CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2013
145.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (Ulteriore nuovo testo C. 362).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;
   richiamato il parere già espresso, sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito, nella seduta del 6 novembre scorso;

  rilevato che:
   il provvedimento individua le figure professionali cui possono essere affidati gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
   la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
   per quanto riguarda i beni culturali, l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione contempla la «tutela» degli stessi tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la «valorizzazione» dei beni culturali, come pure la promozione e l'organizzazione di attività culturali, tra le materie di legislazione concorrente;
   l'articolo 2, comma 2, prevede che, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, siano stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali (istituiti dal comma 1 del medesimo articolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali) dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento degli interventi oggetto del provvedimento, che sono funzionali non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione dei beni culturali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 2, comma 2, si preveda che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali ivi previsto sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (Ulteriore nuovo testo C. 362).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;
   richiamato il parere già espresso, sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito, nella seduta del 6 novembre scorso;

  rilevato che:
   il provvedimento individua le figure professionali cui possono essere affidati gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
   la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
   per quanto riguarda i beni culturali, l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione contempla la «tutela» degli stessi tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la «valorizzazione» dei beni culturali, come pure la promozione e l'organizzazione di attività culturali, tra le materie di legislazione concorrente;
   l'articolo 2, comma 2, prevede che, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, siano stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali (istituiti dal comma 1 del medesimo articolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali) dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento degli interventi oggetto del provvedimento, che sono funzionali non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione dei beni culturali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   anche al fine di meglio contemperare le competenze regionali in materia di guide turistiche con il contenuto del provvedimento, all'articolo 2, comma 2, si preveda che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali ivi richiamato sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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ALLEGATO 3

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 1885, di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, in corso di discussione presso la VIII Commissione permanente della Camera;

  rilevato che:
   il provvedimento è riconducibile nel suo complesso e prevalentemente alla materia della «tutela dell'ambiente», che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   singole disposizioni intervengono nella materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g) della Costituzione, sono anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   il comma 2 dell'articolo 3 – che prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania si avvalgano, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate prioritariamente alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di personale militare delle forze armate – è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) (difesa e forze armate; sicurezza dello Stato) e h) (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale) della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, si invita la Commissione di merito a riformulare la disposizione specificando che il presidente della Regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale, pur non essendone componente;
   b) all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a raccordare le disposizioni in oggetto con le attività di programmazione ambientale e sanitaria poste in essere dalla regione interessata.

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ALLEGATO 4

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (C. 1885 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 1885, di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, in corso di discussione presso la VIII Commissione permanente della Camera;

  rilevato che:
   il provvedimento è riconducibile nel suo complesso e prevalentemente alla materia della «tutela dell'ambiente», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   singole disposizioni intervengono nella materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g) della Costituzione, sono anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   il comma 2 dell'articolo 3 – che prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania si avvalgano, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate prioritariamente alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di personale militare delle forze armate – è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) (difesa e forze armate; sicurezza dello Stato) e h) (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale) della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, si invita la Commissione di merito a riformulare la disposizione specificando che il presidente della Regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale, pur non essendone componente;
   b) all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a raccordare le disposizioni in oggetto con le attività di programmazione ambientale e sanitaria poste in essere dalla regione interessata;
   c) si invita infine la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere le previsioni degli articoli 1 e 2 ad altre parti del territorio nazionale oggetto di sversamenti e smaltimenti abusivi, segnatamente per quanto riguarda la regione Molise.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;
   rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole;
   rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 160

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 1864, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;
   rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con una condizione, recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere;
   rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE