CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 dicembre 2013
144.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (Atto n. 39).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite I e IV,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (Atto n. 39);
   tenuto conto che la Commissione Bilancio, pur formulando alcuni rilievi, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto in esame nella seduta del 27 novembre 2013;
   condivise le osservazioni formulate nel parere espresso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 7 novembre 2013 (03630/13);
   richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione Difesa il 3 aprile 2012 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'apposizione di un'osservazione finalizzata ad una maggior valorizzazione del ruolo delle Commissioni parlamentari competenti in vista della individuazione delle attività strategiche chiave da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
   ricordato che il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ha disciplinato in maniera organica la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in materia di assetti proprietari delle società operanti in settori strategici e di interesse nazionale, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea nella procedura di infrazione, n. 2009/2255, aperta nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina generale dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, di cui al decreto legge n. 332 del 1994 come integrato dalla legge finanziaria per lo stesso anno (legge n. 350 del 2003);
   ricordato, altresì, che il provvedimento detta la normativa attuativa dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato in materia di assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, anche in relazione alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, come stabilito dal comma 8, dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012;
   osservato che la particolare rilevanza e delicatezza del provvedimento in esame emerge anche dal richiamo in premessa alla legge n. 185 del 1990 in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamenti e alla legge n. 124 del 2007 sul sistema di informazione per la sicurezza della repubblica e la nuova disciplina del segreto;
   rilevato che, quanto allo specifico settore della difesa e della sicurezza nazionale, sempre in attuazione del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 1, comma 1), nel 2012 è stato adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 28Ministri, su proposta del Ministro della difesa, un primo regolamento per la individuazione delle attività di rilevanza strategica (DPCM n. 253 del 2012);
   evidenziato che l'articolo 2 del provvedimento in materia di coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale attribuisce il potere di coordinamento alla Presidenza del Consiglio;
   ritenuto che, con riferimento al predetto articolo 2, in coerenza con i generali poteri di indirizzo e coordinamento dell'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo, attribuiti al Presidente del Consiglio dall'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, per il cui esercizio il Capo dell'Esecutivo si avvale dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999, occorrerebbe fare riferimento, quale autorità di coordinamento, al Presidente del Consiglio;
   preso atto che il medesimo articolo 2, comma 2, stabilisce che la modalità di esercizio del coordinamento sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, secondo una serie di prescrizioni previste nel comma 2 relative sia agli organismi, sia alle procedure di coordinamento;
   preso, altresì, atto che l'articolo 3 individua quali amministrazioni responsabili dell'istruttoria e della proposta di esercizio dei poteri speciali il Ministero dell'economia e delle finanze, per le società da esso partecipate (direttamente o indirettamente) e, per altre società, il Ministero della difesa e quello dell'interno, secondo le rispettive competenze e stabilisce che il compito di comunicare all'impresa interessata l'esercizio del potere speciale spetta all'ufficio di coordinamento della Presidenza del Consiglio;
   tenuto conto che l'articolo 4, comma 3, nello stabilire l'obbligo di notifica per le imprese coinvolte in atti e operazioni posti all'interno di un medesimo gruppo, di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali e nell'eliminare l'operatività di tale esclusione in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza, dà attuazione all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n.21 del 2012, che delega a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il potere di definire a quali tipologie di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo si applica la relativa disciplina;
   tenuto conto che il medesimo articolo 6, commi 6 e 7, contiene alcune specificazioni in ordine al computo dei termini temporali previsti nel decreto-legge, escludendo, tra l'altro, dal computo dei predetti termini il sabato, la domenica e i giorni festivi e che tale ultima espressione potrebbe essere sostituita con la locuzione «le festività nazionali», in modo da indicare un riferimento univoco per l'intero territorio nazionale;
   ritenuto che l'articolo 8, comma 1, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi in caso di inosservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 1 del decreto legge n. 21 del 2012, attribuisce al Presidente del Consiglio la competenza a comminare le predette sanzioni, su proposta dei Ministri competenti, previo esame del gruppo di coordinamento senza tuttavia specificare la natura e la funzione dell'attività di esame svolta dal predetto gruppo di coordinamento;
   rilevato che l'osservazione del Consiglio di Stato riguardante l'articolo 9, in materia di riservatezza delle informazioni, richiama l'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale il Governo può adottare regolamenti di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400/1988) per prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi in presenza di Pag. 29gravi motivi, fra cui quelli relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale e che, tuttavia, tale potere non può essere esercitato sulla base di una fonte normativa secondaria quale quella in esame richiedendosi, invece, di volta in volta, un'apposita autorizzazione legislativa;
   rilevato, altresì, che il medesimo articolo 9, nel sottrarre all'esercizio del diritto di accesso tutte le informazioni contenute nei documenti formati per le finalità di cui al provvedimento in esame, richiama anche il comma 2, dell'articolo 24, della citata legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso riconducibili a quattro tipologie di atti;
   preso atto che occorrerebbe valutare se i procedimenti previsti dal provvedimento in esame rientrino tra le predette categorie di documenti – documenti coperti da segreto di Stato, procedimenti tributari, atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, procedimenti selettivi – ed in particolare nel caso di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsto dalla legge o dal regolamento governativo di delegificazione cui al comma 6 della legge n.241 del 1990 sopra citato;
   considerato che non è determinato con chiarezza se tale divieto legislativo di divulgazione possa discendere dalla previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 21 del 2012 che individua, tra i poteri speciali esercitabili in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, l'imposizione di specifiche condizioni alla sicurezza delle informazioni;
   ritenuto che occorre definire in modo certo un assetto normativo che sia in grado di contemperare due esigenze fondamentali ossia la riservatezza delle informazioni in una materia di tale rilevanza quale quella dell'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e la garanzia dei principi in materia di diritto di accesso regolamentati dalla legge n. 241 del 1990;
   richiamate, in particolare, le norme del provvedimento concernenti il ruolo specifico del Dicastero della difesa, con riferimento alle attività di coordinamento, alla individuazione di un responsabile di livello dirigenziale o di livello equiparato, che partecipa al gruppo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2; all'affidamento delle attività inerenti l'istruttoria e la proposta per l'esercizio dei poteri speciali nei confronti di società diverse da quelle direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze ed attinenti ai suoi ambiti di competenza, di cui all'articolo 3; ai compiti di notifica, in qualità di responsabile all'istruttoria e alla proposta, della proposta di esercizio dei poteri speciali alla Presidenza del Consiglio indicando le minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, di cui all'articolo 6;
   espressa, infine, soddisfazione per la previsione della comunicazione alle Commissioni parlamentari da parte dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio in occasione della adozione del decreto del Presidente del Consiglio di esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 6,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, siano sostituite le parole «La Presidenza del Consiglio» con le parole «Il Presidente del Consiglio»; Pag. 30
   2) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole «elementi informativi» sia aggiunta la parola «fondati»;
   3) all'articolo 6, comma 7, siano sostituite le parole «giorni festivi» con le parole «festività nazionali»;
   4) all'articolo 8, comma 1, sia definita la natura e la funzione dell'attività di esame che il gruppo di coordinamento deve svolgere nell'ambito della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 4 e 5 del decreto legge n. 21 del 2012;
   5) pur condividendo la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni in una materia di tale rilevanza quale quella dell'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, si valuti una formulazione dell'articolo 9 che contemperi tale esigenza con i principi in materia di diritto di accesso regolamentati dalla legge n. 241 del 1990.