CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative».

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative»;
   considerato che il provvedimento reca una serie di disposizioni micro settoriali e parcellizzate che andrebbero più opportunamente inserite in un contesto generale e organico;
   richiamando l'esigenza di una legislazione più coerente e organica riferita a interessi di natura generale e astratta, con particolare riferimento: al recupero del concetto di programmazione di bacino nel campo del riassetto idrogeologico; al rispetto delle competenze legislative regionali in materia; al lavoro di pianificazione condotto dagli enti locali;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 1 si sopprimano i commi 10, 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies e 11-novies;
   2. all'articolo 1, comma 10, si preveda espressamente che la qualifica di commissari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico è riconosciuta esclusivamente in capo ai presidenti di regione.

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ALLEGATO 2

D.L. 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative».

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La Commissione VIII,
   esaminato, per la parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  126 del 2013, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio» (A.C. 1906);
  premesso che:
   il provvedimento in esame è stato trasmesso dal Senato della Repubblica nella giornata di ieri, a soli dieci giorni dal termine dei sessanta giorni per la sua conversione in legge e il testo con le modifiche apportate dal Senato è stato reso disponibile nella mattinata di oggi, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti nella commissione di merito è stata fissato alle ore 12 di oggi;
   appare evidente che né le commissioni consultive né la commissione di merito siano state messe nelle condizioni per un esame sufficientemente approfondito di un testo che ha subito modifiche profonde quanto discutibili sul piano della correttezza procedurale, con l'inserimento di molte norme del tutto avulse da un pur «ampio» – e a sua volta improprio – ambito di intervento del decreto-legge, le cui caratteristiche di omogeneità sembrano essere venute meno sin dalla sua promulgazione;
  considerato che:
   il provvedimento contiene numerose norme di carattere localistico, la cui ratio non sembra giustificare la procedura normativa della decretazione d'urgenza e che riafferma un malcostume politico di attribuzione di risorse senza una efficace programmazione, ma semplicemente sulla base di non meglio precisati input territoriali grazie ai quali, anche interventi di grande importanza, come la bonifica dei SIN, rischiano di essere declassati a mere logiche clientelari;
   appare del tutto censurabile la modifica apportata, durante l'esame al Senato, con l'introduzione del comma 5-ter all'articolo 1, attraverso la quale si impone al comune di Roma, al fine di contenere i costi, di adottare specifiche delibere volte, in particolare, oltre a dismettere ulteriori quote di società di proprietà pubblica, ad adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e raccolta dei rifiuti, anche ricorrendo alla liberalizzazione, in sostanziale contrasto con l'esito dei referendum del 2011 in materia di servizi pubblici locali, nonché a dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune;
   si ritiene del tutto inopportuna la disposizione di nuovi finanziamenti per la realizzazione di Expo 2015, mentre sarebbe necessario una diversa e più oculata utilizzazione delle risorse disponibili;
   non si condivide la scelta, anch'essa frutto di un intervento modificativo approvato in sede di esame al Senato, di prorogare di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014) le Pag. 113attività di sperimentazione delle zone a burocrazia zero, nelle quali si attuano, con un infelice ossimoro, forme di deregulation controllata, sulla cui legittimità, dal punto di vista dell'equità prima ancora che del diritto, si esprimono non poche perplessità;
   si giudica inadeguato e insufficiente il tentativo di intervenire su un delicato problema come quello della gestione dei rifiuti a Roma, con l'adozione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 1;
   sono assolutamente da censurare le modalità di intervento per le disposizioni «ad hoc» di cui commi da commi 11-bis a 11-septies dell'articolo 1, sui quali si sospende ogni giudizio sul merito;
   il comma 20-decies, che prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici, appare connotato da una sostanziale antigiuridicità, lesivo dell'autonomia degli enti locali nonché indice di una chiara schizofrenia di uno stato che, da un lato, promuove interventi per prevenire e combattere la ludopatia, dall'altro lucra proprio su una drammatica piaga sociale;
   il comma 20-duodevicies è l'ennesimo intervento normativo disordinato e confuso su un tema che non si ha la voglia o la forza di affrontare in modo coerente e complessivo, rendendo sempre più incerto e caotica un quadro normativo, già di per se molto articolato; in ogni caso non sembra certo opportuna l'introduzione, di fatto, di nuove deroghe e nuove sanatorie sulla gestione di un bene pubblico di grande importanza come il demanio marittimo;
   non si condivide l'esigenza, individuata dai commi da 12 a 15 dell'articolo 2, di consentire al Ministero dell'economia di avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni in relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia nella predisposizione di programmi di dismissione di partecipazioni statali entro il 31 dicembre 2013 e nella relativa attuazione;
   esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

D.L. 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative».

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative»;
   considerato che il provvedimento reca una serie di disposizioni micro settoriali e parcellizzate che andrebbero più opportunamente inserite in un contesto generale e organico;
   richiamando l'esigenza di una legislazione più coerente e organica riferita a interessi di natura generale e astratta, con particolare riferimento: al recupero del concetto di programmazione di bacino nel campo del riassetto idrogeologico; al rispetto delle competenze legislative regionali in materia; al lavoro di pianificazione condotto dagli enti locali;
   rilevato che appare necessario ricondurre la logica della decretazione d'urgenza all'adozione di provvedimenti di carattere omogeneo, anche al fine di evitare l'inserimento di ulteriori disposizioni non attinenti alla materia dei medesimi in conseguenza degli orientamenti differenti nel vaglio di ammissibilità delle proposte emendative nei due rami del Parlamento;
   rilevata l'esigenza di approfondire la portata dei commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 2 recante norme in materia di concessioni di gioco, ritenendone opportuna la soppressione;
   richiamata la necessità di rendere omogenee le risposte date ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni nelle diverse situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della legge n. 225 del 1992;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 1 si sopprimano i commi 5-ter, lett. a) e b), 10, 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies e 11-novies;
   2. all'articolo 1, comma 10, si preveda espressamente che la qualifica di commissari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico è riconosciuta esclusivamente in capo ai presidenti di regione;
   3. si destinino le risorse finanziarie rinvenienti dalla soppressione dei commi citati al numero 1) a interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.