CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 dicembre 2013
139.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 6, interessate dai progetti pilota di cui al comma 7, sono definiti con l'accordo di partenariato.
1. 1587. De Mita.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protette, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e per valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché per sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che a livello internazionale garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari Made in Italy ed in tal senso per agevolare il contrasto al fenomeno dell’Italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART) diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo».

  Conseguentemente, al comma 161, sostituire le parole: 285 milioni di euro, con le seguenti: 283 milioni di euro.
1. 221. Mongiello, Di Gioia.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di internazionalizzazione del sistema produttivo.
1. 1656. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).
1. 2111. Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Piras.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con Pag. 220preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente.».
1. 3388. XIII Commissione.

  Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22, primo periodo, è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 2319. (Nuova formulazione) Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciulli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

  Al comma 31, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: di concerto, aggiungere le parole: con il Ministro con delega alle politiche giovanili e.
1. 2032. Bonomo, Chaouki.

  Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   0a) al primo periodo, sostituire le parole: che viene contestualmente soppresso con le seguenti fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera;
   a) dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
*1. 1982. ( Nuova formulazione) Causi.

  Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   0a) al primo periodo, sostituire le parole: che viene contestualmente soppresso con le seguenti fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera;
   a) dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
*1. 2386. ( Nuova formulazione) Zanetti, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

  Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
  31-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, n. 6) del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali». Pag. 221
   31-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
1. 1964. Causi, Braga, Baruffi.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».
1. 1978. Causi.

Pag. 222

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposti, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi comprese la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020.
  9-quater. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 9-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 9-ter del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 9-bis sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
  9-quinquies. A decorrere dall'anno 2016, al relativo onere, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Pag. 223legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 3440. Il Relatore.

  Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. All'articolo 12, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: «2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione ed inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».
1. 3439. Il Relatore.

  Al comma 322, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento;
   b) sostituire la lettera d) con le seguenti:
    d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    e) nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: «Per le medesime finalità».
1. 3438. Il Relatore.

  Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli Organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
1. 3437. Il Relatore.