CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2014
162.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00887 Gallinella: Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nazionale e la riduzione dalla dipendenza estera.

TESTO DELLA RISPOSTA

   In merito all'opportunità di rilanciare il settore primario favorendo l'incremento delle produzioni nazionali al fine di diminuire la dipendenza dai mercati esteri ed aumentare l'occupazione nazionale anche attraverso iniziative volte a facilitare l'accesso al credito e ridurre il gravame della fiscalità agricola, ritengo opportuno, innanzitutto, evidenziare quanto è stato già ottenuto a livello comunitario in funzione dello sviluppo delle aziende agricole portando positivamente a compimento, negli ultimi mesi del 2013, le negoziazioni.
  Segnalo, dunque, che la riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 ha riconosciuto, tra gli obiettivi strategici essenziali, la salvaguardia del potenziale di produzione alimentare europea, secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari.
  Nel corso del negoziato tale obiettivo è stato rafforzato e la riforma presenta strumenti utili a mantenere la capacità produttiva agricola.
  Va, in tal senso, considerato l'incremento della quota di massimale nazionale per pagamenti accoppiati alla produzione, che potrà essere dedicato a sostenere i settori in difficoltà che, per importanza economica, ambientale e sociale, diffusa o localizzata in una data regione, rivestono particolare rilievo in funzione della tutela del lavoro in agricoltura.
  I premi accoppiati rappresentano un diretto ed immediato incentivo al mantenimento del potenziale produttivo dei settori più fragili, anche se le regole internazionali decise in sede di Organizzazione mondiale del commercio tendono a contenerne la portata.
  L'Italia è tra i paesi che, in sede di negoziato PAC, hanno ottenuto la facoltà di poter accoppiare fino al 15 per cento del proprio massimale, ivi compreso un 2 per cento di risorse da destinare a colture proteiche, la cui coltivazione è fondamentale per l'alimentazione del bestiame e, in ultimo, per talune produzioni tipiche di maggior pregio dell'agroalimentare italiano (si pensi ad esempio ai formaggi italiani DOP a lunga stagionatura).
  La riforma della PAC, inoltre, prevede risorse da destinare ai giovani agricoltori, categoria naturalmente portata ad innovare e a investire nella propria attività a favore di una crescita di produttività aziendale.
  Sono state assicurate anche importanti risorse da destinare alla promozione dei prodotti agroalimentari europei sul mercato interno e nei Paesi terzi.
  Per quanto riguarda il secondo pilastro della PAC, occorre evidenziare che la strategia per lo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, così come è stata delineata nella bozza di accordo di partenariato inviato alla Commissione europea in data 9 dicembre 2013, indirizzerà importanti risorse per il rafforzamento del sistema produttivo, quale perno per il rilancio delle produzioni agricole e dei sistemi agroalimentari.
  L'obiettivo è la soluzione di problematiche di carattere sistemico quali i rapporti di integrazione orizzontale e verticale nelle Pag. 153filiere, la debolezza di fronte al mercato, l'accesso al credito, le infrastrutture essenziali per la competitività, il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico, il sistema di garanzia del reddito agricolo da fluttuazioni dovute a cause diverse. Inoltre, attraverso le politiche di sviluppo rurale, saranno rafforzati gli strumenti di integrazione esistenti e l'introduzione di nuovi, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.
  La maggior parte delle risorse verranno allocate negli interventi volti a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di promuovere le capacità imprenditoriali delle aziende agricole, attraverso due linee di interventi, l'una riguardante il sostegno all'evoluzione strutturale della singola impresa agricola, agro-alimentare e del settore forestale, l'altra riguardante gli investimenti nelle filiere.
  Grande attenzione verrà data anche alla ricerca agricola e al trasferimento dell'innovazione nel mondo agro-alimentare quale elemento indispensabile al fine di incidere positivamente sulla competitività del settore, sulla sostenibilità ambientale, sulla «naturalità» e «istintività» territoriale considerati tutti aspetti strategici per la competizione-globale.
  Un altro ambito di rilevanza è l'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione poiché la disponibilità di banda larga e di servizi online, consentendo un miglioramento della qualità delle condizioni di vita delle popolazioni nelle aree rurali, garantisce utilità idonee a incidere sull'accesso dei mercati e ai servizi funzionali alla gestione semplificata dell'impresa agricola. In tale ottica è ritenuto altresì strumento di sostegno per il conseguimento dell'obiettivo di tutela dell'occupazione nelle aree rurali che, nella programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, è obiettivo di rilievo.
  L'azione negoziale del Governo punta, inoltre, a rafforzare, sia in fase di accordi bilaterali che multilaterali la tutela del made in Italy e la lotta all’italian sounding, recuperando così al nostro settore agroalimentare importanti quote di mercato e, in proposito, segnalo i positivi risultati ottenuti in ambito di Consiglio oleico internazionale.
  Ciò premesso e potendo ben dire che, grazie all'impegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Italia è il primo Paese ad aver portato a termine la nuova programmazione dei fondi strutturali europei attraverso l'accordo con le regioni sul riparto del fondo per lo sviluppo rurale, ritengo importante anche ribadire le altre battaglie sostenute e vinte a livello nazionale, nella condivisione di obiettivi e impegni con voi onorevoli colleghi di questa Camera e con i parlamentari del Senato.
  Mi riferisco a:
   la sospensione del pagamento della rata di giugno 2013 dell'Imu per i terreni ed i fabbricati rurali, e per la definitiva eliminazione della tassa per gli agricoltori professionali;
   l'eliminazione dell'IMU per il 2014 su fabbricati rurali e alla fissazione dell'aliquota Tasi ad un massimo dell'uno per mille;
   l'introduzione delle misure relative a sostegno per l'inserimento dei giovani in agricoltura;
   le agevolazioni a sostegno della piccola proprietà contadina;
   il ripristino dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio;
   la possibilità di applicare anche nel settore agricolo il cinque per cento delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per consentire «interventi di emergenza con finalità di sviluppo»;
   gli specifici stanziamenti di risorse in favore del fondo per l'acquisto di derrate alimentari per gli indigenti;
   le misure di sostegno economico adottate per specifici comparti come quello bieticolo saccarifero;Pag. 154
   il rifinanziamento, anche in vista di Expo 2015 e al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema agricolo ed alimentare nazionale;
   il rifinanziamento della legge n. 499 del 1999 per 35 milioni di euro nel 2014, 15 milioni nel 2015 e 2016;
   la possibilità di fruizione, anche da parte delle imprese agricole, grazie al comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, delle operazioni, quale la concessione di finanziamenti, la prestazione di garanzie e l'assunzione di capitale di rischio e debito, realizzate da Cassa depositi e prestiti;
   gli interventi a sostegno del settore fitosanitario;
   lo stanziamento per il finanziamento della Cassa di integrazione in deroga nel settore pesca;
   gli interventi a sostegno del settore della meccanizzazione agricola.

