CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2014
158.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 133 del 2013, C. 1941 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;
   riconosciuta l'importanza delle norme contenute nell'articolo 3, ai fini di un più efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da attuare attraverso operazioni di dimissione di immobili pubblici;
   ritenuto, tuttavia, che tali obiettivi non possano essere perseguiti anche a scapito della tutela di beni costituzionalmente protetti, a partire dall'ambiente e dal paesaggio, quantomeno nei casi in cui tale tutela sia espressamente richiesta, come previsto ai commi 2-quater e 2-quinquies del provvedimento, dalle competenti amministrazioni dello Stato;
   ritenuto, pertanto, che sia opportuno procedere alla soppressione della disposizione di cui al comma 2-septies, la quale configura il raggiungimento del prefissato introito complessivo delle dismissioni come limite insuperabile per i procedimenti diretti ad escludere dalle dismissioni i beni individuati ai sensi dei citati commi 2-quater e 2-quinquies;
   ritenuto altresì opportuno estendere i citati procedimenti di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 3 anche a quei beni immobili che possano soddisfare esigenze di carattere sociale o assistenziale, anche di carattere abitativo, delle fasce meno agiate della popolazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del comma 1 dell'articolo 3, individuando nelle apposite disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anziché nell'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, la normativa da utilizzare per sanare le eventuali irregolarità edilizie gravanti sugli immobili pubblici oggetto di dismissione;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre da un anno a 6 mesi – nel rispetto e in coerenza con i limiti a suo tempo previsti dalla stessa legge n. 47 del 1985 – il termine consentito per la sanabilità delle irregolarità edilizie dell'immobile pubblico dimesso successivamente al suo trasferimento;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento un'ulteriore disposizione che limiti l'applicazione della norma recata dallo stesso comma alle sole parti non sanate degli immobili oggetto di dismissione che siano state accertate all'atto del trasferimento dei medesimi immobili;
   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo il comma Pag. 1092-quinquies un ulteriore comma, il quale preveda espressamente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse sociale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti alla loro riconversione al fine di soddisfare esigenze sociali o assistenziali, anche di carattere abitativo, delle fasce più disagiate della popolazione;
   e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo dell'articolo 3 la disposizione recata dal comma 2-septies;
   f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere alla fine dell'articolo 3 un'ulteriore disposizione la quale preveda espressamente che, ove si intenda procedere all'applicazione della norma di cui al comma 2-septies dell'articolo 3, il Governo sia tenuto a richiedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia comunicando alle stesse l'elenco dei beni immobili individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dei commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 3.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 133 del 2013, (C. 1941 Governo), approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»;
   riconosciuta l'importanza delle norme contenute nell'articolo 3 ai fini di un più efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da attuare attraverso operazioni di dismissione di immobili pubblici;
   ritenuto, tuttavia, che tali obiettivi non possano essere perseguiti anche a svantaggio della tutela di beni costituzionalmente protetti, a partire dall'ambiente e dal paesaggio, quantomeno nei casi in cui tale tutela sia espressamente richiesta, come previsto ai commi 2-quater e 2-quinquies del provvedimento, dalle competenti amministrazioni dello Stato;
   ritenuto, pertanto, che sia opportuno procedere alla soppressione della disposizione di cui al comma 2-septies, la quale configura il raggiungimento del prefissato introito complessivo delle dismissioni come limite insuperabile per i procedimenti diretti ad escludere dalle dismissioni i beni individuati ai sensi dei citati commi 2-quater e 2-quinquies;
   ritenuto altresì opportuno estendere i citati procedimenti di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 3 anche a quei beni immobili che possano soddisfare esigenze di carattere sociale o assistenziale, anche di carattere abitativo, delle fasce meno agiate della popolazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si modifichi il testo del comma 1 dell'articolo 3, individuando nelle apposite disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anziché nell'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, la normativa da utilizzare per sanare le eventuali irregolarità edilizie gravanti sugli immobili pubblici oggetto di dismissione;
   2) si riduca da un anno a 6 mesi – nel rispetto e in coerenza con i limiti a suo tempo previsti dalla stessa legge n. 47 del 1985 – il termine consentito per la sanabilità delle irregolarità edilizie dell'immobile pubblico dismesso successivamente al suo trasferimento;
   3) si aggiunga al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento un'ulteriore disposizione che limiti l'applicazione della norma recata dallo stesso comma alle sole parti non sanate degli immobili oggetto di dismissione, che siano state accertate all'atto del trasferimento dei medesimi immobili;
