CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 126/13: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 1906, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative», in corso di discussione presso la V Commissione della Camera;
   richiamato il parere espresso da questa Commissione, nella seduta del 5 dicembre scorso, sul disegno di legge iniziale, in occasione dell'esame del provvedimento da parte della competente Commissione permanente del Senato (S. 1149);
   rilevato che:
    il provvedimento, nel complesso e con riguardo alle principali disposizioni, è riconducibile alle seguenti materie attribuite dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie (lett. e)); ordinamento e organizzazione amministrativa (lett. g)); organi dello Stato e relative leggi elettorali (lett. f)); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m)); tutela dell'ambiente (lett. s));
    il provvedimento interviene altresì nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra ad oggi tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, fermo restando che a decorrere dal 2014 – applicandosi le disposizioni di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il vincolo del cosiddetto «pareggio di bilancio» con decorrenza dall'esercizio finanziario relativo al 2014 – passerà tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    il provvedimento reca inoltre disposizioni finalizzate al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario non costituisce propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, chiamata ad intervenire anche per il perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo;
    la giurisprudenza costituzionale ha pertanto chiarito che, a determinate condizioni, Pag. 157la legge statale può incidere su materie di competenza legislativa regionale, anche residuale, determinando una compressione degli spazi di autonomia legislativa e amministrativa delle regioni (sentenze n. 237 del 2009, n. 159 del 2008, n. 181 del 2006 e n. 417 del 2005);
    in particolare, la Corte costituzionale ha precisato che – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari – il legislatore statale può imporre alle regioni vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi ultimi indirettamente vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa (sentenze n. 237 del 2009, n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004);
    per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile considerare come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica disposizioni statali che fissino limiti alla spesa delle regioni e degli enti locali, il consolidato orientamento della Corte costituzionale ne individua due: in primo luogo, occorre che le disposizioni statali si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della spesa, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, occorre che le disposizioni statali non dettino in modo esaustivo gli strumenti o le modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 193 e n. 148 del 2012, n. 232 del 2011, n. 326 del 2010, n. 297, n. 237 e n. 139 del 2009, n. 289, n. 159 e n. 120 del 2008, n. 181 del 2006, n. 417 del 2005, n. 36 del 2004);
   rilevato altresì che:
    l'articolo 1, comma 01, dispone che – nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano – le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 («Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi») si applichino a decorrere da un termine differito di 12 mesi rispetto al termine previsto per gli altri enti territoriali;
    l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo stesso nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano siano stabilite, nel rispetto dei rispettivi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 (cosiddetta delega per il federalismo fiscale), e quindi in modo concordato con ciascuna regione e provincia autonoma;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del citato articolo 37, che poneva un termine di sei mesi per la conclusione delle procedure pattizie, decorso il quale le disposizioni avrebbero trovato «immediata e diretta applicazione», in quanto tale periodo non era conforme alla delega;
   considerato che:
    l'articolo 1, comma 12-ter, obbliga le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa al recupero delle somme indebitamente erogate al personale, con le modalità ivi indicate, vale a dire procedendo nelle sessioni negoziali future al riassorbimento delle somme in questione a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa; le regioni e gli enti locali sono inoltre tenuti ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative (anche attraverso accorpamenti di uffici) con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa Pag. 158complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento;
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 15, interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata;
    sulla materia della impignorabilità delle somme afferenti ad aziende sanitarie locali e ospedaliere è intervenuta, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995, anche la sentenza n. 186 del 2013;
   premesso che:
    è necessario incoraggiare le politiche tese a prevenire, regolare seriamente e riprogrammare l'offerta del gioco d'azzardo sul territorio nazionale, oltre che a contrastare il problema del gioco d'azzardo patologico (cosiddetta «ludopatia»), a tutela della salute e della sicurezza urbana, favorendo le regioni e gli enti locali che assumono misure in tale senso;
   rilevato che:
    l'articolo 2, comma 20-decies, prevede che – qualora le regioni o gli enti locali con propri leggi o regolamenti intervengano in materia di giochi pubblici riservati allo Stato in modo non coerente con l'assetto regolatorio statale del settore e determinino in questo modo minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali – a decorrere dall'esercizio finanziario successivo gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi sono ridotti in misura corrispondente all'entità delle minori entrate o maggiori spese erariali; le riduzioni cessano a decorrere dal momento in cui i predetti interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici;
    la disposizione è suscettibile di ledere l'autonomia legislativa delle regioni, atteso che – essendo l'ambito di intervento delle misure definito in modo generico («misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore») – leggi regionali suscettibili di determinare gli effetti sopra descritti potrebbero essere adottate nel rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, anche perché interventi come quelli per il contrasto della ludopatia sono riconducibili alle materie della tutela della salute e del governo del territorio (di legislazione concorrente) e a quella dell'assistenza socio-sanitaria (di legislazione residuale), oltre che al potere regolatorio dei comuni, ad esempio in materia di edilizia e urbanistica;
    in ogni caso, una riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali avente sostanzialmente carattere sanzionatorio nei confronti di atti delle autonomie territoriali, ancorché in ipotesi lesivi del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, è estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, il quale – come strumento di contrasto, da parte dello Stato, nei confronti di leggi regionali suppostamente illegittime – prevede soltanto, all'articolo 127, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale;
    sembra restare tra l'altro attribuito al livello di Governo statale il potere di stabilire sia l'entità delle minori entrate erariali ovvero delle maggiori spese statali, sia la dipendenza causale di tali minori entrate o minori spese dalle misure legislative o regolamentari adottate dalle autonomie territoriali in materia di giochi pubblici riservati allo Stato;
   preso atto che:
    l'articolo 1, comma 20-vicies-bis, stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuova intese con la regione Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando Pag. 159gli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di dare piena applicazione – secondo i princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 10 maggio 2012 – al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, previsto dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), che ha sostituito l'articolo 8 (in materia di entrate della regione) dello Statuto;
    disposizioni analoghe sono contenute nell'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013 e nel disegno di legge di stabilità 2014, nel quale è stata inserita una disposizione (articolo 1, comma 338-ter) che modifica l'articolo 10 dello statuto della regione Sardegna al fine di consentire alla regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale;
   preso altresì atto che:
    l'articolo 1, comma 5-ter, interviene sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  all'articolo 1, sia soppresso il comma 20-decies, che prevede, nei confronti delle autonomie territoriali che abbiano adottato «misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore», un regime sostanzialmente sanzionatorio incompatibile con l'assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali;

e con le seguenti osservazioni:
   a) si invita la Commissione di merito a prestare attenzione e a richiamare la medesima attenzione da parte del Governo in ordine alla corretta attuazione dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione, laddove dispone che la Repubblica «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»;
   b) si invita la Commissione di merito a verificare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, con la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013;
   c) con riferimento all'articolo 1, comma 01, verifichi la Commissione di merito che il termine di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ivi richiamate sia stato definito con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle loro autonomie costituzionali;
   d) con particolare riferimento all'articolo 1, comma 12-ter, valuti la Commissione di merito la possibilità di rimettere alle autonomie territoriali l'individuazione delle misure necessarie per conseguire il recupero delle somme indebitamente erogate al personale.