CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 20 dicembre 2013
147.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato lo schema del decreto legislativo recante Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, in attuazione della legge n. 244 del 31 dicembre 2012, e che interviene sull'ordinamento della Difesa prevedendo una «revisione dell'organizzazione e delle strutture operative, logistiche, formative centrali, territoriali e periferiche al fine di ridurne il numero e razionalizzarne le funzioni»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera a), in quanto la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra gli organi tecnici del Ministero della difesa non può essere demandata ad un successivo regolamento in considerazione del fatto che la legge delega prevede a questo fine lo strumento del decreto legislativo;
   sia eliminata la previsione introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera c), con la quale viene limitata la responsabilità dei Capi di stato maggiore di Forza armata, in materia di organizzazione e approntamento della rispettiva Forza armata e la stessa funzione di comando, prevedendone l'esercizio «nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa»;
   sia eliminata la previsione introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera d), con la quale le funzioni del Segretario generale della difesa, nonché Direttore nazionale degli armamenti vengono esercitate «nell'ambito delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa, al fine di assicurare l'unitarietà del comando»;
   sia eliminata la previsione introdotta all'articolo 4, comma 1, con la quale «funzioni di alta consulenza presso il Ministero della Difesa ovvero presso gli stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare» possono essere svolti, a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, da ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nella magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché nell'avvocatura di Stato (di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97) e che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito;
   sia inserita la previsione di un ruolo consultivo da parte del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate da esercitarsi in un rapporto diretto con il Ministro della Difesa;
   sia data attuazione al principio previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 5), relativo alla «facoltà di esercizio dell'attività libero-professionale intra-muraria», da svolgere nelle strutture del servizio sanitario militare da parte del personale medico e paramedico, prevedendo l'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare di un articolo nel quale sia esplicitato Pag. 14che: «l'autorità sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria»;
   siano inserite disposizioni volte ad autorizzare il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza a stipulare convenzioni con lo stato maggiore della Difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di assicurare il coordinamento fra la Sanità militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza;
   sia data completa attuazione al principio di delega indicato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 7), laddove era prevista una revisione «delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia» prevedendo pertanto l'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare e nel Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare norme che diano attuazione ai seguenti criteri:

Procedimento di vendita.
  Al fine di completare in tempi brevi il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, il prezzo di vendita degli alloggi, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, utilizzando come riferimento i valori di tipologia prevalente di abitazione tipo economico (tipologia con cui sono stati acquisiti o costruiti detti alloggi), deve essere ridotto nella misura del 40 per cento, indipendentemente dalla situazione di conduzione in atto, ed il calcolo e la determinazione di questa riduzione siano resi evidenti nella proposta di vendita trasmessa all'utente. Negli alloggi messi in vendita occupati da conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, gli stessi conduttori permangono nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento di asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione.
1) Vendita con sistema d'asta, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2010
  Deve essere prevista una riduzione del prezzo base degli alloggi, indipendentemente dalla loro occupazione, a favore dei potenziali acquirenti appartenenti esclusivamente al personale militare e civile della Difesa.
2) Usufrutto
  Il diritto all'usufrutto di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2010, già previsto per determinate categorie, è ampliato alle seguenti categorie:
   a) al coniuge del titolare;
   b) alla famiglia ove è presente un portatore di handicap, indipendentemente dall'età del titolare.

  I soggetti destinatari dell'usufrutto possono esercitare il diritto di opzione tra la formula ordinaria e quella con diritto di accrescimento. Entrambe le opzioni devono essere rateizzabili in misura non inferiore al 20 per cento del reddito familiare netto.

Canoni.
  Ai fini del calcolo dell'aggiornamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 286 comma 1 è modificato al fine di disporre la limitazione al 75 per cento della variazione annuale dei prezzi al consumo, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, del tetto massimo a cui adeguare il canone annuale;Pag. 15
  sono ampliate le fasce di tutela reddituali individuate dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 306 comma 2, e dell'articolo 286 comma 4, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, attraverso l'ampliamento della soglia base di protezione e dell'ammontare delle maggiorazioni riconosciute per i figli a carico.

Criteri nella determinazione del canone.
  L'entità del canone, determinato ai sensi dell'articolo 286, comma 3-bis, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le tutele previste dal medesimo articolo 286, comma 4, del citato Codice sia stabilita in misura comunque non superiore al 40 per cento del reddito netto familiare risultante dalla media degli ultimi due anni.

Fasce protette.
  Rientrano nella fascia protetta, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti:
   a) coniugi vedovi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;
   b) coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;
   c) nuclei familiari di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, con un portatore di handicap convivente
   d) figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, conviventi negli ultimi dieci anni.

  Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, indipendentemente dal tipo di concessione originaria ASI, AST o ASGC, già agli stessi riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

Canone applicabile alle fasce protette.
  Ai conduttori il cui reddito familiare lordo risulta non superiore a quello determinato annualmente con decreto del Ministro della Difesa non può essere applicato un canone superiore a quello calcolato con i parametri ed i criteri dell'equo canone.

Clausola di salvaguardia.
  Gli alloggi posti in vendita non possono essere rivenduti prima della scadenza del quinto anno dalla data dell'acquisto.
   all'articolo 10, comma 1, lettera a), laddove viene previsto l'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale» siano inserite, al comma 1, dopo le parole: «secondi i criteri e le procedure fissati» le seguenti parole: «in sede di contrattazione decentrata prevista».

  Il principio di delega indicato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 7) relativamente agli immobili non residenziali, sia esercitato prevedendo che gli immobili dichiarati non più utili alla Difesa sono prioritariamente offerti: ad altri enti pubblici che occupano immobili in affitto; a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; a nuove destinazioni a favore dell'edilizia scolastica; a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico e archeologico.
  L'elenco degli immobili, dichiarati non più utili alla Difesa che non trovano un loro utilizzo nelle destinazioni sopra indicate, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari prima che ne venga decisa la valorizzazione con finalità di natura privatistica anche al fine di definirne le modalità.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Atto n. 33).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato lo schema del decreto legislativo da emanare in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante norme di «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» presentato in Parlamento come Atto del Governo n. 33, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della Difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima Amministrazione»;
   premesso che al fine di realizzare la riduzione di personale sono già in vigore anche le norme contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» in base alle quali nel triennio 2013-2015 è previsto il collocamento in pensione per il personale militare che matura i requisiti in vigore prima della «riforma Fornero» o il collocamento in «aspettativa per la riduzione quadri» per chi matura gli stessi requisiti nell'arco dei due anni successivi. In totale queste riduzioni dovranno essere non inferiori alle diecimila unità previste nell'organico di diritto il che equivale a non meno di seimila unità nell'organico di fatto;
   considerato che:
    nell'ambito dell'Atto di Governo n. 33 sono individuati diversi istituti tendenti a realizzare l'obiettivo di conseguire una riduzione complessiva di 35.000 unità degli organici del personale militare e di diecimila unità del personale civile della Difesa entro l'anno 2024 riconducibili alle seguenti fattispecie:
     collocamento nella posizione di quiescenza al raggiungimento dei limite d'età ordinamentali;
     collocamento del personale militare e civile presso altri enti, pubblici o privati;
     collocamento in ARQ attraverso l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri a tutte le categorie del personale militare;
     collocamento in una particolare posizione definita come «esenzione giustificata dal servizio».
    nella legge 31 dicembre 2012, n. 244, sia l'istituto dell'estensione dell'aspettativa per riduzione quadri sia quello dell'esenzione giustificata dal servizio erano vincolati a criteri molto espliciti, che come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 2) dovevano essere: «informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri.» Nel dare attuazione a questi principi il decreto legislativo n. 33 non ha tenuto affatto conto del principio della «maggiore anzianità» ed anzi prevede di applicare l'esenzione giustificata Pag. 17dal servizio a partire dal compimento del cinquantesimo anno di età:
     1. continuando per un periodo di dieci anni, durante i quali non possono essere richiamati in servizio, a corrispondere agli stessi l'85 per cento del trattamento economico di base e accessorio fisso e continuativo;
     2. garantendo loro la pensione di vecchiaia al compimento del limite d'età ordinamentale, a favore del quale l'Amministrazione continua a versare le ritenute previdenziali sull'intero trattamento economico in godimento all'atto del collocamento nella posizione di esenzione giustificata dal servizio;
     3. collocando gli stessi subito dopo nella posizione di ausiliaria, dalla quale si può anche essere richiamati in servizio, per ulteriori quattro anni, al termine dei quali viene ricalcolata la pensione definitiva.

  In considerazione di tutto ciò si ritiene lesiva del principio di delega la modalità di attuazione dell'istituto dell'esenzione giustificata dal servizio e insostenibile sul piano della più generale situazione sociale in atto nel Paese l'istituto suddetto.
  Il comma 1 dell'articolo 14, alla lettera a) interviene sull'articolo 536 del Codice al fine di inserirvi il nuovo articolo 536-bis rubricato «Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma».
  Tale disposizione prevede che il Capo di stato maggiore della Difesa proceda alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma al fine di proporre al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente.
  In relazione alla disposizione appena richiamata, occorre valutare attentamente la sua conformità all'articolo 536 del Codice come recentemente modificato, proprio dalla legge delega 31 dicembre 2012, n. 244, con l'articolo 4, comma 2, che lo ha riformulato al fine di assicurare una maggiore condivisione tra Parlamento e Governo in merito al corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento attribuendo alle Commissioni parlamentari la facoltà di emettere un parere vincolante sui sistemi d'arma,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   sia soppressa la previsione normativa individuata come articolo 2209-sexies da inserire nel Codice dell'ordinamento militare;
   sia prevista nel testo della norma da inserire nel Codice dell'ordinamento militare come «articolo 2209-quinquies. Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche» l'erogazione a carico del Ministero della difesa dell'85 per cento del trattamento economico di base e accessorio fisso e continuativo e il versamento a favore degli stessi dei relativi contributi previdenziali mantenendo a carico dell'Amministrazione che impiegherà tale personale il rimanente 15 per cento del trattamento economico e dei relativi oneri previdenziali;
   sia prevista nel testo l'inserimento di una norma che, al fine di consentire il collocamento nella posizione di quiescenza del personale in esubero, preveda la possibilità del collocamento nella posizione di ausiliaria o di congedo assoluto, a scelta dell'interessato, con 56 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva;
   sia soppressa la previsione normativa contenuta nell'articolo 14 dell'Atto del Governo 33 individuata come articolo 536-bis da inserire nel Codice dell'ordinamento militare o in alternativa la stessa previsione includa esplicitamente l'obbligo per il Ministro della Difesa di sottoporre al Pag. 18parere vincolante delle commissioni parlamentari ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le eventuali proposte di rimodulazione individuate dal Capo di stato maggiore della Difesa;
   nell'ambito della riorganizzazione dei Comandi principali espungere la previsione del trasferimento a Roma del Confoter, al fine di poter riconsiderare in termini di costo/efficacia la riorganizzazione su Roma di questo comando di vertice. Tutto ciò tenuto conto sia della dimostrata operatività del comando in essere e del suo profilo internazionale;
   sia resa esplicita nel nuovo articolo 2209-quinquies del Codice dell'ordinamento militare, concernente il transito nei ruoli civili del personale militare, al fine di mitigare gli effetti della previsione di cui all'articolo 3 della legge n. 244 del 2012, nella parte della lettera e) comma 1, segnatamente alla riassorbibilità dell'assegno ad personam dei successivi miglioramenti economici della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto dall'amministrazione civile in cui è stato effettuato il transito, anche la possibilità di considerare in questo ambito specifico una previsione inerente i ricongiungimenti familiari tra coniugi nell'ambito di una stessa amministrazione;
   all'articolo 6 sia soppresso nella nuova formulazione dell'articolo 911 del Codice dell'ordinamento militare, il condizionamento imposto alla concessione di un diritto soggettivo (diritto allo studio dei militari) che rappresenta un investimento sulle qualità del fattore umano;
   sia inserito nell'articolo «2209-septies. Norme sul ricongiungimento familiare» la previsione esplicita di non condizionare a qualunque limitazione la piena applicazione dell'articolo 3, comma 105 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 nei confronti del genitore di figli in età compresa tra 0 e 3 anni, di essere assegnato, anche attraverso l'istituto dell'aggregazione e quindi senza oneri per l'amministrazione, presso l'Ente o il reparto immediatamente più vicino al domicilio del minore. Tutto ciò in ragione del fatto che è stato chiarito da parte dell'Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica – a seguito di esplicita richiesta sull'argomento avanzata dal Ministero della Difesa, che «fermo restando quanto previsto in materia dai singoli ordinamenti speciali e compatibilmente con le peculiarità attinenti le funzioni e l'organizzazione del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, la disposizione di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 si ritiene applicabile anche a tale personale». E in ragione che qualunque limitazione del suddetto diritto, quindi, finirebbe per rendere la portata dell'istituto estremamente limitata, in contrasto con la ratio della norma del decreto legislativo n. 151 del 2001 e con il testo costituzionale che, all'articolo 31, prevede una generale tutela per la maternità, l'infanzia e la gioventù «... favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;
   articolo 12 sia modificato il contenuto dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare, comma 3 lettera b), prevedendo che le procedure di mobilità interna limitino il reimpiego del personale civile nel solo ambito comunale e provinciale e «a domanda dell'interessato»;
   la previsione dell'articolo 7 di ridurre a cinque anni la permanenza minima nel grado per i tenenti modificando in tal senso l'articolo 1243, comma 3, lettera a), del Codice sia contestualmente correlata ad una norma da inserire nello stesso Codice che preveda un riallineamento delle anzianità, sul parametro dei cinque anni, degli ufficiali inferiori dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica provenienti dagli ufficiali di complemento;
   nelle norme relative alla riorganizzazione del ruolo dei marescialli sia inserita la previsione della promozione per i marescialli Pag. 19di prima classe al grado di primo maresciallo in quanto la norma non comporta oneri in quanto non modifica il trattamento economico in godimento;
   nelle stesse norme sia prevista la promozione, ad anzianità, per i primi marescialli con cinque anni di permanenza nel grado nella qualifica di luogotenente,
   sia inserita una normativa che garantisca il mantenimento di tutte gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico e al trattamento economico e normativo del personali militare preso la Direzione generale del personale militare con la previsione per quanto riguarda il reclutamento dei volontari di bandire un unico concorso unificato per le esigenze delle tre Forze armate.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 32, recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate;
   premesso che l'Atto del Governo in titolo attua la delega legislativa di cui alla legge n. 244 del 31 dicembre 2012, la quale delegava appunto il Governo a revisionare in termini riduttivi:
    a) l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);
    b) le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);
    c) le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3).
   gli interventi citati dovrebbero produrre:
    a) una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative;
    b) una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla attuale previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1o gennaio 2016), da attuare entro l'anno 2024;
    c) una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dall'attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;
    d) il riequilibrio generale del Bilancio della «Funzione difesa», ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento;
   premesso altresì che:
    complessivamente il programma di revisione strutturale dello strumento militare si compone di 368 provvedimenti, dei quali 166 soppressioni e 202 riconfigurazioni;
    più nel dettaglio i provvedimenti di soppressione e riconfigurazione permetteranno una contrazione strutturale complessiva del 31,52 per cento;
    il decreto in titolo dispone le riforme: delle aree di vertice, delle aree operative, delle aree territoriali, dell'area della formazione, della Sanità militare, per tramite di 10 articoli;
   considerato che:
    l'articolo 1 sostanzialmente ridisegna i rapporti tra le figure di vertice del Ministero della Difesa, aumentando i poteri del Capo di stato maggiore della Difesa (CSMD) in senso verticale nei confronti dei Capi di stato maggiore di Forza Pag. 21armata e in senso orizzontale nei confronti del Segretariato generale della Difesa (SGD/DNA) che diventa, per la prima volta nella storia dell'ordinamento del Ministero, subordinato per molte funzioni al CSMD. Interviene inoltre sull'organizzazione funzionale del Ministero, rimandando però a successivi regolamenti da adottare ai sensi della legge n. 400 del 1988 la definizione di questa ri-organizzazione;
    al comma 1, lettera a) dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in titolo è previsto il superamento della tradizionale organizzazione per aree funzionali (tecnico operativa, tecnico amministrativa e tecnico industriale) oggi chiaramente identificate anche in termini apicali (l'area tecnico operativa dai Capi di stato maggiore, quelle amministrativa e industriale dal SGD/DNA);
    l'articolo 1, novellando l'articolo 15 del Codice dell'ordinamento militare, rinvia ad un regolamento di organizzazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, per adeguare la distribuzione dei compiti e delle funzioni tra le aree operativa e amministrativa. L'atto medesimo rinvia quindi ad un ulteriore atto di natura regolamentare (financo abrogativo), il quale potrebbe così sfuggire ad un controllo parlamentare, seppur successivo;
    sempre all'articolo 1, comma 1, lettera d) sono definite le attribuzioni del SGD/DNA. Opportunamente si ribadisce che il SGD/DNA dipende dal Ministro della difesa, così come dal Ministro dipende anche il Capo di stato maggiore della Difesa. Si tratta dunque di due figure di vertici funzionalmente equiordinate. Conseguentemente non si comprende la modifica che lo stesso punto d) dell'articolo 1 apporta all'articolo 41 del Codice dell'ordinamento militare laddove precisa che il SGD/DNA esercita, nell'ambito delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa, al fine di assicurare l'unitarietà del comando. Con questa modifica normativa il SGD/DNA diventa di fatto subordinato al CSMD e viene sostanzialmente svuotata l'affermazione precedente della dipendenza diretta dal Ministro. Si rammenta inoltre che nell'incarico, gli SGD/DNA sono sempre stati dei militari. Scelta incomprensibile in considerazione delle prevalenti competenze tecnico-amministrative e di relazione con l'industria civile che sono proprie di questo in carico, tanto che nei maggiori Paesi europei il SGD/DNA o equivalente è un funzionario civile;
    il comma 1 dell'articolo 3 modifica l'articolo 215 del Codice dell'ordinamento militare riguardante l'ordinamento e il funzionamento degli istituti militari. Tra le altre disposizioni, cancella il concerto tra Ministro della difesa e Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari. Le scuole militari sono licei a ordinamento militare e comprendono le scuole militari Nunziatella e Teulié dell'Esercito, la scuola Douhet dell'Aeronautica e la scuola Morosini della Marina. Trattandosi di licei a tutti gli effetti, non si comprende la ragione per la quale tale concerto venga abolito;
    l'articolo 4 aggiunge l'articolo 984-bis al Codice, relativo alle attività di consulenza gratuita. Il nuovo articolo dispone che gli ufficiali in congedo transitati, a seguito di concorso pubblico, nelle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare e nell'avvocatura di Stato, purché abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere funzioni di alta consulenza presso il Ministero della Difesa o presso i vertici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, a titolo gratuito e senza collocamento in fuori ruolo, purché autorizzati dagli organi di autogoverno di detti ordini. Non è dato sapere il numero degli ufficiali in congedo che attualmente prestano servizio presso detti ordini per capire a quante figure professionali detto incarico di consulenza, Pag. 22seppur non maggiormente onerosa (ma non gratuita come viene descritta), può esser assegnato;
    l'articolo 5 prevede la prima delle riduzioni dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate, ossia quella relativa all'Esercito, prevedendo all'articolo 2188-bis che siano soppressi 34 tra comandi, enti e strutture, mentre altri 29 riconfigurati;
    l'articolo 6 fissa le disposizioni di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare, a tal fine viene introdotto all'interno del Codice dell'Ordinamento militare l'articolo 2188-ter «Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare». Rilevante la riconfigurazione della Brigata San Marco-Comando Forze da sbarco, in cui dapprima transitano le funzioni svolte dal soppresso Comando servizi base di Brindisi e, successivamente assorbe, le funzioni e le strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, attualmente dipendente dall'Arsenale di Taranto. La lettera b) provvede a novellare l'articolo 113 del Codice in materia di organizzazione logistica, ridefinendola completamente. Più nel dettaglio viene riorganizzato l'Ispettorato logistico riconfigurandolo in Comando logistico della Marina militare, prevedendo che i comandi logistici di area – dipendenti dal comando logistico della marina – abbiano giurisdizione sul litorale dello Stato al posto degli attuali Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo, compresi quelli autonomi di Sicilia e Sardegna;
    più in generale gli articoli da 5 a 7 individuano alcuni comandi ed enti da sopprimere o riorganizzare e definiscono le strutture di vertice di Esercito, Marina e Aeronautica, rinviando comunque a provvedimenti del ministro della Difesa o dei Capi di stato maggiore la loro concreta attuazione. Si tratta di norme di scarso valore legislativo e che pertanto dovrebbero in gran parte essere ricondotti nell'ambito delle facoltà di organizzazione dell'Amministrazione e dei responsabili politici e tecnici della stessa. Al Parlamento sarebbe più opportuno fornire periodicamente la situazione della organizzazione delle Forze armate accompagnata dalle motivazioni delle eventuali modifiche intervenute. Il Parlamento, su provvedimenti così di dettaglio e di spiccato contenuto tecnico, ben poco potrebbe dire o aggiungere;
   ritenuto che:
