CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2014
153.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01821 Caon: Sulla normativa in materia di contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309, individua, com’è noto, la soglia numerica di presenza dei residui di fitofarmaci oltre la quale il prodotto non può essere certificato come biologico, sebbene si tratti di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile.
  L'individuazione della soglia è indispensabile per fornire agli organismi di controllo criteri uniformi per svolgere la propria attività che prevede, tra l'altro, l'interpretazione dei dati analitici forniti dai laboratori in base alle analisi effettuate sui campioni di prodotto biologico.
  La soglia numerica è pari a 0,01 mg/kg e gli organismi di controllo effettuano accurate indagini anche in presenza di residuo inferiore a tale soglia per accertare che sia accidentale e non volontaria, poiché in quest'ultimo caso il prodotto non potrebbe comunque essere certificato come biologico.
  In concomitanza con l'adozione del decreto ministeriale n. 309 del 2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si attivò presso la Commissione europea sollecitando, già nelle riunioni dello Standing committee on organic farming (SCOF) del gennaio e marzo 2011, la definizione di linee guida per armonizzare le disposizioni in materia adottate dagli Stati membri.
  Ciò, in quanto in alcuni Stati è stabilito un valore minimo di presenza di residui al di sotto del quale viene comunque garantita, senza indagini ulteriori, la certificazione biologica del prodotto, mentre in altri non è fissata alcuna soglia ed è consentito di qualificare come biologici quei prodotti con presenza di residui pari ai limiti previsti per i prodotti convenzionali purché ne sia accertata la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile.
  Premesso ciò, preciso che in occasione del Food and veterinary office (FVO) sull'Agricoltura biologica italiana dello scorso aprile 2013, è stata formulata una raccomandazione allo Stato italiano affinché non fosse previsto alcun livello di presenza di antiparassitari nei prodotti BIO.
  Tuttavia, al momento, tale raccomandazione non è stata accolta poiché è stato concordato a livello europeo che la questione sarà affrontata nel quadro della revisione della normativa europea sull'agricoltura biologica.
  Per quanto concerne la problematica legata all'interpretazione dell'incertezza di misura da associare ai metodi d'analisi, considerato comunque che rileva quale problema unicamente nel ristretto numero di casi in cui il livello analizzato è relativamente vicino al valore soglia, si fa presente che la materia trova ampio riferimento nel documento tecnico europeo per i laboratori che effettuano controlli di conformità sui residui di fitosanitari (documento SANCO/12571/2013, Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed).
  L'impiego di un valore convenzione di incertezza estesa del 50 per cento a fini regolatori è raccomandato ove il laboratorio dimostri comunque che la propria incertezza estesa è inferiore a tale limite.Pag. 149
  Per quanto riguarda la richiesta di limitare l'applicazione del decreto ai prodotti edibili, si sottolinea che l'articolo 1 del decreto suddetto già chiarisce esplicitamente che l'ambito di applicazione è relativo ai prodotti agricoli vivi e non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati che sono «destinati ad essere utilizzati come alimenti e ai mangimi» e l'articolo 2 specifica che limiti e criteri definiti nell'allegato tecnico del decreto per l'accertamento dei residui di fitosanitari ha per oggetto tali prodotti edibili.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01822 Gallinella: Sull'applicazione dell'articolo 62 del DL 1 del 2014 in tema di cessione di prodotti agroalimentari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, nel disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, stabilisce, com’è noto, la stipula in forma scritta dei relativi contratti e fissa alcuni criteri e divieti che devono essere rispettati affinché tali relazioni commerciali rispondano ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni prevedendo, a tal fine, uno specifico regime sanzionatorio.
  Come riportato dagli interroganti, il Tribunale amministrativo (TAR) del Lazio, con sentenza n. 7195 del 2013, ha confermato che il citato articolo 62 è tuttora vigente, ponendosi come norma avente carattere di specialità sulla quale il decreto legislativo n. 192 del 2012, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, non ha avuto effetti abrogativi.
  Come previsto dall'articolo 62 stesso, le modalità attuative sono state adottate con il regolamento n. 199 del 2012.
  L'obiettivo della disciplina introdotta è il riequilibrio di tutte le relazioni economiche della filiera agroalimentare dove notoriamente la cronica lunghezza dei tempi di pagamento ha costituito un deficit economico rilevante sulla gestione delle aziende della filiera stessa.
  Si tratta, com’è ben noto, di una filiera caratterizzata da un sistema di offerta poco concentrato e molto puntiforme, difficilmente superabile anche con efficaci processi associativi poiché collegato alla vasta gamma dei prodotti ed alla distribuzione territoriale delle imprese.
  A fronte di questa tipologia di offerta, si pone una domanda che negli ultimi tempi ha visto crescere il suo indice di concentrazione sia a livello nazionale che internazionale.
  Questa distonia ha imposto, quindi, l'intervento normativo introdotto con l'articolo 62.
  L'ipotesi che tale norma possa ritenersi circoscritta alle «relazioni economiche nelle quali sia chiaramente rilevabile lo squilibrio di potere commerciale» non è realistica per le seguenti motivazioni:
   problematicità dell'individuazione di idonei parametri che definiscano il livello dello squilibrio di potere;
   impraticabilità di una regolamentazione settoriale che possa disciplinare tutta la vasta casistica di fattispecie correlata alla reale ampiezza operativa del sistema agricolo ed alimentare;
   alto rischio di disomogeneità applicativa considerato l'accentuato livello di integrazione verticale delle singole filiere di prodotto.

