CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2013
123.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto in via definitiva e permanente che il termine per deliberare le variazioni dei regolamenti riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
    l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto la proroga al 30 novembre 2013 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso;
    il comma 2 del medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione; in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
    in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, l'articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che sia destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente;
    nella seduta n. 59 del 24 luglio 2013 la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno 9/01248-AR/17, con il quale si impegnava il Governo, nell'applicazione del citato articolo 56-bis del decreto-legge n.69 del 2013, a limitare la sfera di applicazione del comma 10 esclusivamente ai beni oggetto di trasferimento dallo Stato agli enti territoriali;
    il citato decreto-legge n. 102 del 2013 è intervenuto altresì con puntuali modifiche per l'anno 2013 sia sulla disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare (IMU), sia sull'applicazione del tributo dei rifiuti e dei servizi (TARES), in particolare disponendo che:
    a) limitatamente alla definizione della seconda rata dell'imposta municipale propria, i comuni possano equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal Pag. 218soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; ciascun comune definirà i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio (articolo 2-bis);
    b) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comune, con provvedimento da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, possa determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento; nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (articolo 5);
    in sede di conversione del decreto – legge n. 102 del 2013, il Parlamento ha introdotto, all'articolo 8, comma 2, una disposizione con la quale viene previsto che, per l'anno 2013, in deroga all'articolo 13, comma 13, del decreto – legge n. 201 del 2011, i comuni devono pubblicare sul proprio sito internet le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU entro il prossimo 9 dicembre; i contribuenti dovranno tener conto di tali elementi per l'effettuazione, entro il 16 dicembre 2013, del versamento della seconda rata;
    a distanza di soli 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli elementi indispensabili per il calcolo del saldo IMU 2013, potrebbe essere estremamente difficile, per i contribuenti e gli intermediari che li assistono negli adempimenti, effettuare correttamente i calcoli ed eseguire i conseguenti versamenti entro il 16 dicembre prossimo;
    autorevoli organi di stampa hanno, recentemente, annunciato l'imminente emanazione di una risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze, tesa a specificare l'inapplicabilità del citato articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013 ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2013 prima dell'entrata in vigore della norma in questione, i quali potranno rivedere soltanto i criteri di commisurazione delle tariffe esclusivamente nell'ambito del regime giuridico della TARES senza poter tornare al regime della TARSU o della TIA, diversamente dai comuni che, dovendo ancora approvare il bilancio di previsione, possono beneficiare di tutte le facoltà previste dall'articolo 5;
    è necessario ridurre il più possibile l'impatto finanziario sugli enti locali di normative tributarie introdotte in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e, al contempo, lasciare agli stessi enti spazi di autonomia impositiva e regolamentare;
    appare del tutto illogico penalizzare e limitare l'attività dei comuni che, adempiendo ai dettati normativi, non si siano avvalsi delle reiterate proroghe rispetto alle originarie scadenze di legge,

impegna il Governo:

   ad evitare disparità di trattamento tra gli enti locali, consentendo anche ai comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2013 di continuare ad applicare anche per l'anno in corso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero la TIA, in vigore nell'anno 2012 e, in ogni caso, di poter effettuare variazioni di bilancio entro il 30 novembre, per tenere conto delle innovazioni normative introdotte dal decreto Pag. 219legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e da altri provvedimenti legislativi recenti;
   a provvedere con la massima urgenza all'emanazione di risoluzioni esplicative finalizzate a consentire il rispetto delle scadenze relative all'IMU;
   a valutare l'opportunità, qualora il comune non abbia provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU entro il 20 novembre 2013, di consentire ai contribuenti di versare entro la scadenza del 16 dicembre il 50 per cento dell'IMU dovuta per il 2012, salvo conguaglio da effettuare nel mese di giugno 2014, sulla base delle aliquote pubblicate entro il prossimo 9 dicembre;
   a coniugare, nel quadro della disciplina dei tributi comunali, l'obiettivo di ridurre l'indebitamento dello Stato con l'esigenza imprescindibile degli enti territoriali di trattenere le risorse finanziarie per consentire loro il rispetto del patto di stabilità interno e la riduzione del tasso di indebitamento.

(7-00165)
«Fragomeli, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Guerra, Pastorino, Marchetti, Sottanelli, Busin, Paglia».