CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2013
145.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01155 Gallinella: Sugli organismi, recentemente costituiti, con compiti specifici di repressione delle frodi e di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il fenomeno della contraffazione colpisce, com’è noto, i settori produttivi del made in Italy per l'indubbia rilevanza economica e strategica riconosciuta a livello mondiale. Si tratta di un fenomeno che si è sviluppato nel tempo, generando un vero e proprio mercato illegale a danno dei consumatori e dei produttori nazionali.
  Al fine di contrastarne la portata, con la legge n. 99 del 2009, è stato costituito il Consiglio nazionale anticontraffazione – CNAC –, organismo interministeriale, citato dagli interroganti, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di azioni anti-pirateria commerciale.
  Le funzioni di segretariato generale del Consiglio sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nel quale opera l'Ufficio italiano brevetti e marchi della Direzione generale per la lotta alla contraffazione.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rappresentato, nel CNAC, dal capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, quale struttura responsabile delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette del settore agroalimentare, registrate ai sensi della normativa europea.
  Un risultato essenziale del CNAC è stato concretizzato nel 2012 con il Piano nazionale anticontraffazione, che ha definito il quadro strategico per una strategia integrata e imperniata sul coordinamento delle azioni operative delle varie amministrazioni e delle autorità impegnate nella prevenzione e repressione della contraffazione del made in Italy.
  Il Piano contiene le linee di azione raggruppate per macro-aree di priorità, con riferimento sia a quelle già adottate che a quelle in corso di realizzazione e progettate per il futuro nell'ottica di indirizzare gli interventi verso quelli che corrispondono ad una valutazione di efficienza e di efficacia positiva.
  Per quanto concerne il comitato tecnico previsto dal decreto ministeriale n. 44 del 2003, cui fanno riferimento gli interroganti, si ricorda che, come altri organismi collegiali della pubblica amministrazione, tale comitato è stato soppresso dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 – cosiddetto spending review – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con conseguente trasferimento delle funzioni alle competenti strutture ministeriali.
  Attualmente, le funzioni di coordinamento delle autorità competenti e autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, sono svolte dal Comitato nazionale di vigilanza del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'Ispettorato opera in collaborazione con altri organi di controllo ufficiali, quali il Corpo Forestale dello Stato, il Comando Carabinieri Politiche Agricole, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Comando Carabinieri Salute Pag. 130(NAS), i Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, e la Polizia di Stato.
  La lotta alla contraffazione si estende, com’è noto, oltre i confini nazionali poiché il mercato illegale prolifera a livello globale e, pertanto, il ruolo chiave delle strategie coordinate è continuamente rinnovato e rafforzato con procedure di intesa operativa anche a livello internazionale.
  Da anni è stato attivato un positivo rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane per ostacolare il commercio fraudolento di falsi alimenti made in Italy sul territorio nazionale e monitorare le importazioni provenienti da Paesi extra-europei.
  Significativo impulso è stato dato, inoltre, con uno specifico protocollo d'intesa tra l'ICQRF e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per lo scambio e la fruizione dei dati e delle informazioni concernenti i trasporti marittimi di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici di produzione agricola.
  In tale ottica, per la condivisione delle azioni di repressione di casi specifici di italian sounding e di altre modalità di contraffazione così come per la prevenzione delle pirateria agroalimentare, sono state altresì potenziate le attività di cooperazione in ambito Interpol ed Europol, tra forze di polizia estere ed italiane.
  Ciò premesso e tenendo conto che è perdurante la situazione di limitatezza delle risorse finanziarie pubbliche che hanno motivato le precedenti scelte di spending review, si ritiene che la strada intrapresa, consistente nel rafforzamento diretto della rete sinergica esistente a livello nazionale e internazionale, corrisponda ai criteri di ottimizzazione degli organismi già operanti, evitando la sovrapposizione di nuovi organi o comitati e proseguendo il consolidamento delle funzioni di coordinamento svolte dalle attuali strutture.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01182 Antezza: Sul riconoscimento dello stato di calamità naturale per gli eventi alluvionali di ottobre 2013 in Basilicata.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A sostegno alle imprese agricole della regione Basilicata, colpite dall'ondata di maltempo che si è verificata dal 6 all'8 ottobre 2013, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale per danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria accertati da rilevamenti tecnici degli organi regionali competenti.
  L'amministrazione regionale ha informato, per le vie brevi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, sulla questione, è stata adottata il 4 dicembre scorso una delibera della Giunta regionale; tuttavia, alla data odierna, non è pervenuta alcuna richiesta formale d'intervento.
  Appena la Regione trasmetterà gli atti di propria competenza, il Ministero potrà procedere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, all'emissione dei decreti di declaratoria dello stato di calamità, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi.
  Sulla base della declaratoria dello stato di calamità, saranno quindi disposti gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle aziende agricole danneggiate. La richiamata disposizione prevede in particolare la possibilità di concedere, in forma singola o combinata, sulla base della scelta delle regioni e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, i seguenti aiuti:
   contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;
   prestiti, ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;
   proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;
   contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

