CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2013
129.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 100 Binetti, n. 702 Grassi e n. 1250 Dorina Bianchi recante «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili a disposizioni di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, nello specifico, l'articolo 4 prevede che il Ministro della salute individui le strutture da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme, tra cui sono contemplate anche le università;
   rilevato che il testo unificato, all'articolo 7, prevede che le disposizioni in esame siano concretamente attuate attraverso un successivo regolamento del Ministro della salute che dovrà fissare, tra le altre cose, le modalità e i tempi per la conservazione, per il trasporto e per l'utilizzo della salma da parte dei centri di riferimento e ritenuto opportuno che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca partecipi all'adozione di detto regolamento. Inoltre, per quanto riguarda il termine di un anno previsto per il trattamento della salma, il CUN (nella passata legislatura) ha segnalato che lo stesso appare troppo breve rispetto alle necessità che emergono nell'attività di studio e ricerca;
   attestato che per gli studenti di medicina e chirurgia, e soprattutto per gli specializzandi, sia molto importante e, in alcuni casi, indispensabile l'osservazione e lo studio del corpo post mortem, e, ad oggi, l'unico modo per poterlo fare è quello di recarsi in altri Paesi europei, dove è ancora possibile frequentare corsi pratici;
   visto che, in assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che dedica il Capo VI al rilascio di cadaveri a scopo di studio (articoli 40-43);
   analizzato il testo sui profili di specifica competenza della Commissione cultura, scienza e istruzione e ritenendo superflua ogni ulteriore richiesta di elementi informativi, ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte della VII Commissione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, dopo le parole: «della salute», aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;
   2) all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, dopo le parole «della salute», aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    b) alla lettera a), sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «due anni».