    le disposizioni contenute nella legge n. 244 del 31 dicembre 2012 siano sin troppo ampie e non permettano al Parlamento di verificare i criteri di attuazione della delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; la norma di cui al precedente periodo mirava a garantire alla Difesa una stabilità programmatico-finanziaria e una maggiore flessibilità della gestione del bilancio, attraverso l'introduzione del principio secondo cui i risparmi di spesa rimangono alla Difesa e vengono riportati come previsione di spesa in apposito allegato da inserire nel Documento di Economia e Finanza e, in secondo luogo, vengono ripartiti nei settori di spesa con decreto del Ministro della difesa su proposta del capo di Stato maggiore della difesa. Al momento dell'adozione della norma di delega, non si disponeva di una quantificazione definita degli effetti delle disposizioni;
    il Parlamento della XVI legislatura, pur andando a definire il sistema di difesa nazionale per i successivi venti anni, abbia concesso una delega per alcuni versi eccessivamente ampia e indefinita e per altri versi addirittura in contrasto con norme vigenti;
    se in alcuni ambiti, anche per materie contenute in questo decreto, la normazione delegata per tramite di ulteriori regolamenti, anche di delegificazione possa essere auspicabile, appare invece totalmente inopportuna nel caso di aspetti fondanti dell'organizzazione della Difesa nazionale che in quanto tali è opportuno Pag. 23restino saldamente nella competenza parlamentare, lasciando ai regolamenti soltanto l'organizzazione concreta degli uffici e delle strutture nell'ambito di questa suddivisione funzionale;
    per riequilibrare all'interno dell'amministrazione della Difesa il ruolo delle componenti militare e civile è opportuno che venga rafforzata la previsione secondo la quale le funzioni e i compiti tecnico-amministrativi sono attribuiti al personale civile.
    anche per l'incarico di Segretario generale della Difesa, nell'ambito della dichiarata e auspica transizione al personale civile per quegli incarichi non direttamente operativi, sia prevista l'obbligo di scelta all'interno del personale civile dell'amministrazione, o esterno ad essa;
    ritenuto, inoltre, che le misure innanzi citate, così come proposte al Parlamento, non possano considerarsi quali risolutive dei problemi legati al settore della difesa, il quale, ad opinione dei sottoscrittori del presente atto, andrebbe revisionato in modo complessivo e radicale e non assolutamente in meri termini di riduzioni percentuali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1.2;
   All'articolo 1, comma 1, lettera 2, punto 2, prima delle parole: «la ripartizione delle funzioni», premettere le seguenti: «ferma restando», conseguentemente, alla lettera e), sopprimere la parola: «tendenziale»;
   All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis). All'articolo 40, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) è dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa; fino al 31 dicembre 2018 può essere scelto anche tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente;»
   All'articolo 1, comma 1, lettera d), sopprimere il punto 2, conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 10;
   All'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 2;
   Sopprimere l'articolo 4;
   Mantenendo in vita le disposizioni di cui all’:
    a) Articolo 5, comma 2, lettera h) (Armi e Corpi dell'Esercito italiano) e i) (Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano);
    b) Articolo 6 comma 2 lettera c) (Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare) ed e) (Corpo del genio navale);
   Sostituire gli articoli 5, 6 e 7 con disposizioni che prevedano che:
    a) l'ordinamento e l'organizzazione delle Forze armate e del Ministero della Difesa sia definito dal Codice dell'ordinamento militare per le articolazioni a livello di generale di corpo d'armata o equivalente e di dirigente di prima fascia o equivalente;
    b) l'ordinamento e l'articolazione delle stesse per i livelli di comando o di direzione inferiori sia definito con provvedimenti del Ministro della difesa o dei Capi di stato maggiore in funzione delle rispettive competenze;
    c) i provvedimenti così adottati per tutte le articolazioni autonome fino al livello di maggiore o gradi corrispondenti siano trasmessi su supporto informatico aperto entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno, con riferimento al semestre precedente, alle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assieme a una relazione illustrativa delle motivazioni.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Atto n. 33).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 33, recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione;
   premesso che:
    l'Atto del Governo in titolo, di concerto con l'Atto del Governo n. 32, attua la delega legislativa di cui alla legge n. 244 del 31 dicembre 2012, la quale delegava appunto il Governo a revisionare in termini riduttivi:
     a) l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);
     b) le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);
     c) le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3);
    gli interventi citati dovrebbero produrre:
     a) una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative;
     b) una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla attuale previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1o gennaio 2016), da attuare entro l'anno 2024;
     c) una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dall'attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;
     d) il riequilibrio generale del Bilancio della «Funzione difesa», ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento;
   considerato che:
    lo schema di decreto legislativo sottoposto a parere, concernente la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa, intende realizzare l'obiettivo di ridurre da 170mila a 150mila i militari in servizio (-11,76 per cento) e da 28mila a 20mila i civili (-28,57 per cento);
    l'articolo 1 dispone la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare delle tre Forze armate, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, a 150.000 unità da conseguire tra il 2016 e il 2024. Il livello di riferimento per attuare questa riduzione è quello determinato dalla spending review del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto la riduzione degli organici a circa 170 mila Pag. 25unita dalle 190 mila tabellari (effettivi circa 183 mila). Questa norma aggiunge anche il nuovo articolo 798-bis al Codice dell'ordinamento militare che fissa la ripartizione dell'organico tra le varie categorie. Finora la determinazione era demandata alla legge di bilancio o a un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    l'articolo 2 prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente. In termini complessivi si tratta di una riduzione da 2.259 a 2.014 unità (330 generali, 1.684 colonnelli ed equivalenti) cioè soli 245 posti dirigenziali in meno. L'apparente differenza con quanto previsto dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 che, all'articolo 3, comma 1, lettera b) fa riferimento a 310 generali/ammiragli e 1.566 colonnelli ed equivalenti è dovuta al fatto che il personale della Marina in forza alle Capitanerie di porto è escluso dal taglio. Nonostante questa riduzione, tuttavia, il numero dei colonnelli e generali delle Forze armate italiane resta largamente superiore a quelli di organizzazioni analoghe. La Germania, ad esempio, ha solo 202 generali con forze armate di circa 200 mila uomini, in Gran Bretagna, con organici equivalenti ai nostri, i colonnelli sono 1.200;
    l'articolo 4 si applica al complesso del personale militare, a prescindere dal grado e dalla qualifica rivestita, e descrive le complesse procedure da adottare nella fase transitoria dal 2016 al 2024 per provvedere alla riduzione del personale militare complessivo:
     a) mediante transito ad altra amministrazione pubblica nel qual caso resta a carico del ministero della Difesa la differenza retributiva;
     b) esenzione dal servizio nei dieci anni precedenti il pensionamento con 85 per cento dell'assegno in godimento;
     c) aspettativa per riduzione quadri (ARQ) estesa anche ai non dirigenti con trattamento pari al 95 per cento di quello in essere;
    relativamente all'articolo 6, punto c), appare opportuno sottolineare come la revisione della normativa sul fondo casa non sia esplicitamente prevista dalla legge di delega, ciò potrebbe tradursi in un «eccesso di delega» con evidenti riflessi sulla legge stessa. Analogamente, nei decreti non si ritrovano disposizioni attuative della previsione contenuta alla legge n. 244, del 31 dicembre 2012, articolo 2, punto 7, concernente la revisione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia;
    l'articolo 7 detta varie norme relativamente al reclutamento e alla carriera degli ufficiali per lo più di sistematizzazione di provvedimenti già di fatto attuati dalle singole forze armate con provvedimenti interni. Tra i punti di maggior rilievo, la previsione che gli ufficiali del ruolo normale della Marina militare che non conseguano la laurea entro i termini previsti dalle disposizioni possano transitare anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale (per analogia con quanto già previsto per gli ufficiali dell'Esercito);
    l'articolo 10 contiene varie norme relative ai volontari di truppa tra le quali l'estensione a due possibilità di rafferma annuale per i volontari VFP1 e l'esclusione VFP1 dalla promozione a caporale;
    all'articolo 11 sono contenute varie disposizioni per favorire il passaggio dei volontari a impieghi civili tra le quali:
     a) la possibilità per il ministero della Difesa di stipulare convenzioni con le aziende iscritte nel registro delle imprese esportatrici di armi perché valutino prioritariamente i volontari congedati;
     b) la possibilità di iscrizione dei volontari negli elenchi degli addetti al Pag. 26controllo degli spettacoli di intrattenimento («buttafuori») previsti dalla legge n. 94 del 2009;
     c) la riserva del 30 per cento dei posti per la generalità dei concorsi pubblici, del 50 per cento dei posti per i corpi di polizia municipale e locale e del 50 per cento dei posti per il personale civile della Difesa;
     d) l'obbligo di un anno di servizio come volontario per poter svolgere le funzioni di guardia giurata (articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
    l'articolo 12 prevede le norme per la riduzione del personale civile, le quali sono interamente contenute in quest'unico articolo dei decreti delegati. Prevede la riduzione a 20.000 unità del personale civile in servizio presso il Ministero della Difesa (dai circa 28 mila odierni). Per il personale civile in esubero si prevedono molti meno ammortizzatori e meno favorevoli di quanti non ne siano previsti per il personale militare. In particolare si prevede: mobilità interna in ambito regionale; il mutamento di mansioni a seguito di riqualificazione professionale; il passaggio da tempo pieno a tempo parziale anche oltre i limiti del 25 per cento oggi stabiliti; il passaggio ad altra amministrazione. Nel caso in cui nessuna di queste ipotesi risulti percorribile, è prevista, per il personale civile la messa in mobilità per un periodo massimo di 48 mesi. Tale eventualità si presenta in stridente contrasto con la possibilità, invece prevista per il personale militare, a cui manchino meno di dieci anni al pensionamento, di essere esonerato e di percepire l'85 per cento della retribuzione in godimento.
    l'articolo 13 detta norme sulle procedure per il riconoscimento delle infermità per cause di servizio finalizzata espressamente alla riduzione degli organici. Il testo del provvedimento si riferisce sia al personale civile sia a quello militare della Difesa, anche in questo caso, si tratta di una disposizione in «eccesso di delega», in quanto il passaggio della legge n. 244 del 31 dicembre 2012 (articolo 3, comma 2, punto e), a cui fa riferimento, è contenuto nell'articolo della legge che si riferisce alle riduzioni organiche riguardanti esclusivamente il personale civile;
    l'articolo 14, comma 1, prevede la modifica del Codice dell'ordinamento militare nel senso di disporre la periodica verifica e la eventuale rimodulazione dei programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma. Il secondo comma dello stesso articolo 14 estende a tutti i concorsi delle Forze armate ad altre amministrazioni i rimborsi attualmente previsti solo per le operazioni di protezione civile;
   ritenuto che:
    quanto disposto all'articolo 7, punto d), di fatto renda accessibile il lavoro di guardia giurata esclusivamente a coloro i quali abbiano svolto il servizio militare. Tale norma appare di dubbia legittimità per la generalità dei cittadini italiani e, allo stesso tempo, di impossibile applicazione per i cittadini dell'Unione europea che, tuttavia, in base all'articolo 138, comma 1, del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, possono svolgere l'attività di guardia giurata in Italia;
    in riferimento all'articolo 14, comma 1 di cui ai considerata, siano particolarmente critici il coinvolgimento del Segretariato generale della Difesa (è previsto solo il CSMD in rapporto con il ministro della Difesa), nonché la consultazione parlamentare e non la semplice informazione a posteriori come nella formulazione dell'articolo, anche in considerazione della nuova disciplina prevista dall'articolo 4 della legge n. 244 del 31 dicembre 2012;
    dalla semplice comparazione delle cifre in esame è evidente come la legge risenta di una visione della Difesa come funzione quasi esclusivamente militare, mentre si tratta di una funzione complessa di cui le Forze armate sono certamente il fulcro ma non possono essere le esclusive detentrici delle competenze e delle funzioni;Pag. 27
    non sia solo lo squilibrio tra componenti ma anche l'attribuzione di compiti e responsabilità che indicano un percorso sempre presente nella Difesa italiana ma senz'altro accentuatosi con il Ministro Di Paola e che è corretto solo per qualche aspetto marginale dai decreti delegati predisposti dal Ministro in carica;
    dal decreto in titolo detto squilibrio emerga in tutta la sua evidenza, non solo per le percentuali di riduzione del personale così differenti, ma anche per l'estremamente differenziato trattamento del personale in uscita a seconda che sia militare o civile;
   ritenuto, infine, che la scelta effettuata dal Ministro in carica, come dal suo predecessore, in favore della componente militare sia miope e sbagliata proprio in riferimento ai dichiarati obiettivi di riequilibrio e contenimento della spesa. Mantenendo migliaia di militari in posizioni puramente amministrative, logistiche o di carattere industriale i possibili risparmi si riducono moltissimo. Sono infatti almeno diecimila le posizioni lavorative ricoperte da militari per lo svolgimento di incarichi prettamente amministrativi. Tenendo conto delle differenze retributive tra personale militare e civile in gioco (che oscillano tra il 40 e il 60 per cento a seconda delle qualifiche), si può calcolare che si potrebbero risparmiare tra i 75 e i 100 milioni di euro l'anno a parità di prestazioni rese;
  in conseguenza di quanto innanzi esposto, esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 28