  Misure queste che, al fine di non vederne depotenziati gli effetti, sono costantemente associate a azioni di difesa della qualità dei prodotti italiani e di lotta alla pirateria agroalimentare e alla contrattazione del made in Italy.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01354 Gallinella: Sul progetto di promozione del made in Italy attraverso la collaborazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Google.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il progetto con Google mira, innanzitutto, a consentire all'agroalimentare italiano di sfruttare tutte le potenzialità che il web può mettere a disposizione.
  In particolare, il progetto riguarda le denominazioni Dop-Igp-Stg che, grazie al lavoro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con i consorzi, sono inserite a costo zero per lo Stato nelle mostre che Google mette in rete, diffondendo immagini ed informazioni, per il momento in italiano e in inglese.
  Digitando www.google.it/madeinitaly, e cercando uno qualunque di questi prodotti nel noto motore di ricerca, gli utenti di tutto il mondo potranno scoprire in modo semplice, immediato e chiaro, non soltanto cosa sono il parmigiano reggiano, il pane di Altamura e le altre 261 eccellenze del nostro made in Italy agroalimentare, ma anche tutta la loro storia, il rapporto con il territorio di provenienza, le tecniche con cui vengono prodotte.
  I nostri straordinari prodotti, grazie a questo progetto, potranno, quindi, usufruire di ulteriori possibilità di sviluppo con nuovi e importanti margini di crescita perché, attraverso la conoscenza da parte degli utenti della rete, potranno conquistare nuovi spazi di mercato.
  La conoscenza da parte dei consumatori dei prodotti «originali» è anche contributo essenziale al contrasto al falso made in Italy perché, favorendo la cultura delle indicazioni geografiche e della tipicità nazionali, permette la comprensione piena delle caratteristiche differenziali che rendono qualitativamente superiore il prodotto autentico.
  Pertanto, anche in questa prospettiva, l'importanza del contributo che il progetto può dare alla lotta alla contraffazione è di tutta evidenza perché più un prodotto è conosciuto nella sua realtà ed autenticità, più sarà immediato per il consumatore apprezzarlo e riconoscerlo con facilità evitando di cadere nell'acquisto di prodotti contraffatti o di vere e proprie imitazioni.

