CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 gennaio 2014
163.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzione 7-00224 Zanin, 7-00226 Zaccagnini e 7-00227 Faenzi: Sulle questioni relative alle coltivazioni provenienti da sementi geneticamente modificate e alle conseguenze su altre coltivazioni.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    la tematica dell'introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM) nella filiera agroalimentare ha suscitato sin dall'origine controversie e contrapposizioni assai vive; infatti, in ambito europeo convivono due opposte posizioni sul tema degli OGM; se da un lato le istituzioni europee hanno da sempre avuto un atteggiamento di favore verso gli OGM, dall'altro i cittadini comunitari hanno da sempre manifestato una chiara contrarietà per gli OGM. Tale contrapposizione non è stata superata e risolta dalla legislazione comunitaria che, al contrario, ne sancisce l'esistenza, soprattutto sulle due questioni più importanti in materia di OGM, ossia la coesistenza tra colture OGM e colture convenzionali e l'etichettatura;
    la vigente normativa dell'Unione europea non ha saputo risolvere in modo soddisfacente il nodo della coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, così come, più in generale, non ha saputo fugare i dubbi dell'opinione pubblica su questa delicata materia;
    inoltre, vista la contrarietà dei consumatori all'introduzione di organismi geneticamente modificati nella filiera agroalimentare, l'etichettatura degli alimenti diventa lo strumento giuridico privilegiato per soddisfare il diritto all'informazione del consumatore; tuttavia, anche sotto tale aspetto, la vigente normativa comunitaria sull'etichettatura di organismi geneticamente modificati è, in casi specifici, in contrasto con il diritto all'informazione del consumatore, mentre più in generale appare lacunosa e non idonea a garantire la piena libertà di scelta per il consumatore;
    a seguito degli avvenimenti di Vivaro (Pordenone), dove seimila metri quadrati sono stati seminati con mais biotech Mon810, e dopo l'inefficacia delle misure nazionali, adottate ai sensi del diritto comunitario, per vietarne la coltivazione, con la distruzione delle piante per motivi connessi alla tutela della salute e dell'ambiente, è urgente intervenire in modo chiaro, al fine di migliorare la legislazione comunitaria in materia tutelando tutti gli interessi in campo e, in particolare, quelli dei coltivatori tradizionali e biologici, la biodiversità agronomica e spontanea, il patrimonio genetico naturale, nonché la sicurezza, il diritto a una scelta consapevole e la salute dei consumatori;
    per tali ragioni, è necessario puntare a un miglioramento della normativa europea, che tuteli maggiormente tutti gli interessi pubblici degli Stati membri, ampliandone lo spazio decisionale nei procedimenti di autorizzazione e consentendo che uno Stato membro possa decidere e realizzare zone OGM free sul proprio territorio;
    la ricerca in ambito genetico – che comprende anche tecniche sicure e di nullo impatto rispetto all'ingegneria genetica e alla mutagenesi indotta – costituisce Pag. 60uno dei terreni più importanti della moderna ricerca scientifica per le sue grandi potenzialità in diversi campi, a partire da quello sanitario e, per tale motivo, il Governo dovrebbe rilanciare in modo organico la ricerca pubblica in questa materia senza che ciò appaia in alcun modo contrastante con la linea di prudenza che si deve attualmente tenere in merito alla coltivazione e alla commercializzazione di organismi geneticamente modificati;
    il tema della coesistenza è stato ampiamente chiarito dalla Commissione europea che, con la Raccomandazione del 2003 e poi del 2010, ha tracciato le linee da seguire per la redazione della legislazione nazionale degli Stati membri; in particolare, la Commissione individua gli interessi toccati dalla coesistenza, che consistono soprattutto nella libertà di scelta degli agricoltori di poter optare per una produzione agricola di loro scelta e nella libertà di scelta dei consumatori. Quindi individua nel principio di sussidiarietà e in quello di proporzionalità i due cardini della coesistenza. Secondo il principio di sussidiarietà, le misure «dovranno essere specifiche alle strutture delle aziende agricole, ai sistemi di coltivazione e alle condizioni naturali di una regione» poiché «le condizioni di lavoro degli agricoltori europei sono molto varie». Il principio di proporzionalità deve ispirarsi al criterio di efficacia. Le colture non dovrebbero superare i limiti che garantiscano che i residui accidentali di OGM si mantengano sotto le soglie previste dalla normativa comunitaria;
    la raccomandazione del 2010 ha introdotto il concetto di zone senza OGM, per escludere le colture OGM in alcuni territori nazionali per motivi ambientali; tuttavia la Commissione non ne consente un uso facile per gli Stati membri perché ne subordina l'applicazione al rispetto del principio di proporzionalità e soprattutto alla dimostrazione da parte degli Stati membri che per quelle zone senza OGM le altre misure di coesistenza non assicurino livelli sufficienti di non contaminazione; il favore delle istituzioni europee verso gli OGM di fatto rende quasi del tutto improbabile, o comunque difficilissimo, per i singoli Stati membri ottenere il divieto di coltivazione di OGM autorizzati dalla disciplina comunitaria sui propri territori;
    gli spazi di autonomia per gli Stati membri per introdurre limiti alla coltivazione OGM sono limitatissimi e possono essere costruiti solo ricorrendo agli strumenti previsti all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE (relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole) e all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Su tali strumenti gli Stati membri possono costruire delle eccezioni, una interdizione o una restrizione, per ragioni legate alla protezione della salute umana o dell'ambiente con esiti tuttavia improbabili;