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 32, recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate;
   rilevato che:
    il provvedimento in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare e norme sulla medesima materia) per disciplinare la revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
    i principi e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega sono individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
   osservato, quindi, che nell'ambito dei sopracitati principi di delega, le principali novità recate dallo schema di decreto legislativo sono rappresentate: dal riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa, dalle nuove attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa e nella razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze (con modifiche agli articoli 15, 29 e 33 del decreto legislativo n. 66, del 15 marzo 2010 (Codice dell'ordinamento militare); da disposizioni in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture delle Forze armate; dal riordino della sanità militare;
   tanto premesso, rilevato che:
    riguardo alle attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa si rafforza il ruolo, in senso verticista, di questo nei confronti dei Capi di stato di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri (limitatamente ai compiti militari) e del Segretario generale della difesa;
    in particolare il testo volto a modificare l'articolo 33 del Codice dell'ordinamento militare sembrerebbe fraintendere il significato dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge delega. Infatti tale principio prevede di assegnare al vertice dello stato maggiore della Difesa il potere di emanare direttive relativamente a tutte le attribuzioni dei Capi di forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. La formulazione data dallo schema di decreto legislativo in oggetto interpreta invece tale principio come se di fatto il Capo di stato maggiore della Difesa dovesse coordinare le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, ampliando di molto le competenze rispetto a quanto originariamente previsto dal Codice dell'ordinamento militare e dalla legge n. 25 del 1997;
    ragionevole sarebbe ritenere che le direttive previste nella legge delega siano uno strumento del vertice dello stato maggiore della Difesa per coordinare le varie Forze armate nei reciproci rapporti, al Pag. 29fine di evitare ripetizioni, sovrapposizioni e contraddizioni. Infatti, non a caso, lo schema di decreto legislativo prevede la lettera d-bis all'articolo 33 del Codice dell'ordinamento militare che affronta il tema delle duplicazioni dei compiti. Pertanto il testo proposto di modifica dell'articolo 33 del Codice dell'ordinamento militare appare in contrasto con quanto previsto nella legge delega;
    l'ampliamento dei poteri del Capo di stato maggiore della Difesa si evince anche dal far dipendere gerarchicamente il Segretario generale della Difesa da esso; appare questa una contraddizione ancora più ampia di quella evidenziata sopra, lì dove all'articolo 41 del Codice dell'ordinamento militare si pone sostanzialmente il Segretario generale della Difesa alle dipendenze contemporanee del Ministro della Difesa e del Capo di stato maggiore della Difesa;
    in particolare il primo comma del riformulato articolo 41 del Codice dell'ordinamento militare stabilisce che il Segretario generale della Difesa, quale responsabile del personale civile della Difesa e della pianificazione dei sistemi d'arma, risponde direttamente al Ministro della Difesa, mentre contemporaneamente è dipendente anche, per la parte dei sistemi d'arma, al Capo di stato maggiore della Difesa;
    in aggiunta l'ampliamento dei poteri del Capo di stato maggiore della Difesa si evince anche dalla previsione di una diversa ripartizione delle attribuzioni delle funzioni tecnico-operative e tecnico-amministrative di cui al nuovo articolo 15 del Codice dell'ordinamento militare;
    a tal proposito si registra una non aderenza a quanto previsto dalla legge delega, laddove il comma 2 dell'articolo 15 del citato Codice previsto dallo schema di decreto legislativo dispone che quelle che sono attualmente aree di intervento del Ministero della Difesa parrebbero diventare dei compiti esclusivi, con conseguente esautoramento di altri Ministeri in pregiudizio del principio del pluralismo amministrativo;
    inoltre il successivo comma 2-bis introdotto all'articolo 15 del Codice dell'ordinamento militare pare formulato in eccesso di delega visto che demanda profili organizzativi del Ministero della Difesa alla fonte regolamentare, laddove la legge delega sembrerebbe richiedere il decreto legislativo;
    è da rilevare che già negli anni passati si è avviata una sottrazione di competenze dall'area tecnico-amministrativa verso l'area tecnico-operativa. Questo si traduce indubbiamente in una ulteriore militarizzazione del Ministero, indebolendo componenti e competenze civili, in totale controtendenza con quanto accade in tutti i paesi occidentali;
    a tal proposito si evidenzia che la Direzione generale della Sanità militare viene sciolta e le relative competenze trasferite allo stato maggiore della Difesa; le direzioni generali tecniche (armamenti aeronautici, navali e terrestri, telecomunicazioni e elettronica, genio e demanio) trasformate in direzioni del Segretario generale della Difesa;
    analogamente, strutture industriali come arsenali della marina e poli di manutenzione sono passati dalle dipendenze delle Direzioni generali (area tecnico-amministrativa) a quelle dei comandi logistici di Forza armata (area tecnico-operativa);
   considerato che:
    all'esito del dibattito e delle audizioni svolte dalla Commissione sono emerse numerose critiche e dubbi rispetto al provvedimento in esame;
    i provvedimenti di revisione, accorpamento e soppressione delle strutture militari coinvolgeranno decine di territori, i quali hanno manifestato profondo disagio per gli effetti economici e sociali che ne deriverebbero in mancanza di adeguate iniziative di compensazione del danno arrecato,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 30