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ALLEGATO 3

7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.
7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.
7-00225 Faenzi: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    l'Italia è uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di castagne (Castanea sativa Miller), primo esportatore per valore degli scambi e secondo per quantità scambiate, dopo la Cina, con una quota sulla produzione mondiale che è passata dall'11 per cento al 4 per cento a causa dell'aumento della produzione cinese;
    l'Italia è il principale produttore europeo con il 30 per cento della produzione, seguita da Turchia e Portogallo, rispettivamente con il 29 per cento e il 15 per cento, e da Grecia, Francia e Spagna con percentuali tra il 5 per cento e il 9 per cento;
    la superficie di coltivazione italiana è pari al 7,5 per cento delle superfici boscate, ovvero 780 mila ettari, di cui 55.908 ettari da frutto condotte da 34.160 imprese, e con una produzione dai 50 ai 70 milioni di chilogrammi di castagne, distribuita soprattutto nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria;
    in Italia sebbene predomini la coltivazione di varietà di Castanea sativa, sono state introdotte nel corso degli ultimi anni diverse varietà di ibridi eurogiapponesi, diffusesi in particolare in Piemonte e successivamente estesi in altri areali italiani;
    i castagneti svolgono da sempre un ruolo preminente tra le formazioni forestali italiane, non soltanto per la produzione delle castagne ma anche per l'elevata produttività, la qualità e la varietà degli assortimenti legnosi; rappresentano inoltre un elemento paesaggistico e naturalistico caratterizzante delle stazioni di alta collina o media montagna, ubicandosi nella zona media dei versanti, nella fascia altitudinale compresa tra i 500 e i 1000 metri sul livello del mare e più in dettaglio tra 600 e i 900 metri sul livello del mare, dove sono ospitati rispettivamente il 66,56 per cento e 43,43 per cento dei castagni;
    il castagno europeo (Castanea sativa Miller) presente in Italia e nel resto d'Europa produce frutti eduli con caratteristiche organolettiche differenti spesso superiori rispetto alle specie asiatiche (Castanea crenata Siebold e Zucc. – castagno giapponese, Castanea mollissima Blume – castagno cinese, e loro ibridi);
    il castagno assume inoltre una notevole rilevanza economica e sociale in molte aree interne collinari e montane del nostro Paese, ivi svolgendo un ruolo fondamentale Pag. 157non solo per la produzione dei frutti, alcuni tutelati con il riconoscimento della denominazione d'origine, e del legname, ma anche per la funzione di presidio del territorio e di salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico;
    la castanicoltura è, infatti, fondamentale nel contribuire alla formazione del reddito di tante imprese agricole di collina e di montagna, le quali sarebbero, in mancanza di tale fonte, costrette a chiudere ed abbandonare i territori, bisognosi, invece, di un presidio umano costante che possa scongiurare fenomeni, purtroppo assai frequenti, di dissesto idrogeologico, di incendi, nonché di modifica delle caratteristiche proprie del paesaggio italiano;
    il settore della castanicoltura costituisce infatti, un segmento dell'economia agricola interessante e dinamico, per il nostro Paese, essendo tra i principali produttori ed esportatori anche grazie alla variegata qualità delle produzioni che si distinguono per le elevate caratteristiche organolettiche;
    in alcuni areali, la produzione rappresenta una risorsa economica essenziale con positivi effetti, sebbene indiretti, sulla tutela del paesaggio e del territorio, in considerazione anche della componente boschiva, che ha acquisito un ruolo importante, a volte centrale, in molti ambiti del Paese;
    dal punto di vista ambientale, strutturale, tecnico ed economico, la castanicoltura italiana si presenta inoltre differenziata; le rese unitarie dipendono in gran parte dalle varietà e dalla loro rispondenza alle caratteristiche pedoclimatiche locali, spesso legate le problematiche commerciali;
