CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2013
135.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2013

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ

ART. 1.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -1.500;
   2015: -1.500;
   2016: -1.500.
1865/XIII/1.1. Cenni, Mariani, Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 16, dopo le parole: Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, aggiungere le seguenti:, in possesso di beni agricoli e a vocazione agricola non inferiori al compendio minimo di 3 ettari di superficie agricola,.
1865/XIII/1.2. Zaccagnini.

  Al comma 16, dopo le parole: devono essere prioritariamente rivolti, aggiungere le seguenti:, nella misura del 50 per cento, a cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono esercitare attività agricola, nella misura del 30 per cento a giovani imprenditori agricoli e ittici per accedere ai fondi in forma di enfiteusi, e.
1865/XIII/1.3. Zaccagnini.

Pag. 382

  Sopprimere il comma 17.
1865/XIII/1.4. Oliverio.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  
17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente» con le seguenti parole «indicano nell'autofattura le generalità del cedente» e sostituire le parole «senza diritto di detrazione» con le parole «con diritto di detrazione».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -8.000;
   2015: -8.000;
   2016: -8.000.
1865/XIII/1.5. Sani.
(Approvato)

  Il comma 18, è sostituito dal seguente:
  
18. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti «da locare o cedere in enfiteusi nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante».
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1865/XIII/1.6. Zaccagnini.

  Il comma 18, è sostituito dal seguente:
  
18. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti «da locare nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante» e dopo le parole «superiore a 100.000 euro.» aggiungere il seguente periodo «I terreni agricoli individuati dovranno essere suddivisi in tre liste che abbiano come unico criterio di divisione quello determinato dal valore del bene. Per ognuna delle tre liste si applica la suddivisione prevista dell'80 per cento per la locazione o enfiteusi e del 20 per cento per l'alienazione».
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1865/XIII/1.7. Zaccagnini.

  Al comma 18, dopo le parole: i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7, inserire le seguenti: sono concessi, nella misura del 50 per cento, a canone agevolato, Pag. 383a cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono esercitare attività agricola, secondariamente, nella misura del 30 per cento, sono concessi in forma di enfiteusi a giovani imprenditori agricoli e ittici, e, infine, nella misura del 20 per cento,
1865/XIII/1.8. Zaccagnini.

  Al comma 18, dopo le parole al comma 7 aggiungere le seguenti:, per la quota posta in vendita,.

  Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  
18-bis. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 7, le parole «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1865/XIII/1.9. Zaccagnini.

  Al comma 19, aggiungere, in fine, se seguenti parole:, istituendo, altresì, una graduatoria, che dia priorità ai nuclei familiari con disoccupati e conseguenti parametri ISEE, tra gli esclusi per l'assegnazione di ulteriori terreni resisi disponibili.
1865/XIII/1.10. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  
20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente: alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   voce
Ministero dell'economia e delle finanze:
   2014: --
   2015: -20.000;
   2016: -20.000;
   voce: Ministero degli affari esteri:
   2014: --
   2015: -12.800;
   2016: -23.700.
1865/XIII/1.11. Il Relatore.
(Approvato)

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  «20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