    giova allo scopo ricordare che le istituzioni nazionali sono intervenute proprio mediante la procedura di emergenza prevista all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per prodotti geneticamente modificati autorizzati, che possano comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente;
    alle pressioni degli Stati membri per ottenere delle zone OGM-free l'Unione europea da sempre oppone l'approccio strettamente economico sulla cui base ha costruito la questione della coesistenza. Infatti, l'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE riconosce quale competenza statale la facoltà di adottare le precauzioni più appropriate per garantire la coesistenza, ma, de facto, questa competenza è molto limitata poiché lo Stato membro non può mai arrivare alla creazione di zone OGM-free tranne nel caso in cui sia capace di dimostrarne la necessità assoluta; tale evenienza, sotto gli occhi di tutti, è molto complessa da dimostrare e di difficile attuazione;
    in definitiva, la valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che la Commissione ha inserito nella procedura di autorizzazione per gli OGM Pag. 61affronta solo una parte degli interessi in gioco e pertanto non determina gli effetti di inibizione richiesti dagli Stati membri, soprattutto perché non prende in considerazione tutti gli aspetti che gli interessi pubblici possono implicare in ciascuno Stato; al contrario, se si accetta la tesi secondo cui dal punto di vista agronomico la coesistenza è in realtà impraticabile, l'esigenza di tener conto di tutti gli interessi in campo diventa centrale per consentire agli Stati membri la scelta di creare zone OGM free sul proprio territorio;
    l'importanza della tutela anche di altri interessi, rispetto a quelli oggi previsti, è una questione non più rimandabile per la produzione del biologico, dove bisogna superare l'approccio strettamente economico della Commissione europea rispetto alla coesistenza ed evitare ogni rischio di contaminazione OGM; infatti dal momento in cui la coesistenza si trasforma in obbligo, così come di fatto vuole la normativa europea, non si può che accettare il rischio di una presenza accidentale degli OGM nei prodotti convenzionali e biologici;
    la normativa vigente in materia di OGM ne rende molto probabile la presenza nell'ambiente e quindi nei cibi; ne consegue che per assicurare il diritto alla piena libertà di scelta per il consumatore, l'etichettatura dei prodotti diventa lo strumento giuridico privilegiato per soddisfare il diritto all'informazione del consumatore;
    al riguardo, la regolamentazione in materia di etichettatura di OGM è contenuta nel Reg. 1829/2003 e prevede che solo le derrate alimentari contenenti OGM in proporzione superiore allo 0,9 per cento devono essere etichettate come OGM, a condizione tuttavia, che questa presenza sia fortuita o tecnicamente inevitabile; per valutare l'efficacia di tale regolamentazione è necessario collegarla alle modalità di etichettatura degli alimenti biologici e alle modalità di etichettatura negativa OGM-free, queste ultime prive di qualsiasi armonizzazione a livello europeo;
    in merito alla regolamentazione dell'agricoltura biologica, si deve rilevare che, anche per i prodotti biologici, la soglia è fissata allo 0,9 per cento. In pratica se il biologico si distingue dal convenzionale per le norme di produzione biologica, non si può negare che, sulla presenza di OGM il prodotto Bio è del tutto equivalente ad un prodotto convenzionale;
    per quel che riguarda il sistema delle etichettature negative volontarie esso appare complesso ed eterogeneo, soprattutto per gli alimenti di origine animale e, in ultima analisi, rappresenta un tentativo di colmare le lacune del Regolamento 1829/2003. È ovvio che tali lacune possano essere motivo di incertezza giuridica in grado di pregiudicare gli obiettivi di una informazione trasparente e precisa, a danno del consumatore finale la cui posizione appare, pertanto, di particolare debolezza;
    il regolamento (CE) n. 1169/2011 costituisce il riferimento normativo più importante a livello europeo in materia di etichettatura e, dal 2014, sostituirà la direttiva 2000/13/CE. Anche se tale Regolamento non contiene disposizioni specifiche sugli OGM è importante per chiarire che la funzione attribuita all'etichettatura, dalla legislazione comunitaria, è quella di veicolare le informazioni al consumatore e metterlo nelle condizioni di operare in piena libertà di scelta, in relazione a motivi di salute e da «considerazioni di carattere economico, ambientale, sociale o etico»; ebbene l'efficacia del diritto di informazione dei consumatori è contraddetta dalla normativa per l'etichettatura biologica – in cui il tema dell'etichettatura rivela la questione della soglia di presenza di OGM nei prodotti biologici – e dalla lacuna normativa che caratterizza l'etichettatura in negativo;
    in pratica la sovrapponibilità dei prodotti convenzionali con quelli biologici dal punto di vista della soglia di tolleranza dello 0,9 per cento di OGM, risulta incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione dei prodotti Pag. 62biologici dei consumatori; se la soglia non viene quantomeno abbassata, di fatto, i consumatori sono privati della possibilità di scegliere tra un prodotto che può contenere tracce anche minime di OGM – nei prodotti convenzionali – e prodotti senza OGM in senso stretto;
    l'etichettatura volontaria – su cui il Regolamento 1829/2003 non interviene – offre una ulteriore distinzione all'interno della categoria di alimenti che non superano la soglia dello 0,9 per cento determinando il rischio che il consumatore sia indotto in errore dal momento che l'etichetta lo porta a credere che il prodotto senza menzione «OGM – free» in etichetta in realtà contenga OGM. Il pericolo di indurre in errore il consumatore aumenta se si considera il fenomeno della proliferazione di questo tipo di etichetta negli Stati membri;
