CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2013
130.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. (C. 1542 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1542, in corso di esame presso la I Commissione della Camera dei deputati, recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni»;
   considerato che i lavori in sede referente potrebbero concludersi soltanto a ridosso dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, rendendo difficile per questa Commissione esprimersi sul testo finale della Commissione di merito;
   ritenuta, d'altra parte, l'opportunità che questa Commissione trasmetta comunque le sue valutazioni su un provvedimento di fondamentale importanza per l'assetto degli enti territoriali e pertanto di grande rilievo anche in ordine alla sua funzione e alle sue competenze;
   rilevato che:
    in materia di città metropolitane, il provvedimento reca una disciplina quasi interamente statale, laddove il riparto costituzionale delle competenze legislative e la varietà delle situazioni rinvenibili sul territorio nazionale suggeriscono di demandare alla legislazione regionale la disciplina di determinati aspetti, così da assicurare all'ordinamento delle città metropolitane la necessaria flessibilità e capacità di adeguamento alle diverse realtà territoriali;
    il provvedimento consente a una quota qualificata dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana di non far parte della città metropolitana e di optare per l'appartenenza all'ente provincia, che conseguentemente rimane in vita per questa parte di territorio, con il rischio, in caso di ulteriore scissione della provincia, di una indiscriminata moltiplicazione di enti locali;
    il provvedimento prevede che lo statuto della città metropolitana possa, a determinate condizioni, contemplare l'elezione del sindaco della città metropolitana, oltre che del consiglio metropolitano, a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana stessa;
  considerato che:
   appare necessario incentivare il più possibile il superamento, attraverso il ricorso a strumenti normativi quali le unioni e le fusioni di comuni, della attuale frammentazione del territorio nazionale in comuni per lo più piccoli,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) appare opportuno rimettere alla potestà legislativa delle regioni la disciplina di determinati aspetti dell'ordinamento della città metropolitana, in modo da assicurare a quest'ultimo la flessibilità necessaria in considerazione della varietà e delle specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale;Pag. 184
   b) con riferimento alla facoltà attribuita dal disegno di legge ad una quota qualificata dei comuni dell'area metropolitana di non aderire alla città metropolitana e di rimanere costituiti in provincia, appare opportuno introdurre una clausola di salvaguardia intesa ad evitare che sul territorio delle attuali province che insistono sulle aree metropolitane si possa produrre una indiscriminata moltiplicazione di enti locali che dia vita, oltre che alla città metropolitana, a più di una provincia;
   c) è necessario che la Commissione di merito configuri la carica di sindaco metropolitano in modo tale da non consentire ambiguità o conflitti con la carica di sindaco del comune capoluogo, tenendo conto del fatto che la soluzione avanzata dal disegno di legge del Governo appare equilibrata nella misura in cui prospetta due modalità per la designazione del sindaco metropolitano recepibili nello statuto, ciascuna delle quali evita la compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco del comune capoluogo entrambi direttamente eletti e potenzialmente in conflitto tra loro;
   d) appare necessario prevedere la soppressione degli enti e delle agenzie attualmente operanti in ambito provinciale o sub-provinciale con conseguente riconduzione dell'esercizio delle relative funzioni direttamente alle province, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni da determinare nell'ambito di un ben delineato processo di riordino, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile le autonomie funzionali;
   e) appare altresì necessario, per conferire alle province un adeguato livello di rappresentatività, seppure indiretta, prevedere che all'elezione degli organi provinciali possano partecipare, sia per l'elettorato attivo, sia per quello passivo, tanto i sindaci dei comuni della provincia, quanto i consiglieri provinciali;
   f) quanto alle unioni e fusioni di comuni, appare opportuno prevedere che la disciplina statale in materia di unioni e fusioni di comuni sia integrata da una disciplina regionale, a tal fine demandando alla legislazione regionale il compito di individuare forme cogenti di incentivazione alle unioni di comuni che tengano conto della specificità territoriale di ogni regione, nel contempo dettando una disciplina statale in materia che possa fungere, per un verso, da normativa di principio per la legislazione regionale e, per l'altro verso, secondo il principio di cedevolezza, da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato la propria legislazione in materia.