CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio» (C. 1906 Governo);
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto reca già nel testo iniziale numerose disposizioni relative a materie e settori diversi;
    nel corso dell'esame presso il Senato le dimensioni del decreto-legge sono state notevolmente ampliate, spesso attraverso l'introduzione di disposizioni riconducibili a materie ulteriori rispetto a quelle affrontate originariamente dal provvedimento; i tempi di esame in prima lettura da parte del Senato, inoltre, sono stati tali da non consentire alla Camera un adeguato approfondimento di un testo così ampio e differenziato nei contenuti;
    è necessario pertanto in via preliminare evidenziare, anche in questo caso, i problemi che derivano da un metodo di produzione legislativa affidato all'adozione di decreti-legge dal contenuto assai eterogeneo; si dovrebbero, invece, privilegiare provvedimenti relativi ai singoli settori, che tra l'altro potrebbero essere esaminati in sede referente da parte delle Commissioni parlamentari competenti;
    per quanto concerne le misure riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione, come illustrate nella relazione, si ritengono condivisibili le misure volte a razionalizzare e rendere più efficienti i servizi di trasporto pubblico locale, anche intervenendo su specifiche situazioni regionali;
    si segnala l'esigenza di sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, che interviene in materia di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto un'identica disposizione è stata inserita nel disegno di legge di stabilità;
    relativamente alle previsioni in materia di proroga dell'efficacia del contratto di programma con RFI per il periodo 2007-2011, di cui all'articolo 2 comma 4, si sottolinea l'esigenza di ridefinire le procedure di predisposizione di tali strumenti, in modo da assicurare che l'approvazione e la stipula dei contratti di programma abbia luogo prima dell'inizio del periodo al quale contratti stessi si riferiscono, piuttosto che essere effettuata, come accade di consueto, con notevole ritardo rispetto al periodo di applicazione;
    per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 1-quater, in materia di caratteristiche tecniche dei semafori, pur condividendone il merito, si osserva che le stesse avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione nell'ambito dei progetti di legge che intervengono sul codice della strada, attualmente all'esame della Commissione; Pag. 123
    anche sulla materia delle concessioni demaniali marittime sarebbe auspicabile un intervento di riordino della disciplina piuttosto che procedere attraverso misure di proroga e di definizione agevolata del contenzioso, quali quelle introdotte nel provvedimento in esame e nel disegno di legge di stabilità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2.

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ALLEGATO 2

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio» (C. 1906 Governo, approvato dal Senato);
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto reca già nel testo iniziale numerose disposizioni relative a materie e settori diversi;
    nel corso dell'esame presso il Senato le dimensioni del decreto-legge sono state notevolmente ampliate, spesso attraverso l'introduzione di disposizioni riconducibili a materie ulteriori rispetto a quelle affrontate originariamente dal provvedimento; i tempi di esame in prima lettura da parte del Senato, inoltre, sono stati tali da non consentire alla Camera un adeguato approfondimento di un testo così ampio e differenziato nei contenuti;
    è necessario pertanto in via preliminare evidenziare, anche in questo caso, i problemi che derivano da un metodo di produzione legislativa affidato all'adozione di decreti-legge dal contenuto assai eterogeneo; si dovrebbero, invece, privilegiare provvedimenti relativi ai singoli settori, che tra l'altro potrebbero essere esaminati in sede referente da parte delle Commissioni parlamentari competenti;
    per quanto concerne le misure riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione, come illustrate nella relazione, si ritengono condivisibili le misure volte a razionalizzare e rendere più efficienti i servizi di trasporto pubblico locale, anche intervenendo su specifiche situazioni regionali;
    per quanto concerne i commi 1 e 2 dell'articolo 2, l'utilizzo con finalità di copertura del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali deve essere effettuato in una misura tale da non pregiudicare il ricorso alle risorse del Fondo medesimo per le sue finalità istitutive, anche in considerazione dell'ampiezza del contenzioso che grava su tale Fondo;
    a fini di coordinamento, si segnala l'esigenza di sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, che interviene in materia di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto un'identica disposizione è stata già inserita nel disegno di legge di stabilità;
    relativamente alle previsioni in materia di proroga dell'efficacia del contratto di programma con RFI per il periodo 2007-2011, di cui all'articolo 2 comma 4, si sottolinea l'esigenza di ridefinire le procedure di predisposizione di tali strumenti, in modo da assicurare che l'approvazione e la stipula dei contratti di programma abbia luogo prima dell'inizio del periodo al quale contratti stessi si riferiscono, piuttosto che essere effettuata, come accade di consueto, con notevole ritardo rispetto al periodo di applicazione;
    per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 1-quater, in materia di Pag. 125caratteristiche tecniche dei semafori, pur condividendone il merito, si osserva che le stesse avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione nell'ambito dei progetti di legge che intervengono sul codice della strada, attualmente all'esame della Commissione;
    anche sulla materia delle concessioni demaniali marittime sarebbe auspicabile un intervento di riordino della disciplina piuttosto che procedere attraverso misure di proroga e di definizione agevolata del contenzioso, quali quelle introdotte nel provvedimento in esame e nel disegno di legge di stabilità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2;
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito le modalità con le quali garantire che l'utilizzo del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, con finalità di copertura degli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, avvenga in misura tale da non pregiudicare l'adeguatezza delle risorse del Fondo medesimo per le finalità previste a legislazione vigente, provvedendo in ogni caso al reintegro della dotazione del Fondo.