    il quadro giuridico in materia di OGM, soprattutto per quel che attiene alla questione della coesistenza, appare come un sistema retto da rapporti decentrati dove la partita è giocata tra i players internazionali e l'Unione europea e dove, per contro, nessuno spazio è lasciato agli attori nazionali all'interno della UE;
    pertanto, questo quadro regolatore rende ancora più indispensabile tutelare il diritto del consumatore di essere ben informato circa la composizione degli alimenti che acquista. In primo luogo, la sovrapposizione di etichettatura del biologico e dei prodotti convenzionali è la principale causa di confusione per il consumatore, che probabilmente pensa che un prodotto biologico non contenga tracce di OGM. D'altra parte, il divario in materia di etichettatura «OGM – free» è il principale fattore di confusione per il consumatore che si ritrova sopraffatto da una miriade di etichette il cui regolamento non è armonizzato a livello europeo;
    di fronte alle rilevanti problematicità che pone la gestione centralizzata del sistema di autorizzazione alla coltivazione di OGM e di fronte alle lacune del quadro normativo connesso all'etichettatura degli OGM, che è lontano dall'essere coerente con la funzione informativa dell'etichettatura, si pone la necessità di una nuova riflessione sia sullo spazio per gli SM nella fase di autorizzazione alla coltivazione di OGM sia sulla disciplina dell'etichettatura degli OGM, al fine di concedere agli SM di considerare tutti gli aspetti che gli interessi pubblici possono implicare in ciascuno Stato e ai consumatori di esprimere le loro preferenze, senza rischio di errore;
    fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE – COM (2010) 375 definitivo del 13 luglio 2010, attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee – per consentire agli SM di ampliare il proprio spazio decisionale in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati; l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza della tutela di interessi pubblici nazionali che non sono stati tenuti in considerazione dall'Unione Europea, nella definizione delle regole di coesistenza;
    la Commissione europea ha presentato il 21 novembre scorso un progetto di riforma della politica di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari europei, che sarà lanciata con lo slogan «Enjoy, it's from Europe» («Assaggia, viene dall'Europa»). Dacian Ciolos Commissario europeo responsabile per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, nel presentare il progetto ha affermato che «In un mondo in cui i consumatori sono sempre più sensibili alla sicurezza, alla qualità e alla sostenibilità dei modi di produzione alimentare, gli agricoltori e le piccole e medie imprese hanno in mano una carta formidabile da giocare. Il settore agricolo e agroalimentare europeo è rinomato per la qualità dei suoi prodotti e il rispetto di norme senza eguali nel mondo. Con già oltre 110 miliardi di euro di esportazioni, questo settore rappresenta una risorsa considerevole per dinamizzare la crescita e l'occupazione nell'Unione europea»; la proposta appare molto interessante per il sistema agroalimentare italiano che già presenta caratteristiche improntate Pag. 63ad un alto livello qualitativo, ad una forte diversità delle produzioni e ad un saldo legame con il territorio e che mal si concilia con il modello produttivo sotteso alla diffusione degli organismi geneticamente modificati;
    il Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg, in relazione alla sentenza del 26 settembre 2013 con cui il Tribunale dell'Unione europea ha dichiarato la carenza della Commissione per non aver dato seguito a una richiesta di coltivazione di Ogm presentata dodici anni fa, nel 2001, ha affermato che: «La sentenza del Tribunale in merito al mais 1507 conferma l'urgenza di conciliare norme di autorizzazione europee rigorose e certe in materia di coltivazione di OGM con la giusta considerazione dei contesti nazionali. Tre anni fa la Commissione ha presentato una proposta, largamente sostenuta sia dal Parlamento sia dal Consiglio, per superare l'attuale stallo riguardo al processo di autorizzazione. Sollecito pertanto gli Stati membri a adoperarsi per sostenere la proposta della Commissione, in modo che la Presidenza e il Consiglio possano giungere a un compromesso che consenta di far avanzare la proposta sulla coltivazione di OGM»;
    in materia di OGM il Parlamento italiano si è espresso, in modo inequivocabile, approvando a larghissima e trasversale maggioranza, lo scorso 11 luglio, la mozione 1-00015, a prima firma Cenni, che indirizza il Governo a rinnovare l'impegno in sede comunitaria affinché possa essere approvata, con opportuni miglioramenti, la nuova normativa proposta dalla Commissione europea, perseguendo «con tutta la necessaria energia negoziale, un radicale miglioramento della normativa comunitaria in materia di coltivazione di sementi transgeniche e di immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che si ispiri alle linee seguenti:
     a) una rigorosa applicazione del principio di precauzione in tutti i procedimenti di autorizzazione alla coltivazione o al commercio di eventi transgenici;
     b) un regime obbligatorio di tracciabilità per tutte le sementi e gli organismi geneticamente modificati idoneo a segnalarne la presenza in tutti gli stadi della filiera;
     c) un regime di etichettatura a beneficio del consumatore finale che metta a disposizione del medesimo tutte le informazioni assicurate dal predetto regime di tracciabilità;
     d) regole generali idonee a tutelare pienamente, attraverso le disposizioni attuative demandate agli Stati membri, i produttori convenzionali e biologici;
     e) un'adeguata sussidiarietà, che consenta agli Stati membri, per motivazioni di carattere oggettivo, di interdire temporaneamente o definitivamente, in tutto il proprio territorio o in parte di esso, la coltivazione di sementi transgeniche»;
    la Commissione europea ha chiesto di dibattere la questione con gli Stati membri nella riunione del prossimo Consiglio Ambiente,

