CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2013
145.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 362 Madia, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;
   considerato che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materie «beni culturali» – riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi – e «professioni»;
   ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;
   ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
   ricordato altresì che, con riferimento a tale riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che tale sviluppo corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;
   rilevato, altresì, che con la sentenza n. 232 del 2005 della Corte Costituzionale viene evidenziato come, nelle materie in questione, sussiste una coesistenza di competenze normative;
   ricordato come la materia delle «professioni», a sua volta, rientra nell'ambito delle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   evidenziato altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenze delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (ex multis sentenza n. 138 del 2009 della Corte Costituzionale);
   rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-bis, si prevede che «in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni Pag. 35già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demo-etnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale»;
   segnalata l'esigenza, per coerenza normativa, di valutare l'opportunità di sopprimere la parola «operativi» – o, in subordine, di sostituirla con la parola «esecutivi» – con riferimento agli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, considerato che al medesimo articolo 1, comma 1, si precisa, in via generale, che si interviene «in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate» e che, altrimenti, vi potrebbe essere il rischio di limitare eccessivamente la sfera delle competenze tecniche dei professionisti;
   evidenziato, in proposito, il rischio di escludere, con il riferimento a interventi «operativi», attività già affidate ai professionisti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici in ordine ad interventi di progettazione, direzione tecnica e collaudo di scavo archeologico come ad esempio quelle di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
   sottolineata al riguardo, l'opportunità che il nuovo intervento normativo sia coerente con quanto stabilito finora dal legislatore, evitando asimmetrie che potrebbero generare situazioni di incertezza normativa;
   richiamato l'articolo 2, nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali;
   ribadita l'opportunità che la suddetta previsione sia valutata alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva, e ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, solo la sussistenza di un ambito materiale di competenza esclusiva consente allo Stato l'emanazione di atti regolamentari precettivi anche nei confronti delle autonomie territoriali (sentenze n. 200 del 2009, n. 144 del 2013 e n. 200 del 2013);
   ribadita altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario;
   richiamato il secondo periodo dell'articolo 2 del comma 2 che prevede che il decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali preveda, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi, il possesso da parte dei professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
   ricordato che, in base alla normativa vigente, il professionista è libero di non iscriversi ad un'associazione e che la citata certificazione UNI non è obbligatoria;
   rilevato altresì che la suddetta attestazione non appare equiparabile ad una certificazione di carattere pubblicistico e Pag. 36che quindi può apparire incongruo utilizzarla come requisito indispensabile per l'iscrizione all'elenco, anche in virtù del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) appare necessario che la Commissione di merito valuti l'esigenza di sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, che stabilisce che il decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali preveda, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi, il possesso da parte dei professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9, della legge 14 gennaio 2013, n.4, alla luce di quanto evidenziato in premessa e di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione;
   2) all'articolo 2, commi 1 e 2, sia specificato a quale «ministero» e a quale «ministro» si fa riferimento, considerato che il testo non è più formulato come novella al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-bis, si segnala l'opportunità, per coerenza normativa, di valutare se sopprimere la parola: «operativi», con riferimento agli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, considerato che al medesimo articolo 1, comma 1, si precisa, in via generale, che si interviene «in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate» e che vi potrebbe essere il rischio di limitare eccessivamente la sfera delle competenze tecniche dei professionisti, escludendo attività già affidate agli stessi professionisti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici in ordine ad interventi di progettazione, direzione tecnica e collaudo di scavo archeologico;
   b) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso dal Comitato permanente per i parere della I Commissione sul precedente testo della proposte di legge in titolo, di rivedere la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2 nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali, alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva e della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;
   c) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso dal Comitato permanente per i parere della I Commissione sul precedente testo della proposte di legge in titolo, di valutare attentamente la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, nella parte in cui si prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario.

