CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2013
135.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo 1, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
  «22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

  Art. 62-quater. – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.
  2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1o gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.
  6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma i, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1o gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre Pag. 1221957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.
  7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
  8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2».

  23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute».
1865/VI/1. 1. Prodani, Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli».

  All'articolo 1, comma 509, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 527, inserire i seguenti:
  527-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

  527-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «97 per cento».
1865/VI/1. 2. (Inammissibile) Mucci, Della Valle, Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli».

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 1866-bis, approvata dal Senato).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014, del disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016», la relativa Nota di variazioni C. 1866-bis, approvata dal Senato, e le connesse parti del disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;
   sottolineato come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità al Senato sia stato possibile apportare numerosi miglioramenti, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, al testo del disegno di legge di stabilità;
   rilevato come uno degli obiettivi principali della politica economica del Governo debba essere costituito dalla definizione di un meccanismo che preveda la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di spending review, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;
   sottolineato come l'elemento maggiormente caratterizzante, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, del disegno di legge di stabilità, sia costituito dall'intervento normativo di riordino della tassazione immobiliare comunale e rilevato, in tale ambito, come, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sia stato introdotto un limite massimo del 10,6 per mille relativamente all'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI, come siano stanziati 500 milioni in favore dei comuni per consentire ai comuni stessi di stabilire detrazioni dalla predetta TASI a favore dell'abitazione principale, e come si preveda inoltre la possibilità, per le imprese e i professionisti, di dedurre una percentuale dell'IMU pagata sui beni strumentali dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
   evidenziato come le previsioni, di cui ai commi da 31 a 33 del disegno di stabilità, relative all'istituzione di un sistema di garanzie pubbliche per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie, costituiscano un elemento utile per superare l'attuale condizione di restrizione nell'erogazione del credito alle iniziative produttive e di consumo delle imprese e delle famiglie, ponendosi nella medesima direzione programmatica emersa con forza nel corso dell'indagine conoscitiva, svolta dalla Commissione Finanze, Pag. 124su «Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali»;
   rilevato inoltre l'elemento positivo costituito dalle previsioni, recate dal comma 80 del provvedimento, che dispongono l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP riconosciute alle imprese che incrementino la loro base occupazionale, rendendo in tal modo permanente uno strumento agevolativo che in precedenza era stato introdotto solo per un limitato periodo di tempo;
   segnalato altresì come le norme dei commi 85 e 86 consentano opportunamente di rafforzare lo strumento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale si è già rilevato particolarmente utile per favorire la patrimonializzazione delle imprese e, conseguentemente, semplificare l'accesso delle stesse al credito;
   valutata altresì con favore la proroga, disposta dal comma 87, delle detrazioni tributarie delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, che consentirà di fruire di tali agevolazioni fino a tutto il 2014, dando in tal modo maggior respiro al quadro normativo in materia e favorendo conseguentemente la possibilità di nuovi investimenti in un settore economico che ha particolarmente sofferto per la crisi economica e che, tuttavia, può costituire un importante volano per la ripresa economica nel prossimo anno;
   sottolineate positivamente le previsioni dei commi 431 e 432, le quali stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari;
   evidenziata, peraltro, la necessità di migliorare ancora alcuni aspetti del provvedimento, segnatamente per quanto riguarda i temi dell'imposizione immobiliare e delle modifiche alla disciplina sull'imposta di bollo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda la Commissione di merito a prevedere la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di spending review, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;
   2) provveda la Commissione di merito a prevedere la complessiva armonizzazione del regime di prelievo, nonché delle condizioni di gioco e delle percentuali di payout, relativamente a tutti i giochi autorizzati aventi caratteristiche fisiche, nella prospettiva indicata dalle previsioni di delega di cui all'articolo 14 del progetto di legge recante delega per la riforma del sistema fiscale;