  Conseguentemente: alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   voce
Ministero dell'Economia e delle finanze:
   2014: –;
   2015: – 20.000;
   2016: – 20.000;
   voce Ministero degli Affari Esteri:
   2014: –;
   2015: – 12.800;
   2016: – 23.700.
1865/XIII/1.12. Pelillo, Oliverio, Petrini, Antezza, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 20, è inserito il seguente:
  «20-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e Pag. 384successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  “3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;
   b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;
   c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”».
1865/XIII/1.13. Il Relatore.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziate risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -5.000;
   2015: -5.000;
   2016: -5.000.
1865/XIII/1.14. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 26 sostituire le lettera da a) a c) con le seguenti:
   a) al primo periodo, le parole «piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «imprese, comprese le imprese agricole»;
   b) al secondo periodo, le parole «piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «imprese, comprese le imprese agricole»;
   c) al secondo periodo, dopo le parole «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno all'economia,».
1865/XIII/1.15. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 63, aggiungere infine i seguenti periodi: Le disponibilità finanziarie dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto. A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2014 chiunque intenda Pag. 385effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al secondo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 50 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al secondo periodo pari al 60 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.
1865/XIII/1.16. Il Relatore.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma.
1865/XIII/1.17. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
  83-bis. Al fine di tutelare le specificità della pesca tradizionale e stagionale ed evitare i disagi che lo svolgimento di attività di pesca costiera può determinare nei confronti della navigazione da diporto, è consentita la pesca, con l'utilizzo dell'attrezzo denominato «ferrettara», purché di lunghezza non superiore a 2,5 chilometri e con una maglia di apertura non superiore a 180 millimetri, nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto di ogni anno, nei limiti stabiliti dall'atto di abilitazione all'esercizio dell'attività, e comunque a una distanza di più di tre miglia dalla costa. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a modificare il proprio decreto 21 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente comma. I proprietari delle unità di pesca abilitate all'utilizzo della ferrettara e del Pag. 386palangaro, nello svolgimento dell'attività di pesca, possono utilizzare e detenere a bordo uno solo di tali attrezzi. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi delle norme vigenti.
1865/XIII/1.18. Catanoso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
  83-bis. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
1865/XIII/1.19. Catanoso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
  83-bis. Per fa fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell'attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per medesimo settore, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare. Il trattamento di cui al precedente periodo è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per le ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1865/XIII/1.20. Catanoso.

  Dopo il comma 83 inserire i seguenti:
  83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 luglio 1998, n. 230.
1865/XIII/1.21. Catanoso.

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
  99-bis. La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 KWp, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è considerata attività connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
1865/XIII/1.22. Marrocu, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 118 è inserito il seguente:
  118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 387legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dal 1o gennaio 2014.
1865/XIII/1.23. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Martella.
(Approvato)

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 123, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1865/XIII/1.24. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
1865/XIII/1.25. Ferrari, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 133, ultimo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2014 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –;
   2015: -5.000;
   2016: -5.000.
1865/XIII/1.26. Ferrari.

  Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -5.000;
   2015: -5.000;
   2016: -5.000.
1865/XIII/1.26.  (Nuova formulazione) Ferrari.
(Approvato)

Pag. 388

  Dopo il comma 168 aggiungere il seguente:
  168-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «nell'anno 2009», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «Detto limite non si applica al personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, impiegato per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea».
1865/XIII/1.27. Cenni, Mariani, Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 183, inserire i seguenti:
  183-bis. Al fine di incrementare il sostegno alla ricerca scientifica applicata al settore della pesca e dell'acquacoltura nel rispetto del principio di pari opportunità tra differenti soggetti che svolgono attività di ricerca e con l'obiettivo di evitare il formarsi di situazioni di disparità con la ricerca istituzionale, non meno del 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura in favore della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
  183-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 183-bis, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.
1865/XIII/1.28. Mongiello.

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
1865/XIII/1.29. Oliverio, Venittelli.
(Approvato)

  Al comma 188, aggiungere in fine il seguente periodo: «e per il cui rafforzamento è autorizzata la spesa ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2014.».

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: -5.000.
1865/XIII/1.30. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 189, dopo le parole Xylella fastidiosa inserire le seguenti: e dai batteri della Cinipide del castagno, del Citrus Tristeza Virus, della Flavescenza dorata e del Pseudomonas syringae e dagli imenotteri Vespa Velutina e del Dryocosmus Kuriphilus
1865/XIII/1.31.  Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 189, al primo periodo, dopo le parole: Xylella fastidiosa inserire le seguenti: e da altri batteri ed imenotteri che saranno individuati dal Ministero della salute in relazione al riscontro di specifiche emergenze, e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 6 milioni; al secondo periodo sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: si provvede, per la quota di 5 milioni di euro, mediante riduzione.

Pag. 389

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -1.000;
   2015: -1.000;
   2016: -1.000;
1865/XIII/1.31. (Nuova formulazione) Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 189 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il capitolo di spesa di 5 milioni di euro di cui al presente comma, si intende ripartito, per la parte relativa alla ricerca scientifica delle cause del «complesso di disseccamento rapido degli ulivi» (CDRO) tra le varie Università del territorio regionale e nazionale e, che ad esse vengano affiancati osservatori indipendenti non di nomina ministeriale, per indagare le concause nel CDRO dell'utilizzo massiccio di fitofarmaci negli ultimi decenni.
1865/XIII/1.32. Zaccagnini.

  Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
  190-bis. Per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di sotto dei 40 anni, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: -10.000;
   2015: -10.000;
   2016: -5.000.
1865/XIII/1.33. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 190, inserire il seguente:
  190-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di miglioramento genetico del bestiame da parte delle Associazioni Nazionali Allevatori, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: -11.000;
1865/XIII/1.34. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

Pag. 390

  Dopo il comma 190, inserire il seguente:
  190-bis. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 e svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione Italiana Allevatori, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascun anno 2014 e 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: -14.000;
   2015: -14.000.
1865/XIII/1.35. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole 26,5 milioni con le seguenti 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole attività produttiva inserire le seguenti e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

  Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;
   c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: -20.000.
1865/XIII/1.36.  (Nuova formulazione) Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
  317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali dell'ente».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: -1.000;
   2015: -1.000;
   2016: -1.000.
1865/XIII/1.37. Sani.
(Approvato)

  Al comma 418, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

  Conseguentemente al comma 419. sostituire le parole 12 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
1865/XIII/1.38.  Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Oliverio, Catania.

Pag. 391

  Al comma 418, aggiungere in fine, le seguenti parole:, dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  Conseguentemente al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
1865/XIII/1.39. Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Oliverio, Catania.

  Dopo il comma 418, aggiungere, in fine, il seguente:
  418-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, le parole: «di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 4-ter».
   b) Dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  4-ter le agevolazioni tributarie previste dal comma 4-bis sono applicabili quando:
   1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra;
   2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
   3) l'acquirente o il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento, salvo i casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.

  Conseguentemente al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
1865/XIII/1.40. Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Oliverio, Catania.

  Dopo il comma 419, inserire il seguente:
  419-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014».
1865/XIII/1.41. Mongiello.

  Dopo il comma 419, sono inseriti i seguenti:
  419-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a cinquantamila»;Pag. 392
   b) al comma 2, in fine, le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro seimila a sessantaduemila».

  419-ter. Le disposizioni di cui al comma 24-bis si applicano anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1865/XIII/1.42. Oliverio.

  Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.
1865/XIII/1.43. Oliverio.
(Approvato)

  Al comma 471, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

  Conseguentemente al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni e 151 milioni con le seguenti 500 milioni.
1865/XIII/1.44. Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Oliverio, Catania.
(Approvato)

  Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 81».

  Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:
  505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.
  505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 505-quater.
  505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1865/XIII/1.45. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 505, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   d) al comma 8, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.

  Conseguentemente, dopo il comma 507, sono inseriti i seguenti:
  507-bis. All'articolo 9, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le seguenti parole: «ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  507-ter. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
1865/XIII/1.46. Il Relatore.

  Al comma 505, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   d) al comma 5, le parole: «pari a 135» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 165» e le parole «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 50»; nel Pag. 393medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110».
1865/XIII/1.47. Il Relatore.

  Al comma 505, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base.»
1865/XIII/1.48. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 524, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

  Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali Decreto Legislativo n. 102 del 2004, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP + 30.000;
    CS + 30.000.
1865/XIII/1.49. Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2014: -5.000;
   2015: -5.000;
   2016: -5.000;

  voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
   2014: + 5.000;
   2015: + 5.000;
   2016: + 5.000.
1865/XIII/Tab.A.1. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000;
   2015: – 6.000;
   2016: – 6.000.

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: art. 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 6.000;
   2015: + 6.000;
   2016: + 6.000.
*1865/XIII/Tab. A.2. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

Pag. 394

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000;
   2015: – 6.000;
   2016: – 6.000.

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: art. 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 6.000;
   2015: + 6.000;
   2016: + 6.000.
*1865/XIII/Tab. A.3. Catanoso.
(Approvato)

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:
  18-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al periodo precedente è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente.
1865/XIII/1.100. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 395

