CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2014
162.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis (C. 1864 Governo)

EMENDAMENTI

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applica l'articolo 6, comma 2 del presente decreto aggiungere le seguenti: e nel caso di piani o programmi sincroni o metacroni (36 mesi) che sommandosi con altri analoghi presentati nello stesso ambito provinciale superino in particolare per potenza totale energetica prevista e/o per emissioni totali annue i limiti per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 2003/35/CE.
12. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:
  1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente da avviso mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.
12. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità competente dà avviso per mezzo della stampa aggiungere le seguenti: a diffusione locale e almeno regionale.
12. 3. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 1, al capoverso 1-ter, dopo le parole: del piano o programma medesimo aggiungere le seguenti:, dei termini per presentare osservazioni e pareri e dell'autorità competente a riceverli.
12. 4. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: il piano o programma aggiungere le seguenti: comprensivi di tutta la documentazione necessaria, inclusi i pareri obbligatori per l'ottenimento delle autorizzazioni.
12. 5. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma aggiungere le seguenti: che deve contenere indicazioni in merito alle emissioni annue totali e non solo alla concentrazione emissiva, i dati presuntivi produttivi anche in relazione alla realtà provinciale preesistente, nonché i dati di mercato, i dati economici, visure camerali, Pag. 113di bilancio presuntivo ed eventuali fonti di finanziamento.
12. 6. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma aggiungere le seguenti: ed estrarne copia, anche in formato digitale.
12. 7. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente: L'autorità competente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico e dei pareri nell'adozione del piano o programma e ha l'obbligo di motivare espressamente l'adozione di decisioni difformi.
12. 8. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: adeguatamente conto delle osservazioni aggiungere le seguenti: e dei pareri.
12. 9. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:
   1-octies. L'autorità competente si adopera affinché tutti i cittadini di ogni fascia di età e estrazione sociale siano adeguatamente informati al fine di garantire la partecipazione collettiva della comunità coinvolta dal piano o programma.
12. 10. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Riduzione di norme comportanti «eccessiva regolamentazione (Gold Plating)» sul settore agricolo nell'ambito della trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 219, comma 2, lettera a), le parole «e dagli utilizzatori» sono soppresse;
   b) all'articolo 220, comma 1, all'articolo 221, commi 1 e 2, nonché all'articolo 224, comma 1 e comma 3, lettera h) ed all'articolo 261, comma 1, le parole: «e gli utilizzatori» sono soppresse;
   c) all'articolo 221:
    1) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Consorzio nazionale imballaggi o, nei casi di cui al comma 3, il sistema gestione autonomamente costituito definisce, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, modalità di iscrizione e di adesione agevolate per specifiche categorie di operatori, tra cui, in particolare, gli imprenditori agricoli e le imprese artigiane, in ragione della tipologia delle attività svolte e dei relativi rifiuti di imballaggio. Nelle more della definizione degli accordi di cui al presente comma, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1 del presente decreto»;
    2) al comma 8, le parole: «comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c),» sono soppresse;Pag. 114
    3) al comma 9, le parole: «, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo,» e le parole: «e agli utilizzatori» sono soppresse;
    4) al comma 10 le parole: «e degli utilizzatori» sono soppresse;
   d) all'articolo 224:
    1) al comma 5, la parola «utilizzatori» è soppressa;
    2) dopo il comma 11, è inserito il seguente: 1-bis. Fatta salva la responsabilità individuale per eventuali condotte illecite, gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo ed ai Consorzi di cui all'articolo 223 per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria, l'iscrizione delle quali è sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo da parte dei propri associati»;
   e) l'articolo 261, comma 1, è sostituito dal seguente: 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 211, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000».
12. 01. Mongiello.

ART. 14.

  Al comma 1, Sopprimere la lettera o).
14. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 1, lettera q), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo comunque agevolazioni ed esenzioni per le richieste avanzate da associazioni e comitati e in caso di dati rilasciati in formato digitale.
14. 2. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
  «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 e successive modificazioni, n. 163. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale»;
   b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
   c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono emanate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto Pag. 115stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali».
   d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
   e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;
   f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: sostituire il primo periodo con il seguente: «1. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»; al secondo periodo sopprimere la parola «anche»;
   g) all'articolo 20 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.

  Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
  In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente».
   h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.»;
   i) all'articolo 32, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;
   l) al punto 3 dell'Allegato II aggiungere dopo l'ultimo trattino il seguente:
  «al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;
   m) il punto 7-ter dell'Allegato II è sostituito dal seguente:
  «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.»;
   n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II la parola: «extraurbane» è eliminata; Pag. 116
   o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:
  «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
  p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV è sostituita dalla seguente:
   «h) Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri.»;
   q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV è sostituita dalla seguente:
   «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua».

  2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni, n. 152, e successive modificazioni, introdotto al comma 1, lettera c), è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto al comma 1, lettera c) del presente articolo.
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
15. 1. Il relatore.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
15. 2. Matarrese, Galgano.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: n. 39 è aggiunta la seguente: 4.
15. 3. Matarrese, Galgano.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia,.
15. 4. Matarrese, Galgano.

  Al comma 1, lettera d), le parole: sono adottate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per sono sostituite dalle seguenti: sono definiti i criteri e le soglie da applicare a.
15. 5. Matarrese, Galgano.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: oggetto dell'istruttoria sono inserite le parole: ed estrarne copia, anche in formato digitale.
15. 6. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 1, lettera h), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali elaborati devono contenere indicazioni in merito alle emissioni annue totali e non solo alla concentrazione emissiva, i dati presuntivi produttivi anche in relazione alla realtà provinciale preesistente, nonché i dati di mercato, i dati economici, visure camerali, di bilancio presuntivo ed eventuali fonti di finanziamento.
15. 7. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Pag. 117

  Al comma 1, lettera h), ultimo periodo, sostituire le parole: I principali elaborati del progetto preliminare con la seguenti: l'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale disponibile in formato digitale.
15. 8. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

ART. 17.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 300, comma 2»;
   b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  «b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1 e 2, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti»;
   c) al comma 2, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis)».
17. 1. Carrescia.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili al momento dell'ultima autorizzazione.
17. 2. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: opportune.
17. 3. Matarrese, Galgano.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
17. 4. Matarrese, Galgano.

  Al comma 3, lettera e) sostituire l'ultimo periodo: In caso di impassibilità o di eccessiva onerosità, il risarcimento del danno ambientale è dovuto per equivalente con le seguenti: In caso di impossibilità tecnica adeguatamente documentata, il risarcimento del danno è dovuto per equivalente e aumentato del 30 per cento rispetto alla stima.
17. 5. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente.
17. 6. Matarrese, Galgano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dal presente articolo trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ai predetti giudizi si applica inoltre l'articolo 315 del presente decreto».
17. 7. Matarrese, Galgano.