CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2014
153.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1885 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;
   valutato positivamente il fatto che il provvedimento in esame, rispetto agli altri decreti-legge emanati al fine di fronteggiare le emergenze ambientali, prevede dettagliatamente le procedure di verifica e di controllo, coordinando opportunamente l'azione degli Enti e dei soggetti coinvolti rispetto a due situazioni che oramai, per la loro entità e per il rilievo politico e mediatico che hanno raggiunto, costituiscono una emergenza nazionale;
   apprezzato, in particolare, il coinvolgimento diretto del Ministero della salute nell'ambito di diversi interventi e azioni previsti dal provvedimento, che era invece quasi o del tutto assente nei precedenti provvedimenti adottati in materia nonostante sia indubbio che, a fronte di emergenze ambientali quali quelle trattate dal presente decreto-legge, gli aspetti sanitari e sociali costituiscono il punto cruciale di connessione fra tematiche come l'ambiente, la legalità, il lavoro;
   ritenuto, tuttavia, che sarebbe opportuno predisporre interventi normativi di portata più generale e programmatica al fine di fare fronte alle emergenze ambientali del Paese anziché continuare a procedere attraverso singoli provvedimenti aventi carattere sporadico;
   rilevato, nel merito, come gli interventi e le azioni previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dovrebbero essere più opportunamente riferiti a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;
   con riferimento, poi, all'aspetto della sicurezza alimentare, pur reputandosi positivamente l'introduzione della procedura di monitoraggio e di classificazione dei terreni siti nell'area cosiddetta «Terra dei fuochi», provvedendo ad escludere dalle colture agroalimentari quelli considerati insalubri, si nutrono tuttavia dubbi circa le modalità con cui effettuare tale classificazione, domandandosi in particolare se sia stata adeguatamente e scientificamente approfondita e risolta la questione stessa della correlazione fra inquinamento dei terreni e coltivazioni agroalimentari. In assenza di parametri scientifici, sembrerebbe pertanto opportuno fare esplicito riferimento a criteri oggettivi e comunque già codificati, soprattutto nel Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle norme sui suoli e sull'analisi delle falde acquifere;
   per quanto riguarda specificamente i commi 3 e 4 dell'articolo 1, pur apparendo opportuna l'introduzione del meccanismo di esclusione dalla coltivazione agroalimentare di quei terreni su cui non abbiano potuto accedere gli Enti preposti alle Pag. 140verifiche, appare tuttavia contestabile la previsione per cui la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, richiedendosi invece l'effettuazione di controlli e verifiche da parte degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;
   rilevata inoltre l'assenza di attenzione verso gli aspetti sanitari laddove si ritiene che sarebbe necessario proseguire con l'attività di studio epidemiologico denominato «Sentieri», che ha visto il Ministero della salute impegnato nel dare una risposta scientifica alle domande dell'opinione pubblica, estendendolo ad altre aree geografiche; ciò ripropone con evidenza la necessita di rendere efficace il meccanismo previsto del Registro oncologico, non solo nei territori presi in considerazione dal decreto-legge in oggetto, ma in tutto il Paese:
   ravvisata altresì la necessità, per le ragioni suddette, di prevedere l'effettuazione di screening mirati sulle condizione di salute della popolazione nelle aree interessate,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) provveda la Commissione di merito a riferire gli interventi e le azioni previsti rispettivamente agli articoli 1 e 2 del decreto-legge a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;
   b) provveda la Commissione di merito a inserire nel testo del provvedimento una disposizione che preveda espressamente l'integrazione dello studio epidemiologico denominato «Sentieri» con riferimento all'area territoriale cosiddetta «Terra dei fuochi», stante la necessità di prestare particolare attenzione all'esigenza di tutela della salute della popolazione che vive nelle aree interessate;
   c) provveda la Commissione di merito ad inserire nel testo una disposizione che preveda l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per l'individuazione di ulteriori screening rispetto a quelli contemplati dalla ordinaria attività di prevenzione e l'individuazione delle patologie oggetto della ricerca e della popolazione target sulla base delle evidenze scientifiche desunti dagli studi epidemiologici disponibili, da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di emanazione del suddetto decreto.

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare esplicito riferimento, all'articolo 1 del decreto-legge, relativamente allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, ai criteri già previsti dal Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, soprattutto con riferimento all'analisi delle falde acquifere;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, inserendo l'effettuazione di controlli e verifiche da parte degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1.