    il numero delle aziende agricole e della superficie investita a castagneto da frutto dal 1970 al 2007 mostrano una drastica diminuzione, riducendosi rispettivamente del 75 per cento e del 62 per cento, e tra il 2000 e il 2003 si assiste ad un fenomeno di ristrutturazione dei castagneti coltivati che porta ad una ulteriore riduzione del 50 per cento del numero delle aziende e del 30 per cento delle superfici, con un numero di castanicoltori nel 2007, pari a 34 mila unità;
    le aziende castanicole sono di piccola-media dimensione, con l'80 per cento della superficie ricompresa nella classe di SAU 0-5 ettari, mentre il 40 per cento superficie media investita a castagneto da frutto è di circa 1 ettaro;
    le castagne sono uno dei prodotti di qualità certificata, con 17 prodotti fra DOP e IGP, che sommati ai 101 prodotti tradizionali raggruppano ben 118 prodotti di qualità a base di castagne;
    l'intensa concorrenza internazionale, in corso da anni ed il calo della produzione in termini di quota percentuale sulla produzione mondiale, anche a causa dell'aumento della produzione cinese hanno tuttavia minato la competitività delle imprese italiane; tale andamento si riverbera negativamente anche sulla capacità di competere delle aziende e diventa una concausa della drastica riduzione sia del numero delle imprese agricole, sia della superficie investita. In circa 30 anni, le aziende si sono ridotte del 75 per cento e la superficie investita in castagneto da frutto del 62 per cento;
    già nella XVI legislatura il settore castanicolo, ed in particolare, lo stato di crisi che già caratterizzava il comparto, ha costituito oggetto di specifiche risoluzioni approvate dal Parlamento: il riferimento è, in particolare, alla risoluzione n. 7-00153, approvata il 27 luglio 2011 dalla 9a Commissione del Senato della Repubblica ed alla risoluzione n. 8-00128, approvata il 22 giugno 2011, dalla XIII Commissione della Camera dei deputati;
    la necessità di sostenere l'attività dei castanicoltori in considerazione della contrazione della produzione nazionale e della forte crescita delle importazioni (Castanea mollissima) dai Paesi terzi, in particolare dall'area asiatica, attraverso interventi anche in sede europea e consentire al Pag. 158settore interessato un recupero dei livelli di competitività e di crescita, costituisce un'urgenza a cui il legislatore deve intervenire per migliorare le prospettive della castanicoltura italiana;
    le suesposte considerazioni e le caratteristiche delle criticità in precedenza evidenziate, per un settore multifunzionale, sollecitano pertanto la promozione di interventi di recupero e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani, il cui miglioramento potrà risultare un elemento trainante, per favorire la commercializzazione del prodotto;
    le cause della crisi che investe il settore castanicolo sono da ricercare, oltre che nel fenomeno di interdipendenza economica che va sotto il nome di «globalizzazione», nella massiccia infestazione delle superfici investite da parte del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu), un imenottero particolarmente dannoso, originario della Cina, ormai ampiamente diffuso in Asia e negli Stati Uniti e che, nonostante alcune misure di eradicazione e contenimento, si sta diffondendo in Europa;
    la presenza dell'insetto è stata registrata per la prima volta in Italia, nel 2002 in provincia di Cuneo sebbene la sua introduzione sia avvenuta probabilmente alla fine degli anni novanta. Nel 2004 è stato segnalato nella provincia di Viterbo. L'introduzione è avvenuta a seguito dell'importazione di materiale vegetativo (marze) non adeguatamente certificato dal punto di vista fitosanitario, posto che l'insetto, prima della ripresa vegetativa, si trova all'interno delle gemme, ed è pertanto difficoltoso rilevarne la presenza;
