CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2014
161.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (C. 1920 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante: «Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (C. 1920 Governo);
   rilevato preliminarmente che ancora una volta la Commissione è chiamata ad esprimersi su un testo che contiene numerose disposizioni riguardanti materie assai differenziate e che sarebbe invece auspicabile che fossero adottati provvedimenti di contenuto omogeneo, almeno per quanto attiene al settore di intervento, con la conseguenza, tra l'altro, che tali provvedimenti sarebbero esaminati in sede referente dalle Commissioni parlamentari competenti sul settore in questione;
  premesso che:
   l'articolo 6, comma 1, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware o a servizi che consentano il miglioramento aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga. A tale riguardo appare opportuno che il finanziamento sia destinato esclusivamente alla promozione della banda ultralarga e allo sviluppo dell’e-commerce, evitando il riferimento alle altre finalità indicate, che appaiono eccessivamente generiche;
   i commi 2 e 3 del medesimo articolo 6 dispongono che la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1 sia effettuata dal CIPE in proporzione al numero di imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni e affidano ad un successivo decreto le modalità di erogazione dei contributi. Al riguardo appare opportuno modificare le procedure di ripartizione prevedendo che le risorse siano ripartite alle regioni sulla base delle domande effettivamente presentate, anziché sulla base del numero delle imprese registrate, e prevedere una procedura di assegnazione dei finanziamenti alle imprese con la quale si valuti la rispondenza delle domande alle finalità indicate al comma 1;
   i commi 8 e 9 del medesimo articolo 6 prevedono il rilascio di frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute, a livello internazionale, nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze, stabilendo altresì l'erogazione di misure economiche compensative per gli operatori che effettuino il rilascio volontario di tali frequenze. Al riguardo si evidenzia che sarebbe opportuno prevedere, piuttosto che Pag. 147misure economiche di natura compensativa per il rilascio di un bene pubblico, una revisione della pianificazione e dell'assegnazione delle frequenze, in modo da permettere agli operatori interessati dalle disposizioni di cui al comma 8 di proseguire la propria attività;
   i commi da 10 a 14 del citato articolo 6 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per interventi volti a implementare la velocità di connettività alla rete Internet, nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro. Pur giudicando l'intervento del tutto condivisibile, il limite di spesa previsto dalle citate disposizioni appare assai esiguo per garantire la piena efficacia di tali interventi. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere un limite di spesa più ampio e conseguentemente aumentare il valore massimo fissato per il credito d'imposta di cui le singole imprese possono beneficiare;
   l'articolo 9 reca misure per promuovere la diffusione della cultura, prevedendo un credito d'imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, ad eccezione degli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili. A tale riguardo appare opportuno eliminare la previsione che esclude espressamente dall'agevolazione i libri in formato digitale, in linea con l'obiettivo di una progressiva digitalizzazione del Paese e di uno sviluppo delle tecnologie dell'informazione;
   con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, pur condividendo la finalità di recuperare risorse da opere infrastrutturali in grave ritardo di realizzazione, occorre valutare i singoli investimenti che sarebbero definanziati, anche al fine di evitare che siano penalizzate Autorità portuali per le quali il ritardo nell'attuazione dell'opera dipende da cause non imputabili alla loro responsabilità;
   i commi 14 e 15 dell'articolo 13 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta da parte dei gestori aeroportuali dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica dell'ENAC del rispetto di tali procedure secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo, a carico dei gestori, l'obbligo di comunicazione all'ENAC dell'esito di tali procedure. A tal fine appare opportuno che il soggetto individuato ai fini dell'emanazione delle linee guida sia l’ Autorità di regolazione dei trasporti, anche in ragione delle competenze a questa attribuite dalla legge in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture aeroportuali, e che anche nei confronti dell'Autorità, oltre che dell'ENAC, sia previsto l'obbligo di comunicazione a carico dei gestori circa l'esito delle procedure citate;
   con riferimento alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 concernenti alla più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri, in considerazione del rilievo che l'operatività di tali uffici assume per un rapido svolgimento dei controlli relativi al trasporto di passeggeri e di merci, si evidenzia l'opportunità di prevedere ulteriori interventi che assicurino l'effettiva presenza di personale presso gli uffici doganali al fine di permettere in ogni caso il tempestivo svolgimento dei controlli previsti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: «il miglioramento dell'efficienza aziendale,» fino alla fine del comma con le seguenti: «lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga»;
   2) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «al numero delle imprese registrate Pag. 148presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni» con le seguenti: «al numero delle domande presentate per ciascuna Regione»;
   3) all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie delle domande definite secondo la rispondenza delle domande stesse alle finalità di cui al comma 1»;
   4) all'articolo 6, sostituire il comma 9 con il seguente: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in modo da permettere l'assegnazione agli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi nei confronti dei quali sono adottate le misure di cui al comma 8 di porzioni di spettro tali da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa»;
   5) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «di libri in formato digitale, o comunque»;
   6) all'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: »entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: »entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione.»;
   7) all'articolo 13, comma 14, sostituire le parole: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «dall'Autorità di regolazione dei trasporti»; conseguentemente, al medesimo articolo 13, comma 15, dopo la parola: «comunicano» inserire le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, relative alla più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre ulteriori previsioni che assicurino l'effettiva presenza di personale presso gli uffici doganali al fine di permettere in ogni caso il tempestivo svolgimento dei controlli previsti;
   b) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 dell'articolo 6, concernenti il riconoscimento di un credito d'imposta per le piccole e medie imprese e i loro consorzi, per interventi che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche in considerazione della rilevanza che l'intervento può assumere per lo sviluppo dell'attività delle imprese in questione, di prevedere un limite di spesa complessivo più alto di quello stabilito dal comma 10, pari a 50 milioni di euro, e conseguentemente di elevare anche l'entità massima del credito d'imposta di cui ciascuna impresa può usufruire, fissato dal medesimo comma 11, a 20 mila euro.