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

  La XIII Commissione,
   esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1866-bis Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato),
   considerato che:
    la manovra, come approvata dal Senato, configura interventi importanti e strategici per il comparto agricolo, essendo rivolta, da un lato, a sostenere l'attività d'impresa, anche attraverso misure a favore dei giovani agricoltori, e il ripristino di alcune agevolazioni fiscali e, dall'altro, a prevedere alcuni stanziamenti per far fronte a talune specifiche emergenze, quali per esempio quelle di carattere fitosanitario, che interessano particolari settori produttivi agricoli;
    resta ancora da chiarire quale tassazione immobiliare sarà applicata nel 2014 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, essendo particolarmente urgente eliminare, quanto all'applicazione dell'IMU, distorsioni e carichi eccessivi sul comparto agricolo, che ne frenerebbero inevitabilmente lo sviluppo e la crescita;
    risulta, inoltre, particolarmente penalizzante quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 1 che aumenta e prolunga ai due periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 gli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte sui redditi dell'imprenditoria agricola,
    tale disposizione modifica in parte quanto previsto dai commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che hanno abrogato, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, i commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente: la facoltà per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio; per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la facoltà di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento;
    l'abrogazione di tali disposizioni si pone in contrasto con l'intento di favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola in un settore caratterizzato Pag. 396ancora oggi dalla preponderante presenza di imprese individuali, in molti casi su base familiare, e risulta in netta controtendenza con le politiche finora adottate che utilizzano lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese;
    il settore tartuficolo richiederebbe un intervento normativo specifico, sul quale, peraltro, sta lavorando la Commissione, in modo da rendere tracciabile il prodotto e riformare il sistema fiscale per far emergere i proventi percepiti e contrastare il fenomeno dell'evasione;
    per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali inscritti nella previdenza agricola e aventi meno di 40 anni, risulta estremamente importante, oltre alle disposizioni già contenute nei commi 16, 18 e 19 dell'articolo 1, prevedere un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli;
    i recenti eventi alluvionali occorsi in Sardegna, come gli altri eventi atmosferici eccezionali verificatesi nel corso del 2012 e nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 in Toscana nonché in altre regioni, quali la Basilicata, la Puglia e l'Abruzzo, hanno provocato danni particolarmente ingenti all'agricoltura, la cui attività risulta strettamente legata alle politiche di gestione del territorio e alla sua corretta manutenzione;
    a tal fine risulta particolarmente urgente prevedere interventi rivolti a ristrutturare la rete irrigua agricola, evitando dispersioni della risorsa e prevedendo sistemi efficienti di irrigazione del territorio agricolo;
    uno dei principali problemi dell'impresa agricola è l'accesso al finanziamento bancario, sia per la specificità del credito agricolo sia per l'esiguità delle risorse a disposizione, anche in ragione delle restrizioni imposte alle banche nell'erogazione del credito in base agli accordi di Basilea; risulta, quindi, particolarmente importante includere le imprese agricole tra i soggetti beneficiari degli interventi posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti a favore delle imprese;
    il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 1, comma 139, risulta dotato di una copertura non sufficiente rispetto alle esigenze di assistenza sociale a favore delle persone indigenti e, nelle more dell'approvazione a livello europeo di nuovi stanziamenti, richiederebbe un finanziamento aggiuntivo;
    il settore bieticolo-saccarifero ancora attende la corresponsione di parte dei finanziamenti nazionali previsti in base agli accordi di ristrutturazione sottoscritti nel 2006; il comparto ha investito ingenti risorse finanziarie per nuovi investimenti e dovrà confrontarsi, in base agli accordi raggiunti con la riforma della politica agricola comune, con la cessazione, a partire dal 2017, delle quote di produzione dello zucchero;
    l'emergenze fitosanitarie investono in misura preoccupante diversi comparti agricoli produttivi; oltre all'emergenza sanitaria provocata dal batterio della Xylella fastidiosa, considerato una delle probabili cause del diffondersi del disseccamento rapido della pianta di ulivo nella regione Puglia, sussistono altre emergenze, quali quella legata alla diffusione di un insetto parassita, il «Cinipide galligeno del castagno» (Dryocosmus kuriphilus), che attacca le piante di castagno, riducendo drasticamente, quantitativamente e qualitativamente la produzione dei frutti e pregiudicando la stessa sopravvivenza degli alberi