    gli attacchi di questo temibile fitofago, che colpisce sia il castagno europeo, selvatico o innestato, sia gli ibridi euro-giapponesi, determinano danni molto gravi, con perdite rilevanti non solo per quanto riguarda la produzione dei frutti, ma anche con riferimento agli accrescimenti legnosi, a seguito del forte depauperamento delle strutture vegetative della pianta;
    la pianta infestata dal cinipide è sottoposta inoltre ad un notevole stress ed è pertanto soggetta all'attacco di altre malattie endemiche e non, come il mal dell'inchiostro e il cancro corticale, aggravando ulteriormente il quadro fitosanitario generale e pregiudicando la stessa sopravvivenza degli alberi;
    la diffusione del cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus) ha ovviamente determinato una sensibile riduzione della produzione nazionale delle castagne ed una conseguente riduzione del gettito fiscale per via della perdita di fatturato da parte delle imprese di produzione e di quelle di esportazione, contribuendo a rendere più fragile il settore castanicolo italiano, il cui fatturato risalente a qualche anno fa, raggiungeva gli oltre 65 milioni di euro, realizzato da migliaia di aziende agricole impegnate nella produzione e da 25 imprese per la trasformazione;
    contro l'insetto letale è stato avviato un controllo biologico capillare del cinipide attraverso lo sviluppo e l'accurata diffusione dell'insetto Torymus sinensis, che si è rivelato un antagonista naturale;
    tra i rilievi evidenziati dal Ministero all'interno in un documento redatto a proposito della crisi del comparto, emerge la necessità di prevedere iniziative amministrative volte a inserire il settore castanicolo tra le superfici monitorate dall'Istat, i cui dati statistici sono richiesti dall'Unione europea per consentire al nostro Paese di accedere agli aiuti comunitari in materia;
    le azioni in grado di intensificare il contrasto alle contraffazioni e le frodi immesse sul commercio italiano (la presenza di castagne cinesi è aumentata del 640 per cento), rappresentano un ulteriore esigenza fortemente richiesta dall'intera filiera;
    è prevalentemente riconosciuto che il metodo di lotta più efficace e ad ogni modo maggiormente compatibile con gli equilibri ambientali e naturali dei territori Pag. 159castanicoli consiste nell'immissione di un altro parassita orientale antagonista e specie-specifico, il Torymus sinensis, capace di rendere non infestanti le larve di cinipide, come è accaduto nella regione Piemonte;
    però, nelle aree naturali protette, in particolare nei parchi nazionali e regionali, l'utilizzo dell'insetto antagonista Torymus sinensis desta talune problematiche in ragione dei vincoli imposti dalla vigente normativa ambientale, e in particolare dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di divieto di immissione delle specie non autoctone;
    risulta estremamente rilevante che il problema venga affrontato definendo una strategia di intervento comune, in modo che non vengano adottati in maniera estemporanea metodi di lotta inefficaci, con l'utilizzo di prodotti fitosanitari impropri per combattere il fenomeno, con il rischio di provocare danni irreparabili agli equilibri biologici ed entomologici delle aree boschive;
    è necessario assicurare le risorse finanziarie nazionali necessarie per la lotta biologica al cinipide galligeno del castagno e per risarcire i gravi danni subiti dagli agricoltori;
    occorre intensificare le attività ispettive delle autorità preposte ai controlli bloccando la commercializzazione di castagne presentate in maniera non veritiera al consumatore come rientranti nella tipologia della castagna italiana, considerato che l'attuale momento di crisi della castanicoltura italiana ha indotto un aumento delle importazioni della castagna da Paesi dell'Oriente ed un conseguente crescente fenomeno legato alla contraffazione del prodotto;
    risulta infine estremamente importante che il Governo si adoperi in sede europea per inserire il castagno tra le superfici a frutta a guscio oggetto di specifico finanziamento europeo,

impegna il Governo

   a definire, d'intesa con le regioni e in coerenza con il piano castanicolo nazionale, le linee d'azione perché possa essere debellato l'insetto parassita, il cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus), colpevole di aver pregiudicato la produzione italiana di castagne, facendo sì che tali linee d'azione prevedano:
    a) l'utilizzo delle metodologie applicabili, dando preferenza a metodi di lotta che hanno dato prova di efficacia e che non sono risultati invasivi sull'ecosistema, come è il caso dell'utilizzo dell'insetto antagonista Torymus sinensis, già sperimentato nella regione Piemonte, concordando, al tempo stesso, un divieto in ordine all'attivazione di metodologie estemporanee, non sperimentate, inefficaci e dannose per l'ambiente e l'ecosistema in cui vivono le piante di castagno;
    b) le risorse necessarie per la predisposizione di campagne di sensibilizzazione per gli agricoltori, per l'attivazione di interventi di lotta biologica al cinipide galligeno del castagno, attraverso l'allevamento dell'insetto Torymus sinensis, antagonista naturale del cinipide;
   a individuare, anche in collaborazione con gli enti di ricerca universitari e privati di comprovata esperienza, adeguate procedure di verifica e quantificazione dei danni;
   a far sì che nella fase di definizione delle scelte nazionali di applicazione della nuova politica agricola comune, relativamente alle misure del primo e del secondo pilastro, sia riservata una adeguata attenzione ai produttori di castagne, il cui reddito è messo in forte pericolo dal cinipide del castagno;
   a promuovere, nelle opportune sedi europee e previa verifica delle misure adottate da altri Stati membri, tutte le iniziative affinché siano accordate, in considerazione delle esigenze della castanicoltura italiana, le eventuali necessarie deroghe al quadro normativo comunitario;Pag. 160
   ad adoperarsi in sede europea per inserire il castagno tra le superfici a frutta a guscio oggetto di specifico finanziamento europeo;
   a provvedere affinché sia intensificata, al fine di contrastare le contraffazioni e le frodi, l'attività di controllo dell'origine delle castagne immesse in commercio, vista la notevole contrazione della produzione nazionale e la forte crescita delle importazioni, da cui deriva il fondato rischio di ritrovare in commercio prodotto indicato come di origine nazionale mentre in realtà si potrebbe trattare di specie estere;
   a intraprendere ogni utile iniziativa volta a migliorare la qualità del materiale vivaistico, con l'obiettivo di minimizzare i rischi di diffusione di organismi nocivi, di mettere a punto un protocollo nazionale di certificazione del materiale vivaistico di castagno e conseguentemente di elaborare protocolli di produzione vivaistica che garantiscano la tracciabilità nei diversi passaggi di filiera, prevedendo adeguate sanzioni;
   a prevedere iniziative urgenti volte a inserire il settore castanicolo tra le superfici monitorate dall'ISTAT, al momento non disponibili, al fine di consentire l'accesso degli aiuti comunitari previsti;
   a prevedere le misure finanziarie necessarie per la lotta biologica al cinipide galligeno del castagno e per sostenere le imprese castanicole, i cui livelli di crescita e competitività rischiano di essere ridimensionati a causa della imponente presenza nel mercato europeo e italiano di prodotti cinesi e coreani.
(8-00033) Massimiliano Bernini, Oliverio, Faenzi, Antezza, Benedetti, Catanoso, Cenni, Covello, Dallai, Di Stefano, Gagnarli, Gallinella, Riccardo Gallo, L'Abbate, Lupo, Mongiello, Parentela, Russo, Tentori, Terrosi, Valiante.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATA COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività di servizi connesse all'attività agricola esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:
   a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Per la fissazione di requisiti ed entità delle agevolazioni connesse agli inserimenti socio-lavorativi di cui al presente articolo in forma di credito di imposta, è adottato apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) prestazioni e servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani e appartenenti a fasce deboli o a rischio di marginalizzazione;
   c) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni terapeutiche, di abilitazione, di capacitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana e di educazione. Rientrano nei servizi sociali e di servizio per le comunità locali le attività di:
    1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo);
    2) accoglienza e soggiorno di adulti e pensionati in difficoltà sociale, fisica e psichica.
   c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le Pag. 162condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati attraverso l'ausilio di animali allevati;
   e) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

  2. Le attività di cui alla lettera b) del comma 1 sono, ove previsto dalle normative vigenti, realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.
  3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole o svolgano attività in associazione con imprese agricole.
  4. Alle attività di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.
(Accreditamento degli operatori).

  1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 8. Le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per l'accreditamento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì forme e modalità di collaborazione, di soggetti e società aventi i requisiti necessari, con le aziende agricole al fine del raggiungimento dei requisiti professionali minimi richiesti.
  4. Se le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma 1.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

  1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, Pag. 163pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese o associazioni, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

Art. 5.
(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

  1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti.
  2. Le regioni promuovono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 6.
(Esercizio di attività di vendita diretta).

  1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono esercitare l'attività di vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Interventi di sostegno).

  1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
  2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e successive modificazioni.
  3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
  4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti».
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, definisce requisiti e criteri per l'accesso alle agevolazioni e agli interventi di sostegno di cui al presente articolo.
  6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità del comparto primario e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale.

Art. 8.
(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia Pag. 164di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per l'accreditamento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
   b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
   c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
   d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
   e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

  2. L'Osservatorio è composto da:
   a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;
   b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o che siano rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
   f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
   g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministero dello sviluppo economico.

  3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.
  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.