impegna il Governo:

   a promuovere e sostenere, anche nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, il processo di revisione della direttiva 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, con l'obiettivo di ampliare l'autonomia decisionale degli Stati membri in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati, in ragione dell'importanza della tutela di interessi pubblici nazionali che non sono stati tenuti in considerazione dall'Unione europea, nella definizione delle regole di coesistenza, assicurando zone effettivamente OGM free;
   a sostenere la richiesta di una riduzione della soglia di tolleranza – per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM – nella produzione biologica, anche con riferimento all'impatto economico sul settore e per tutelare la Pag. 64libertà dei cittadini, in coerenza con gli indirizzi europei sull'agricoltura biologica;
   a sostenere la ricerca scientifica in materia agricola, biologica ed agroalimentare secondo le migliori prassi scientifiche nazionali ed internazionali, per salvaguardare le specificità del sistema agroalimentare italiano – verificando altresì il tema del trasferimento genico orizzontale (TGO) e chiedendo l'aumento delle risorse europee destinate alla ricerca – e, in caso di ricerca mediante organismi geneticamente modificati effettuata in ambiente confinato di laboratorio, a mantenerne il controllo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   ad esprimere parere negativo in merito alla richiesta di immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE, di un granturco (Zeamays L., Linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri.
(8-00034) «Zanin, Zaccagnini, Faenzi, Franco Bordo, Oliverio, Benedetti, Caon, Schullian, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Catanoso, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fabrizio Di Stefano, Gagnarli, Gallinella, Riccardo Gallo, Ferrari, Fiorio, L'Abbate, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Russo, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli».