   3) provveda la Commissione di merito a integrare la formulazione del comma 391, nel senso di eliminare l'importo fisso di 34,20 euro dell'imposta di bollo applicabile agli estratti relativi ai depositi titoli ed ai conti correnti, in quanto tale modalità di prelievo ha effetti regressivi, nella misura in cui colpisce in particolare i piccoli risparmiatori ed investitori, e prevedendo invece di prevedere un meccanismo proporzionale di calcolo della predetta imposta di bollo;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 76 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere taluni aspetti delle modifiche apportate dal Senato al regime delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed assimilati, Pag. 125le quali, in ragione del fatto che la riduzione della nuova detrazione al crescere del reddito non è allineata con l'ampiezza degli scaglioni, incidono sui rapporti tra i diversi scaglioni di reddito, aumentando il numero delle aliquote marginali effettive, che non risulterebbero più essere sempre crescenti, e determinando pertanto effetti regressivi che necessitano di essere corretti;
   b) con riferimento ai commi 107 e 108 del disegno di legge di stabilità, recanti disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (leasing), applicabili ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità, valuti la Commissione di merito come la recente modifica introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 alla disciplina in materia di deducibilità dei leasing prevedesse anch'essa l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, e come pertanto sussistano in merito tre diversi regimi fiscali, a seconda della data di stipulazione del contratto;
   c) con riferimento al comma 117, il quale, attraverso la sostituzione dei commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento – anziché del 10 per cento – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, facendo in tal modo sostanzialmente rivivere il disposto numero 41-bis della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione indicando il testo che si intende far rivivere, abrogando espressamente il numero 127-undevicies) della predetta Tabella A, Parte III, con il quale è stata stabilita l'aliquota del 10 per cento per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, chiarendo se la sostituzione del comma 489 intenda far rivivere il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006 (abrogati dal predetto comma 489), nonché specificando il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l'esecuzione delle predette prestazioni;
   d) ancora con riferimento alle disposizioni in materia di imposta di bollo sugli estratti relativi ai conti di deposito titolo e dei conti correnti, valuti la Commissione di merito, nel quadro di una complessiva correzione di tali previsioni, l'opportunità di chiarire che sugli estratti dei conti correnti bancari o postali intestati al condominio l'imposta è dovuta nella misura di 34,20 euro, eliminando in tal modo un ostacolo all'applicazione della norma che obbliga, a fini di trasparenza, ad effettuare tutti i versamenti ed i pagamenti riferibili al condominio attraverso il conto corrente;
   e) con riferimento ai commi 385 e 386, i quali prevedono che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016 e che, in mancanza di tali provvedimenti di razionalizzazione, la misura delle detrazioni per oneri prevista dal TUIR sia ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014, consideri la Commissione di merito come tali previsioni, applicabili già al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, e dunque derogatorie rispetto al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, si pongano in contrasto con le previsioni in materia stabilite dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;Pag. 126
   f) con riferimento specifico al comma 386, il quale prevede che la misura delle detrazioni per oneri previste dall'articolo 15, comma 1, del TUIR sia ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e che tale riduzione si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è «riconducibile» al citato articolo 15, comma 1, del TUIR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con certezza quali siano le detrazioni «riconducibili» al comma 1 dell'articolo 15, eventualmente demandandone la ricognizione ad un provvedimento di carattere amministrativo, al fine di evitare gravi incertezze circa la portata della disposizione;
   g) nel quadro delle modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo recate dai commi 403 e 404, i quali prevedono il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché su quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione del comma 404, il quale inserisce nell'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, dopo la nota 1-quater, la nota 5), al fine di precisare che l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento, in quanto nell'articolo 4 della predetta tariffa non è presente una nota 1-quater;
   h) con riferimento al comma 448, il quale prevede che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il richiamo all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, in quanto tale ultimo articolo risulta abrogato dal comma 502 del disegno di legge di stabilità;
   i) con riferimento al comma 451, ai sensi del quale la tariffa della TARI è commisurata all'anno solare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa;
   l) con riferimento al comma 475, il quale individua la base imponibile della TASI in quella prevista per l'applicazione dell'IMU, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se operi anche ai fini della TASI la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, la quale dispone una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
   m) con riferimento al comma 522, il quale stanzia in favore dei comuni, per il 2014, 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni stessi, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra tale previsione e quella del comma 478 che autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, senza tuttavia menzionare l'abitazione principale, indicando esplicitamente se il disposto del citato comma Pag. 127522 debba intendersi nel senso che le agevolazioni di cui al predetto comma 478 possano essere estese anche all'abitazione principale;
   n) con riferimento al comma 481, ai sensi del quale il consiglio comunale deve, tra l'altro, approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni. (C. 1866-bis Governo, approvata dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014. (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza), del disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016», la relativa Nota di variazioni, C. 1866-bis Governo, approvata dal Senato, e le connesse parti del disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;
   rilevato, in dettaglio, come la dotazione iscritta a bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate (capitolo 3890) registri un incremento, rispetto al dato assestato 2013, pari a circa 5,7 milioni di euro, attestandosi a circa 3,1 miliardi di euro;
   segnalato inoltre come la dotazione iscritta a bilancio per l'Agenzia del demanio (capitolo 3901) rechi una diminuzione di circa 373.000 euro rispetto all'assestamento 2013, attestandosi a 90,2 milioni di euro;
   segnalato inoltre come la dotazione iscritta a bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920) rechi un incremento, rispetto all'assestamento 2013, di circa 876.000 euro in termini di cassa e di competenza ed una significativa riduzione, pari a 54,7 milioni, in termini di residui, attestandosi a 961 milioni di euro;
   evidenziato, per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza dal Programma 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e dal Programma 5.1 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», come il disegno di legge di bilancio preveda, anche a seguito dell'approvazione della Nota di variazioni, rispetto alle previsioni assestate 2013, una riduzione per il 2014 di circa 234 milioni in termini di competenza e di circa 320 in termini di cassa, a fronte di un finanziamento per investimenti per 5 milioni, ai sensi del comma 64 del disegno di legge di stabilità;
   segnalato come i capitoli 3810 e 3811, relativi, rispettivamente, alle restituzioni e ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e alle restituzioni e ai rimborsi IRPEF e IRES, non subiscano modificazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013, attestandosi, rispettivamente, a 1,87 miliardi e a 3,15 miliardi di euro;
   evidenziato altresì come il capitolo 3813, relativo alle restituzioni e ai rimborsi Pag. 129delle imposte dirette effettuate dai concessionari, non subisca modificazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013, attestandosi a 9,26 miliardi di euro, mentre il capitolo 3814, relativo alle restituzioni e ai rimborsi IVA effettuate dai concessionari, risulti incrementato di 1,67 miliardi di euro, portandosi a 25,22 miliardi;
   rilevato complessivamente come i condivisibili obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica debbano essere realizzati tenendo conto della necessità di non indebolire la capacità degli organismi pubblici, segnatamente della Guardia di finanza, di svolgere un'azione sempre più efficace di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economica e finanziaria, al contrabbando ed alla contraffazione;
   evidenziato come il comma 179 del disegno di legge di stabilità autorizzi la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto, in attuazione delle previsioni in materia recate dal provvedimento contenente delega per la riforma del sistema fiscale esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze ed attualmente all'esame della Commissione Finanze e tesoro del Senato;
   sottolineato come la predisposizione delle risorse necessarie per l'attuazione del processo di revisione del sistema catastale costituisca un presupposto imprescindibile per dare concretezza a tale importante intervento di riforma, che dovrà consentire di riportare equità nella determinazione dei valori e delle rendite catastali degli immobili;
   rilevato come il comma 178 del disegno di legge di stabilità rechi uno stanziamento di 100 milioni per il 2014 da assegnare all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento;
   valutata con favore la previsione del comma 64 del disegno di legge di stabilità, la quale autorizza un contributo pluriennale complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo, la quale si pone nell'ottica di rafforzare l'efficacia dell'azione del Corpo, in particolare per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi fiscali, nonché il controllo economico del territorio;
   evidenziato come la disposizione del comma 69, la quale autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, per permettere l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al vigente divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2013, consentirà di assicurare una migliore tutela ad un'area di particolare pregio del patrimonio naturale e paesaggistico nazionale;
   rilevato come le modifiche apportate dal comma 254 alla disciplina relativa all'utilizzo degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche consentano di rafforzare ulteriormente il meccanismo di monitoraggio e verifica sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di realizzare gli obiettivi di efficientamento e di risparmio in tale importante settore del bilancio pubblico,
   evidenziato come il comma 383, che modifica la normativa concernente il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, consenta di definire meglio il quadro normativo in materia, il quale ha al momento ancora natura provvisoria, in quanto prevede un divieto temporaneo valevole fino all'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze che, peraltro, dal 2008 non è stato ancora emanato;
   evidenziato come le previsioni di cui ai commi 394 e 395, le quali intendono Pag. 130consentire il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro, costituiscano un passo positivo nella direzione di favorire sempre più il superamento dell'uso del denaro contante nelle transazioni, eliminando i relativi costi per il sistema finanziario e favorendo una migliore trasparenza dei pagamenti, anche a fini fiscali;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 256 del disegno di legge di stabilità, il quale prevede la definizione, da parte del Governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, il quale dovrà realizzare introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui, valuti la Commissione di merito l'esigenza di definire un meccanismo di costante e tempestiva informazione al Parlamento in merito al contenuto, alle modalità attuative e all'andamento del predetto programma;
