CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2014
166.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:
  1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente da avviso mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.
12. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma aggiungere le seguenti: ed estrarne copia, anche in formato digitale.
12. 7. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

ART. 15.

  Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

Art. 15.
(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale»;
   b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
   c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato Pag. 220IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.»
   d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
   e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;
   f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»; al secondo periodo la parola «anche» è soppressa;
   g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.
  Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
  In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente».
   h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.»;
   i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;
   l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente:
  «al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;
   m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
  «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto Pag. 221legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.»;
   n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;
   o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:
  «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.»;
   p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
  «h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri.»;
   q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
  «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua».

  2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo.
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
15. 1. Il relatore (Nuova formulazione).

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili.
17. 2. (Nuova formulazione) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1864 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013-bis»;
   valutato molto positivamente l'ulteriore sforzo compiuto dal Governo e dal Ministro dell'ambiente in modo particolare per adeguare – anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea – la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, con particolare riferimento alle misure adottate per la chiusura del maggior numero possibile di casi di procedure d'infrazione e di pre-infrazione in materia di ambiente;
   ritenuto opportuno modificare l'articolo 12 del disegno di legge, al fine di prevedere che dopo la pubblicazione dei piani o programmi in esso disciplinati, sia consentito di estrarne copia, anche in formato digitale;
   ritenuto opportuno procedere ad una migliore formulazione tecnica del testo dell'articolo 15 del disegno di legge, ferma restando la finalità delle norme in esso contenute che restano coerentemente dirette a superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale;
   ritenuto opportuno modificare l'articolo 17 del disegno di legge, al fine di prevedere che le misure di sicurezza di cui all'articolo 308, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano basate sulle migliori pratiche disponibili;
   preso atto della chiusura della procedura d'infrazione 2007/4679, aperta dalla Commissione europea in ragione dell'asserita non conformità dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e al cui fine era stato inserito nella legge europea 2013 l'articolo 23, oggetto di modifiche e integrazioni da parte dell'articolo 17 del disegno di legge in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 223

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1864 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013-bis»;
   valutato molto positivamente l'ulteriore sforzo compiuto dal Governo e dal Ministro dell'ambiente in modo particolare per adeguare – anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea – la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, con particolare riferimento alle misure adottate per la chiusura del maggior numero possibile di casi di procedure d'infrazione e di pre-infrazione in materia di ambiente;
   ritenuto opportuno modificare l'articolo 12 del disegno di legge, al fine di prevedere che dopo la pubblicazione dei piani o programmi in esso disciplinati, sia consentito di estrarne copia, anche in formato digitale;
   ritenuto opportuno procedere ad una migliore formulazione tecnica del testo dell'articolo 15 del disegno di legge, ferma restando la finalità delle norme in esso contenute che restano coerentemente dirette a superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale, che resta strumento essenziale per indirizzare correttamente le scelte in materia ambientale;
   ritenuto opportuno modificare l'articolo 17 del disegno di legge, al fine di prevedere che le misure di sicurezza di cui all'articolo 308, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano basate sulle migliori pratiche disponibili;
   preso atto della chiusura della procedura d'infrazione 2007/4679, aperta dalla Commissione europea in ragione dell'asserita non conformità dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e al cui fine era stato inserito nella legge europea 2013 l'articolo 23, oggetto di modifiche e integrazioni da parte dell'articolo 17 del disegno di legge in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 224

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1836 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013» – secondo semestre;
   valutato molto positivamente l'inserimento nell'Allegato B del disegno di legge della direttiva 2013/30 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, la quale, muovendo da una rinnovata consapevolezza che gli incidenti legati all'estrazione di idrocarburi in mare possono avere conseguenze gravi e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, introduce una nuova e più incisiva disciplina normativa per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
   verificata, inoltre, l'adozione in sede comunitaria di alcune direttive che non risultano inserite negli Allegati A e B del disegno di legge in esame, fra cui la direttiva 2013/56/UE diretta a estendere, a partire dal 2017, il divieto di utilizzo di cadmio nelle pile e accumulatori portatili e il divieto di immettere sul mercato pile a bottone anche con basso tenore di mercurio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 10 dicembre 2013 e dunque dopo la presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30 citata in premessa, sia garantito che in fase di rilascio delle autorizzazioni, si proceda ad una scrupolosa verifica del possesso, da parte delle società richiedenti, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari tali da garantire:
    la disponibilità di risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi legati alle attività in mare nel settore degli idrocarburi;
    lo svolgimento costante di tali attività in modo sicuro;
    la copertura integrale dei costi derivanti dal verificarsi di un incidente grave, a partire da quelli conseguenti ai danni provocati dall'inquinamento all'ambiente marino e delle economie costiere;
    l'individuazione certa, fin dal rilascio dell'autorizzazione, dei responsabili del risarcimento dovuto in caso di incidente grave.
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30 citata in premessa, sia adeguatamente garantita, in attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Arhus, il diritto di partecipazione del pubblico alle attività amministrative in materia di attività in mare nel settore degli Pag. 225idrocarburi, al fine di contribuire a tutelare il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30 citata in premessa, sia adeguatamente assicurata l'indipendenza della istituenda autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di tutela dell'ambiente marino e costiero;
   d) valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'Allegato B la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.