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Atto n. 33).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (atto n. 33);
   rilevato che:
    il provvedimento in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare e norme sulla medesima materia) per disciplinare la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità e delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
    i principi e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega sono individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), articoli 3 e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
   osservato, quindi, che nell'ambito dei sopracitati principi di delega, le principali novità recate dallo schema di decreto legislativo sono rappresentate: dalla riduzione delle dotazioni organiche e delle revisioni dei profili di carriera dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonché disposizioni transitorie per la riduzione di dette riduzioni organiche; dalla riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della Difesa; dalla verifica dei programmi di armamento e rinnovamento dei sistemi d'arma;
   tanto premesso, rilevato che:
    lo scopo principale della legge delega, tra le altre cose, è la realizzazione di risparmi spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio;
    a tal fine si prevede una riduzione degli organici complessivi del personale militare a 150 mila unità da realizzare entro l'anno 2024 e una riduzione del personale civile del Ministero della Difesa a 20 mila unità da realizzare entro l'anno 2024;
    ad ogni modo tali tagli non determineranno di certo risparmi nel bilancio dello Stato, in quanto dalle suddette riduzioni di organici deriveranno oneri a carico di altre Amministrazioni pubbliche;
    in particolare alcune disposizioni transitorie individuate all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo (quali l'estensione dell'aspettativa per riduzioni quadri al personale dirigente; l'esenzione dal servizio nel decennio antecedente la data del raggiungimento del limite di età ordinamentale previsto; l'obbligo per le Amministrazioni Pag. 31Pubbliche di riservare posti per il transito di personale militare; l'obbligo di riserva del 30 per cento nei posti per l'assunzione di personale non dirigente nelle Amministrazioni Pubbliche; l'obbligo di riserva del 50 per cento dei posti nei concorsi per assunzioni nei Corpi di polizia municipale e provinciale; la riserva del 50 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale civile non dirigenziale del Ministero della Difesa) appaiono incoerenti con l'obiettivo prefissato del contenimento della spesa pubblica;
    in aggiunta, tali misure transitorie introdotte vengono ad aggiungersi ad altre specifiche già previste nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 quali: l'assegno ad personam, l'ausiliaria, la promozione al grado superiore dal giorno precedente il raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente non idoneità o del decesso, l'aspettativa per riduzione quadri al personale dirigente;
    così configurate, tali misure, oltre che non rispondere al principio della razionalizzazione della spesa, vengono a configurarsi come inopportuni privilegi;
    altresì tali misure appaiono in contraddizione allorquando prevedono la previsione del transito del personale militare nei ruoli del personale civile e la contemporanea riduzione degli organici di quest'ultimo, configurando una inaccettabile discriminazione riservata al personale civile del Ministero della Difesa;
    specificatamente al personale civile è da registrarsi l'incoerenza del taglio delle dotazioni organiche nel momento in cui si programmano ingenti investimenti nei sistemi d'arma;
    riguardo a tali investimenti è da sottolineare che le risorse, a volte, provengono da altri dicasteri, come ad esempio il Ministero dello sviluppo economico a cui sono capitolate, ad esempio, le spese per le fregate Fremm (5,6 miliardi di euro), i blindati Freccia (1,5 miliardi), jet d'addestramento Aermacchi M-346 (220 milioni per la prima tranche), il kit «soldato futuro» (880 milioni), gli elicotteri NH-90 (3.895 milioni) e gli elicotteri Augusta AVV-101 (740 milioni). Queste sono soltanto alcune delle più significative spese per armamenti e sistemi d'arma «in quota» al Ministero dello sviluppo economico. Anche il Ministero dell'Istruzione contribuisce per altri investimenti;
    ad ogni modo, questi nuovi armamenti presuppongono oltre l'acquisto, la loro manutenzione funzionale. Ciò considerato, non appare una scelta saggia procedere al taglio di un terzo del personale civile addetto a tale ruolo e alla dismissione dei siti, degli impianti e degli arsenali a tale scopo preposti;
    è da rilevare che le previsioni per la riduzione del personale civile sono apparentemente molto meno favorevoli rispetto a quelle previste per il personale militare, non prevedendo specifici benefici né riserve di posti in concorsi pubblici, prevedendo esclusivamente la mobilità interna, il ricorso al tempo parziale, il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche e la riconversione professionale;
    questo ulteriore taglio del personale civile della Difesa comporterà un ulteriore indebolimento della componente civile nel Ministero, in assoluta controtendenza con quanto viene fatto negli altri paesi occidentali. Già oggi il rapporto tra militari e civili è fortemente sbilanciato a favore dei primi;
   considerato che:
    attraverso lo schema di decreto legislativo, il personale verrà infatti ridotto del 13 per cento circa, mentre quello civile addirittura del 27 per cento. Ferme restando le valutazioni sull'ingiustificato arresto del processo di «civilizzazione» del Ministero della Difesa, va rilevato che spostando sempre più numerose funzioni dai civili ai militari, il costo della componente umana della Difesa aumenterà anziché diminuire;
    se i compiti svolti attualmente dai 10 mila che si prevedono di tagliare dovessero Pag. 32essere svolti da altrettanti militari, il maggior costo annuale diretto – senza calcolare i costi indiretti ed accessori – sarebbe di 368 milioni di euro, quindi nettamente in contrasto con l'obiettivo proposto dalla legge delega;
    in Francia, a fronte di 235.230 militari ci sono 69.990 civili con un rapporto di 1 civile ogni 3.36 militari (fonte: «Les Chiffres Clés de la Défense, édition 2011»). In Gran Bretagna, a fianco di 175.940 soldati lavorano 70.940 impiegati, cioè 1 ogni 2.48 (fonte: «UK Armed Forces Quarterly Manning Report – l January 2012» e «Quarterly Civilian Personnel Report – 1 April 2012»). Da noi, per 182.336 militari (fonte: Conto annuale del Tesoro 2010) al 31 luglio 2012, 29.646 civili cioè il rapporto è di 6,15 soldati ogni impiegato o operaio civile. Con l'attuazione della legge n. 244 del 2012 arriveremmo al rapporto di 1 civile ogni 7,5 militari e tale proporzione metterebbe irrimediabilmente a rischio il processo di «civilizzazione» del Ministero della difesa;
   considerato, altresì, che:
    all'esito del dibattito e delle audizioni svolte dalla Commissione sono emerse numerose critiche e dubbi rispetto al provvedimento in esame;
    le forti preoccupazioni sul provvedimento in questione manifestate dal personale militare delle Forze armate e dal personale civile del Ministero della Difesa,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 33