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ALLEGATO 2

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1885 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;
   valutato positivamente il fatto che il provvedimento in esame, rispetto agli altri decreti-legge emanati al fine di fronteggiare le emergenze ambientali, prevede dettagliatamente le procedure di verifica e di controllo, coordinando opportunamente l'azione degli Enti e dei soggetti coinvolti rispetto a due situazioni che oramai, per la loro entità e per il rilievo politico e mediatico che hanno raggiunto, costituiscono una emergenza nazionale;
   apprezzato, in particolare, il coinvolgimento diretto del Ministero della salute nell'ambito di diversi interventi e azioni previsti dal provvedimento, cosa che era invece quasi o del tutto assente nei precedenti provvedimenti adottati in materia, nonostante sia indubbio che, a fronte di emergenze ambientali quali quelle trattate dal presente decreto-legge, gli aspetti sanitari e sociali costituiscono il punto cruciale di connessione fra tematiche come l'ambiente, la legalità, il lavoro;
   ritenuto, tuttavia, che sarebbe opportuno predisporre interventi normativi di portata più generale e programmatica al fine di fare fronte alle emergenze ambientali del Paese anziché continuare a procedere attraverso singoli provvedimenti aventi carattere sporadico;
   rilevato, nel merito, come gli interventi e le azioni previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dovrebbero essere più opportunamente riferiti a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;
   con riferimento, poi, all'aspetto della sicurezza alimentare, pur reputandosi positivamente l'introduzione della procedura di monitoraggio e di classificazione dei terreni siti nell'area cosiddetta «Terra dei fuochi», provvedendo ad escludere dalle colture agroalimentari quelli considerati insalubri, si nutrono tuttavia dubbi circa le modalità con cui effettuare tale classificazione, domandandosi in particolare se sia stata adeguatamente e scientificamente approfondita e risolta la questione stessa della correlazione fra inquinamento dei terreni e coltivazioni agroalimentari. In assenza di parametri scientifici, sembrerebbe pertanto opportuno fare esplicito riferimento a criteri oggettivi e comunque già codificati, soprattutto nel Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle norme sui suoli e sull'analisi delle falde acquifere;
   per quanto riguarda specificamente i commi 3 e 4 dell'articolo 1, pur apparendo opportuna l'introduzione del meccanismo di esclusione dalla coltivazione agroalimentare di quei terreni su cui non abbiano potuto accedere gli Enti preposti alle Pag. 142verifiche, appare tuttavia contestabile la previsione per cui la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, richiedendosi invece l'effettuazione di controlli e verifiche da parte degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;
   rilevata inoltre l'assenza di attenzione verso gli aspetti sanitari laddove si ritiene che sarebbe necessario proseguire con l'attività di studio epidemiologico denominato «Sentieri», che ha visto il Ministero della salute impegnato nel dare una risposta scientifica alle domande dell'opinione pubblica, estendendolo ad altre aree geografiche; ciò ripropone altresì con evidenza la necessita di rendere efficace il meccanismo previsto del Registro oncologico, non solo nei territori presi in considerazione dal decreto-legge in oggetto, ma in tutto il Paese;
   ravvisata altresì la necessità, per le ragioni suddette, di prevedere l'effettuazione di screening mirati sulle condizione di salute della popolazione nelle aree interessate;
   rilevato che parrebbe sussistere discrasia fra la normativa della regione Puglia sull'A.I.A. rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente a livello nazionale relativamente al concetto di «danno sanitario»,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   d) provveda la Commissione di merito a riferire gli interventi e le azioni previsti rispettivamente agli articoli 1 e 2 del decreto-legge a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;
   e) stante la necessità di prestare particolare attenzione all'esigenza di tutela della salute della popolazione che vive nelle aree interessate, provveda la Commissione di merito a inserire nel testo del provvedimento una disposizione che preveda espressamente, con riferimento all'area territoriale cosiddetta «Terra dei fuochi, l'integrazione dello studio epidemiologico di prevalenza denominato «Sentieri», nonché dello studio epidemiologico di incidenza in corso di realizzazione da parte della regione Campania e dell'Istituto superiore di sanità;
   f) provveda la Commissione di merito ad inserire nel testo una disposizione che preveda l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per l'individuazione di screening ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla ordinaria attività di prevenzione e per l'individuazione delle patologie oggetto della ricerca e della popolazione target sulla base delle evidenze scientifiche desunte dagli studi epidemiologici disponibili, da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di emanazione del suddetto decreto. Inoltre, secondo la normativa vigente, gli esami previsti nell'ambito dello screening devono essere esenti dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare esplicito riferimento, all'articolo 1 del decreto-legge, relativamente allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli, ai criteri già previsti dal Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, soprattutto con riferimento all'analisi dei suoli e delle falde acquifere;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 4 Pag. 143dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, ma inserendo l'effettuazione di controlli e verifiche da parte degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una disposizione per prevedere che il Governo riferisca al Parlamento, con cadenza almeno annuale, sui risultati delle indagini epidemiologiche per le opportune valutazioni.