Pag. 65

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano ’Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920);
   considerato che il provvedimento contiene una serie di norme di interesse per il settore agricolo capaci di fornire una spinta propulsiva alla capacità di investimento e di innovazione nel settore. In particolare, oltre all'articolo 1, comma 15, che interviene sulla quota minima per la miscelazione di biocarburanti, l'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, modificando l'ambito territoriale di applicazione – che viene esteso a tutto il territorio nazionale e non più alle sole aree svantaggiate – nonché la tipologia di intervento, individuata nel finanziamento di iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro per la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli. L'articolo 5, comma 3, prevede che possano far parte dei consorzi per l'internazionalizzazione anche le imprese agricole che potranno, così, partecipare ai progetti ammessi a contributo pubblico, mentre l'articolo 15 dedica specifiche disposizioni per il finanziamento e l'organizzazione dell'EXPO 2015;
   considerata l'opportunità di incentivare lo sviluppo e l'imprenditorialità del comparto della pesca, prevedendo, tra l'altro: l'estensione agli imprenditori del settore degli incentivi all'autoimprenditorialità; la possibilità per gli stessi di poter costituire o partecipare ai consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese; il finanziamento delle convenzioni con le associazioni nazionali di categoria finalizzate allo svolgimento delle attività relative alla promozione di azioni per il sostegno produttivo del comparto, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle tradizioni alimentari locali;
   ritenuto estremamente rilevante che nell'attuazione delle disposizioni relative agli incentivi all'autoimprenditorialità richiamate si presti particolare attenzione a non aggravare le imprese agricole di ulteriori oneri burocratici, configurando procedimenti semplificati ed evitando di chiedere alle stesse imprese il rilascio di documenti già in possesso della pubblica amministrazione;
   considerato che, per non pregiudicare la realizzazione di un'infrastruttura irrigua strategica per un ampio territorio Pag. 66a forte vocazione agricola, è necessario che vengano utilizzate altre risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 13, commi 1 e 4, relative all'Expo 2015, anziché le risorse assegnate con delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 ai fini del completamento dello «schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G»;
   ritenuto imprescindibile, ai fini della tutela del made in Italy agroalimentare, che rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo con un fatturato complessivo di circa 245 miliardi di euro, prevedere regole certe in materia di etichettatura di tali prodotti, introducendo l'obbligo di indicare nell'etichetta il luogo di origine, da intendersi sia con riferimento al luogo ove avviene l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalentemente utilizzata nella preparazione del prodotto stesso;
   considerato necessario ribadire per i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole la specialità della disciplina di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 1985 e 31 marzo 1990, espressamente richiamati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, che prevedono semplificazioni amministrative qualora i suddetti depositi abbiano una capienza non superiore a 25 metri cubi nonché disporre l'innalzamento del limite di quantitativo di cereali stoccati superato il quale i titolari dei relativi depositi sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di prevenzione incendi;
   ritenuto, altresì, opportuno che le imprese agricole possano essere incluse tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 6, commi da 1 a 3, consistenti nell'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware, sviluppo di soluzioni di e-commerce, connettività a banda larga e ultralarga, formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   considerato che risulta necessario modificare l'articolo 45 del testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza 7 giugno 2011, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, commi 2 e 3, del stesso testo unico, stabilendo che l'indennità di esproprio, dovuta ai proprietari di terreni non edificabili, non può più essere calcolata prendendo a riferimento il «valore agricolo medio» delle colture definito ogni anno dalle Commissioni provinciali espropri e dovendo, al contrario, porsi in rapporto ragionevole con il valore effettivo del bene espropriato tenendo conto delle sue caratteristiche essenziali. Per effetto della declaratoria di incostituzionalità si è venuta a creare una lacuna legislativa relativamente al calcolo del corrispettivo dovuto ai proprietari delle aree non edificabili che concordino con gli tali enti la cessione volontaria dei propri terreni, in quanto l'articolo 45 del testo unico pone a base del sistema premiale quanto previsto dall'articolo 40, commi 2 e 3, che la ricordata sentenza ha dichiarato illegittimi. Si ritiene, pertanto, necessario agganciare la determinazione del corrispettivo di tale cessione mediante l'espresso richiamo delle disposizioni relative al «valore agricolo medio» non interessate dalla ricordata decisione della Consulta;
   considerato particolarmente rilevante uniformare la disciplina in materia di conservazione dell'integrità fondiaria, che si sostanzia nella costituzione del cosiddetto «compendio unico» per i terreni agricoli, a quella in vigore in materia di piccola proprietà contadina, in cui a fronte del riconoscimento di determinate agevolazioni fiscali è imposto un periodo vincolativo di durata quinquennale, prevedendo, infine, che la riduzione dei termini di durata del periodo vincolativo valga anche per le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della norma, Pag. 67
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), al capoverso «articolo 4, comma 1», dopo le parole: «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «e ittici»;
   b) all'articolo 5, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 5 le parole: «agroalimentari e agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari, agricole e ittiche » e sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 6 dopo le parole «più favorevoli» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole e/o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n.1535/2007 e successive modificazioni e il regolamento (CE) 875/2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
   c) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
  «Articolo 5-bis – (Misure per favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca) – 1. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato all'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse dei Fondi speciali iscritti in Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità.
  3. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente: «3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto.».
  4. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi»;
   d) all'articolo 6, commi 1-3, vengano inserite le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle relative misure;
   e) all'articolo 13, commi 1 e 4, le risorse finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi siano diversamente reperite, salvaguardando la realizzazione delle opere relative al completamento dello «schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G»;
   f) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
  «Art. 14-bis – (Etichettatura dei prodotti alimentari) – 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti”»;
   g) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
  «Art. 14-bis – (Semplificazione in materia di certificazione di prevenzione degli incendi) – 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 Pag. 68metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
  2. All'Allegato 1, punti 27 e 28, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2001 le parole “a 50.000 kg” sono sostituite dalle seguenti: “a 250.000 kg”»;
   h) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
  «Art. 14-bis – (Modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) – 1. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
   “c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;
   d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4”»;
   i) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
  «Art. 14-bis – (Disposizioni in materia di agricoltura) – 1. All'articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 le parole “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.
  2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del presente articolo»;
  e con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una specifica disposizione secondo la quale il Governo è tenuto, nell'attuazione delle disposizioni riguardanti le agevolazioni alle imprese, a configurare procedure che tengano in massimo conto l'obiettivo di semplificazione, evitando, in particolare, di configurare obblighi inerenti la presentazione di atti e documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione.