   b) con riferimento al comma 119, il quale proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo, del predetto TUB, al fine di assicurare un migliore coordinamento tra le fonti normative.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 1866-bis, approvata dal Senato).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013. (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014, del disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016», la relativa Nota di variazioni C. 1866-bis, approvata dal Senato, e le connesse parti del disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;
   sottolineato come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità al Senato sia stato possibile apportare numerosi miglioramenti, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, al testo del disegno di legge di stabilità;
   rilevato come uno degli obiettivi principali della politica economica del Governo debba essere costituito dalla definizione di un meccanismo che preveda la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di spending review, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;
   sottolineato come l'elemento maggiormente caratterizzante, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, del disegno di legge di stabilità, sia costituito dall'intervento normativo di riordino della tassazione immobiliare comunale e rilevato, in tale ambito, come, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sia stato introdotto un limite massimo del 10,6 per mille relativamente all'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI, come siano stanziati 500 milioni in favore dei comuni per consentire ai comuni stessi di stabilire detrazioni dalla predetta TASI a favore dell'abitazione principale, e come si preveda inoltre la possibilità, per le imprese e i professionisti, di dedurre una percentuale dell'IMU pagata sui beni strumentali dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
   evidenziato come le previsioni, di cui ai commi da 31 a 33 del disegno di stabilità, relative all'istituzione di un sistema di garanzie pubbliche per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie, costituiscano un elemento utile per superare l'attuale condizione di restrizione nell'erogazione del credito alle iniziative produttive e di consumo delle imprese e delle famiglie, ponendosi nella medesima direzione programmatica emersa con forza nel corso dell'indagine conoscitiva, svolta dalla Commissione Finanze, Pag. 132su «Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali»;
   rilevato inoltre l'elemento positivo costituito dalle previsioni, recate dal comma 80 del provvedimento, che dispongono l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP riconosciute alle imprese che incrementino la loro base occupazionale, rendendo in tal modo permanente uno strumento agevolativo che in precedenza era stato introdotto solo per un limitato periodo di tempo;
   segnalato altresì come le norme dei commi 85 e 86 consentano opportunamente di rafforzare lo strumento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale si è già rilevato particolarmente utile per favorire la patrimonializzazione delle imprese e, conseguentemente, semplificare l'accesso delle stesse al credito;
   valutata altresì con favore la proroga, disposta dal comma 87, delle detrazioni tributarie delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, che consentirà di fruire di tali agevolazioni fino a tutto il 2014, dando in tal modo maggior respiro al quadro normativo in materia e favorendo conseguentemente la possibilità di nuovi investimenti in un settore economico che ha particolarmente sofferto per la crisi economica e che, tuttavia, può costituire un importante volano per la ripresa economica nel prossimo anno;
   sottolineate positivamente le previsioni dei commi 431 e 432, le quali stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari;
   evidenziata, peraltro, la necessità di migliorare ancora alcuni aspetti del provvedimento, segnatamente per quanto riguarda i temi dell'imposizione immobiliare e delle modifiche alla disciplina sull'imposta di bollo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda la Commissione di merito a prevedere la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di spending review, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;
   2) provveda la Commissione di merito a prevedere la complessiva armonizzazione del regime di prelievo, nonché delle condizioni di gioco e delle percentuali di payout, relativamente a tutti i giochi autorizzati aventi caratteristiche fisiche, nella prospettiva indicata dalle previsioni di delega di cui all'articolo 14 del progetto di legge recante delega per la riforma del sistema fiscale;
   3) provveda la Commissione di merito a integrare la formulazione del comma 391, nel senso di eliminare l'importo fisso di 34,20 euro dell'imposta di bollo applicabile agli estratti relativi ai depositi titoli ed ai conti correnti, in quanto tale modalità di prelievo ha effetti regressivi, nella misura in cui colpisce in particolare i piccoli risparmiatori ed investitori, e prevedendo invece di prevedere un meccanismo proporzionale di calcolo della predetta imposta di bollo;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle misure di riordino della tassazione immobiliare comunale recate dai commi da 440 a 515 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito l'esigenza di assicurare la semplificazione del complessivo assetto impositivo in materia, in particolare Pag. 133al fine di eliminare elementi di complicazione inutili per i contribuenti e per la stessa riscossione di tali tributi;
