CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 novembre 2013
125.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012.

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto in via definitiva e permanente che il termine per deliberare le variazioni dei regolamenti riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
    l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto la proroga al 30 novembre 2013 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso;
    il comma 2 del medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione; in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
    in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, l'articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che sia destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente;
    nella seduta n. 59 del 24 luglio 2013 la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno 9/01248-AR/17, con il quale si impegnava il Governo, nell'applicazione del citato articolo 56-bis del decreto-legge n.69 del 2013, a limitare la sfera di applicazione del comma 10 esclusivamente ai beni oggetto di trasferimento dallo Stato agli enti territoriali;
    il citato decreto-legge n. 102 del 2013 è intervenuto altresì con puntuali modifiche per l'anno 2013 sia sulla disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare (IMU), sia sull'applicazione del tributo dei rifiuti e dei servizi (TARES), in particolare disponendo che:
     a) limitatamente alla definizione della seconda rata dell'imposta municipale propria, i comuni possano equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le Pag. 62utilizzano come abitazione principale; ciascun comune definirà i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio (articolo 2-bis);
     b) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comune, con provvedimento da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, possa determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento; nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (articolo 5);
    in sede di conversione del decreto-legge n. 102 del 2013, il Parlamento ha introdotto, all'articolo 8, comma 2, una disposizione con la quale viene previsto che, per l'anno 2013, in deroga all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, i comuni devono pubblicare sul proprio sito internet le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU entro il prossimo 9 dicembre; i contribuenti dovranno tener conto di tali elementi per l'effettuazione, entro il 16 dicembre 2013, del versamento della seconda rata;
    a distanza di soli 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli elementi indispensabili per il calcolo del saldo IMU 2013, potrebbe essere estremamente difficile, per i contribuenti e gli intermediari che li assistono negli adempimenti, effettuare correttamente i calcoli ed eseguire i conseguenti versamenti entro il 16 dicembre prossimo;
    autorevoli organi di stampa hanno, recentemente, annunciato l'imminente emanazione di una risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze, tesa a specificare l'inapplicabilità del citato articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013 ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2013 prima dell'entrata in vigore della norma in questione, i quali potranno rivedere soltanto i criteri di commisurazione delle tariffe esclusivamente nell'ambito del regime giuridico della TARES senza poter tornare al regime della TARSU o della TIA, diversamente dai comuni che, dovendo ancora approvare il bilancio di previsione, possono beneficiare di tutte le facoltà previste dall'articolo 5;
    è necessario ridurre il più possibile l'impatto finanziario sugli enti locali di normative tributarie introdotte in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e, al contempo, lasciare agli stessi enti spazi di autonomia impositiva e regolamentare;
    appare del tutto illogico penalizzare e limitare l'attività dei comuni che, adempiendo ai dettati normativi, non si siano avvalsi delle reiterate proroghe rispetto alle originarie scadenze di legge,

impegna il Governo:

   ad evitare disparità di trattamento tra gli enti locali, consentendo anche ai comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2013 di continuare ad applicare, anche per l'anno in corso, la determinazione dei costi del servizio e delle relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, ivi compresi il regime della TARSU o della TIA, e, in ogni caso, di poter effettuare variazioni di bilancio entro il 30 novembre, per tenere conto delle Pag. 63innovazioni normative introdotte dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e da altri provvedimenti legislativi recenti;
   a valutare l'opportunità di anticipare, con successivo provvedimento legislativo, il termine per la pubblicazione da parte dei comuni, sul proprio sito istituzionale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU, ovvero di posticipare la scadenza entro la quale i contribuenti sono chiamati a versare la seconda rata IMU;
   a valutare l'opportunità di coniugare, nel quadro della disciplina dei tributi comunali, l'obiettivo di ridurre l'indebitamento dello Stato con l'esigenza imprescindibile degli enti territoriali di trattenere le risorse finanziarie per consentire loro il rispetto del patto di stabilità interno e la riduzione del tasso di indebitamento.
(8-00022) «Fragomeli, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Guerra, Pastorino, Marchetti, Sottanelli, Busin, Paglia, Lavagno».

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ALLEGATO 2

5-01522 Busin: Problematiche relative al trasferimento di immobili demaniali agli enti locali, con particolare riferimento ad una richiesta in tal senso avanzata dal Comune di Roncà (VR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono una rapida attuazione del federalismo demaniale, con particolare riferimento all'attribuzione di beni demaniali agli enti territoriali, prospettando altresì possibilità del trasferimento ad un ente locale, che lo richiede, di porzioni di immobili ricadenti nel territorio di altro ente territoriale.
  Al riguardo, l'Agenzia del demanio rappresenta quanto segue.
  Come già evidenziato in sede di discussione della mozione n. 1-00201 dell'On. Guidesi in Aula Camera, il decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, ha delineato un articolato processo di individuazione e attribuzione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato agli Enti territoriali, la cui attuazione, a seconda della tipologia dei beni trasferibili, è stata affidata a specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che allo stato non sono stati emanati.
  Pertanto, al fine di agevolare l'attuazione del federalismo demaniale, relativamente ai soli beni immobili di cui all'articolo 5, commi 1, lettera e), e 4, del decreto menzionato (costituiti dal patrimonio disponibile e beni già in uso e non più necessari alle finalità del Ministero della difesa), l'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ha introdotto nuove, semplificate procedure per il loro trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni, facendo salvezza di alcune finalità (usi istituzionali statali, destinazione a valorizzazione, dismissione, eccetera).
  Conseguentemente, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010 trova applicazione solo in quanto compatibile con quanto previsto dalle nuove disposizioni.
  Sulla base delle novelle introdotte dall'articolo 56-bis del decreto-legge citato, gli enti territoriali devono presentare entro il 30 novembre 2013 all'Agenzia del demanio apposita richiesta di attribuzione a cui consegue da parte dell'Agenzia l'accoglimento o meno una volta verificati i presupposti prescritti dalla legge.
  In caso di esito negativo dell'istruttoria, come avvenuto per la richiesta del Comune di Roncà (Verona), esposta dagli Onorevoli interroganti, il comma 2 del menzionato articolo prevede, in un ambito di interlocuzione diretta tra enti, che entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente territoriale possa presentare una richiesta di riesame, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.
  Infine, l'Agenzia evidenzia come la normativa citata abbia definito l'ambito territoriale nel quale devono essere ubicati i beni oggetto di trasferimento, prevedendo l'attribuzione, a titolo non oneroso, unicamente degli immobili siti nel territorio di competenza dell'ente richiedente.
  Il citato decreto legislativo n. 85 del 2010, attuativo della delega si conforma Pag. 65con i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che al comma 1, lettera b), stabilisce espressamente l'attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità.
  Diversamente operando, l'Agenzia segnala che sarebbe lesa la finalità, propria del federalismo demaniale, di soddisfare l'interesse pubblico della collettività locale rappresentata dall'ente territoriale di disporre di un proprio patrimonio.

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ALLEGATO 3

5-01524 Paglia: Ammontare dei crediti deteriorati relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili residenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia, nel far riferimento all'aumento dello stock di crediti deteriorati nei bilanci bancari a causa del negativo andamento dell'attuale quadro congiunturale e alla necessità di adottare idonee politiche di controllo dei crediti da parte delle banche, chiede di avere dati di dettaglio sull'ammontare dei crediti deteriorati e in sofferenza.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che i dati richiesti sono pubblicati con periodicità trimestrale nel Bollettino statistico della Banca d'Italia: i dati riflettono sia la distribuzione territoriale che il settore di attività della clientela.
  Il Bollettino è consultabile sul sito della Banca d'Italia: http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/stat_ int_risk/stabol/2013/III_2013/bolstat_03_ 2013.pdf (in particolare pag. 73 e seguenti, che si allegano).
  I dati sulle sofferenze non specificano la forma tecnica degli affidamenti (es. mutuo) in quanto rilevano la posizione debitoria del cliente e non la tipologia dei contratti sottoscritti.
  Ulteriori, aggiornati elementi in merito all'andamento della qualità del credito bancario sono contenuti anche nel Rapporto sulla stabilità finanziaria (da ultimo, il rapporto pubblicato il 12 novembre 2013, che si allega ed è consultabile al seguente indirizzo di posta elettronica): http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2013/rsf_2013_6/stabfin_6_2013/rapporto_stabilita_finanziaria_6_2013.pdf (in particolare paragrafo 3.2 «Il credito» pag. 23 e seguenti).
  Infine, con l'avvio del meccanismo di vigilanza unica a livello europeo, è stato intrapreso un esercizio di valutazione approfondita della qualità degli attivi bancari che avrà la durata di 12 mesi e sarà svolto dalla Banca Centrale Europea in collaborazione con le Autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano, anche con il supporto di soggetti terzi indipendenti.
  Tale esercizio fa seguito a un'analoga verifica sui tassi di copertura e sulle politiche di accantonamento effettuata dalla Banca d'Italia tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 su un campione rappresentativo del settore bancario italiano. Per ogni approfondimento sugli esiti dell'analisi e sulle iniziative adottate dalla Banca d'Italia si fa rinvio all'apposito documento pubblicato nella sezione «chiarimenti e approfondimenti» del sito istituzionale della stessa. «La recente analisi dei prestiti deteriorati condotta dalla Banca d'Italia: principali caratteristiche e risultati» del 29 luglio 2013 (reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica): http://www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/prestiti_deteriorati/Prestiti_deteriorati_lug_2013. pdf.
  Infine, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio ha fatto rilevare che mentre le definizioni di credito deteriorato (non performing Ioans, NPL) in ambito UE sono eterogenee, quella adottata dalle banche italiane è particolarmente ampia.
  In particolare, negli ultimi anni le banche italiane hanno richiesto maggiori garanzie e ridotto il rapporto tra credito Pag. 67erogato e valore della garanzia (loan to value ratio, LTV). Se si applicasse alle banche italiane la definizione di credito deteriorato adottata da primarie banche europee, che esclude le posizioni interamente garantite, il tasso di copertura del sistema bancario italiano risulterebbe molto più alto e mostrerebbe un andamento crescente negli ultimi tre anni.

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ALLEGATO 4

5-01525 Sottanelli: Ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati negli anni 2011-2013 per i quali si è fruito delle detrazioni di imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, dopo aver effettuato una ricostruzione cronologica delle misure agevolative adottate per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, nonché per quelli relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, chiedono di conoscere i dati relativi agli interventi effettuati negli anni 2011, 2012 e 2013, per i quali si è beneficiato delle predette agevolazioni, al fine di valutare l'effettivo impatto di tali misure sullo sviluppo e sull'occupazione.
  Al riguardo, sulla base di elementi forniti dai competenti Uffici, si evidenzia che le spese per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica ammontano:
   per l'anno 2011 a 12.018.000.000 euro;
   per l'anno 2012 a 14.500.000.000 euro;
   per l'anno 2013 a 19.000.000.000 euro.

  Deve comunque precisarsi che i dati relativi agli anni 2012 e 2013 (quest'ultimo aggiornato ai versamenti effettuati fino al mese di ottobre) sono stati stimati sulla base di quanto indicato nel modello F24 relativamente alle ritenute operate da banche e Poste italiane SpA, all'atto dell'accredito dei pagamenti effettuati tramite bonifici disposti per beneficiare delle citate agevolazioni.

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ALLEGATO 5

5-01526 Ribaudo: Accesso della società Riscossione Sicilia alla piattaforma informatica di Sogei.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono le motivazioni della mancata autorizzazione all'accesso alla struttura tecnologica di Sogei S.p.a. da parte di Riscossione Sicilia S.p.a., sottolineando gli effetti positivi, in termini di efficienza, che deriverebbero, anche in un'ottica di contenimento e razionalizzazione dei costi, laddove si garantisse l'unitarietà del Sistema Informativo degli Agenti della riscossione.
  Chiedono, altresì, se il Ministro non ritenga opportuno, ai fini di dare attuazione all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999, di «riaprire il tavolo tecnico per la definizione dei costi fissi, adottando al più presto l'atteso decreto ministeriale», anche tenuto conto che i ricavi dell'Agente della riscossione non coprono i relativi costi dell'attività.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  In relazione alla richiesta di accesso alla struttura tecnologica di Sogei S.p.A. da parte di riscossione Sicilia S.p.A., il Dipartimento delle Finanze riferisce di avere espresso parare favorevole alla stipula di un Contratto esecutivo con Sogei, alla stregua delle altre Strutture organizzative dell'amministrazione finanziaria, limitatamente alla riscossione dei tributi spettanti allo Stato.
  Solo limitatamente a tale fattispecie, infatti, Riscossione Sicilia Spa può essere considerata, come Equitalia Spa (seppure non partecipata come quest'ultima in misura maggioritaria dall'Agenzia delle Entrate, ma attualmente solo allo 0,115 per cento da Equitalia, mentre il restante 99,885 per cento appartiene alla Regione Sicilia), una Struttura organizzativa dell'amministrazione finanziaria.
  Tanto premesso, il Dipartimento sta valutando ogni possibilità per garantire a Riscossione Sicilia Spa l'accesso ai servizi previsti dal Contratto Quadro con la Sogei, tenuto conto che l'azione della PA deve essere certamente improntata a principi di efficacia ed efficienza, ma sempre in una cornice di legittimità.
  La questione è stata anche affrontata nella recente riunione del Comitato di Governo del Sistema informativo della fiscalità, svoltasi il 7 novembre 2013, e una possibile soluzione è attualmente in fase di valutazione.
  Per quanto concerne la richiesta relativa all'attuazione della riforma del meccanismo di remunerazione degli Agenti della riscossione, giova ribadire quanto già riferito dal Sottosegretario di Stato all'Economia, in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 5-01434, presentata dall'Onorevole Busin, svolta in questa Commissione nella seduta del 13 novembre 2013.
  L'articolo 10, comma 13-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al punto 6.1, rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la statuizione degli oneri connessi alle procedure di riscossione, quindi; 1) la tipologia di spese oggetto di rimborso; b) la misura del rimborso sulla base anche di criteri di proporzionalità rispetto al carico Pag. 70affidato e progressivamente rispetto alle procedure a carico del debitore; c) la modalità di erogazione del rimborso.
  L'emanazione dei suddetti decreti, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è stata anticipata dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre 2013.
  Il Dipartimento delle Finanze riferisce che presso i propri Uffici si sono tenute alcune riunioni tecniche cui hanno partecipato rappresentanti della Agenzia delle Entrate, della Ragioneria generale dello Stato e di Equitalia S.p.A., finalizzate ad esaminare le problematiche relative alla emanazione dei decreti in argomento.
  Tuttavia, nel corso di tali riunioni sono emerse talune rilevanti criticità.
  Preliminarmente, giova ricordare che, in virtù dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'aggio spettante agli agenti della riscossione e, quindi, il corrispondente onere a carico dei debitori, è stato già diminuito di un punto percentuale (dal nove all'otto per cento).
  La stessa norma ha previsto la possibilità che, con decreto da emanarsi entro il 30 novembre 2012, l'aggio fosse ridotto fino a 4 punti percentuali ulteriori, in connessione al miglioramento dei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlati anche al processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia.
  L'ultimo inciso della predetta norma chiarisce che «al gruppo Equitalia deve essere comunque assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato».
  Con riferimento al decreto previsto dalla citata disposizione del decreto legge n. 95 del 2012, nel corso di una riunione tecnica tenutasi presso il Dipartimento stesso, i rappresentanti di Equitalia hanno fatto presente che la Società non ha capacità di contenimento dei costi ulteriore rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di spending review.
  Invero, Equitalia evidenzia che la riduzione ex lege di un punto percentuale della misura dell'aggio a decorrere dal 1o gennaio 2013 ha comportato un onere pari a 50 milioni di Euro a carico della Società medesima.
  Ciò premesso, anche in considerazione della particolare situazione congiunturale, Equitalia non sarebbe in condizione di procedere ad un efficientamento della riscossione dei tributi né a conseguire risparmi di gestione tali da poter consentire il finanziamento di un'ulteriore riduzione dell'aggio ai sensi della richiamata disposizione. Con riguardo allo schema di decreto per la determinazione della remunerazione, Equitalia Spa, ha effettuato ricognizione dei costi rilevabili dal bilancio 2012, al fine di evidenziarne la consistenza.
  Dall'analisi del bilancio di Equitalia per l'anno 2012 emergono, dunque, i costi fissi (costi, cioè, sostenuti dalla Società per assicurare in un determinato periodo di tempo i fattori produttivi necessari a realizzare i volumi di attività) per un importo pari a 733,3 milioni di euro e i ricavi da aggio, per un importo pari a 594 milioni di euro. Sulla base di tali dati, la Società non si troverebbe in condizione di coprire i costi con i ricavi.
  Considerando che il costo della struttura risultante dal bilancio certificato costituisce elemento fondamentale per la determinazione della remunerazione degli Agenti della riscossione, e benché Equitalia abbia posto in essere tutte le azioni possibili al fine di contenerlo, non si può prescindere dalla necessità di assicurare in maniera adeguata il presidio della funzione di deterrenza.
  Pertanto, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che dai dati pervenuti e dagli incontri intercorsi con i rappresentanti delle altre amministrazioni cointeressate è apparso difficilmente ipotizzabile uno schema di decreto che porti ad una riduzione dell'attuale remunerazione degli agenti della riscossione.
  Un'ulteriore riduzione della remunerazione, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività.

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ALLEGATO 6

5-01527 Pesco: Maggiori entrate derivanti dall'applicazione della prima rata 2013 dell'IMU agli immobili commerciali precedentemente esentati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti dopo aver rappresentato l'evoluzione del regime di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) relativamente agli immobili degli enti non commerciali se destinati allo svolgimento di «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed all'educazione cristiana», chiedono di conoscere il valore delle maggiori entrate derivanti dal versamento della prima rata IMU dei suddetti immobili, fino al 2012 esentati, e quale sia la previsione delle maggiori entrate derivanti dal pagamento dell'IMU in relazione a quelle strutture frazionabili tra porzioni di unità immobiliare adibite ad attività non commerciali e attività commerciali.
  Al riguardo, si evidenzia quanto segue.
  Le informazioni relative alle entrate dell'IMU sono determinate mediante l'utilizzo e l'elaborazione delle seguenti fonti normative:
   l'archivio del Catasto edilizio Urbano gestito dall'Agenzia delle entrate che contiene l'inventario dei beni immobili edificati sull'intero territorio nazionale;
   le dichiarazione dei redditi (Unico, 730, CUD);
   i dati di gettito derivanti dalle delle di versamento mediante F24.

  In base alle informazioni contenute nelle banche dati su indicate si fa presente che, non essendo disponibile la destinazione d'uso degli immobili e la relativa distinzione tra fabbricati adibiti ad attività non commerciali e quelli adibiti ad attività commerciali, il Dipartimento delle Finanze riferisce che non è possibile fornire la stima del gettito derivante dall'applicazione della prima rata dell'IMU agli immobili commerciali intestati agli Enti in parola.