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2014:
   1) all'articolo 1, commi 480-504, prevedere, al pari di quanto stabilito nel decreto-legge n. 183 del 2013 che ha esentato i fabbricati rurali ed i terreni agricoli Pag. 397dal pagamento per il 2013 della seconda rata dell'IMU, un'esenzione permanente dalla stessa IMU per detti terreni e fabbricati, qualora posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
   2) all'articolo 1, comma 26, includere le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle operazioni realizzate dalla Cassa depositi e prestiti, consistenti nella concessione di finanziamenti, prestazioni di garanzie ed assunzione di capitale di rischio e debito;
   3) all'articolo 1, comma 20, sostituire la disposizione ivi contenuta con la previsione dell'abrogazione dei commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 226 e la reviviscenza, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   4) all'articolo 1, dopo il comma 16, prevedere un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2012 per i canoni di affitto dei terreni agricoli da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli che non hanno compiuto i quaranta anni;
   5) all'articolo 1, commi 220, aumentare lo stanziamento previsto al fine di includere i contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 2012 e di ottobre, novembre e dicembre 2013, nonché per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica;
   6) all'articolo 1, comma 139, stabilire un adeguato e significativo aumento per la dotazione del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti;
   7) all'articolo 1, comma 185, ripristinare lo stanziamento originariamente previsto pari a 5 milioni di euro a favore del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
   8) all'articolo 1, comma 189, prevedere un aumento del finanziamento per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, disponendo che esso possa essere utilizzato anche in altri casi di emergenze sanitarie che saranno di volta in volta individuate dalle Autorità competenti;
   9) all'articolo 1, dopo il comma 17,inserire il seguente: 17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente» con le seguenti parole «indicano nell'autofattura le generalità del cedente» e sostituire le parole «senza diritto di detrazione» con le parole «con diritto di detrazione;
   10) all'articolo 1, dopo il comma 18, prevedere che una quota minima del 20 per cento dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola sia destinata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile.

Pag. 398

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La XIII Commissione,
   esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1866-bis Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato),
   premesso che:
    il disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), contrariamente a quanto affermato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in più occasioni, non presenta nessuna misura di rilievo per il settore primario;
    rifinanziamento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, pur trovandoci pienamente d'accordo nel principio, presenta più di una criticità nella modalità di gestione: sia per quanto riguarda il ruolo di AGEA sia perché non si privilegia il recupero del cibo invenduto ed inutilizzato rispetto all'acquisto, come peraltro ci chiede l'Unione Europea;
    altri rilievi devono essere fatti in riferimento al finanziamento di attività di sensibilizzazione: riteniamo che ci sia poco da sensibilizzare e molto da fare, prima tra tutti l'attivazione di misure a sostegno dell'occupazione, strumento principe per combattere la povertà. Finanziare attività di sensibilizzazione, a nostro avviso, espone al rischio di trasferire risorse alle solite ONG che dietro l'intento solidaristico spesso nascondono finalità di tutt'altra natura;
    la modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, che riporta in capo ad AGEA le funzioni di coordinamento relative alle attività tecnico operative in ambito PAC, ci trova assolutamente contrari, in quanto la ormai acclarata malagestione dell'Agenzia dovrebbe suggerire di riformare completamente la struttura a partire da una revisione dei compiti ad essa assegnati. Segnaliamo inoltre che tale funzione era stata trasferita in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per finalità di contenimento dei costi e di razionalizzazione delle risorse, appena un anno fa;
    riteniamo, altresì, insufficienti le misure a favore dei giovani agricoltori per i quali si dispongono soltanto una serie di priorità nell'ambito di norme già esistenti che nulla innovano;Pag. 399
    ci preme sottolineare negativamente la mancata reintroduzione dell'agevolazione relativa alla possibilità per le aziende agricole di determinare il reddito su base catastale. Noi abbiamo proposto di reintrodurre tale possibilità, escludendo le imprese che producono e vendono energia al fine di circoscrivere il costo dell'agevolazione stessa;
    ci saremmo aspettati, infine, un intervento decisivo in materia di fiscalità agricola per mettere a regime l'esenzione degli immobili rurali ad uso strumentale dei terreni agricoli dall'IMU e per svincolare dal Patto di Stabilità interno la quota di cofinanziamento dei programmi di sviluppo rurale (PSR) al fine di utilizzare pienamente le risorse previste nella prossima programmazione 2014-2020;
    restiamo, tra l'altro, ancora in attesa della legge delega per il riordino dell'agroalimentare che non è stata ancora assegnata a questa Commissione, mentre il settore primario è l'unico che, nonostante la grave crisi economica, presenta segnali di crescita, sia in ambito occupazionale sia per ciò che riguarda l'export di prodotti DOP all'estero,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  alle seguenti condizioni:
   a) che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (comma 139) sia destinato per l'85 per cento alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; e che la gestione delle risorse di tale fondo sia affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   b) che si lascino in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni (comma 187) a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, connesse alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune;
   c) che si indirizzino le risorse previste dal comma 188, per iniziative di controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, verso strutture ed enti già esistenti e pienamente funzionanti;
   d) che le risorse previste dal comma 189, per potenziare il servizio fitosanitario nazionale siano distribuite estendendo la priorità nell'assegnazione delle stesse alle diverse emergenze nazionali, attraverso una scelta operata a livello ministeriale sulla base di un'analisi dei rischi;
   e) che non sia superato il limite di 19 anni per le concessioni demaniali ad uso pesca e acquacoltura (comma 183);
  e con le seguenti osservazioni:
   valutare l'opportunità di ripristinare l'agevolazione relativa alla possibilità per le aziende agricole di determinare il reddito su base catastale (comma 20) introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 e soppressa dalla legge di stabilità per il 2013, escludendo dall'agevolazione gli imprenditori agricoli che producono e vendono energia elettrica;
   valutare la possibilità di escludere dal patto di stabilità interno delle regioni la quota di cofinanziamento regionale per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale (PSR);
   valutare la possibilità di mettere a regime l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli e i beni strumentali all'attività agricola.
«Loredana Lupo, Silvia Benedetti, Massimiliano Bernini, Filippo Gallinella, Chiara Gagnarli, Giuseppe L'Abbate e Paolo Parentela del gruppo Movimento cinque stelle».