  In relazione alle esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del medesimo Fondo di solidarietà nazionale.
  Si fa presente che le richieste di intervento per calamità naturali e, quindi, di attivazione del Fondo sono risultate sempre più frequenti, basti pensare che per il periodo tra il secondo semestre 2012 ed il primo semestre 2013, a fronte di oltre 2 miliardi di euro di danni causati da eventi atmosferici eccezionali, sono rimasti disponibili solamente 18,4 milioni di euro.
  Pertanto, si tratta di risorse finanziarie sempre più esigue e non adeguatamente rifinanziate dalle manovre di stabilità di questi ultimi anni per ragioni oggettive che tutti ben conosciamo. Inoltre sono somme considerate ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome, e questo determina ritardi nell'erogazione degli aiuti al destinatario finale e cioè alle imprese agricole.Pag. 132
  Queste premesse, ci portano a avere ben presente che nessuna misura erogata a compensazione di danni già avvenuti può essere considerata definitiva oppure sostitutiva di una gestione integrata del territorio finalizzata alla riduzione dei dissesti e alla prevenzione dei rischi ambientali.
  Colgo l'occasione anche per sottolineare che lo scorso 13 dicembre, dopo il parere della Conferenza unificata, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» che come evidenziato anche dal ministro De Girolamo rappresenta una svolta molto significativa che consentirà di colmare la lacuna normativa che ha consentito un eccessi o incremento dei terreni edificati.
  Ricordo inoltre che, a livello comunitario, è stata garantita la possibilità di procedere, nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 della Politica Agricola Comune (PAC), all'incentivazione delle pratiche agro-forestali sostenibili, in grado di influire positivamente sugli equilibri del territorio, contribuendo alla prevenzione dei rischi e al recupero delle aree colpite da eventi calamitosi.
  È evidente, però, che le calamità si contraddistinguono per carattere di imprevedibilità e straordinarietà e, per tali ragioni, sempre nel pacchetto di misure studiate dalla Commissione europea per far fronte alle crisi del settore agricolo, a partire dal 2014, potranno essere favorite le assicurazioni agevolate e, al fine di diffonderne la portata in termini di utilità e per facilitarne l'adozione da parte degli agricoltori, le strategie europee di mitigazione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici hanno previsto il potenziamento dei sistemi di consulenza aziendale (farm advisory system) gestiti a livello regionale.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01169 Prodani: Iniziative per realizzare in tempi brevi quanto previsto dal protocollo d'intesa per la valorizzazione della nuova DOC Interregionale «Prosecco».

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'attuazione del Protocollo d'intesa finalizzato al coordinamento degli interventi per la valorizzazione della nuova DOC interregionale Prosecco stipulato nel 2010 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pro tempore con la regione Friuli Venezia Giulia, le categorie di produttori vitivinicole e il Consorzio per la tutela della DOC dei vini Collio e Carso, devo far presente, innanzitutto, che il Ministero ha assunto impegni per il sostegno finanziario delle iniziative individuate dall'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), e dal comma 5 che corrispondono agli obiettivi promozionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e) del protocollo stesso.
  È, infatti, in relazione a tali previsioni che l'intervento del Ministero risulta contemplato in favore del settore vitivinicolo regionale per il supporto di:
   iniziative promozionali per la nuova DOC e realizzazione di un «Centro per la promozione del Prosecco DOC» nell'omonima località triestina;
   un progetto di promozione dei vini Vitoska, Malvasia, Terrano e Glera.

  In particolare, il protocollo prevede il sostegno finanziario del Mipaaf al fine di realizzare:
   una manifestazione, da tenersi dalla primavera del 2011, con logistica ed organizzazione a cura del Consorzio per la tutela della DOC dei vini Collio e Carso (articolo 3, comma 4, lettera b);
   il lancio della nuova DOC sempre con logistica ed organizzazione, in tempi rapidi, a cura del Consorzio per la tutela della DOC dei vini Collio e Carso ed in coofinanziamento con il consorzio stesso, la regione e gli enti locali (articolo 3, comma 4, lettera c).

  Inoltre, su presentazione di apposito progetto (articolo 3, comma 5), è previsto il sostegno delle attività di valorizzazione anche all'estero dei vini predetti, compatibilmente con le risorse disponibili e con i programmi promozionali istituzionali.
  Premesso ciò, si fa presente che a tutt'oggi non risulta pervenuto nessun atto di iniziativa né progetto da parte del Consorzio, né della regione, né degli enti locali interessati, per l'attivazione dei finanziamenti finalizzati agli obiettivi promozionali suindicati.
  Per quanto riguarda tutti gli altri impegni, citati dall'interrogante, di recupero e bonifica della zona agricola carsica nonché di valorizzazione del paesaggio, il protocollo d'intesa (articolo 3, commi da 1 a 3) cita inequivocabilmente la regione Friuli Venezia Giulia quale parte istituzionale competente ad eseguirli, fissando le modalità attuative sia con fondi nazionali, derivanti dal Piano irriguo 2010, che con fondi regionali da prevedere in un Piano di Sviluppo territoriale entro i 6 mesi dalla sottoscrizione del protocollo stesso.
  Il Protocollo appare, dunque, articolato nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze in materia e, in tal senso, va anche visto, nelle premesse, il richiamo all'articolo 2, comma 17, della Pag. 134legge regionale n. 24 del 2009 (legge regionale finanziaria per il 2010) per il ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino.
  In ordine a ciò e considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il Protocollo è valido per 72 mesi naturali e cioè per sei anni a decorrere dall'8 aprile 2010 (data di sottoscrizione) – fatta eccezione per le iniziative cui è spirato un diverso e precedente termine o comunque divenute inattuabili – le organizzazioni e gli enti individuati possono tuttora attivarsi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presentando progetti concreti funzionali agli obiettivi di pertinenza e cioè quelli di promozione della nuova DOC interregionale Prosecco, come espressamente indicato dal Protocollo.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01344 Moretto: Sulla erogazione dei premi di arresto per la piccola pesca in Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per l'attuazione della misura dell'arresto definitivo delle attività di pesca, di cui all'articolo 23 del Regolamento (CE) del 27 luglio 2006, n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), sono stati adottati, tra dicembre 2012 e gennaio 2013, i decreti ministeriali per consentire la cessazione dell'attività svolta dalle imbarcazioni da pesca delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sicilia.
  In particolare, il decreto ministeriale per il Veneto, regione cui si riferiscono gli interroganti, è stato adottato il 27 dicembre 2012 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2013.
  Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, sono state presentate circa quattrocento domande per accedere alla misura finanziaria compensativa dell'arresto definitivo.
  L'espletamento dell'istruttoria, condotta tramite tutte le Capitanerie di porto competenti nell'ambito delle quattro regioni predette, ha richiesto l'accertamento della data di entrata in esercizio di ciascuna imbarcazione in quanto requisito per la determinazione della graduatoria.
  Ciò in quanto l'arresto definitivo è una misura finalizzata alla dismissione sovvenzionata di vecchie imbarcazioni al fine di consentire il controllo dello sforzo di pesca della flotta nazionale, con contestuale rinnovo della flotta stessa favorendo l'attività di unità aventi caratteristiche più adeguate in termini di sicurezza della navigazione e di eco-compatibilità tecnologica.
  Allo stato, l'istruttoria in sede amministrativa è terminata e le graduatorie saranno pubblicate dopo l'esito di un'ulteriore verifica dei dati per il riscontro finale del punteggio relativo ad ogni imbarcazione, al fine di prevenire eventuali contenziosi che potrebbero comportare la sospensione della misura.
  Appare opportuno precisare che le regioni interessate non sarebbero state nelle condizioni di certificare le relative erogazioni nel corso dell'annualità corrente, poiché gli aventi diritto necessitano di almeno quattro mesi, dalla data di notifica del decreto di concessione del beneficio, per poter concludere le operazioni di demolizione nel rispetto di quanto previsto dalle norme specifiche e dal codice della navigazione.
  Ciò premesso, stante l'impossibilità di richiedere una proroga dei termini per l'impiego dei fondi non utilizzati al 31 dicembre 2013 a causa del disimpegno automatico dei fondi disciplinato dagli articoli 90 e seguenti del citato regolamento (CE) n. 1198 del 2006, si rappresenta che gli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno messo in atto tutte le azioni gestionali necessarie per agevolare le regioni nell'esecuzione ultima delle attività di propria pertinenza al fine di evitare il paventato disimpegno.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni volte a fare fronte agli esiti del caso EU Pilot (4738/13/ENTR) in materia di bevande a base di succo di frutta).

  1. All'articolo 8 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 16, sono premesse le seguenti parole: «Fatta salva l'immissione in commercio verso altri paesi dell'Unione europea o verso altri paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo,»;
   b) al comma 16-ter, il primo periodo, è soppresso.
12. 01. Oliverio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme sui dispositivi di chiusura degli olii di oliva vergini. Progetto EU PILOT (4632/13/AGRI).

  1. All'articolo 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013 n. 9, le parole: «Gli olii di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti», sono sostituite dalle seguenti «Fatti salvi gli olii di oliva vergini destinati alla commercializzazione verso altri paesi dell'Unione Europea o verso gli altri paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinati all'esportazione, gli olii di oliva vergini che contengano l'indicazione di origine Italia».
12. 02. Il Relatore.

ART. 25.

  Sostituire i commi da 1 a 4, con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per i medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.
25. 1. Il Relatore.

Pag. 137

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante aumento di 0,02 punti percentuali per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30 bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: dalla disposizione del comma 2 del presente articolo con le seguenti: dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.
25. 2. Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.