CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 dicembre 2013
134.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituire il comma 22, con il seguente:
  22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1865/IV/1.1. Pisicchio.

  Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22 è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1865/IV/1.2. Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciulli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.
(Approvato)

  Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
  145-bis. Al fine di assicurare la riqualificazione del personale medico di ruolo della Guardia di finanza, determinando un significativo risparmio di spesa connesso alla cessata necessità di ricorrere a personale medico esterno in convenzione, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 35, comma 3, le parole «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza,»;
   b) all'articolo 35, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
   c) all'articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: «disposizioni di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 35 del presente decreto e».
1865/IV/1.3. Michele Bordo.
(Inammissibile)

Pag. 55

  Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
  145-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 35, comma 3, le parole «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza,»;
   b) all'articolo 35, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
   c) all'articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: «disposizioni di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 35 del presente decreto e».
1865/IV/1.4. Il Relatore.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente, al comma 309, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni; sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 150 milioni, e dopo le parole: di finanza aggiungere le seguenti: 400 unità della Polizia penitenziaria e 100 educatori carcerari.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000;
   2016: – 28.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.
1865/IV/1.5. Rosato.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000.
1865/IV/1.6. Villecco Calipari, Epifani, Speranza, Dellai, Scanu, Bressa, Fiano, De Maria, Baruffi, Schirò, Montroni, La Marca, Carlo Galli, Malpezzi, Manzi, Quartapelle, Beni, Grassi, Scuvera, Gasbarra, Gadda, Blazina, Carra, Mazzoli, Ghizzoni, Arlotti, Giuditta Pini, Rosato, Mongiello, Marco Di Maio, Lodolini, D'Arienzo, Piccoli Nardelli, Coccia, Giorgis, Rubinato, Senaldi, Roberta Agostini, Gozi, Moretto, D'Ottavio, Iori, Lattuca, Laforgia, Damiano, D'Incecco, Fregolent, Carnevali, Borghi, Melilli, Gasparini, Biffoni, Mognato, Mauri, Bargero, Biondelli, Giacobbe, Malisani, Fabbri, Cominelli, Peluffo, Maestri, Garavini, Fedi, Porta, Valeria Valente, Rossi, Fitzgerald Nissoli, Narduolo, Bolognesi, Locatelli.
(Approvato)

Pag. 56

  Al comma 256, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per gli immobili in uso alle Forze armate non oggetto di utilizzo e/o interessate per future dismissioni, le Forze di polizia siano interessate, prima della redazione dei previsti elenchi degli immobili da dismettere, al fine di valutare l'eventuale utilità degli stessi per le finalità istituzionali di carattere logistico-operativo e con preferenza rispetto ai Comuni.
1865/IV/1.7. Il relatore.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 256 sono inseriti i seguenti:
  256-bis. Per le finalità di cui al comma 256 e al fine di adottare misure di razionalizzazione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di riduzione delle spese di beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa del Ministero della Difesa, il Ministro delle Difesa effettua una ricognizione di tutti gli stabilimenti balneari in uso al Ministero della Difesa, anche in affidamento a ditte esterne private.
  256-ter. Il Ministro della Difesa, a seguito della ricognizione di cui al comma precedente, presenta al Parlamento, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente i dati della ricognizione che deve specificare: l'ubicazione degli stabilimenti, l'elenco delle ditte private gestori e i relativi contratti di gestione, la presenza di impianti sportivi, il tipo di attività svolte, anche di tipo ricreativo, culturale e sportivo, gli aventi diritto all'ingresso e i prezzi applicati per l'accesso e per i singoli servizi offerti, compresi i servizi di ristorazione, in base al tipo di utente, i costi a carico dell'Amministrazione della Difesa e un'analisi comparativa rispetto ad analoghe strutture civili insistenti sul medesimo territorio e di equivalente categoria.
  256-quater. Contestualmente alla presentazione della ricognizione di cui ai commi 256-bis e 256-ter, il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento un Piano di valorizzazione degli stabilimenti balneari di proprietà e in uso all'Amministrazione della Difesa che preveda, in alternativa:
   a) la valorizzazione economica anche mediante l'apertura al pubblico civile degli stabilimenti balneari in uso all'Amministrazione della Difesa e l'adeguamento delle tariffe ai prezzi di mercato, anche per il personale civile e militare dell'Amministrazione della Difesa;
   b) la possibilità di affidamento in concessione, mediante il ricorso all'asta per la determinazione dei relativi canoni.

  256-quinquies. Il Piano è adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari al fine di valutare la congruità del crono programma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni immobili individuati e la congruità delle tariffe rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari.
  256-sexies. Nelle more dell'adozione del Piano, l'accesso agli stabilimenti balneari è consentito anche al pubblico civile. Conseguentemente, con provvedimenti dell'Amministrazione della Difesa, si provvede all'adeguamento della disciplina di accesso agli stabilimenti e all'adeguamento delle tariffe di ingresso, dei servizi, compresi quelli di ristorazioni, anche per gli utenti già aventi diritto all'ingresso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1865/IV/1.8. Rosato.

