CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (C. 1921 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 1921, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante: «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», in corso di discussione presso la II Commissione della Camera;
   rilevato che:
    il decreto-legge è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e lettera e) (sistema tributario dello Stato) della Costituzione;
    l'articolo 3, comma 1, lett. a), novella l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), modificando la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati, di cui al medesimo articolo 35, e in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami: in particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche ai garanti regionali o locali;
    in linea con la disposizione citata, che riconosce l'esistenza di garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;
    secondo la relazione tecnica (articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009) che accompagna il disegno di legge in esame, la citata previsione dell'articolo 3 «non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio»;
    potrebbe essere opportuno chiarire espressamente che le predette disposizioni non determinano per le autonomie territoriali l'obbligo di istituire organismi di questo tipo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 3, dopo le parole «i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti», e all'articolo 7, dopo le parole «i garanti territoriali», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le seguenti: «ove previsti», in modo da chiarire che non sussiste per le autonomie territoriali alcun obbligo di istituire organismi di questo tipo.

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ALLEGATO 2

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 1941, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», in corso di discussione presso la VI Commissione della Camera;
   richiamato il parere espresso l'11 dicembre scorso alla 6a Commissione del Senato sul testo iniziale del provvedimento;
   rilevato che:
    l'articolo 1 prevede che la seconda rata dell'IMU per il 2013 non sia dovuta per gli immobili ivi individuati, tra i quali le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 26 gennaio 2014, il quaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base e quella dovuta secondo l'aliquota comunale; il medesimo articolo provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013;
    l'articolo 3, comma 2, lettera b), consente anche agli enti territoriali, nelle forme e con i limiti ivi previsti, di individuare propri immobili da dismettere nell'ambito del programma di dismissione di immobili pubblici ad uso non prevalentemente abitativo di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, come da ultimo modificato dal decreto-legge in esame;
    a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, è in ogni caso vietata l'alienazione di immobili pubblici – compresi quelli degli enti territoriali – a società la cui struttura non consenta l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo; è parimenti vietato, e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento, l'utilizzo, nelle alienazioni immobiliari in questione, di società anonime aventi sede all'estero; e sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari;
    rilevata l'opportunità che i procedimenti finalizzati alla sanatoria delle eventuali irregolarità edilizie concernenti gli immobili pubblici oggetto di dismissione siano, ove possibile, avviati già dagli enti proprietari, così da evitare o almeno contenere l'inevitabile perdita di valore di mercato derivante da una situazione di irregolarità, ancorché sanabile, degli immobili in questione;
    espresso il timore che, nell'ipotesi in cui anche l'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1 sia soppressa, risultino di fatto penalizzati i comuni che non hanno maggiorato l'aliquota base,Pag. 199
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le sanatorie di cui all'articolo 3, comma 1, siano avviate già dagli enti titolari degli immobili pubblici oggetto di dismissioni;
   b) in caso di soppressione anche dell'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il rispetto di criteri di equità fiscale rispetto agli enti locali coinvolti dalla soppressione della seconda rata dell'IMU, nel senso di non favorire i comuni che hanno maggiorato l'aliquota base.

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ALLEGATO 3

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (S. 1214 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1214, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», in corso di discussione presso la 1a Commissione del Senato;
   rilevato che le disposizioni del provvedimento intervengono in una pluralità di settori e di materie, prorogando o differendo termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative statali, il cui merito non è, in questa sede, oggetto di discussione;
   nel presupposto che le predette disposizioni legislative rispettino le competenze riconosciute alle autonomie territoriali dal titolo V della parte II della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (testo unificato C. 957 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 342, C. 957 e C. 1814, in corso di discussione presso la II Commissione della Camera, recante: «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale»;
   considerato che il provvedimento interviene nelle materie «ordinamento penale» e «tutela dell'ambiente», che l'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione riservano alla competenza legislativa statale,
   esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del progetto.