CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 dicembre 2013
144.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01725 Ginato: Riorganizzazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nella regione Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame si chiedono, con specifico riferimento alla regione Veneto, taluni chiarimenti in merito al piano di riorganizzazione degli uffici territoriali avviato dall'Agenzia delle Entrate ed ai criteri che sono stati adottati per individuare gli uffici da chiudere.
  Il piano, che riguarda tutto il territorio nazionale, trae origine dalle disposizioni di revisione e riduzione della spesa pubblica contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review).
  L'articolo 23-quinquies, comma 5, di detto decreto-legge prevede che «nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi.».
  La norma indica, a tal fine, alcuni possibili criteri (sede in province con meno di 300.000 abitanti, numero di dipendenti inferiore a 30 unità, ubicazione in stabili in locazione passiva), lasciando peraltro alle amministrazioni la possibilità di individuarne anche degli altri. Ed infatti, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, si è tenuto conto di ulteriori importanti elementi di valutazione, quali la consistenza dei carichi di lavoro, la distanza e la facilità di collegamento con gli uffici territoriali limitrofi.
  Gli uffici per i quali è stata disposta la chiusura (in Veneto e altrove) hanno carichi di lavoro sensibilmente più ridotti rispetto a quelli mediamente rilevabili a livello locale e nazionale in strutture ad essi comparabili. La decisione di chiuderli risponde quindi a principi di buona amministrazione.
  Infatti, l'Agenzia delle Entrate riferisce che da tempo è offerta all'utenza tutta una serie di servizi di cui è possibile usufruire senza recarsi fisicamente allo sportello dell'ufficio.
  Tali servizi, che investono tutta la gamma di attività che è offerta dall'ufficio territoriale, sono resi con il canale telefonico, mediante il quale è possibile ottenere informazioni fiscali generali su normativa, scadenze e adempimenti nonché informazioni e assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sui rimborsi, ma soprattutto con i canali telematici Entratel (per le grandi imprese e gli intermediari professionali) e Fisconline (per i singoli cittadini).
  Per il tramite dei servizi on-line è possibile compilare e presentare la dichiarazione dei redditi, pagare le imposte, registrare i contratti di locazione, presentare numerose altre tipologie di dichiarazioni e comunicazioni. Per quanto riguarda i servizi informativi di base, inoltre, dal sito Internet dell'Agenzia è possibile stampare la modulistica, consultare la normativa e le istruzioni, reperire i codici da utilizzare per effettuare i pagamenti e accedere a tutte le informazioni necessarie per adempiere gli obblighi fiscali.
  L'economia di spesa che consegue alla soppressione degli uffici territoriali non riguarda solo i costi connessi alla locazione e alla manutenzione degli immobili ove gli uffici stessi hanno sede, bensì va estesa anche – e soprattutto – alla possibilità Pag. 84di realizzare una più razionale distribuzione del personale, ovviando alla sua eccessiva dispersione sul territorio, specie in regioni, come il Veneto, ove il personale in servizio è inferiore al fabbisogno.
  In questa prospettiva, verificate le necessarie compatibilità di ordine logistico e altre condizioni quali i collegamenti viari e la maggiore o minore prossimità delle sedi interessate, si procede ad accorpamenti di strutture limitrofe all'interno di una data Direzione provinciale.
  In tal modo non si affievolisce la presenza sul territorio, ma si crea piuttosto un presidio locale che – grazie appunto alle sinergie e alle economie di scala rese possibili dall'aggregazione di forze prima troppo disperse – può risultare alla fine più forte, e in grado perciò di rendere servizi migliori a vantaggio dei contribuenti.
  Nell'ottica della spending review, pertanto, il risparmio non è solo quello immediatamente quantificabile in termini di minori costi diretti, ma è soprattutto quello che deriva dal recupero di efficienza corrispondente alla chiusura di strutture con carichi di lavoro particolarmente esigui. Pertanto, ai fini della stima complessiva dell'economicità dell'operazione, anche le eventuali proposte di compartecipazione ai costi avanzate da talune amministrazioni comunali vanno valutate in tale più ampio contesto.
  Da ultimo, come richiesto dagli interroganti, si specifica che in Veneto devono essere ancora chiusi gli uffici di Caprino Veronese e Schio.

