CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2013
130.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (C. 1670-A Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 13, dopo le parole: partecipazione di personale militare aggiungere le seguenti: nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni,.
1. 159. Paolo Bernini (Nuova formulazione).

  Al comma 25, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000.000 con la seguente: 674.000.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 25-
bis;
   all'articolo 8, comma 1, alinea, sostituire la cifra:
266.127.614 con la seguente: 265.801.614;
   all'articolo 8, comma 1, lettera
d) sostituire la cifra: 41.064.091 con la seguente: 39.064.091.
   sopprimere la lettera-d-bis;
1. 301. I Relatori.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25.1. Per le finalità di cui al comma 25 è altresì autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui al presente comma è soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione e di pubblicazione di cui al comma 25.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, alinea, dopo le parole: dall'articolo 1, aggiungere le seguenti: ad esclusione del comma 25.1,.
1. 401. I Relatori.

ART. 1-bis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obblighi informativi verso le Camere).

  1. Al fine informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto-legge che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché Pag. 25i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani.
01. 0100. Artini (Nuova formulazione).

ART. 5.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy.
5. 206. Sibilia (Nuova formulazione).

ART. 6.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy.
6. 210. Prodani (Nuova formulazione).