CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall'Agenzia delle entrate

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quante posizioni organizzative di livello non dirigenziale di cui all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, siano state finora attribuite dall'Agenzia delle Entrate e quante di esse siano state attribuite a funzionari che, a seguito della riorganizzazione prevista dalle norme di spending review, hanno perso l'incarico dirigenziale precedentemente ricoperto.
  Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che sono state attribuite, previa valutazione delle capacità e dei meriti degli interessati, 74 posizioni, 53 delle quali a funzionari che in precedenza ricoprivano un incarico dirigenziale.

Pag. 77

ALLEGATO 2

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locate sottoposte a sfratto esecutivo ancora occupate dall'inquilino insolvente

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver esposto la vicenda riportata da organi di stampa e relativa al proprietario di un immobile sito in Ancona, concesso in locazione nel 2010, chiede di inserire all'interno del primo provvedimento legislativo utile, una disposizione volta a stabilire che sugli immobili sottoposti a procedimento di sfratto esecutivo nei quali continua a dimorare l'inquilino insolvente «si applichi l'aliquota d'imposta municipale propria stabilita per gli immobili locati».
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze riferisce quanto segue.
  Relativamente alla vicenda richiamata dall'Onorevole interrogante, giova precisare che la deliberazione 10 maggio 2013, con la quale il comune di Ancona ha approvato le aliquote e le detrazioni IMU 2013, stabilisce che l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, è applicabile, tra l'altro, agli «immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato...» [lett. d)] mentre per gli «immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato» [lett. f)] l'aliquota è fissata all'1,06 per cento.
  Nel caso in questione, essendo stato risolto il contratto a partire dal mese di marzo 2013, l'aliquota applicabile è quella dell'1,06 per cento, e, pertanto, appare corretta l'indicazione fornita dal funzionario comunale al contribuente.
  In ordine, poi, alla previsione di una norma che stabilisca in generale che agli immobili sottoposti a sfratto esecutivo si applichi la stessa aliquota prevista per gli immobili locati, il Dipartimento ritiene opportuno evidenziare che una simile proposta appare troppo specifica per essere inserita in una disciplina di carattere generale quale quella dell'IMU in cui proprio per gli immobili oggetto di locazione è prevista un'ampia facoltà regolamentare da parte dei comuni.
  Occorre ricordare, a tal proposito, che il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attribuisce ai comuni una mera facoltà di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati. Per cui, non tutti i comuni potrebbero avere previsto specifiche disposizioni regolamentari dirette alla modulazione delle aliquote relative agli immobili in questione e l'approvazione della norma suggerita potrebbe non avere alcun effetto.
  Giova, altresì, sottolineare che l'introduzione di una simile disposizione è destinata ad incidere sull'autonomia regolamentare e finanziaria dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  Il Dipartimento delle finanze ribadisce che ogni intervento puntuale da parte del Legislatore nazionale, allorché si presentino ulteriori problematiche applicative del tributo a seguito dell'esercizio della potestà regolamentare in questione, appare suscettibile di comprimere lo spazio di autonomia impositiva attribuito ai comuni, vanificando lo spirito federalista che informa la disciplina dell'IMU.

Pag. 78

ALLEGATO 3

5-01867 Fragomeli: Definizione dell'importo minimo dei versamenti relativi ai tributi comunali e ritardi nell'invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES 2013

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti lamentano le gravose complicazioni burocratiche e procedurali connesse agli adempimenti gravanti nel mese di gennaio 2014, sui contribuenti che dovranno versare sia la cosiddetta mini IMU, sia la maggiorazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares relativo al 2013, nonché l'importo delle tariffa per servizi indivisibili tramite apposito modello F24 che i comuni stanno inviando ai cittadini.
  Pertanto, tenuto conto che detti importi da pagare saranno presumibilmente di non rilevante entità, gli Onorevoli chiedono:
   1) di permettere agli enti locali, attraverso modifiche legislative, di stabilire, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'importo minimo per gli accertamenti;
   2) di chiarire che non saranno comunque applicati interessi e sanzioni per i pagamenti effettuati in ritardo a causa del mancato «ricevimento del bollettino del saldo Tares 2013 e del modulo F24 relativo ai Servizi indivisibili».