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ALLEGATO 2

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza (Testo base C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1363 Galan, adottato come testo base, ed abbinata, recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza»;
   ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

5-00703 Grillo ed altri: Sulle iniziative da adottare per far fronte ai problemi di sicurezza del territorio di Catania.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dall'onorevole interrogante, la distribuzione degli Uffici della Questura di Catania sul territorio comunale in sette plessi, sia demaniali che privati, rende da tempo necessaria una soluzione logistica più funzionale, anche per abbattere i costi di locazione sostenuti, nonché gli oneri relativi agli interventi di manutenzione e di ristrutturazione.
  Al riguardo voglio subito precisare che non risultano ipotesi di dismissione da parte dell'Esercito della Caserma «Sommaruga». In effetti dopo numerosi tentativi finalizzati alla ricerca di soluzione logista adeguata che, tuttavia, sono poi risultati impercorribili, il Ministero dell'interno ha ottenuto dal CIPE, lo stanziamento di oltre 30 milioni di euro per la progettazione e successiva realizzazione di un Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in Catania. A tal fine sarà utilizzata un'area già di proprietà del Comune, sita in località Librino, acquisita dal Demanio.
  Lo scorso 19 giugno è stata approvata la progettazione esecutiva di primo stralcio e l'esecuzione dei lavori a cura del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia.
  Per quanto riguarda la situazione degli organici della Polizia di Stato presso gli Uffici a presidio del territorio comunale e provinciale, si rileva una carenza di 119 appartenenti ai ruoli operativi rispetto alla dotazione prevista in organico pari a 1269 unità, con un deficit di circa il 9 per cento rispetto a circa l'11 per cento della media nazionale. Tale carenza, dovuta anche agli effetti della «Spending review» sul «turn over», viene comunque parzialmente compensata dalla presenza di 45 appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato che contribuiscono, comunque, alla funzionalità degli Uffici ove prestano servizio.
  Inoltre per compensare tale deficit, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato assicura il rinforzo di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine «Sicilia Orientale», garantendo un adeguato supporto in mirati servizi di controllo dell'intero territorio.
  Nonostante la ristrettezza di risorse disponibili, in occasione delle recenti immissioni in ruolo di Agenti, sono state assegnate, lo scorso mese di ottobre, 30 unità alla Questura di Catania e alle articolazioni territoriali dipendenti.
  Ricordo inoltre che all'attività di prevenzione generale e controllo del territorio concorrono anche 1.499 Carabinieri e 829 appartenenti alla Guardia di Finanza.
  Voglio quindi ribadire che nel rispetto delle limitazioni finanziarie e delle esigenze di razionalizzazione imposte dalla «Spending review», il Ministero dell'interno riserva la massima attenzione alla funzionalità dei presidi delle Forze dell'ordine operanti a Catania e provincia, affinché sia sempre garantita la sicurezza e la tutela dell'ordine pubblico, a beneficio di tutti i cittadini.

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ALLEGATO 4

5-00815 Carra: Sulla dotazione di auto di servizio delle sezioni della polizia stradale di Mantova ed Ostiglia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione all'ordine del giorno pone all'attenzione del Governo alcune criticità che hanno interessato il parco veicolare della Polizia stradale di Mantova e che hanno rischiato di metterne in discussione la piena operatività.
  Voglio subito precisare che la Sezione della Polizia Stradale di Mantova dispone di quattro autovetture e cinque motocicli con i colori d'istituto nonché di tre autovetture con i colori di serie, tutti efficienti. Due delle autovetture con i colori di istituto sono assegnate al Distaccamento di Ostiglia.
  A tali mezzi, perfettamente funzionanti, si devono aggiungere altre due autovetture con i colori d'istituto, non perfettamente efficienti, per le quali è stata richiesta un'assegnazione straordinaria di fondi, grazie alla quale si è recentemente provveduto alla loro riparazione.
  Voglio, pertanto, rassicurare l'onorevole Carra che il parco veicolare può ritenersi adeguato alle esigenze operative dei due Reparti.
  Tuttavia, la contemporanea e non prevedibile impossibilità di utilizzo di più veicoli, può dar luogo ad una situazione di criticità, come quella verificatasi nel luglio scorso. Tale situazione, tuttavia, è stata immediatamente superata anche grazie all'assegnazione temporanea di un'autovettura da parte della Sezione di Lodi.
  Le criticità descritte non hanno avuto ripercussioni negative sui servizi su strada, che non hanno subito alcuna riduzione.
  Aggiungo, inoltre, che il Ministero dell'interno ha assegnato risorse per le esigenze di manutenzione del parco veicolare della Sezione di Mantova, in gran parte già utilizzate.

