CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2014
166.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (Atto n. 74).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);
   considerato che il provvedimento in esame è stato emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, che ha demandato a un apposito decreto interministeriale la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
   valutata, in particolare, l'esigenza del superamento dell'attuale sistema, tenuto conto che l'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, prevede l'entrata a regime del nuovo sistema di ammortizzatori sociali a partire dal 2017;
   preso atto che l'articolo 2 definisce i criteri per la fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo;
   valutato, in particolare, che il testo in esame fa riferimento, relativamente ai profili soggettivi dei beneficiari, a un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, considerando le sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile;
   rilevato che il provvedimento, per quanto riguarda l'ambito oggettivo, si riferisce a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione, sancendo il divieto di fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa;
   preso atto che il testo in questione disciplina la procedura di concessione dei trattamenti, prevedendo che la domanda (di concessione o proroga) debba essere presentata in via telematica all'INPS;
   considerato che l'articolo 3 disciplina i criteri per la fruizione della mobilità in deroga, per i lavoratori disoccupati in possesso di specifici requisiti, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e che provengano dalle stesse imprese considerate ai fini della concessione della CIG in deroga;
   valutato, al riguardo, che sono previsti diversi criteri per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016, mentre a decorrere dal 1o gennaio 2017 non è prevista più alcuna concessione di mobilità in deroga;
   ritenuto urgente e indifferibile provvedere alla definitiva emanazione del provvedimento, in termini quanto mai solleciti, al fine di assicurare al sistema la certezza sui finanziamenti disponibili e sui criteri da adottare per il loro utilizzo, che appaiono, soprattutto in una fase di crisi occupazionale e produttiva come quella in essere, assolutamente necessitati;
   giudicato, in questo contesto, importante che il Governo, nel procedere alla definitiva emanazione del decreto, possa tenere conto del più ampio e articolato novero di esigenze che si pongono a livello territoriale;Pag. 255
   valutato il parere reso in sede di Conferenza Stato-regioni, che ha espresso parere negativo sullo schema di decreto salvo l'accoglimento di una serie di sostanziali modifiche al testo, e le posizioni delle parti sociali che, nell'ambito dell'attività istruttoria, hanno segnalato diverse questioni problematiche,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 2, sia esteso l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, ampliandolo a tutte le tipologie di datori di lavoro (non solo, quindi, alle imprese di cui all'articolo 2082 del Codice Civile, richiamate al comma 3) e prevedendo, per la CIG in deroga, un'anzianità aziendale minima di 90 giorni (invece dei 12 mesi attualmente previsti dal testo), nonché includendo tra i lavoratori beneficiari anche gli apprendisti, i somministrati, i lavoratori a domicilio e i soci lavoratori di cooperative;
   b) con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento, si consideri l'opportunità di inserire, tra le causali, anche le cessazioni di attività (con conseguente soppressione del comma 2 dell'articolo 2), le riconversioni aziendali e le procedure concorsuali – soprattutto laddove l'attività sostanziale prosegua presso terzi o sussistano prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali – nonché l'ipotesi del trasferimento del ramo d'azienda, prevedendo che l'anzianità maturata nell'azienda cedente sia utile ai fini del computo complessivo nell'azienda cessionaria;
   c) valuti, in subordine, il Governo l'esigenza di specificare, al citato comma 2 dell'articolo 2, che, nell'eventualità di cessazione di parte dell'attività, l'esclusione dal beneficio valga solo per la parte di impresa cessata;
   d) per quanto concerne lo stanziamento delle risorse previsto – con particolare riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 – si sottolinea la necessità della copertura integrale delle risorse necessarie per l'anno 2013 e per gli anni 2014-2015, al fine di garantire in modo uniforme l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che ne hanno il titolo;
   e) si consideri, inoltre, all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 3, la possibilità di semplificare le procedure di concessione, valorizzando il ruolo delle regioni nella fase di invio e di esame delle domande da parte degli interessati (stabilendo un termine perentorio di 20 giorni), considerato che il testo attuale prevede l'invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte invece di un processo autorizzatorio che rimarrebbe in capo alle regioni;
   f) si ritiene che, all'articolo 2, commi 7 e 8, debba essere eliminato il riferimento ai costituendi Fondi di solidarietà bilaterali, in virtù della indispensabile fase di start-up necessaria per raggiungerne la piena operatività, che, ai sensi della legge n. 92 del 2012, dovrà essere accompagnata attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga fino al 2016;
   g) si valorizzino le esperienze degli accordi quadro a livello regionale, attraverso indicazioni e prassi uguali ed omogenee per tutti, che non incidano in misura significativa sulla facoltà per le regioni di decidere quante risorse destinare alla CIG e quante, invece, alla mobilità;
   h) relativamente al trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 3, occorre, anche sulla base delle previsioni contenute negli accordi quadro regionali, articolare maggiormente il periodo di transizione verso la nuova disciplina;
   i) consideri poi il Governo la necessità di un incrocio con il sistema delle politiche attive del lavoro, per la definizione di strumenti utili al reinserimento lavorativo attraverso la riqualificazione professionale, prevedendo un monitoraggio costante sulle tipologie di causali per l'accesso alla cassa integrazione in deroga, Pag. 256anche per la necessità di orientare l'utilizzo dei diversi strumenti per la gestione delle criticità in ambito aziendale;
   l) occorre chiarire, all'articolo 2, comma 6, il riferimento al previo godimento delle ferie residue, tenuto conto che, in base all'attuale interpretazione ministeriale, la necessità del ricorso alle ferie sarebbe esclusa;
   m) andrebbero meglio coordinati i commi 7 e 8 dell'articolo 2, in modo da chiarire le condizioni in base alle quali si definisce la platea dei beneficiari, evitando che i due commi prevedano condizioni differenti ed ulteriori;
   n) si faccia riferimento, al comma 9 del medesimo articolo 2, in relazione al computo del limiti massimi di fruizione, ai provvedimenti concessi a decorrere dal 2014, specificando, al comma 12, la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad istruire quelle domande provenienti da imprese, non localizzate in più regioni, ma la cui crisi ricade nel territorio di riferimento;
   o) si raccomanda di chiarire la portata normativa dell'articolo 4, nel senso di ammettere il beneficio della CIG in deroga anche in presenza della possibilità di ricorrere agli strumenti ordinari, precisando che la concessione degli ammortizzatori in deroga riguarda la singola unità produttiva e i lavoratori in essa impiegati e non l'intero complesso aziendale.