  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze fa presente quanto segue.
  Per quanto concerne la prima richiesta, occorre sottolineare che l'intervento normativo auspicato dagli interroganti non è necessario in quanto tale facoltà è già prevista per gli enti locali, in base all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il quale prevede che i «comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».
  In relazione, invece, alla seconda richiesta, a parere del Dipartimento, trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in base al quale «nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo».
  Nello stesso spirito si pone l'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, il quale recita che «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa».

Pag. 79

ALLEGATO 4

5-01868 Cancelleri: Risultati delle attività di audit svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, dopo avere elencato una serie «di fatti, eventi o indagini su Equitalia», chiede quali siano stati i risultati delle attività di controllo di audit da parte del Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia, in merito alle garanzie di assoluta trasparenza ed equità per tutti i cittadini sottoposti a procedure di riscossione.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rileva quanto segue.
  Preliminarmente, si ritiene opportuno inquadrare i rapporti tra i vari soggetti pubblici coinvolti nell'esercizio della funzione di controllo della riscossione nazionale, alla luce del mutato contesto normativo di riferimento.
  Come noto, il decreto-legge n. 203/2005 ha operato un radicale mutamento nel settore della riscossione, abolendo il precedente sistema basato sull'affidamento in concessione del servizio a soggetti privati e riportando in mano pubblica l'esercizio della funzione di riscossione nazionale, al fine di assicurarne l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza.
  In tale quadro, un primo regime di controlli esistenti è costituito dalla vigilanza che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999 e che si esplica attraverso la stipula di una convenzione triennale che, sulla base dell'Atto di indirizzo del Ministro, individua, tra l'altro, «le modalità di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti».
  Pertanto, nell'ambito specifico della funzione della riscossione il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, vigila sull'esercizio dell'attività.
  Rispetto al quadro di riferimento descritto, Equitalia s.p.a. è uno strumento, necessario per espressa previsione normativa quale articolazione organizzativa dei maggiori enti creditori erariali, attraverso il quale l'Agenzia delle entrate esercita la propria pubblica funzione.
  I poteri, pur incisivi, che derivano all'Agenzia delle entrate dalla sua qualità di socio pubblico di maggioranza, non esauriscono la sfera di intervento che l'Agenzia esercita su Equitalia s.p.a., che si esplica anche sul piano pubblicistico a mezzo di poteri di coordinamento dell'esercizio della funzione pubblica della riscossione nazionale.
  Il nuovo modello fatto proprio con il decreto-legge n. 203/2005, nel quale due soggetti, formalmente distinti, sono accomunati dal necessario perseguimento di pubbliche finalità, ha consentito una profonda e necessaria evoluzione del concetto di controllo che, pur nel rigoroso rispetto e verifica della legalità dei comportamenti, valuti anche in termini di efficienza ed efficacia l'attività di Equitalia s.p.a..
  Il concreto esplicarsi di tale controllo è stato regolato tra le parti a mezzo della stipula di un'apposita Convenzione, che disciplina un sistema articolato su un costante scambio di dati, automatico o su Pag. 80richiesta, e su necessari momenti di confronto per la verifica dei risultati della gestione e dell'attività di riscossione.
  Nel delineato quadro generale dei rapporti tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia s.p.a., la funzione di audit, svolta da strutture di questa società pienamente rispondenti a requisiti di indipendenza tecnica ed autonomia operativa, verifica la presenza di possibili disfunzioni o carenze organizzative che riguardino l'attività svolta sia dalla holding che dagli Agenti della Riscossione.
  Peraltro, tale funzione di audit interno ed esterno ha visto sempre più parte attiva l'Agenzia delle entrate, parimenti dotata di un vasta esperienza in materia. A tal proposito, sia nell'ambito convenzionale sia di appositi protocolli d'intesa, sono stati rafforzati i flussi informativi esistenti in ordine ad eventuali criticità che riguardino i processi della riscossione coattiva e sono stati previsti appositi interventi congiunti di audit, finalizzati anche a trasferire le metodologie e le esperienze reciproche.