   4) si inserisca dopo il comma 2-quinquies un ulteriore comma, il quale preveda espressamente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede, di concerto con il Ministero delle infrastrutture Pag. 111e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse sociale in ordine ai quali si ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato e avviare procedimenti rivolti alla loro riconversione al fine di soddisfare esigenze sociali o assistenziali, anche di carattere abitativo, delle fasce più disagiate della popolazione;
   5) sia soppressa la disposizione di cui al comma 2-septies dell'articolo 3;
   6) si aggiunga alla fine dell'articolo 3 un'ulteriore disposizione la quale preveda espressamente che, ove si intende procedere all'applicazione della norma di cui al comma 2-septies dell'articolo 3, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, comunicando alle stesse l'elenco dei beni immobili individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dei commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 3.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
Testo unificato C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge C. 957 ed abb., recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale;
   apprezzato molto positivamente il provvedimento che raggiunge l'obiettivo, non solo normativo, ma anche culturale, di individuare nell'ambiente uno fra i beni fondamentali per la convivenza civile della società, adeguando peraltro l'ordinamento alle legislazioni degli altri partner europei;
   considerato che il provvedimento costituisce un importante tassello nella lotta alle ecomafie e all'illegalità in campo ambientale;
   valutato che all'articolo 1, comma 1, capoverso «Titolo VI-bis, articolo 452-bis e articolo 452-ter il riferimento al presupposto della violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, ai fini dell'integrazione delle fattispecie penali dell'inquinamento ambientale e del disastro ambientale, rischia di escludere dall'ambito di applicazione delle due disposizioni condotte comunque lesive dell'ambiente, anche se non già illecite sul piano amministrativo o penale;
   considerato che all'articolo 1, comma 1, capoverso «Titolo VI-bis, articolo 452-ter la definizione di disastro ambientale, ai fini dell'integrazione della relativa fattispecie penale, prende in considerazione solo lo stato di alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, escludendo pertanto i casi di compromissione dell'equilibrio dell'ecosistema che dovrebbero essere parimenti considerati oggetto di disvalore sociale;
   considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede una specifica disciplina e una specifica procedura per la bonifica dei siti contaminati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, articolo 452-bis e articolo 452-ter si sostituisca l'espressione «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale», con la parola «abusivamente»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che costituisce Pag. 113disastro ambientale non l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, ma la compromissione dello stesso;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 452-octies (Ripristino dello stato dei luoghi) che il recupero o il ripristino dello stato dei luoghi oggetto di ordine da parte del giudice deve comunque avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative e civili (con particolare riferimento al danno ambientale) previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di valutare quali siano le conseguenze del mancato rispetto dell'ordine del giudice da parte del condannato.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
Testo unificato C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge C. 957 ed abb., recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale;
   apprezzato positivamente il provvedimento che raggiunge l'obiettivo, non solo normativo, ma anche culturale, di individuare nell'ambiente uno fra i beni fondamentali per la convivenza civile della società, adeguando peraltro l'ordinamento alle legislazioni degli altri partner europei;
   considerato che il provvedimento costituisce un importante tassello nella lotta alle ecomafie e all'illegalità in campo ambientale;
   valutato che all'articolo 1, comma 1, capoverso «Titolo VI-bis, articolo 452-bis e articolo 452-ter il riferimento al presupposto della violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, ai fini dell'integrazione delle fattispecie penali dell'inquinamento ambientale e del disastro ambientale, rischia di escludere dall'ambito di applicazione delle due disposizioni condotte comunque lesive dell'ambiente, anche se non già illecite sul piano amministrativo o penale;
   considerato che all'articolo 1, comma 1, capoverso «Titolo VI-bis, articolo 452-ter la definizione di disastro ambientale, ai fini dell'integrazione della relativa fattispecie penale, prende in considerazione solo lo stato di alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, escludendo pertanto i casi di compromissione dell'equilibrio dell'ecosistema che dovrebbero essere parimenti considerati oggetto di disvalore sociale;
   considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede una specifica disciplina e una specifica procedura per la bonifica dei siti contaminati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, articolo 452-bis e articolo 452-ter si sostituisca l'espressione «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale» con la parola «abusivamente»;
   2) all'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, articolo 452-ter si preveda che costituisce disastro ambientale non Pag. 115l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, ma la compromissione dello stesso;
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 452-octies che il recupero o il ripristino dello stato dei luoghi deve comunque avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative e civili (con particolare riferimento al danno ambientale) previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di valutare quali siano le conseguenze del mancato rispetto dell'ordine del giudice da parte del condannato.