CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 14 dicembre 2013
141.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
  233-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:
  «1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1, articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, integrati dai territori individuati dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a partire dal 20 maggio 2012.
  1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al precedente comma 1-bis sono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» entrato in vigore a partire dal 1o gennaio 2007, o ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 20 dicembre 2007 n. 1535 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, entrato in vigore a partire dal 1o gennaio 2008, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati.
  1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2, articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.».
1. 3362. VIII Commissione.

  Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:
  233-bis. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexties, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Pag. 22Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 151,3 milioni.
1. 3366. VIII Commissione.

  Dopo il comma 233, inserire il seguente:
  233-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
1. 3369. VIII Commissione.

  Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
  233-bis. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della Regione Veneto è tenuto a presentare al Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.
1. 2533. Moretti, Guerra, Ginato, Sbrollini, Crimì.

  Al comma 252, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione ai Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;
   b) sostituire la lettera g) con la seguente:
    g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza,»;
   c) dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla parola: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».
1. 617. Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 259, dopo le parole: sono rideterminati inserire le seguenti:, ai sensi dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e sostituire la parola: pari con le seguenti: in misura non inferiore.
*1. 3308. La IV Commissione.

  Al comma 259, dopo le parole: sono rideterminati inserire le seguenti:, ai sensi dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Pag. 23codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e sostituire la parola: pari con le seguenti: in misura non inferiore.
*1. 2324. Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciulli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

  Al comma 259, dopo la parola: euro aggiungere la seguente: rispettivamente.
1. 1282. Basilio, Artini, Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Castelli, Sorial.

  Al comma 285, secondo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale aggiungere le seguenti: e, con una apposita relazione annuale, al Parlamento,.
1. 1133. (Nuova formulazione) Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:
  306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dai ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
  306-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 3396. I Commissione.

  Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:
  306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dai ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
  306-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 2115. Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Nardella, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia, Carra.

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  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti».
1. 387. Pisicchio.

  Al comma 322, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento;
   b) sostituire la lettera d) con le seguenti:
    d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    e) nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: «Per le medesime finalità».
1. 3438. Il Relatore.

  Al comma 339, quarto periodo, dopo le parole: delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia.
1. 3039. Leone.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO 1.3438 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 1.3438 Relatore apportare le seguenti modificazioni:

  alla lettera a) sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 100 per cento;

  alla lettera b) capoverso lettera d) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento e sopprimere le parole da: Per le pensioni di importo fino a: concorrenza del predetto limite maggiorato;

  alla lettera e):
   a) sostituire le parole:
40 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) sopprimere le parole: per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   c) dopo le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS aggiungere le seguenti: e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
   d) sostituire le parole: con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo con le seguenti: con riferimento alle fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo;
   e) dopo le parole: con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS aggiungere le seguenti: Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante le maggiori entrate afferenti dalle seguenti disposizioni:
   a) dopo il comma 173 inserire il seguente: «173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.»
   b) dopo il comma 290 inserire il seguente: «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.»
0. 1. 3438. 4. Marcon, Boccadutri, Melilla, Di Salvo, Airaudo, Placido.

(Inammissibile)

  All'emendamento 1.3438 Relatore sono apportate le seguenti modificazioni:

  alla lettera a) sostituire le parole: «95 per cento con le seguenti: «100 per cento;

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  alla lettera b) capoverso lettera d) sostituire le parole: «50 per cento con le seguenti: «75 per cento e sopprimere le parole da: Per le pensioni di importo fino a: concorrenza del predetto limite maggiorato;

  alla lettera e):
   a) sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) sopprimere le parole: per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   c) dopo le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS aggiungere le seguenti: e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
   d) le parole: con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo con le seguenti: con riferimento alle fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo;
   e) dopo le parole: con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. aggiungere le seguenti: Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
0. 1. 3438. 5. Boccadutri, Melilla, Marcon, Di Salvo, Airaudo, Placido.

(Inammissibile)

  All'emendamento 1.3438 Relatore apportare le seguenti modificazioni:

  alla lettera a) sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 100 per cento;

  alla lettera b) capoverso lettera d) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento e sopprimere le parole da: Per le pensioni di importo fino a: concorrenza del predetto limite maggiorato;

  alla lettera e):
   a) sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) sopprimere le parole: per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   c) dopo le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS aggiungere le seguenti: e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
   d) sostituire le parole: con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo con le seguenti: con riferimento alle fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante le maggiori entrate afferenti dalle seguenti disposizioni:
   a) dopo il comma 173 inserire il seguente: «173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi».
   b) dopo il comma 290 inserire il seguente: «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.»
0. 1. 3438. 3. Marcon, Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Placido.

(Inammissibile)

Pag. 27

  All'emendamento 1.3438 Relatore apportare le seguenti modificazioni:

  alla lettera a) sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 100 per cento;

  alla lettera b) capoverso d) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento e sopprimere le parole da: . Per le pensioni di importo fino a: concorrenza del predetto limite maggiorato;

  alla lettera e):
   a) sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) sopprimere le parole: per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   c) dopo le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS aggiungere le seguenti: e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
   d) sostituire le parole: con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo con le seguenti: con riferimento alle fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo.
0. 1. 3438. 2. Melilla, Marcon, Placido, Di Salvo, Airaudo, Boccadutri.

(Inammissibile)

  All'emendamento 1.3438 Relatore, apportare le seguenti modificazioni:

  alla lettera a) sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 100 per cento;

  alla lettera b) capoverso lettera d) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento;

  alla lettera e):
   a) sostituire le parole:
40 per cento con le seguenti: 50 per cento e le parole: 45 per cento con le seguenti: 60 per cento;
   b) sostituire le parole: con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo con le seguenti: con riferimento alle fasce di importo superiori a nove volte il trattamento minimo.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante le maggiori entrate afferenti dalle seguenti disposizioni:
   a) dopo il comma 173 aggiungere il seguente: «113-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi».
   b) dopo il comma 290 aggiungere il seguente: «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
0. 1. 3438. 8. Marcon, Melilla, Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Placido.

(Inammissibile)

  All'emendamento 1.3438 Relatore apportare le seguenti modificazioni:

  alla lettera a) sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 100 per cento;

  alla lettera b) capoverso lettera d) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento;

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante le maggiori entrate afferenti dalle seguenti disposizioni:
   a) dopo il comma 173, aggiungere il seguente: «173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi». Pag. 28
   b) dopo il comma 290, aggiungere il seguente: «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
0. 1. 3438. 7. Marcon, Melilla, Boccadutri, Placido, Di Salvo, Airaudo.

  All'emendamento 1.3438 Relatore sono apportate le seguenti modificazioni:

  alla lettera a) sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 100 per cento;

  alla lettera b) capoverso lettera d) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
0. 1. 3438. 6. Boccadutri, Airaudo, Melilla, Marcon, Placido, Di Salvo.

(Inammissibile)

  All'emendamento del relatore 1.3438 sostituire la lettera e) con la seguente:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

  Conseguentemente: sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

  Al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 1.060 milioni e le parole: 700 milioni con le seguenti: 1.700 milioni e le parole: 1410 milioni con le seguenti: 2.410 milioni.

  Dopo il comma 391 aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, dopo le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;
   b) ai commi 9-10-11 e 12, le parole: Io gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: Io gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
   e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013; Pag. 29
   f) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.
0. 1. 3438. 1. Rostellato, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello.

  Al comma 322, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento;
   b) sostituire la lettera d) con le seguenti:
    d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   e) nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: «Per le medesime finalità».
1. 3438. Il Relatore.

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