CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2014
153.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59);
   premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea per l'anno 2013 (legge n. 96 del 2013), allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori;
   detta Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza;
   la direttiva 2011/83/UE presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti «a distanza» o «fuori dei locali commerciali» (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi «a distanza», né come stipulati «fuori dei locali commerciali» (articolo 5);
   la nuova direttiva contiene, inoltre, modifiche importanti anche riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16) e include disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza;
   considerato che è indispensabile superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativamente ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati;
   la situazione italiana è del tutto particolare quanto al noto fenomeno delle attivazioni di servizi non richiesti e fatturati nel settore delle telecomunicazioni e pay-tv che impegnano gli utenti al pagamento di corrispettivi per servizi non richiesti;
   da considerarsi ancora più grave la situazione nel settore delle forniture di energia elettrica e gas nell'ambito del cosiddetto «mercato libero», dove è frequente la pratica di attivazione di forniture non richieste a cittadini e piccole imprese, come evidenziato da alcuni provvedimenti sia dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
   lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-bis) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla competenza Pag. 127dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo la necessità di ripristinare i pieni poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali sleali;
   la modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) sia previsto al novellato articolo 49, comma 5, del codice del consumo che le informazioni nei contratti a distanza possano essere modificate solo con preventivo accordo espresso delle parti per iscritto o su altro supporto durevole;
   b) sia previsto al novellato articolo 49, comma 7, del codice del consumo che «Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ove il consumatore lo richieda e, previo preavviso del professionista, in lingua italiana;
   c) sia meglio articolata o resa opzionale all'articolo 51, comma 6, del codice, la previsione secondo la quale, nel caso di contratto a distanza concluso per telefono, la sottoscrizione e accettazione da parte del consumatore debba avvenire con firma digitale, valutando anche l'eventuale soppressione del comma;
   d) all'articolo 61, al comma 3, nel caso di inadempienza da parte del professionista riguardo all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito, si preveda che il consumatore sia legittimato a recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento, non solo dei danni, ma anche di eventuali spese;
   e) si assicuri che le attività svolte da Acquirente Unico Spa, attraverso lo sportello per il consumatore di energia e il servizio di conciliazione clienti energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nonché dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento delle direttive del cosiddetto «Terzo pacchetto energia» (2009/72CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, a beneficio di tutti i consumatori interessati.

Pag. 128

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59);
   premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea per l'anno 2013 (legge n. 96 del 2013), allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori;
   detta Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza;
   la direttiva 2011/83/UE presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti «a distanza» o «fuori dei locali commerciali» (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi «a distanza», né come stipulati «fuori dei locali commerciali» (articolo 5);
  la nuova direttiva contiene, inoltre, modifiche importanti anche riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16) e include disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza;
   considerato che è indispensabile superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativamente ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati;
   la situazione italiana è del tutto particolare quanto al noto fenomeno delle attivazioni di servizi non richiesti e fatturati nel settore delle telecomunicazioni e pay-tv che impegnano gli utenti al pagamento di corrispettivi per servizi non richiesti;
   da considerarsi ancora più grave la situazione nel settore delle forniture di energia elettrica e gas nell'ambito del cosiddetto «mercato libero», dove è frequente la pratica di attivazione di forniture non richieste a cittadini e piccole imprese, come evidenziato da alcuni provvedimenti sia dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
   lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-bis) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla competenza Pag. 129dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo la necessità di ripristinare i pieni poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali sleali;
   la modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) sia previsto al novellato articolo 49, comma 5, del codice del consumo che le informazioni nei contratti a distanza possano essere modificate solo con preventivo accordo espresso delle parti per iscritto o su altro supporto durevole;
   b) sia previsto al novellato articolo 49, comma 7, del codice del consumo che «Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ove il consumatore lo richieda e, previo preavviso del professionista, in lingua italiana;
   c) sia meglio articolata o resa opzionale all'articolo 51, comma 6, del codice, la previsione secondo la quale, nel caso di contratto a distanza concluso per telefono, la sottoscrizione e accettazione da parte del consumatore debba avvenire con firma digitale, valutando anche l'eventuale soppressione del comma;
   d) all'articolo 61, al comma 3, nel caso di inadempienza da parte del professionista riguardo all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito, si preveda che il consumatore sia legittimato a recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento, non solo dei danni, ma anche di eventuali spese;
   e) valuti il Governo l'opportunità che le attività svolte da Acquirente Unico Spa, attraverso lo sportello per il consumatore di energia e il servizio di conciliazione clienti energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nonché dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento delle direttive del cosiddetto «Terzo pacchetto energia» (2009/72CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, a beneficio di tutti i consumatori interessati.