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

PROPOSTA DI RELAZIONE RIFORMULATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1866-bis Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato),
   considerato che:
    la manovra, come approvata dal Senato, configura interventi importanti e strategici per il comparto agricolo, essendo rivolta, da un lato, a sostenere l'attività d'impresa, anche attraverso misure a favore dei giovani agricoltori, e il ripristino di alcune agevolazioni fiscali e, dall'altro, a prevedere alcuni stanziamenti per far fronte a talune specifiche emergenze, quali per esempio quelle di carattere fitosanitario, che interessano particolari settori produttivi agricoli;
    resta ancora da chiarire quale tassazione immobiliare sarà applicata nel 2014 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, essendo particolarmente urgente eliminare, quanto all'applicazione dell'IMU, distorsioni e carichi eccessivi sul comparto agricolo, che ne frenerebbero inevitabilmente lo sviluppo e la crescita;
    risulta, inoltre, particolarmente penalizzante quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 1 che aumenta e prolunga ai due periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 gli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte sui redditi dell'imprenditoria agricola,
    tale disposizione modifica in parte quanto previsto dai commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che hanno abrogato, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, i commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente: la facoltà per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio; per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la facoltà di determinare il Pag. 401reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento;
    l'abrogazione di tali disposizioni si pone in contrasto con l'intento di favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola in un settore caratterizzato ancora oggi dalla preponderante presenza di imprese individuali, in molti casi su base familiare, e risulta in netta controtendenza con le politiche finora adottate che utilizzano lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese;
    il settore tartuficolo richiederebbe un intervento normativo specifico, sul quale, peraltro, sta lavorando la Commissione, in modo da rendere tracciabile il prodotto e riformare il sistema fiscale per far emergere i proventi percepiti e contrastare il fenomeno dell'evasione;
    per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali inscritti nella previdenza agricola e aventi meno di 40 anni, risulta estremamente importante, oltre alle disposizioni già contenute nei commi 16, 18 e 19 dell'articolo 1, prevedere un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli;
    i recenti eventi alluvionali occorsi in Sardegna, come gli altri eventi atmosferici eccezionali verificatesi nel corso del 2012 e del 2013 in Toscana nonché in altre regioni, quali la Basilicata, la Puglia, l'Abruzzo e la Lombardia, hanno provocato danni particolarmente ingenti all'agricoltura, la cui attività risulta strettamente legata alle politiche di gestione del territorio e alla sua corretta manutenzione;
    a tal fine risulta particolarmente urgente prevedere interventi rivolti a ristrutturare la rete irrigua agricola, evitando dispersioni della risorsa e prevedendo sistemi efficienti di irrigazione del territorio agricolo;
    uno dei principali problemi dell'impresa agricola è l'accesso al finanziamento bancario, sia per la specificità del credito agricolo sia per l'esiguità delle risorse a disposizione, anche in ragione delle restrizioni imposte alle banche nell'erogazione del credito in base agli accordi di Basilea; risulta, quindi, particolarmente importante includere le imprese agricole tra i soggetti beneficiari degli interventi posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti a favore delle imprese;
    il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 1, comma 139, risulta dotato di una copertura non sufficiente rispetto alle esigenze di assistenza sociale a favore delle persone indigenti e, nelle more dell'approvazione a livello europeo di nuovi stanziamenti, richiederebbe un finanziamento aggiuntivo;