  Quanto al controllo di legalità dei comportamenti di Equitalia s.p.a., giova ricordare che l'attività dell'intero gruppo è sottoposta costantemente alla vigilanza della Corte dei conti; il Presidente del Collegio sindacale di Equitalia s.p.a. è un magistrato della Corte dei Conti, come stabilisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 203/2005. Infine, si segnala che già a partire dal 2007 la società holding e le sue partecipate hanno adottato un modello organizzativo coerente con le prescrizioni del decreto legislativo n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società.
  Si rammenta, inoltre, che la legge n. 228/2012, integrata dalla legge n. 147/2013, ha previsto l'istituzione, avvenuta con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2013, del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo. Tale Comitato, il cui Presidente è individuato tra i magistrati della Corte dei conti, ha il compito di elaborare annualmente criteri e linee guida per lo svolgimento dell'attività, nonché per il controllo dell'attività svolta. È previsto, peraltro, che tali criteri siano approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.
  Con riguardo ai fatti specifici citati nell'interpellanza, Equitalia s.p.a. ha fornito gli elementi istruttori che si riportano di seguito, con i quali si dà, altresì, contezza della attività di controllo svolte nel quadriennio 2010-2013.
  Nel merito delle specifiche vicende citate dagli onorevoli interroganti, Equitalia s.p.a., precisa quanto segue:
   nel documento di sindacato si fa riferimento alle indagini della Procura della Repubblica di Trento (proc. pen. 2097/06 r.g.n.r.) su alcune persone, tra cui 3 dipendenti della ex concessionaria della riscossione Montepaschi di Roma, poi Gerit S.p.a., acquistata dal gruppo Equitalia con effetti dal 1o ottobre 2006. A tal proposito occorre segnalare che:
    si tratta di condotte iniziate nel periodo anteriore alla gestione Equitalia (2006), che – a fronte delle indagini – ha rimosso i dipendenti dalle funzioni disabilitandoli dagli accessi informatici al sistema;
    con audit specifico la gestione Equitalia ha accertato che i dipendenti indagati non avevano potuto effettuare alcuna manomissione del sistema informativo, né cancellazioni/sospensioni delle posizioni iscritte a ruolo;
    il procedimento penale non ha portato ad alcuna sanzione ex decreto legislativo 231/2001 a carico della società del gruppo Equitalia (Equitalia Gerit s.p.a.), subentrata alla ex concessionaria Montepaschi-Gerit, che anzi è stata individuata in sede di procedimento quale persona offesa;
   nel documento si fa riferimento alle indagini della Procura della Repubblica di Napoli (proc. 29819/06 r.g.n.r.) nei confronti del vertice aziendale della allora Equitalia Polis s.p.a. (poi incorporata in Equitalia Sud s.p.a.). Il procedimento si è concluso con il rigetto di ogni richiesta del Pag. 81P.M. sia da parte del G.I.P. (ordinanza del 2 dicembre 2009), sia da parte del Tribunale del riesame (ordinanza 28 gennaio 2010), che non hanno rilevato alcuna condotta penalmente rilevante in riferimento alle attività poste in essere dalla società. Il procedimento è stato pertanto archiviato con decreto del G.I.P. del 28 dicembre 2011;
   con il documento si fa riferimento ad indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Frosinone su condotte poste in essere presso l'ex concessionaria della riscossione di Frosinone della Banca di Roma prima della gestione Equitalia e proprio su denuncia presentata dall'amministratore delegato pro tempore nominato da Equitalia. A tal proposito si segnala che:
    il procedimento penale è ancora in corso;
    sono state irrogate le sanzioni disciplinari aziendali del caso, compreso il licenziamento per 3 dipendenti;
   con il documento si fa riferimento ad un procedimento penale del Tribunale di Roma da cui non è risultato alcun coinvolgimento da parte del gruppo Equitalia;
   sul punto 5 è opportuno premettere che Riscossione Spa, oggi Equitalia Spa, ha cominciato a svolgere la sua attività il 1o ottobre 2006, subentrando in un contesto nel quale operavano – secondo modalità assolutamente diversificate – ben 37 realtà societarie e 2 rami d'azienda.
  Fin dall'inizio è risultata evidente la necessità di dovere fronteggiare una situazione caratterizzata da oggettive criticità, sia sotto il profilo organizzativo, sia, soprattutto, con riferimento ad un non efficiente ed efficace approccio alla riscossione.
  In particolare, un motivo di grande preoccupazione è stato costituito dall'assoluta mancanza di una strategia nella riscossione di carichi di ruolo di ingente ammontare. Le cessate aziende concessionarie, infatti, limitando la propria azione all'utilizzo generalizzato ed indiscriminato di strumenti cautelari (fermo amministrativo degli autoveicoli e iscrizione ipotecaria), senza alcuna considerazione della situazione reddituale e patrimoniale del debitore d'imposta, avevano costruito nel tempo un sistema di riscossione tanto inefficace in termini di volumi, quanto profondamente iniquo nei confronti dei contribuenti.