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La IV Commissione Difesa,
   esaminato lo schema del decreto legislativo recante Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, in attuazione della legge n. 244 del 31 dicembre 2012, e che interviene sull'ordinamento della Difesa prevedendo una «revisione dell'organizzazione e delle strutture operative, logistiche, formative centrali, territoriali e periferiche al fine di ridurne il numero e razionalizzarne le funzioni»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti di riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera a), in quanto la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra gli organi tecnici del Ministero della difesa non può essere demandata ad un successivo regolamento in considerazione del fatto che la legge delega prevede a questo fine lo strumento del decreto legislativo;
  con le seguenti condizioni:
   sia eliminata la previsione introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera c), con la quale viene limitata la responsabilità dei Capi di stato maggiore di Forza armata, in materia di organizzazione e approntamento della rispettiva Forza armata e la stessa funzione di comando, prevedendone l'esercizio «nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa»;
   sia eliminata la previsione introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera d), con la quale le funzioni del Segretario generale della difesa, nonché Direttore nazionale degli armamenti vengono esercitate «nell'ambito delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa, al fine di assicurare l'unitarietà del comando»;
   sia mantenuto il comma 1-bis di cui all'articolo 215 del Codice dell'ordinamento militare, rinunciando alla sua abrogazione, allo stato disposta dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame;
   sia data attuazione al principio previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 5), relativo alla «facoltà di esercizio dell'attività libero-professionale intra-muraria», da svolgere nelle strutture del servizio sanitario militare da parte del personale medico e paramedico, prevedendo l'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare di un articolo nel quale sia esplicitato che: «l'autorità sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria» senza oneri per l'Amministrazione;
   siano inserite disposizioni volte ad autorizzare il Comando generale del Pag. 34Corpo della Guardia di finanza a stipulare convenzioni con lo stato maggiore della Difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di assicurare il coordinamento fra la Sanità militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza;
   sia data completa attuazione al principio di delega indicato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 7), laddove era prevista una revisione «delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia» prevedendo pertanto l'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare e nel Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare norme che diano attuazione ai seguenti criteri:

Procedimento di vendita.
  Al fine di completare in tempi brevi il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, utilizzando come riferimento i valori di tipologia con cui sono stati acquisiti o costruiti detti alloggi, deve essere ridotto nella misura del 35 per cento a tutti i conduttori ed il calcolo e la determinazione di questa riduzione siano resi evidenti nella proposta di vendita trasmessa all'utente. Negli alloggi messi in vendita occupati da conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, gli stessi conduttori permangono nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento di asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore.
1) Vendita con sistema d'asta, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2010.
  Deve essere prevista una riduzione del prezzo base degli alloggi, indipendentemente dalla loro occupazione, a favore dei potenziali acquirenti appartenenti esclusivamente al personale militare e civile della Difesa con diritto di precedenza prescindendo dal valore dell'offerta, da riconoscersi ai non proprietari di altra abitazione idonea.
  Una quota delle maggiori entrate non superiore al 10 per cento derivanti dalle vendite realizzate entro l'anno 2015 va destinata ad alimentare un fondo a cui attingere per finanziare gli oneri di rilocazione connessi alla riorganizzazione dello strumento militare in modo da velocizzare il processo di valorizzazione e dismissione degli immobili militari non più funzionali alle esigenze istituzionali.

2) Usufrutto
  Il diritto all'usufrutto di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2010, già previsto per determinate categorie, è ampliato alle seguenti categorie:
   a) al coniuge del titolare;
   b) alla famiglia ove è presente un portatore di handicap, indipendentemente dall'età del titolare.

  I soggetti destinatari dell'usufrutto possono esercitare il diritto di opzione tra la formula ordinaria e quella con diritto di accrescimento. Entrambe le opzioni devono essere rateizzabili in misura non inferiore al 20 per cento del reddito familiare netto.

Canoni.
  Ai fini del calcolo dell'aggiornamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 286 comma 1 è modificato al fine di disporre la limitazione al 75 per cento della variazione Pag. 35annuale dei prezzi al consumo, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, del tetto massimo a cui adeguare il canone annuale.
  È ampliata la fascia di tutela reddituale individuata dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 306 comma 2, e dell'articolo 286 comma 4, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, tenuto conto delle condizioni generali del Paese e dei riflessi che le stesse producono sul tessuto sociale nazionale ed in particolare di quello in esame, di un valore percentuale pari al 30 per cento della soglia in vigore, riconoscendo oltre modo una maggiorazione per ogni figlio a carico di euro 3.500, applicandosi, in via esclusiva, ai soli conduttori che alla data del 31 dicembre 2010 rientrano nelle condizioni su esposte.

Fasce protette.
  Rientrano nella fascia protetta, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti:
   a) coniugi vedovi/e, figli orfani di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;
   b) coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;
   c) nuclei familiari di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, con un portatore di handicap convivente
   d) figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, conviventi negli ultimi dieci anni, per un massimo di cinque anni.

  Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, indipendentemente dal tipo di concessione originaria ASI, AST o ASGC, già agli stessi riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011.
  Agli acquirenti degli alloggi posti in vendita, con precedenza alle categorie protette, viene riconosciuta priorità nell'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 1836 del Codice dell'ordinamento militare.

Clausola di salvaguardia.
  Gli alloggi posti in vendita non possono essere rivenduti prima della scadenza del quinto anno dalla data dell'acquisto.
    all'articolo 10, comma 1, lettera a), laddove viene previsto l'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale» siano inserite, al comma 1, dopo le parole: «secondi i criteri e le procedure fissati» le seguenti parole: «in sede di contrattazione decentrata prevista».
  Il principio di delega indicato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 7) relativamente agli immobili non residenziali, sia esercitato prevedendo che gli immobili dichiarati non più utili alla Difesa sono prioritariamente offerti: ad altri enti pubblici che occupano immobili in affitto; a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; a nuove destinazioni a favore dell'edilizia scolastica; a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico e archeologico.
  L'elenco degli immobili, dichiarati non più utili alla Difesa che non trovano un loro utilizzo nelle destinazioni sopra indicate, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari prima che ne venga decisa la valorizzazione con finalità di natura privatistica anche al fine di definirne le modalità.

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ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Atto n. 33).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La IV Commissione Difesa,
   esaminato lo schema del decreto legislativo da emanare in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante norme di «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» presentato in Parlamento come Atto del Governo n. 33, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della Difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima Amministrazione»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni, valutando l'opportunità che:
   la previsione dell'articolo 7 di ridurre a cinque anni la permanenza minima nel grado per i tenenti modificando in tal senso l'articolo 1243, comma 3, lettera a), del Codice sia contestualmente correlata ad una norma da inserire nello stesso Codice che preveda un riallineamento delle anzianità, sul parametro dei cinque anni, degli ufficiali inferiori dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica provenienti dagli ufficiali di complemento;
   nelle norme relative alla riorganizzazione del ruolo dei marescialli sia inserita la previsione della promozione per i marescialli di prima classe al grado di primo maresciallo in quanto la norma non comporta oneri in quanto non modifica il trattamento economico in godimento;
   nelle stesse norme sia prevista la promozione, ad anzianità, per i primi marescialli con cinque anni di permanenza nel grado nella qualifica di luogotenente;
   sia inserita una normativa che garantisca il mantenimento di tutte gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico e al trattamento economico e normativo del personali militare preso la Direzione generale del personale militare con la previsione per quanto riguarda il reclutamento dei volontari di bandire un unico concorso unificato per le esigenze delle tre Forze armate;
   con altro provvedimento venga adottato, stante quanto emerso nel dibattito parlamentare in ordine alla necessità di correggere i disequilibri inerenti allo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate, gli opportuni interventi correttivi volti a garantire una più armonica progressione di carriera del personale interessato, in modo da escludere il determinarsi di disfunzioni nel ruolo, anche in relazione al progressivo innalzamento dell'età anagrafica di accesso al ruolo stesso;
  e con le seguenti condizioni:
   sia soppressa la previsione normativa individuata come articolo 2209-sexies da inserire nel Codice dell'ordinamento militare;
   all'art 12, recante la riscrittura dell'articolo 2259-ter, al comma 3, lettera b), punto 5) di tale ultimo articolo prevedere, in punto di misure di mobilità finalizzate Pag. 37al transito del personale civile della Difesa risultante in esubero presso altre Amministrazioni dello Stato, che la riserva già ivi prevista del 15 per cento delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni, ove non completamente assorbita per le esigenze del citato personale civile, per la rimanente parte possa essere utilizzata per favorire il transito nelle medesime pubbliche;
   sia soppressa la previsione normativa contenuta nell'articolo 14 dell'Atto del Governo 33 individuata come articolo 536-bis da inserire nel Codice dell'ordinamento militare o in alternativa la stessa previsione includa esplicitamente l'obbligo per il Ministro della Difesa di sottoporre al parere vincolante delle commissioni parlamentari ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le eventuali proposte di rimodulazione individuate dal Capo di stato maggiore della Difesa;
   nell'ambito della riorganizzazione dei Comandi principali espungere la previsione del trasferimento a Roma del Confoter, al fine di poter riconsiderare in termini di costo/efficacia la riorganizzazione su Roma di questo comando di vertice. Tutto ciò tenuto conto sia della dimostrata operatività del comando in essere e del suo profilo internazionale;
   sia resa esplicita nel nuovo articolo 2209-quinquies del Codice dell'ordinamento militare, concernente il transito nei ruoli civili del personale militare, al fine di mitigare gli effetti della previsione di cui all'articolo 3 della legge n. 244 del 2012, nella parte della lettera e) comma 1, segnatamente alla riassorbibilità dell'assegno ad personam dei successivi miglioramenti economici della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto dall'amministrazione civile in cui è stato effettuato il transito, anche la possibilità di considerare in questo ambito specifico una previsione inerente i ricongiungimenti familiari tra coniugi nell'ambito di una stessa amministrazione;
   all'articolo 6 sia soppresso nella nuova formulazione dell'articolo 911 del Codice dell'ordinamento militare, il condizionamento imposto alla concessione di un diritto soggettivo (diritto allo studio dei militari) che rappresenta un investimento sulle qualità del fattore umano;
   sia inserito nell'articolo «2209-septies. Norme sul ricongiungimento familiare» la previsione esplicita di non condizionare a qualunque limitazione la piena applicazione dell'articolo 3, comma 105 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 nei confronti del genitore di figli in età compresa tra 0 e 3 anni, di essere assegnato, anche attraverso l'istituto dell'aggregazione e quindi senza oneri per l'amministrazione, presso l'Ente o il reparto immediatamente più vicino al domicilio del minore. Tutto ciò in ragione del fatto che è stato chiarito da parte dell'Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica – a seguito di esplicita richiesta sull'argomento avanzata dal Ministero della Difesa, che «fermo restando quanto previsto in materia dai singoli ordinamenti speciali e compatibilmente con le peculiarità attinenti le funzioni e l'organizzazione del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, la disposizione di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 si ritiene applicabile anche a tale personale». E in ragione che qualunque limitazione del suddetto diritto, quindi, finirebbe per rendere la portata dell'istituto estremamente limitata, in contrasto con la ratio della norma del decreto legislativo n. 151 del 2001 e con il testo costituzionale che, all'articolo 31, prevede una generale tutela per la maternità, l'infanzia e la gioventù «favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;
   articolo 12 sia modificato il contenuto dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare, comma 3 lettera b), prevedendo che le procedure di mobilità interna limitino il reimpiego del personale civile nel solo ambito comunale e provinciale e «a domanda dell'interessato».