    il settore bieticolo-saccarifero ancora attende la corresponsione di parte dei finanziamenti nazionali previsti in base agli accordi di ristrutturazione sottoscritti nel 2006; il comparto ha investito ingenti risorse finanziarie per nuovi investimenti e dovrà confrontarsi, in base agli accordi raggiunti con la riforma della politica agricola comune, con la cessazione, a partire dal 2017, delle quote di produzione dello zucchero;
    l'emergenze fitosanitarie investono in misura preoccupante diversi comparti agricoli produttivi; oltre all'emergenza sanitaria provocata dal batterio della Xylella fastidiosa, considerato una delle probabili cause del diffondersi del disseccamento rapido della pianta di ulivo nella regione Puglia, sussistono altre emergenze, quali quella legata alla diffusione di un insetto parassita, il «Cinipide galligeno del castagno» (Dryocosmus kuriphilus), che attacca le piante di castagno, riducendo drasticamente, quantitativamente e qualitativamente la produzione dei frutti e pregiudicando la stessa sopravvivenza degli alberi
    occorre garantire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali uno stanziamento aggiuntivo pari a 5.000 Pag. 402di euro per il 2014 per l'acquisizione dei diritti relativi al segnale televisivo per le corse ippiche estere;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2014:
   1) all'articolo 1, commi 480-504, prevedere, al pari di quanto stabilito nel decreto-legge n. 183 del 2013 che ha esentato i fabbricati rurali ed i terreni agricoli dal pagamento per il 2013 della seconda rata dell'IMU, un'esenzione permanente dalla stessa IMU per detti terreni e fabbricati, qualora posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
   2) all'articolo 1, comma 26, includere le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle operazioni realizzate dalla Cassa depositi e prestiti, consistenti nella concessione di finanziamenti, prestazioni di garanzie ed assunzione di capitale di rischio e debito;
   3) all'articolo 1, comma 20, sostituire la disposizione ivi contenuta con la previsione dell'abrogazione dei commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 226 e la reviviscenza, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   4) all'articolo 1, dopo il comma 16, prevedere un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2012 per i canoni di affitto dei terreni agricoli da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli che non hanno compiuto i quaranta anni;
   5) all'articolo 1, commi 220, aumentare lo stanziamento previsto al fine di includere i contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 2012 e dell'anno in corso, nonché per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica;
   6) all'articolo 1, comma 139, stabilire un adeguato e significativo aumento per la dotazione del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti;
   7) all'articolo 1, comma 185, ripristinare lo stanziamento originariamente previsto pari a 5 milioni di euro a favore del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
   8) all'articolo 1, comma 189, prevedere un aumento del finanziamento per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, disponendo che esso possa essere utilizzato anche in altri casi di emergenze sanitarie che saranno di volta in volta individuate dalle Autorità competenti;
   9) all'articolo 1, dopo il comma 17,inserire il seguente: 17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente» con le seguenti parole «indicano nell'autofattura le generalità del cedente» e sostituire le parole «senza diritto di detrazione» con le parole «con diritto di detrazione;
   10) all'articolo 1, dopo il comma 18, prevedere che una quota minima del 20 per cento dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola sia destinata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile;
   11) all'articolo 1, dopo il comma 191, inserire il seguente: 191-bis. Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è assegnato uno stanziamento aggiuntivo pari a 5.000 di euro per il 2014 per l'acquisizione dei diritti relativi al segnale televisivo per le corse ippiche estere.