  Si è pertanto ritenuto strategico intervenire, con assoluta priorità, sul segmento dei grandi debitori che presentava al tempo stesso un elevato potenziale di riscossione ed un altrettanto elevato rischio.
  Di conseguenza, in Equitalia è presente un apposito ufficio che opera secondo un nuovo modello di approccio alla gestione delle grandi morosità e la metodologia di individuazione degli elementi patrimoniali e reddituali aggredibili a carico di tali soggetti.
  È stata costituita nel Gruppo una funzione di intelligence, ad alta specializzazione, incaricata di «presidiare» il segmento dei grandi debitori e di definire una puntuale strategia di riscossione a misura di tali soggetti.
  Sono state predisposte linee guida operative che, ispirate all'adozione di un modello unico su tutto il territorio nazionale, hanno puntualmente dettato gli indirizzi operativi necessari alla definizione del profilo del contribuente e alla conseguente individuazione di tutte le possibili azioni utili alla riscossione.
  Il passaggio da una lavorazione di tipo massivo ad una di tipo puntuale ha fatto emergere con assoluta evidenza i limiti nelle modalità di gestione pregresse.
  In questo contesto si inseriscono i nomi di contribuenti citati nell'atto di sindacato ispettivo.
  Il riferimento ad essi, ripreso dalla trasmissione Report, fotografa soltanto una fase di lavorazione intermedia su un gruppo di grandi debitori, caratterizzata dalla necessità di operare – a livello di azienda partecipata – taluni indispensabili controlli, tenuto conto del disordine organizzativo ereditato dalla passata gestione e dalla entità e vetustà dei debiti.
  Per quanto riguarda i singoli soggetti riportati nell'interrogazione, si precisa che Pag. 82a fronte delle verifiche effettuate sulle posizioni che li concernevano, sono state poste in essere le possibili attività cautelari ed esecutive funzionali al recupero di quanto iscritto a ruolo.
  Alcune di queste posizioni sono state, come nella fisiologia del sistema, interessate da provvedimenti di sospensione, di sgravio o di rateazione. Per altre, sono intervenute riscossioni:
   con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Genova su 4 dipendenti della allora Equitalia Sestri s.p.a. (poi incorporata in Equitalia Nord s.p.a.) su presunti profili di illegittimità in una procedura immobiliare attivata nel 2005 e quindi, anche in questo caso, ante gestione Equitalia. Peraltro si segnala che il procedimento si è concluso con la piena assoluzione di tutti gli indagati;
   con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Roma che hanno portato all'arresto di numerose persone senza il minimo coinvolgimento di Equitalia o di suoi dipendenti;
   con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Roma tuttora in corso. Nell'ambito delle numerose persone sottoposte a indagini risulta indagato un dipendente di Equitalia Sud s.p.a., nei cui confronti la società ha disposto il temporaneo allontanamento dal servizio per motivi cautelari. L'azienda ha già disposto attraverso i propri legali la dichiarazione di persona offesa nel procedimento penale e ha dato immediato avvio ad un intervento di audit specifico per le opportune verifiche sul piano aziendale;
   con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Roma attualmente in corso, in merito a cui – ad oggi – Equitalia non ha ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso l'azienda ha già dato avvio ad un intervento di audit specifico per le opportune verifiche sul piano aziendale.

  In conclusione, Equitalia s.p.a. evidenzia come le vicende riportate nel documento di sindacato ispettivo in oggetto fanno riferimento ad eventi occorsi per lo più in periodi ante gestione Equitalia ovvero a vicende denunciate da Equitalia o in cui Equitalia è risultata estranea ai fatti oggetto di reato e dimostrano che le problematiche in ordine alla carenza di controlli sulla filiera della riscossione attengono al periodo delle concessionarie ante Equitalia.
  Si consideri, ad esempio, che l'introduzione di regolamenti e verifiche uniformi sull'intero ambito nazionale, ha prodotto nel solo quadriennio 2010-2013 un totale di circa 1000 interventi di audit.
  L'esito di questi ha portato a 19 denunce contro propri dipendenti, 322 denunce contro terzi e 73 provvedimenti disciplinari.
  Equitalia continuerà a collaborare attivamente con gli organi inquirenti di tutta Italia, fornendo tempestivamente la documentazione di volta in volta richiesta e collaborando con le Procure della Repubblica su tematiche di interesse esattoriale.