CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Atto n. 45).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo in titolo;
   rilevato che il 31 ottobre 2011 è entrata in vigore la direttiva 2011/77/UE del 27 settembre 2011 che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia e che la suddetta Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali e sarà sottoposta, entro il 1o novembre 2016, alla valutazione da parte della Commissione dell'Unione europea;
   il decreto legislativo in esame intende adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario ed è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), che fa rinvio all'allegato B della predetta legge, nel quale è inclusa la suddetta direttiva 2011/77/UE da recepire nel nostro ordinamento;
   appare opportuno evidenziare, da un punto di vista procedurale, che per quanto concerne il termine per l'esercizio della delega conferita dalla legge n. 96 del 2013, fissato al 4 dicembre 2013, lo schema in esame fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza. In questo modo il Governo si è avvalso, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma. 3, della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014);
   premesso che la normativa che si vuole introdurre è tesa a estendere da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma;
   per cogliere meglio la portata delle novelle contenute nella direttiva in questione, appare opportuno ricordare come ai sensi dell'articolo 1 del Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi della World Intellectual Property Organization (WIPO): la «fissazione» è l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo; il «fonogramma» è qualsiasi fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una Pag. 89fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva; la «pubblicazione» di un'esecuzione fissata o di un fonogramma è la messa a disposizione del pubblico, con il consenso del titolare del diritto, di esemplari di tale esecuzione o fonogramma in quantità sufficiente; la «comunicazione al pubblico» di un'esecuzione o di un fonogramma è la trasmissione al pubblico, mediante qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Inoltre, in base all'articolo 12, comma 3, della legge n. 633 del 1941, richiamato nel testo vigente dell'articolo 75 della medesima legge, è considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. A sua volta, la relazione illustrativa fa presente che i termini «pubblicazione» e «comunicazione» indicano, rispettivamente, l'esecuzione artistica fissata su supporto fisico o diffusa a distanza, elettronicamente;
   secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, gli artisti interpreti o esecutori iniziano, in genere, la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione, fissata in 50 anni, risulta insufficiente a proteggere la loro esecuzione per tutto l'arco della loro vita ed a limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni, quando essi sono ancora in vita. L'estensione temporale della durata della protezione è – secondo la medesima relazione illustrativa – finalizzata a tutelare le categorie di artisti suddette in un periodo della loro vita, ossia gli ultimi anni, in cui si trovano a far fronte a un calo di reddito;
   rilevato che la Direttiva oggetto di recepimento contiene, inoltre, alcune misure che, partendo dalla modifica principale della durata dei diritti connessi sopra esposta, mirano ad intervenire sui contratti già in essere e stipulati sul presupposto della durata cinquantennale dei diritti, prevedendo una serie di adeguamenti;
   considerato che la Direttiva stabilisce l'obbligo per i produttori di accantonare in un Fondo il 20 per cento dei guadagni annuali ottenuti a partire dal cinquantesimo anno di sfruttamento economico dei fonogrammi, si osserva che la grande maggioranza di artisti cui dovrà essere destinato il Fondo non sarà rintracciabile o sarà composta da loro eredi più o meno identificabili;
   evidenziato inoltre che in ambito europeo si sta esaminando una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno (COM(2012)0372);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. vengano ripensate le modalità e i beneficiari dei pagamenti dei diritti spettanti ad artisti non identificati entro tempi ragionevoli;
   2. si apra una riflessione completa ed esauriente, in linea con quanto sta avvenendo in ambito europeo, che coinvolga i vari soggetti interessati, su tutta la materia dei diritti d'autore in particolare legati ai nuovi media e alla loro diffusione.

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ALLEGATO 2

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, con esclusivo riferimento alle parti di competenza;
   evidenziato che non sono oggetto di valutazione gli aspetti attinenti alle altre materie del provvedimento, non di competenza della Commissione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti la previsione di una procedura di alienazione di immobili pubblici che stabilisca tempi certi, anche con l'inserimento del silenzio-assenso.