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ALLEGATO 5

5-00983 Burtone: Sui presidi di sicurezza presso le strutture sanitarie regionali e sulla tutela degli addetti ai servizi di guardia medica notturna nei Comuni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Burtone, nel richiamare l'attenzione in merito ad una aggressione avvenuta nell'ospedale di Policoro, chiede al Governo quali iniziative intende assumere per rafforzare i presidi di sicurezza presso le strutture sanitarie regionali.
  Il 7 settembre scorso, durante lo svolgimento del proprio servizio presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, un medico ha subito un'aggressione da parte di una persona già in cura presso il Reparto di Psichiatria del medesimo nosocomio. In relazione all'episodio è stata informata l'Autorità Giudiziaria.
  Per quanto riguarda la consumazione di altri analoghi episodi in provincia di Matera, l'unico fatto denunciato risale all'aprile del 2011, ed è relativo ad un aggressione di un medico ad opera di un soggetto con problemi psichici avvenuta all'interno del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria locale di Matera.
  Voglio subito precisare che la questione relativa alla sicurezza dei medici in servizio presso le strutture sanitarie è stata affrontata dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  In tale sede si è convenuto di realizzare, presso tutti i presidi del servizio di Guardia Medica della Provincia, un sistema di teleallarme collegato con le sale operative delle Forze di polizia, da utilizzare in presenza di situazioni di emergenza.
  Attualmente il sistema di allarme è operativo con i locali Comandi dell'Arma dei Carabinieri.
  Sempre in sede di Comitato Provinciale è stato, inoltre, esaminato lo stato di attuazione delle misure di sicurezza passiva presso le strutture sanitarie, al fine di garantire una maggiore tutela, soprattutto nelle ore notturne e festive, ai medici in servizio presso gli Ospedali di Matera e Policoro. Dalle verifiche effettuate è emerso che, a seguito dei fatti richiamati dall'onorevole interrogante, sono stati potenziati i servizi di vigilanza privata con un aumento di personale, per garantire una maggiore tutela anche dei medici addetti al Pronto Soccorso.

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ALLEGATO 6

5-00994 Busin e Molteni: Sull'occupazione abusiva di un complesso immobiliare nel comune di Piacenza.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Busin con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno richiama l'attenzione del Governo sull'occupazione abusiva di un complesso immobiliare situato nel comune di Piacenza e sulle possibili ripercussioni della vicenda sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  Voglio premettere che la situazione evidenziata dall'Onorevole interrogante viene attentamente seguita e monitorata dalla locale Prefettura sin dallo scorso anno.
  Gli stabili ubicati in Via Nino Bixio, da tempo abbandonati, sono utilizzati come rifugio da cittadini stranieri.
  Nel corso degli anni le Forze dell'Ordine sono più volte intervenute per impedire occupazioni abusive.
  In quelle occasioni l'Enel, società proprietaria, aveva provveduto a chiudere ogni accesso ai fabbricati per impedire l'ingresso agli estranei.
  Lo scorso anno personale della Questura ha accertato che le misure di difesa passiva erano state nuovamente rimosse e che all'interno degli immobili si erano insediati cittadini di etnia rom.
  L'argomento è stato discusso più volte anche in sede di riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia, allargate alla partecipazione del Sindaco.
  In queste riunioni sono stati disposti sopralluoghi che hanno consentito di individuare circa 20 occupanti, di nazionalità rumena, tra i quali figurano anche bambini. Per questo motivo la situazione è anche seguita dai servizi sociali comunali.
  Lo scorso 9 luglio l'Amministratore della società proprietaria dell'immobile ha rappresentato alla Prefettura lo stato di degrado del complesso immobiliare, chiedendone lo sgombero, anche mediante l'intervento della forza pubblica.
  Rispetto a tali contesti l'azione delle forze dell'ordine è sempre volta al recupero di condizioni di legalità, nonché a monitorare tutte le situazioni che possano presentare criticità meritevoli di segnalazione all'autorità giudiziaria.
  La situazione deve essere pertanto attentamente valutata anche con tutte le amministrazioni interessate, soprattutto per la programmazione delle misure necessarie all'accoglienza di minori.
  In questa prospettiva, il Prefetto ha provveduto ad informare della vicenda anche il Procuratore della Repubblica.
  Infatti, nel caso di occupazione abusiva di un immobile l'azione dell'autorità di pubblica sicurezza, su richiesta del proprietario e in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è improntata ad individuare modalità di intervento volte ad evitare qualsivoglia conseguenza sotto il profilo della pubblica incolumità.