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ALLEGATO 2

5-01726 Zanetti e Sottanelli: Risposta ad un atto di sindacato ispettivo concernente nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I deputati interroganti lamentano in sostanza il fatto che, nel rispondere a una loro recente question time, svolta in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati (5-01563), in data 27 novembre 2013, avente per oggetto il conferimento degli incarichi dirigenziali nell'Agenzia delle Entrate, il Ministero si sarebbe limitato a richiamare le considerazioni formulate dall'Agenzia stessa, evidenziando in tal modo una carenza di controllo di tipo tecnico-politico sull'operato di quest'ultima.
  Al riguardo si fa presente quanto segue.
  In via preliminare, giova ribadire che coerentemente con le peculiari caratteristiche del modello organizzativo delle agenzie fiscali e, in particolare, con l'autonomia ad esse attribuita in materia di gestione e sviluppo del proprio personale, l'articolo 71, comma 3, lettera d), tuttora in vigore, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che ogni Agenzia con il proprio regolamento di amministrazione e in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «determini le regole per l'accesso alla dirigenza». Introducendo tale disposizione, il legislatore aveva evidentemente ritenuto che la disciplina delle modalità di selezione dei dirigenti non potesse rimanere estranea alla sfera di autonomia delle agenzie fiscali, trattandosi – analogamente ad altre materie riguardanti la gestione del personale e l'ordinamento degli uffici, demandate, sempre dal decreto legislativo n. 300 del 1999, al regolamento di amministrazione – di una leva fondamentale per assicurare la funzionalità e lo sviluppo dell'organizzazione.
  Per quanto concerne, in particolare, i controlli sulle Agenzie fiscali, l'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, sottopone all'approvazione del Ministro (per ragioni di legittimità o di merito) solo le deliberazioni del Comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella Convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle Agenzie.
  Ciò premesso, dagli elementi di risposta alla question time suindicata (5-01563) si evince chiaramente che l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a funzionari da parte dell'Agenzia delle Entrate, come del resto da parte delle altre agenzie fiscali, ha luogo sulla base di espresse previsioni regolamentari o legislative pienamente in vigore all'atto della loro applicazione.
  L'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, prevede che l'Agenzia delle Entrate possa, in carenza di personale con qualifica dirigenziale, conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari. Tale norma regolamentare – per le ragioni esplicitate nella risposta alla precedente interrogazione – è stata dichiarata illegittima dal TAR del Lazio, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza.Pag. 86
  Nel frattempo è intervenuto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'articolo 8, comma 24, fa salvi, nelle more della conclusione di un concorso per dirigenti previsto dallo stesso articolo, gli incarichi dirigenziali attualmente affidati a funzionari e prevede che altri potranno esserne affidati in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti vacanti tramite il concorso stesso.
  Alla luce di dette considerazioni, si ritiene che non ci sia stata carenza di controllo tecnico-politico da parte del Ministero.

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ALLEGATO 3

5-01728 Pesco: Iniziative nei confronti delle banche che hanno commesso irregolarità nella determinazione di taluni tassi interbancari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Daniele Pesco ed altri, nel far riferimento alla manipolazione operata da parte di alcuni istituti finanziari dei tassi di riferimento interbancario e sanzionata il 4 dicembre 2013 dalla Commissione Europea, chiedono al Governo di agire nei confronti degli istituti finanziari dichiarati colpevoli.
  Al riguardo si fa presente che l'ordinamento nazionale già appresta gli strumenti necessari affinché i clienti degli istituti finanziari possano ottenere ristoro per l'eventuale pregiudizio risentito.
  Al riguardo, inoltre, si rappresenta che, oltre ai provvedimenti sanzionatori da ultimo inflitti, la Commissione europea era già intervenuta a seguito delle vicende che hanno riguardato la manipolazione dei due tassi interbancari. Segnatamente, nel luglio 2012, ha fatto inserire nell'ambito del processo di revisione della direttiva sugli abusi di mercato (direttiva 2003/6/CE) – sia nel nuovo regolamento che nella nuova direttiva, entrambi in fieri – specifiche disposizioni per prevedere un chiaro divieto della manipolazione dei parametri, quali il Libor e l'Euribor, che in forza a tali disposizioni, una volta in vigore, assumerebbe rilievo penale.
  Inoltre, più di recente, nel settembre 2013, la Commissione europea, nella considerazione che la sola possibilità di sanzionare comportamenti manipolativi può non migliorare la produzione e l'uso di tali parametri, ha proposto un regolamento specifico (COM 641/2013 Final – 2013/0314 (COD)), nel cui negoziato presso il Consiglio questo Ministero è attualmente e attivamente coinvolto.
  Nella bozza di regolamento vengono proposti quattro obiettivi finalizzati a migliorare il quadro nell'ambito del quale ha luogo la fornitura, il contributo e l'uso dei valori di riferimento. In primis, si vuole migliorare la governance i controlli sul processo di produzione dell'indice di riferimento (benchmark) (in particolare, evitando i conflitti d'interesse degli amministratori o, quanto meno, imponendone la loro gestione). Un secondo aspetto tende a migliorare la qualità dei dati e le metodologie usate e, in particolare, ad assicurare l'uso di dati sufficienti e accurati. Un terzo obiettivo è volto ad assicurare che i fornitori dei dati e i loro contributi alla formazione dei benchmark siano oggetto di controlli adeguati (sino ad affidare poteri all'autorità competente per obbligarli a continuare nel fornire i dati). L'ultimo si prefigge di assicurare un'adeguata tutela di consumatori e investitori che utilizzano tali indici, aumentando la trasparenza, assicurando adeguati diritti di risarcimento e la valutazione, se necessaria, dell'idoneità del loro utilizzo nei confronti o nei rapporti con la clientela retail.
  Per completezza informativa sulla vicenda di cui in narrativa, si segnala che, in materia di antitrust, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le Pag. 88prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora accertasse l'esistenza di violazioni, propone i mezzi per porvi termine. Inoltre, anche l'Articolo 105, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la Commissione europea vigili affinché siano applicati i principi fissati dallo stesso Trattato con riguardo alla tutela della concorrenza. Spetta quindi alla Commissione europea di constatare l'esistenza di infrazioni. Il ruolo degli Stati membri nella fattispecie viene circoscritto dallo stesso Trattato al solo richiedere che la Commissione agisca, ove essa non ne avesse già preso atto d'ufficio, o al prestare assistenza alla stessa nello svolgimento di tale compito.