Pag. 69

ALLEGATO 3

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI FAENZI E ALTRI

  La XIII Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
   rilevato che, con riferimento alle disposizioni in materia agricola, il provvedimento contiene nel complesso misure insufficienti per sostenere il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, nonostante il comparto sia in netta controtendenza, rispetto all'andamento generale, attraverso l'incremento del fatturato sulle esportazioni;
   considerato che il decreto-legge, nonostante contenga al comma 3 dell'articolo 5 interventi per l'internazionalizzazione delle imprese agricole, attraverso la forma dei consorzi, appare insufficiente nel sostenere adeguatamente il sistema delle imprese italiane all'estero per facilitare la creazione di piattaforme distributive e assicurare nei mercati emergenti la distribuzione delle nostre eccellenze alimentari;
   valutato che nell'attuale fase economica e finanziaria complessiva, nell'ottica del processo di rivisitazione della spesa pubblica, il provvedimento non contiene interventi volti alla riorganizzazione della gestione del sistema agricolo nazionale, in grado di eliminare le sovrapposizioni dei livelli decisionali e le frammentazioni di competenze, che rallentano il funzionamento e l'efficienza del sistema agricolo nazionale, disattendendo in molte occasioni le richieste e le esigenze delle imprese agricole, che segnalano da tempo il rallentamento dell'apparato burocratico e amministrativo degli enti e degli organismi vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   valutato che il decreto-legge non prevede alcuna misura di alleggerimento della pressione fiscale e contributiva a favore delle imprese agricole e agroalimentari, i cui livelli di tassazione risultano elevati e pongono un freno al miglioramento della competitività e di sviluppo del sistema;
   ritenuto che il testo non indica alcun tipo d'intervento volto ad interrompere un fenomeno estremamente negativo che penalizza il sistema delle imprese agroalimentari, determinato dagli effetti del cosiddetto «credit crunch», e che tale stretta creditizia e farraginosità nel concedere finanziamenti e prestiti alle imprese agricole riducono gli investimenti e l'innovazione Pag. 70del comparto, che sarebbero necessari per favorire lo sviluppo di un'agricoltura competitiva in grado di fronteggiare una concorrenza, da parte dei Paesi europei ed extraeuropei, sempre più globale e rafforzata,
  esprime

PARERE CONTRARIO.
Faenzi, Catanoso, Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

Pag. 71

ALLEGATO 4

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

SECONDA NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920);
   considerato che il provvedimento contiene una serie di norme di interesse per il settore agricolo capaci di fornire una spinta propulsiva alla capacità di investimento e di innovazione nel settore. In particolare, oltre all'articolo 1, comma 15, che interviene sulla quota minima per la miscelazione di biocarburanti, l'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, modificando l'ambito territoriale di applicazione – che viene esteso a tutto il territorio nazionale e non più alle sole aree svantaggiate – nonché la tipologia di intervento, individuata nel finanziamento di iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro per la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli. L'articolo 5, comma 3, prevede che possano far parte dei consorzi per l'internazionalizzazione anche le imprese agricole che potranno, così, partecipare ai progetti ammessi a contributo pubblico, mentre l'articolo 15 dedica specifiche disposizioni per il finanziamento e l'organizzazione dell'EXPO 2015;
   ritenuto estremamente rilevante che nell'attuazione delle disposizioni relative alle agevolazioni alle imprese si presti particolare attenzione a non aggravare le imprese agricole di ulteriori oneri burocratici, configurando procedimenti semplificati ed evitando di chiedere alle stesse imprese il rilascio di documenti già in possesso della pubblica amministrazione;
   considerata l'opportunità di incentivare lo sviluppo e l'imprenditorialità del comparto della pesca, prevedendo, tra l'altro: l'estensione agli imprenditori del settore degli incentivi all'autoimprenditorialità e la possibilità per gli stessi di poter costituire o partecipare ai consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese;
   considerato che, per non pregiudicare la realizzazione di un'infrastruttura irrigua strategica per un ampio territorio a forte vocazione agricola, è necessario che vengano utilizzate altre risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 13, commi 1 e 4, relative all'Expo 2015, anziché le risorse assegnate con delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 ai fini del completamento dello «schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G»;Pag. 72
   ritenuto imprescindibile, ai fini della tutela del made in Italy agroalimentare, che rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo con un fatturato complessivo di circa 245 miliardi di euro, prevedere regole certe in materia di etichettatura di tali prodotti, introducendo l'obbligo di indicare nell'etichetta il luogo di origine, da intendersi sia con riferimento al luogo ove avviene l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalentemente utilizzata nella preparazione del prodotto stesso;
   considerato necessario ribadire per i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole la specialità della disciplina di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 1985 e 31 marzo 1990, espressamente richiamati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, che prevedono semplificazioni amministrative qualora i suddetti depositi abbiano una capienza non superiore a 25 metri cubi nonché disporre l'innalzamento del limite di quantitativo di cereali stoccati superato il quale i titolari dei relativi depositi sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di prevenzione incendi;
   ritenuto, altresì, opportuno che le imprese agricole possano essere incluse tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 6, commi da 1 a 3, consistenti nell'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware, sviluppo di soluzioni di e-commerce, connettività a banda larga e ultralarga, formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   considerato che risulta necessario modificare l'articolo 45 del testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza 7 giugno 2011, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, commi 2 e 3, del stesso testo unico, stabilendo che l'indennità di esproprio, dovuta ai proprietari di terreni non edificabili, non può più essere calcolata prendendo a riferimento il «valore agricolo medio» delle colture definito ogni anno dalle commissioni provinciali espropri e dovendo, al contrario, porsi in rapporto ragionevole con il valore effettivo del bene espropriato tenendo conto delle sue caratteristiche essenziali. Per effetto della declaratoria di incostituzionalità si è venuta a creare una lacuna legislativa relativamente al calcolo del corrispettivo dovuto ai proprietari delle aree non edificabili che concordino con tali enti la cessione volontaria dei propri terreni, in quanto l'articolo 45 del testo unico pone a base del sistema premiale quanto previsto dall'articolo 40, commi 2 e 3, che la ricordata sentenza ha dichiarato illegittimi. Si ritiene, pertanto, necessario agganciare la determinazione del corrispettivo di tale cessione mediante l'espresso richiamo delle disposizioni relative al «valore agricolo medio» non interessate dalla ricordata decisione della Consulta;
   considerato particolarmente rilevante uniformare la disciplina in materia di conservazione dell'integrità fondiaria, che si sostanzia nella costituzione del cosiddetto «compendio unico» per i terreni agricoli, a quella in vigore in materia di piccola proprietà contadina, in cui a fronte del riconoscimento di determinate agevolazioni fiscali è imposto un periodo vincolativo di durata quinquennale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   j) sia prevista una specifica disposizione secondo la quale il Governo è tenuto, nell'attuazione delle disposizioni riguardanti le agevolazioni alle imprese, a configurare procedure che tengano in massimo conto l'obiettivo di semplificazione, evitando, in particolare, di configurare obblighi inerenti la presentazione di atti e documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione;Pag. 73
   k) all'articolo 2, comma 1, sia inserita la trasformazione dei prodotti ittici tra i progetti finanziabili nell'ambito degli incentivi all'autoimprenditorialità;
   l) all'articolo 5, siano inserite le imprese ittiche tra quelle che possono costituire i consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese;
   m) all'articolo 6, commi 1-3, siano inserite le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle relative misure;
   n) all'articolo 13, commi 1 e 4, siano reperite diversamente le risorse finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi, salvaguardando la realizzazione delle opere relative al completamento dello «schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G»;
   o) siano previste ulteriori misure volte a:
    1) favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca, prevedendo che ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici sia riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
    2) consentire la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale qualora effettuata a fini scientifici;
    3) semplificare la certificazione di prevenzione degli incendi, prevedendo che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi non siano tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151 e sostituendo, all'Allegato 1, punti 27 e 28, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2001 il quantitativo di 50.000 kg indicato con quello di 250.000 kg;
    4) introdurre modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità al fine di prevedere che l'indennità di esproprio, se riguarda un'area non edificabile, è calcolata aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto e, se riguarda un'area non edificabile coltivata direttamente dal proprietario, è calcolata moltiplicando per tre l'importo dovuto, non competendo, in tal caso, l'indennità aggiuntiva;
    5) uniformare la disciplina in materia di conservazione dell'integrità fondiaria a quella in vigore in materia di piccola proprietà contadina, prevedendo un periodo vincolativo di durata quinquennale per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste;
  e con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito la possibilità di specificare, ai fini dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari, il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti e quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale.