  Dopo il comma 256 sono inseriti i seguenti:
  256-bis. Al fine di adottare misure di razionalizzazione della spesa, di ridimensionamento Pag. 57delle strutture e di riduzione delle spese di beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa del Ministero della Difesa, il Ministro delle Difesa effettua una ricognizione di tutti gli immobili di proprietà del medesimo ministero, comprese le basi logistiche e i circoli ricreativi, degli immobili affidati in concessione, dotati di impianti sportivi al loro interno.
  256-ter. Il Ministro della Difesa, a seguito della ricognizione di cui al comma precedente, presenta al Parlamento, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente i dati della ricognizione, la tipologia degli immobili dotati di impianti sportivi, il tipo di impianto presente, la tipologia di utenti, i prezzi per l'accesso agli impianti da parte di familiari e soggetti esterni all'amministrazione della difesa, i costi delle strutture, con un'analisi comparativa rispetto ad analoghe strutture civili insistenti sul medesimo territorio e di equivalente categoria.
  256-quater. Contestualmente alla presentazione della ricognizione di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, presenta al Parlamento un Piano di valorizzazione degli immobili dotati di impianti sportivi oggetto del censimento, finalizzato al conseguimento di risparmi di spesa, che preveda:
   a) ove gli impianti sportivi non siano in uso esclusivo del solo personale militare in servizio per esigenze di addestramento o di svolgimento di attività fisico-sportiva, anche a livello agonistico, la valorizzazione economica anche mediante l'apertura al pubblico civile delle strutture e l'adeguamento delle relative tariffe ai prezzi di mercato, anche per il personale civile dell'Amministrazione della Difesa;
   b) la possibilità di stipulare convenzioni con le scuole e le università del territorio per l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di attività sportiva.

  256-quinquies. Il Piano è adottato entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari al fine di valutare la congruità del crono programma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni immobili individuati e la congruità delle tariffe rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari.
  256-sexies. Nelle more dell'adozione del Piano è fatto, in ogni caso, divieto di utilizzo degli impianti sportivi dell'amministrazione della difesa, compresi quelli dati in concessione, per finalità diverse da quelle dello svolgimento di attività fisico-sportiva dei gruppi sportivi delle forze armate, del personale militare in servizio, di attuazione di accordi di collaborazione con istituti di formazione scolastica e universitaria e di attuazione della convenzione con il Comitato Olimpico Nazionale per regolare i rapporti riguardanti la realizzazione di infrastrutture sportive e militari e la relativa utilizzazione.
1865/IV/1.9. Rosato.

  Dopo il comma 256 sono inseriti i seguenti:
  256-bis. Per le finalità di cui al comma 256 e al fine di adottare misure di razionalizzazione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di riduzione delle spese di beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa del Ministero della Difesa, il Ministro delle Difesa effettua una ricognizione di tutti gli immobili di proprietà del medesimo ministero, comprese le basi logistiche e i circoli ricreativi, degli immobili affidati in concessione, e degli stabilimenti balneo termali militari presso i quali il Servizio Pag. 58Assistenza e Benessere del personale, Direzione Generale per il Personale civile e lo Stato maggiore dell'esercito – ufficio affari generali, organizzano periodi di soggiorno estivi ed invernali riservati al personale civile e al personale militare ed i loro familiari, compresi i conviventi more uxorio.
  256-ter. Il Ministro della Difesa, a seguito della ricognizione di cui al comma precedente, presenta al Parlamento, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente i dati della ricognizione, la tipologia degli immobili adibiti a struttura ricettiva turistico alberghiera per i soggiorni estivi e invernali del personale civile e militare del Ministero della Difesa e dei loro familiari, anche conviventi, i prezzi dei soggiorni e i relativi costi delle strutture, con un'analisi comparativa rispetto ad analoghe strutture civili insistenti sul medesimo territorio e di equivalente categoria. Contestualmente alla presentazione della ricognizione di cui al presente comma e al comma precedente, il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento un Piano di valorizzazione e dismissione degli immobili oggetto della ricognizione e relativo cronoprogramma, finalizzato al conseguimento di risparmi di spesa, che preveda:
   a) ove l'immobile non possa essere dismesso per motivi legati ad esigenze operative dell'Amministrazione della Difesa, la valorizzazione economica anche mediante l'apertura al pubblico civile delle strutture e l'adeguamento delle tariffe ai prezzi di mercato, anche per il personale militare e civile dell'Amministrazione della Difesa;
   b) la dismissione degli immobili in aree di particolare pregio storico o naturalistico non adibiti agli scopi propri dell'Amministrazione della Difesa.

  256-quater. Il Piano è adottato entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari al fine di valutare la congruità del crono programma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni immobili individuati e la congruità del prezzo di vendita rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari.
  256-quinquies. Nelle more dell'adozione del Piano è fatto in ogni caso divieto di utilizzo degli immobili dell'amministrazione della difesa, compresi quelli dati in concessione, per finalità diverse da quelle proprie dell'Amministrazione della Difesa.
1865/IV/1.10. Rosato.

  Al comma 259, dopo le parole: per gli anni 2015 e 2016 aggiungere le seguenti:, avendo acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1865/IV/1.11. Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciulli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

  Sopprimere il comma 265.
1865/IV/1.12. Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciulli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente.
(Approvato)

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. All'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, Pag. 59con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i medesimi fini, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche al Corpo della guardia di finanza, con integrale rassegnazione degli introiti ad apposito fondo di parte corrente da istituire, per memoria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le esigenze di funzionamento del Corpo medesimo».
1865/IV/1.13. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 316.
* 1865/IV/1.14. Il Relatore.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 316.
* 1865/IV/1.15. Villecco Calipari.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 316.
* 1865/IV/1.16. Rossi.
(Approvato)