequio al principio di cui all'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione;
   preso atto che:
    l'articolo 4 autorizza il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma a inserire, fino a un massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito del comune, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri anteriori al 28 aprile 2008 e consente a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al citato documento, verso le società partecipate anche mediante compensazione con partite a debito inserite nella massa passiva, conseguentemente autorizzando il comune ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti;
   preso atto che:
    l'articolo 6, comma 1, primo periodo – non essendo stata definita una deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in ordine ai criteri di ripartizione per il 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011 – conferma per l'anno in questione le modalità di riparto del predetto fondo già stabilite per il 2012, prevedendo inoltre che alla ricognizione delle specifiche risorse da assegnare a ciascuna provincia si provveda con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    il medesimo articolo 6, comma 1, secondo periodo – non essendo intervenuta la determinazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in merito alle riduzioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, dei trasferimenti erariali da assegnare alle province – prevede che le riduzioni in questione siano effettuate secondo gli importi indicati direttamente dal decreto in esame;
    il medesimo articolo 6 dispone infine in merito alle modalità di determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere per il 2013 direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera c), verifichi la Commissione di merito che la modifica dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna ivi prevista (mediante novella dell'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014) sia stata introdotta nel rispetto del procedimento di modifica statutaria dettato dall'articolo 54 dello statuto stesso (legge costituzionale 26 Pag. 49febbraio 1948, n. 3), il quale consente la modifica delle disposizioni del titolo III (nel quale rientra l'articolo 10) con «leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare anche il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che lo stesso sia adottato d'intesa con la regione Campania, anziché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
   b) si invita la Commissione di merito a tenere conto della necessità che sia quanto prima realizzato il trasferimento dei servizi ferroviari nella regione Valle d'Aosta in conformità con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e nel rispetto dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione e delle garanzie costituzionali di autonomia della regione.