CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2014
158.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d’ Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato);
   rammentato che con le disposizioni di cui all'articolo 1 di detto provvedimento si dispone l'abolizione della seconda rata IMU per gli immobili individuati alle lettere da a) ad e) del comma 1, fermo restando che, ai sensi del comma 5, «l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014»;
   reiterate, al riguardo, le considerazioni già formulate dalla Commissione – nell'ambito dei pareri espressi in merito al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, e al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 – circa l'impatto della tassazione a carico degli immobili strumentali delle imprese e circa la conseguente necessità di una ampia deducibilità dell'IMU relativa a detti immobili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP;
   rinnovate, ancora, le osservazioni di cui al parere in merito alla legge di stabilità per il 2014 con le quali si sollecitava la valutazione della possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, misura successivamente destinata a ridursi, a regime, al 20 per cento;
   valutate, inoltre, le norme in materia di acconti di imposte di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame e, in particolare, le disposizioni di cui al comma 6 di detto articolo, nonché il connesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013 con cui si dispone, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, l'aumento della misura dell'acconto IRES di 1,5 punti percentuali e si prevede altresì che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sia disposto l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 71,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 17,8 milioni di euro per l'anno 2016;
   sottolineata, al riguardo, l'esigenza di una urgente normalizzazione di un regime di anticipo d'imposta ormai superiore al totale complessivo dell'imposta stessa, nonché la criticità di ogni ulteriore aggravio della fiscalità gravante sui carburanti;Pag. 119
   valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di dismissione di immobili pubblici tanto ai fini dell'attuazione del programma di cessione di detti immobili di cui alla legge di stabilità per il 2014, quanto ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, come prevede il comma 1 del richiamato articolo novellato nel corso dell'esame al Senato, «anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo»;
   esaminate le disposizioni di cui all'articolo 4 concernenti il capitale della Banca d'Italia e rammentato, al riguardo, che le motivazioni dell'intervento in materia trovano origine nella significativa crescita – determinatasi a seguito dei processi di concentrazione bancaria che si sono sviluppati a partire dagli anni Novanta – della percentuale del capitale dell'Istituto detenuta dai principali gruppi bancari, crescita tale da sollecitare una più equilibrata distribuzione fra i partecipanti delle quote rappresentative di un patrimonio di pubblico interesse a conferma e ad ulteriore presidio dell'indipendenza dell'Istituto, nonché nell'opportunità di un conclusivo chiarimento sull'estensione dei diritti economici dei quotisti, escludendo che essi possano vantarne sulla totalità delle riserve della Banca, poiché la parte maggiore dei suoi redditi e del suo patrimonio derivano dal potere di signoraggio, attribuito dalla legge a Banca d'Italia in regime di monopolio e di cui, dunque, è lo Stato italiano il beneficiario finale;
   rilevato che – coerentemente con il perseguimento dei suddetti obiettivi e ribadite, al comma 1 del già richiamato articolo 4, natura, missione ed indipendenza dell'Istituto – si autorizza Banca d'Italia, al comma 2, ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro rispetto al previgente valore di trecento milioni di lire di cui all'articolo 20 del regio decreto-legge n. 375 del 1936;
   considerato che il nuovo ammontare del capitale risulta in linea con le conclusioni del rapporto sull'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia, redatto da una commissione di esperti indipendenti e reso pubblico il 9 novembre 2013;
   considerato, altresì, che ancora coerenti con le conclusioni del richiamato rapporto risultano:
    la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4, che fissa un tetto massimo ai dividendi, corrisposti annualmente, pari al 6 per cento del capitale;
    la disposizione di cui al comma 4, che individua le categorie di investitori istituzionali che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto in banche ed imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia, in enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, in fondi pensione istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, e ciò a seguito delle modifiche apportate dal Senato che – intervenendo sul testo originario della norma – hanno escluso la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca;
    la disposizione di cui al comma 5, anch'esso modificato al Senato, in ragione della quale ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento né direttamente né indirettamente, e che contestualmente prevede la sterilizzazione dei diritti di governance ed economici per la parte detenuta in eccesso rispetto a tale limite;
    la disposizione di cui al comma 6 con cui si riconosce alla Banca d'Italia la facoltà di acquistare temporaneamente le proprie quote al fine di favorire il rispetto del limite partecipativo;
   richiamate, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 5 con cui viene ribadito che l'Assemblea dei partecipanti ed il Consiglio superiore non possono avere ingerenza Pag. 120nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto, nonché le disposizioni di coordinamento e di altra natura di cui all'articolo 6, tra le quali si collocano:
    i principi ed i criteri direttivi, di cui al comma 5, per l'adeguamento dello Statuto di Banca d'Italia al testo normativo in esame e, in tale contesto, la previsione di cui alla lettera c) circa il periodo di adeguamento non superiore a 36 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia del 3 per cento del capitale non spetta il diritto di voto, ma sono riconosciuti i relativi dividendi, e, alla lettera d), l'abrogazione della clausola di gradimento alla cessione delle quote;
    le disposizioni di cui al comma 6 finalizzate alla costituzione di un mercato per le quote della Banca d'Italia, che dispongono che i partecipanti al capitale di Banca d'Italia, a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013, iscrivano le relative quote, ove non già incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, conseguendone così, sul piano fiscale, la sottoposizione dei maggiori valori derivanti dalla riclassificazione contabile di dette quote all'imposta sostitutiva del 12 per cento di cui al comma 143 della legge di stabilità per il 2014,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito, di concerto con il Governo, le più opportune modalità per il coordinamento normativo tra le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12-bis), del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, che escludono l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, ove la differenza venga versata entro il termine del 24 gennaio 2014, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 728, della legge di stabilità per il 2014, ove analoga sanatoria è invece condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per il 2014;
   b) valuti la Commissione di merito criteri e metodologia adottati nel rapporto degli esperti indipendenti, pubblicato il 9 novembre 2013, per l'aggiornamento del valore delle quote del capitale di Banca d'Italia;
   c) verifichi la Commissione di merito la compatibilità con i Trattati europei dell'esclusione di banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea dalla partecipazione al capitale della Banca d'Italia;
   d) verifichi la Commissione di merito, anche sulla scorta del parere della Banca centrale europea del 27 dicembre 2013, la piena conformità del processo di ricapitalizzazione di Banca d'Italia al quadro prudenziale ed al sistema contabile dell'Unione europea, con particolare riferimento alle regole di riclassificazione degli strumenti finanziari;
   e) verifichi la Commissione merito le condizioni di inclusione nel calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche delle plusvalenze conseguite e non realizzate derivanti, a seguito del processo di riforma, da partecipazioni nel capitale di Banca d'Italia classificate, come nuovi strumenti finanziari, tra le attività valutate al fair value.