  Infine, si sottolinea che l'intervento normativo concepito con l'articolo 62 può essere efficace solo intervenendo a livello di sistema su tutte le relazioni economiche e commerciali.
  Pertanto, l'ipotesi di una norma che regolamenti solo segmenti specifici di una filiera strutturata come quella agroalimentare comporta l'elevato pericolo di creare ulteriori squilibri di posizione contrari al regime di tutela della concorrenza.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01823 Faenzi: Sui pagamenti in favore del settore ippico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alla crisi che investe il settore ippico, preciso innanzitutto che le risorse stanziate per il comparto ippico, nel bilancio 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ammontano a 181.685.327 euro di cui 97.685.327 euro sono destinati al finanziamento del montepremi.
  Sulla base del piano di rientro di cui al decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, il pagamento degli arretrati spettanti agli operatori sarà effettuato nel 2014 fino all'importo preventivato di 30 milioni di euro.
  In particolare, secondo quanto previsto dal piano di rientro, la riduzione di spesa sullo stanziamento 2014, dovrà essere realizzata, essenzialmente, attraverso la riduzione del numero di corse.
  Al fine di contrastare il gravissimo impatto che l'attuazione del piano di rientro avrebbe sulla tenuta del settore, il Ministero ha avviato interventi finalizzati ad assicurare al comparto:
   le risorse aggiuntive conferibili attraverso la destinazione di quote della raccolta dei giochi pubblici;
   il recupero dei residui attivi e, in particolare, dei crediti da lodi arbitrali e minimi garantiti;
   l'incremento delle entrate da scommesse su eventi ippici, in particolare, attraverso l'adozione del nuovo Regolamento per l'accettazione delle scommesse e la realizzazione di iniziative di comunicazione per la promozione della scommessa ippica.

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ALLEGATO 4

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, siano inclusi tra i soggetti chiamati a svolgere le indagini tecniche per la mappatura dei terreni, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e le facoltà universitarie di agraria presenti nei territori interessati;
   con riferimento all'articolo 1, comma 6, si evidenzia la necessità di basare l'individuazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare su un completo approfondimento delle ricadute che, in concreto, hanno i contaminanti sulle specifiche colture o attività agricole in atto e sui prodotti alimentari da esse derivanti, evitando che la delimitazione dei terreni non idonei sia effettuata sulla base di mere presunzioni di rischio. Si dovrebbe invece valutare la qualità, la quantità, la persistenza dei contaminanti e le ripercussioni effettive degli stessi sulla sicurezza alimentare, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
   si preveda che nei terreni risultati positivi alla valutazione di contaminazione, le autorità designate provvedano ad effettuare una caratterizzazione chimica delle acque di falda sottostanti al fine di identificare pozzi idrici non idonei alla estrazione a scopi irrigui ed alimentari;
   con riferimento all'adozione del programma straordinario di cui all'articolo 2, comma 4, si previsto la consultazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;
   per salvaguardare la destinazione agricola dei terreni indicati come non idonei alla produzione agroalimentare in base al decreto in esame, sia previsto in modo esplicito che gli stessi terreni non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente, analogamente a quanto previsto dalla normativa sulle aree boscate e i pascoli percorsi dal fuoco (articolo 10 della legge n. 353 del 2000);
   per assicurare la completezza e la qualità delle indagini tecniche relative ai terreni della regione Campania e per un più accorto utilizzo delle risorse destinate alla relativa mappatura, si preveda che i competenti soggetti, prima di procedere ad ulteriori indagini e attività tecniche, siano tenuti ad acquisire e a prendere in considerazione gli elementi conoscitivi e i dati Pag. 153già in possesso delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, della Regione Campania, che possono rappresentare una base sufficiente per la programmazione degli interventi urgenti e prioritari;
   con riferimento all'articolo 3, che introduce la nuova fattispecie di reato di «combustione illecita di rifiuti», si rileva che la formulazione della norma rischia di comprendere nella sanzione penale anche attività di combustione controllata di materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli o dai privati proprietari di orti o giardini, secondo normali pratiche e consuetudini tradizionalmente osservate nell'attività di coltivazione. Si ritiene pertanto indispensabile chiarire la differenza tra le attività illecite di combustione dei rifiuti che con la norma penale si intende reprimere e queste ultime attività, disciplinandone tempi e modalità di svolgimento;
   all'articolo 6, comma 1, lettera b), si segnala l'esigenza di inserire i consorzi di bonifica tra i soggetti di cui possono avvalersi i commissari per il dissesto idrogeologico, per le attività previste dalla medesima disposizione;

  e con le seguenti osservazioni:
   si segnala l'esigenza di fissare, in linea generale, parametri certi per definire la qualità dei suoli agricoli e delle acque di irrigazione; per quanto riguarda in particolare la qualità delle acque destinate all'irrigazione, si raccomanda di prevedere l'adozione di apposito regolamento per definire i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di analisi, in modo da garantire la tutela dell'ambiente e della salute, nonché per disciplinare la verifica e l'eventuale modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
   si segnala l'opportunità che sia prevista, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, l'adozione di misure di sostegno e promozione delle imprese e dei prodotti agroalimentari dei territori interessati dalle misure di cui agli articoli 1 e 2, nonché misure per la realizzazione di sistemi di approvvigionamento idrico.