   b) con riferimento al comma 76 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere taluni aspetti delle modifiche apportate dal Senato al regime delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed assimilati, le quali, in ragione del fatto che la riduzione della nuova detrazione al crescere del reddito non è allineata con l'ampiezza degli scaglioni, incidono sui rapporti tra i diversi scaglioni di reddito, aumentando il numero delle aliquote marginali effettive, che non risulterebbero più essere sempre crescenti, e determinando pertanto effetti regressivi che necessitano di essere corretti;
   c) con riferimento ai commi 107 e 108 del disegno di legge di stabilità, recanti disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (leasing), applicabili ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità, valuti la Commissione di merito come la recente modifica introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 alla disciplina in materia di deducibilità dei leasing prevedesse anch'essa l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, e come pertanto sussistano in merito tre diversi regimi fiscali, a seconda della data di stipulazione del contratto;
   d) con riferimento al comma 117, il quale, attraverso la sostituzione dei commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento – anziché del 10 per cento – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, facendo in tal modo sostanzialmente rivivere il disposto numero 41-bis della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione indicando il testo che si intende far rivivere, abrogando espressamente il numero 127-undevicies) della predetta Tabella A, Parte III, con il quale è stata stabilita l'aliquota del 10 per cento per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, chiarendo se la sostituzione del comma 489 intenda far rivivere il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006 (abrogati dal predetto comma 489), nonché specificando il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l'esecuzione delle predette prestazioni;
   e) ancora con riferimento alle disposizioni in materia di imposta di bollo sugli estratti relativi ai conti di deposito titolo e dei conti correnti, valuti la Commissione di merito, nel quadro di una complessiva correzione di tali previsioni, l'opportunità di chiarire che sugli estratti dei conti correnti bancari o postali intestati al condominio l'imposta è dovuta nella misura di 34,20 euro, eliminando in tal modo un ostacolo all'applicazione della norma che obbliga, a fini di trasparenza, ad effettuare tutti i versamenti ed i pagamenti riferibili al condominio attraverso il conto corrente;
   f) con riferimento ai commi 385 e 386, i quali prevedono che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016 e che, in mancanza di tali provvedimenti di razionalizzazione, la misura delle detrazioni per oneri prevista dal TUIR sia ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014, consideri la Commissione di merito come tali previsioni, applicabili già Pag. 134al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, e dunque derogatorie rispetto al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, si pongano in contrasto con le previsioni in materia stabilite dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
   g) con riferimento specifico al comma 386, il quale prevede che la misura delle detrazioni per oneri previste dall'articolo 15, comma 1, del TUIR sia ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e che tale riduzione si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è «riconducibile» al citato articolo 15, comma 1, del TUIR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con certezza quali siano le detrazioni «riconducibili» al comma 1 dell'articolo 15, eventualmente demandandone la ricognizione ad un provvedimento di carattere amministrativo, al fine di evitare gravi incertezze circa la portata della disposizione;
   h) nel quadro delle modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo recate dai commi 403 e 404, i quali prevedono il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché su quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione del comma 404, il quale inserisce nell'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, dopo la nota 1-quater, la nota 5), al fine di precisare che l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento, in quanto nell'articolo 4 della predetta tariffa non è presente una nota 1-quater;
   i) con riferimento al comma 448, il quale prevede che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il richiamo all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, in quanto tale ultimo articolo risulta abrogato dal comma 502 del disegno di legge di stabilità;
   l) con riferimento al comma 451, ai sensi del quale la tariffa della TARI è commisurata all'anno solare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa;
   m) con riferimento al comma 475, il quale individua la base imponibile della TASI in quella prevista per l'applicazione dell'IMU, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se operi anche ai fini della TASI la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, la quale dispone una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
   n) con riferimento al comma 522, il quale stanzia in favore dei comuni, per il 2014, 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni stessi, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, valuti la Pag. 135Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra tale previsione e quella del comma 478 che autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, senza tuttavia menzionare l'abitazione principale, indicando esplicitamente se il disposto del citato comma 522 debba intendersi nel senso che le agevolazioni di cui al predetto comma 478 possano essere estese anche all'abitazione principale;
   o) con riferimento al comma 481, ai sensi del quale il consiglio comunale deve, tra l'altro, approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa.