CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2014
162.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante: «Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (C. 1920 Governo),
   rilevato preliminarmente che ancora una volta la Commissione è chiamata ad esprimersi su un testo che contiene numerose disposizioni riguardanti materie assai differenziate e che sarebbe invece auspicabile che fossero adottati provvedimenti di contenuto omogeneo, almeno per quanto attiene al settore di intervento, con la conseguenza, tra l'altro, che tali provvedimenti sarebbero esaminati in sede referente dalle Commissioni parlamentari competenti sul settore in questione;
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware o a servizi che consentano il miglioramento aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga. A tale riguardo appare opportuno che il finanziamento sia destinato esclusivamente alla promozione della banda ultralarga e allo sviluppo dell’e-commerce, evitando il riferimento alle altre finalità indicate, che appaiono eccessivamente generiche;
   i commi 2 e 3 del medesimo articolo 6 dispongono che la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1 sia effettuata dal CIPE in proporzione al numero di imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni e affidano ad un successivo decreto le modalità di erogazione dei contributi. Al riguardo appare opportuno prevedere una procedura di assegnazione dei finanziamenti alle imprese con la quale si valuti la rispondenza delle domande alle finalità indicate al comma 1;
   i commi 8 e 9 del medesimo articolo 6 prevedono il rilascio di frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute, a livello internazionale, nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze, stabilendo altresì l'erogazione di misure economiche compensative per gli operatori che effettuino il rilascio volontario di tali frequenze. Al riguardo si evidenzia l'opportunità di privilegiare gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di impresa Pag. 128degli operatori in questione, e, più in generale, l'esigenza di una revisione della pianificazione delle frequenze;
   i commi da 10 a 14 del citato articolo 6 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per interventi volti a implementare la velocità di connettività alla rete Internet, nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro. Pur giudicando l'intervento del tutto condivisibile, il limite di spesa previsto dalle citate disposizioni appare assai esiguo per garantire la piena efficacia di tali interventi. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere un limite di spesa più ampio e conseguentemente aumentare il valore massimo fissato per il credito d'imposta di cui le singole imprese possono beneficiare;
   l'articolo 9 reca misure per promuovere la diffusione della cultura, prevedendo un credito d'imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, ad eccezione degli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili. A tale riguardo appare opportuno eliminare la previsione che esclude espressamente dall'agevolazione i libri in formato digitale, in linea con l'obiettivo di una progressiva digitalizzazione del Paese e di uno sviluppo delle tecnologie dell'informazione;
   con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, pur condividendo la finalità di recuperare risorse da opere infrastrutturali in grave ritardo di realizzazione, occorre valutare i singoli investimenti che sarebbero definanziati, anche al fine di evitare che siano penalizzate Autorità portuali per le quali il ritardo nell'attuazione dell'opera dipende da cause non imputabili alla loro responsabilità;
   i commi 14 e 15 dell'articolo 13 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta da parte dei gestori aeroportuali dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica dell'ENAC del rispetto di tali procedure secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo, a carico dei gestori, l'obbligo di comunicazione all'ENAC dell'esito di tali procedure. A tal fine appare opportuno che il soggetto individuato ai fini dell'emanazione delle linee guida sia l’ Autorità di regolazione dei trasporti, anche in ragione delle competenze a questa attribuite dalla legge in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture aeroportuali, e che anche nei confronti dell'Autorità, oltre che dell'ENAC, sia previsto l'obbligo di comunicazione a carico dei gestori circa l'esito delle procedure citate;
   con riferimento alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, concernenti l'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontalieri, in considerazione del rilievo che essa assume per un rapido svolgimento dei controlli sulle merci, si evidenzia l'opportunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: «il miglioramento dell'efficienza aziendale,» fino alla fine del comma con le seguenti: «lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga»;
   2) all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie delle domande definite secondo la rispondenza delle domande stesse alle finalità di cui al comma 1»;Pag. 129
   3) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «di libri in formato digitale, o comunque»;
   4) all'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione.»;
   5) all'articolo 13, comma 14, sostituire le parole: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «dall'Autorità di regolazione dei trasporti»; conseguentemente, al medesimo articolo 13, comma 15, dopo la parola: «comunicano» inserire le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, relative all'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontalieri anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità sulle merci che circolano in regimi diversi dal transito, si evidenzia l'opportunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata;
   b) con riferimento alle disposizioni di cui i commi 8 e 9 dell'articolo 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni in base alle quali siano privilegiati gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di impresa degli operatori che effettuino il rilascio delle frequenze di cui al comma 8 e, più in generale, che rispondano all'esigenza di un aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze;
   c) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 dell'articolo 6, concernenti il riconoscimento di un credito d'imposta per le piccole e medie imprese e i loro consorzi, per interventi che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche in considerazione della rilevanza che l'intervento può assumere per lo sviluppo dell'attività delle imprese in questione, di prevedere un limite di spesa complessivo più alto di quello stabilito dal comma 10, pari a 50 milioni di euro, e conseguentemente di elevare anche l'entità massima del credito d'imposta di cui ciascuna impresa può usufruire, fissato dal medesimo comma 11, a 20 mila euro;
   d) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni finalizzate a garantire un effettivo monitoraggio della realizzazione degli interventi per EXPO 2015, di cui ai commi citati, al fine di assicurare un utilizzo efficace delle risorse stanziate e valutare la congruità delle medesime;
   e) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire altresì una disciplina che non comporti eccessivi aggravi procedurali nei confronti dell'attività dei gestori aeroportuali.

Pag. 130

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante: «Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (C. 1920 Governo),
   rilevato preliminarmente che ancora una volta la Commissione è chiamata ad esprimersi su un testo che contiene numerose disposizioni riguardanti materie assai differenziate e che sarebbe invece auspicabile che fossero adottati provvedimenti di contenuto omogeneo, almeno per quanto attiene al settore di intervento, con la conseguenza, tra l'altro, che tali provvedimenti sarebbero esaminati in sede referente dalle Commissioni parlamentari competenti sul settore in questione;
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware o a servizi che consentano il miglioramento aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga. A tale riguardo appare opportuno che il finanziamento sia destinato esclusivamente alla promozione della banda ultralarga e allo sviluppo dell’e-commerce, evitando il riferimento alle altre finalità indicate, che appaiono eccessivamente generiche;
    i commi 2 e 3 del medesimo articolo 6 dispongono che la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1 sia effettuata dal CIPE in proporzione al numero di imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni e affidano ad un successivo decreto le modalità di erogazione dei contributi. Al riguardo appare opportuno prevedere una procedura di assegnazione dei finanziamenti alle imprese con la quale si valuti la rispondenza delle domande alle finalità indicate al comma 1;
    i commi 8 e 9 del medesimo articolo 6 prevedono il rilascio di frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute, a livello internazionale, nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze, stabilendo altresì l'erogazione di misure economiche compensative per gli operatori che effettuino il rilascio volontario di tali frequenze. Al riguardo si evidenzia l'opportunità di privilegiare gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di impresa degli operatori in questione, e, più in generale, l'esigenza di una revisione della pianificazione delle frequenze;Pag. 131
    i commi da 10 a 14 del citato articolo 6 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per interventi volti a implementare la velocità di connettività alla rete Internet, nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro. Pur giudicando l'intervento del tutto condivisibile, il limite di spesa previsto dalle citate disposizioni appare assai esiguo per garantire la piena efficacia di tali interventi. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere un limite di spesa più ampio e conseguentemente aumentare il valore massimo fissato per il credito d'imposta di cui le singole imprese possono beneficiare;
    l'articolo 9 reca misure per promuovere la diffusione della cultura, prevedendo un credito d'imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, ad eccezione degli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili. A tale riguardo appare opportuno eliminare la previsione che esclude espressamente dall'agevolazione i libri in formato digitale, in linea con l'obiettivo di una progressiva digitalizzazione del Paese e di uno sviluppo delle tecnologie dell'informazione;
    con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, pur condividendo la finalità di recuperare risorse da opere infrastrutturali in grave ritardo di realizzazione, occorre valutare i singoli investimenti che sarebbero definanziati, anche al fine di evitare che siano penalizzate Autorità portuali per le quali il ritardo nell'attuazione dell'opera dipende da cause non imputabili alla loro responsabilità;
    i commi 14 e 15 dell'articolo 13 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta da parte dei gestori aeroportuali dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica dell'ENAC del rispetto di tali procedure secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo, a carico dei gestori, l'obbligo di comunicazione all'ENAC dell'esito di tali procedure. A tal fine appare opportuno che sia riconosciuto il ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti per quanto attiene all'emanazione delle linee guida, anche in ragione delle competenze ad essa attribuite dalla legge in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture aeroportuali, e, di conseguenza, che anche nei confronti dell'Autorità, oltre che dell'ENAC, sia previsto l'obbligo di comunicazione a carico dei gestori circa l'esito delle procedure citate;
    con riferimento alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, concernenti l'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontalieri, in considerazione del rilievo che essa assume per un rapido svolgimento dei controlli sulle merci, si evidenzia l'opportunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: «il miglioramento dell'efficienza aziendale,» fino alla fine del comma con le seguenti: «lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga»;
   2) all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie delle domande definite secondo la rispondenza delle domande stesse alle finalità di cui al comma 1»;
   3) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «di libri in formato digitale, o comunque»; Pag. 132
   4) all'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   5) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «, d'intesa con l'Autorità di regolazione dei trasporti,»; conseguentemente, al medesimo articolo 13, comma 15, dopo la parola: «comunicano» inserire le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, relative all'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontalieri anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità sulle merci che circolano in regimi diversi dal transito, si evidenzia l'opportunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata;
   b) con riferimento alle disposizioni di cui i commi 8 e 9 dell'articolo 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni in base alle quali siano privilegiati gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di impresa degli operatori che effettuino il rilascio delle frequenze di cui al comma 8 e, più in generale, che rispondano all'esigenza di un aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze;
   c) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 dell'articolo 6, concernenti il riconoscimento di un credito d'imposta per le piccole e medie imprese e i loro consorzi, per interventi che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche in considerazione della rilevanza che l'intervento può assumere per lo sviluppo dell'attività delle imprese in questione, di prevedere un limite di spesa complessivo più alto di quello stabilito dal comma 10, pari a 50 milioni di euro, e conseguentemente di elevare anche l'entità massima del credito d'imposta di cui ciascuna impresa può usufruire, fissato dal medesimo comma 11, a 20 mila euro;
   d) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni finalizzate a garantire un effettivo monitoraggio della realizzazione degli interventi per EXPO 2015, di cui ai commi citati, al fine di assicurare un utilizzo efficace delle risorse stanziate e valutare la congruità delle medesime;
   e) con riferimento al comma 4 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che lo schema di decreto con il quale si individuano le disponibilità derivanti dalle revoche di fondi statali trasferiti o assegnati ad Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali sia trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini dell'acquisizione del parere;
   f) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire altresì una disciplina che non comporti eccessivi aggravi procedurali nei confronti dell'attività dei gestori aeroportuali.