Pag. 74

ALLEGATO 5

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano ’Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920);
   considerato che il provvedimento contiene una serie di norme di interesse per il settore agricolo capaci di fornire una spinta propulsiva alla capacità di investimento e di innovazione nel settore. In particolare, oltre all'articolo 1, comma 15, che interviene sulla quota minima per la miscelazione di biocarburanti, l'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, modificando l'ambito territoriale di applicazione – che viene esteso a tutto il territorio nazionale e non più alle sole aree svantaggiate – nonché la tipologia di intervento, individuata nel finanziamento di iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro per la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli. L'articolo 5, comma 3, prevede che possano far parte dei consorzi per l'internazionalizzazione anche le imprese agricole che potranno, così, partecipare ai progetti ammessi a contributo pubblico, mentre l'articolo 15 dedica specifiche disposizioni per il finanziamento e l'organizzazione dell'EXPO 2015;
   ritenuto estremamente rilevante che nell'attuazione delle disposizioni relative alle agevolazioni alle imprese si presti particolare attenzione a non aggravare le imprese agricole di ulteriori oneri burocratici, configurando procedimenti semplificati ed evitando di chiedere alle stesse imprese il rilascio di documenti già in possesso della pubblica amministrazione;
   considerata l'opportunità di incentivare lo sviluppo e l'imprenditorialità del comparto della pesca, prevedendo, tra l'altro: l'estensione agli imprenditori del settore degli incentivi all'autoimprenditorialità e la possibilità per gli stessi di poter costituire o partecipare ai consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese;
   considerato che, per non pregiudicare la realizzazione di un'infrastruttura irrigua strategica per un ampio territorio a forte vocazione agricola, è necessario che vengano utilizzate altre risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 13, commi 1 e 4, relative all'Expo 2015, anziché le risorse assegnate con delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 ai fini del completamento dello «schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G»;Pag. 75
   ritenuto imprescindibile, ai fini della tutela del made in Italy agroalimentare, che rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo con un fatturato complessivo di circa 245 miliardi di euro, prevedere regole certe in materia di etichettatura di tali prodotti, introducendo l'obbligo di indicare nell'etichetta il luogo di origine, da intendersi sia con riferimento al luogo ove avviene l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalentemente utilizzata nella preparazione del prodotto stesso;
   considerato necessario ribadire per i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole la specialità della disciplina di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 1985 e 31 marzo 1990, espressamente richiamati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, che prevedono semplificazioni amministrative qualora i suddetti depositi abbiano una capienza non superiore a 25 metri cubi, nonché disporre l'innalzamento del limite di quantitativo di cereali stoccati superato il quale i titolari dei relativi depositi sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di prevenzione incendi;
   ritenuto, altresì, opportuno che le imprese agricole possano essere incluse tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 6, commi da 1 a 3, consistenti nell'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware, sviluppo di soluzioni di e-commerce, connettività a banda larga e ultralarga, formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   considerato che risulta necessario modificare l'articolo 45 del testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità, considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza 7 giugno 2011, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, commi 2 e 3, del stesso testo unico, stabilendo che l'indennità di esproprio, dovuta ai proprietari di terreni non edificabili, non può più essere calcolata prendendo a riferimento il «valore agricolo medio» delle colture definito ogni anno dalle commissioni provinciali espropri e dovendo, al contrario, porsi in rapporto ragionevole con il valore effettivo del bene espropriato tenendo conto delle sue caratteristiche essenziali. Per effetto della declaratoria di incostituzionalità si è venuta a creare una lacuna legislativa relativamente al calcolo del corrispettivo dovuto ai proprietari delle aree non edificabili che concordino con tali enti la cessione volontaria dei propri terreni, in quanto l'articolo 45 del testo unico pone a base del sistema premiale quanto previsto dall'articolo 40, commi 2 e 3, che la ricordata sentenza ha dichiarato illegittimi. Si ritiene, pertanto, necessario agganciare la determinazione del corrispettivo di tale cessione mediante l'espresso richiamo delle disposizioni relative al «valore agricolo medio» non interessate dalla ricordata decisione della Consulta;
   considerato particolarmente rilevante uniformare la disciplina in materia di conservazione dell'integrità fondiaria, che si sostanzia nella costituzione del cosiddetto «compendio unico» per i terreni agricoli, a quella in vigore in materia di piccola proprietà contadina, in cui a fronte del riconoscimento di determinate agevolazioni fiscali è imposto un periodo vincolativo di durata quinquennale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   p) sia prevista una specifica disposizione secondo la quale il Governo è tenuto, nell'attuazione delle disposizioni riguardanti le agevolazioni alle imprese, a configurare procedure che tengano in massimo conto l'obiettivo di semplificazione, evitando, in particolare, di configurare Pag. 76obblighi inerenti la presentazione di atti e documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione;
   q) all'articolo 2, comma 1, sia inserita la trasformazione dei prodotti ittici tra i progetti finanziabili nell'ambito degli incentivi all'autoimprenditorialità;
   r) all'articolo 5, siano inserite le imprese ittiche tra quelle che possono costituire i consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese;
   s) all'articolo 6, commi 1-3, siano previste le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle relative misure;
   t) all'articolo 13, commi 1 e 4, siano reperite diversamente le risorse finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi, salvaguardando la realizzazione delle opere relative al completamento dello «schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G»;
   u) siano previste ulteriori misure ulteriori volte a:
    1) specificare, ai fini dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari, il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
    2) favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca, prevedendo che ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici sia riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
    3) consentire la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale qualora effettuata a fini scientifici;
    4) semplificare la certificazione di prevenzione degli incendi, prevedendo che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi non siano tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, e sostituendo, all'Allegato 1, punti 27 e 28, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 151, del 2001 il quantitativo di 50.000 chilogrammi indicato con quello di 250.000 chilogrammi;
    5) introdurre modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di prevedere che l'entità dell'indennità di esproprio per le aree non edificabili sia determinata facendo riferimento alle disposizioni relative «al valore agricolo medio» di cui all'articolo 41 del medesimo testo unico, per colmare il vuoto legislativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 40, commi 2 e 3;
    6) uniformare la disciplina in materia di conservazione dell'integrità fondiaria a quella in vigore in materia di piccola proprietà contadina, prevedendo un periodo vincolativo di durata quinquennale per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste.