CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 novembre 2013
122.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01451 Caon: Sul ritardo nei trasferimenti di somme alla Cassa nazionale assistenza e previdenza per allenatori e guidatori trotto e allenatori e fantini galoppo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Cassa nazionale di assistenza e previdenza allenatori e guidatori trotto e allenatori e fantini galoppo è un'associazione privata costituita con finalità di fornire prestazioni prevalentemente assistenziali soprattutto in ragione delle condizioni usuranti delle attività svolte da una parte degli operatori del comparto ippico quali, ad esempio, i fantini e i guidatori.
  L'UNIRE, e poi l'ASSI, in aggiunta alle quote versate dagli iscritti ha, fin dal 1971, contribuito finanziariamente affinché la Cassa, costituita nel 1968, potesse disporre di sufficienti risorse economiche per assolvere alle finalità istitutive. Ciò, in attuazione di norme di legge specifiche e apposite statuizioni che prevedevano tra i compiti dell'UNIRE anche quello di promuovere iniziative previdenziali ed assistenziali a favore di categorie di lavoratori dell'ippica.
  Il Consiglio di Stato, nel 1997, definì legittima tale contribuzione, affermando anche che poteva essere aumentata in misura dei tassi annui di svalutazione monetaria.
  Nell'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha, dunque, espletato il controllo istituzionale nel corso degli anni senza mettere in discussione la riconosciuta legittimità della contribuzione, ponendo come unico limite la sussistenza di fondi adeguati.
  Da tale quadro, si desume la condivisione, tra il Ministero e l'ex UNIRE/ASSI, della prosecuzione dei contributi in attuazione delle specifiche previsioni normative e statutarie di comparto e ciò è dimostrato dai bilanci di previsione della stessa ASSI fino all'anno 2012 e del Ministero per il 2013 nell'ordine di complessivi 3 milioni di euro sul cap. 2290 così articolati: cassa nazionale di assistenza e previdenza: 1,320 milioni di euro; fondo Artieri specializzati: 1 milione di euro; fondo di previdenza e assistenza a favore dei lavoratori dell'ippica: 600 mila euro.
  Le difficoltà incontrate dall'UNIRE prima, e successivamente dall'ASSI, nel corrispondere regolarmente tale contributo, risiedono esclusivamente nelle condizioni di criticità finanziaria.
  Questo ha indotto gli organi della Cassa a ricorrere al Tribunale Ordinario di Roma per le spettanze fino all'anno 2009 che, com’è noto agli interroganti, si è espresso favorevolmente in via cautelare, rinviando per i corrispondenti provvedimenti all'udienza del prossimo 7 febbraio 2014.
  Si tratta di situazioni di contenzioso antecedenti alla riforma apportata dalla cosiddetta manovra di spending review per la quale l'ASSI, ex UNIRE, è stato soppresso con traslazione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ciò premesso, l'ostacolo attuale è rappresentato dalle obiezioni mosse dall'organo di controllo sulla legittimità del contributo. Infatti, i due decreti, del maggio e dell'agosto scorsi, finalizzati alla liquidazione del contributo alla Cassa suddetta per 1,320 milioni di euro, sono stati restituiti Pag. 98dal competente organo di controllo (UCB) senza essere registrati e per approfondimenti in ordine ad un eventuale contrasto con il principio sancito dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla pubblicità dei criteri cui devono attenersi le Amministrazioni pubbliche nell'erogare contributi finanziari.
  Con riferimento alle numerose segnalazioni pervenute in ordine alle responsabilità di ASSI sulle criticità economiche della Cassa, si riferisce che tale ente, tenendo conto del disagio reddituale degli assistiti, ha stanziato allo scopo, anche per l'anno 2012, nonostante le difficoltà di bilancio, l'importo di 1.320.000,00 di euro.
  Inoltre, era stata prevista la devoluzione alla Cassa dell'80 per cento degli introiti derivanti dalle multe inflitte sul campo a partire dal 1° gennaio 2010 avviando, a tal fine, una complessa attività ricognitiva che si è conclusa con la richiesta di pagamento, per gli anni 2010 e 2011, ai soggetti debitori, prevedendo, tuttavia, per la particolare situazione di criticità economica del settore e dei suoi operatori, la possibilità di richiedere compensazioni sui premi da erogare a partire dal 1° gennaio di quest'anno.
  Conseguentemente, l'effettiva erogazione degli importi da destinare a favore della Cassa è condizionata alla normalizzazione delle procedure e dei tempi per il pagamento dei premi.
  Da quanto rappresentato, risulta evidente che la problematica della sostenibilità della Cassa deve essere affrontata e risolta alla luce delle mutate disposizioni in materia di previdenza complementare e che questo non può prescindere da forme di coinvolgimento degli iscritti al fine di poterne assicurare la continuità all'azione di assistenza e previdenza.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01452 Gallinella: Sulla difesa delle denominazioni di origine su internet.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il coordinamento nazionale delle Amministrazioni competenti in materia di tutela delle denominazioni di origine è stato attivato per effetto della forte azione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche sulla base di quanto espresso in occasione della presentazione delle linee programmatiche alle Commissioni riunite Agricoltura della Camera e del Senato lo scorso 12 giugno, dove è stato dichiarato l'impegno di questa Amministrazione per una immediata presa di posizione contraria alle concessioni ICANN dei nomi generici.
  In tale contesto quindi sono state fornite le seguenti istruzioni ai competenti Uffici del Ministero:
   1. preservare i diritti di proprietà intellettuale acquisiti, con particolare riferimento ai marchi e alle indicazioni geografiche (denominazioni di origine e indicazioni geografiche) registrati, salvaguardando gli enormi interessi nazionali da ulteriori fenomeni di sfruttamento indebito della loro reputazione anche in internet;
   2. bloccare la procedura di assegnazione dei nuovi domini generici di primo livello, in cui è sono presenti «.wine», «.vin», «.food» (anche in ideogrammi), «.pizza», «.organic», impedendo che si raggiunga il consenso di tutti i rappresentanti degli Stati partecipanti al GAC – Governamental Advisory Committee – necessario per adottare le decisioni, anche in collaborazione con altri Paesi sensibili ed interessati a tali questioni quali, ad esempio, Francia, Spagna, Svizzera e la stessa Commissione europea;
   3. ripensare la governance di internet, con la definizione di regole condivise a livello internazionale, prima di qualunque decisione su potenziali e future assegnazioni.

  Appare evidente, quindi, che la questione gTLDs – generic Top Level Domains – di ICANN è ben nota a questo Ministero ed è, quindi, strategica per il sistema di qualità agroalimentare italiano, per le sue evidenti implicazioni negative per i produttori italiani e per consumatori/navigatori del mondo, trattandosi di un'iniziativa squisitamente di natura commerciale a vantaggio di pochi che acquisirebbero il diritto di esclusività e di monopolio dell'uso dei termini generici e, verosimilmente, a danno dei produttori e dei consumatori.
  Si ricorda che nell'incontro di coordinamento dello scorso 9 luglio, il Vice Ministro dello sviluppo economico Catricalà, che ha la delega per il settore delle comunicazioni, ha adottato integralmente come posizione del Governo gli elementi sopra esposti, in vista della sessione di Durban del GAC, gruppo consultivo del Board di ICANN.
  Inoltre, in preparazione della sessione del GAC di Buenos Aires dal 17 al 21 novembre 2013, lo scorso 28 ottobre, questo Ministero ha inviato all'ISCOM – Istituto Superiore delle Telecomunicazioni – che rappresenta l'Italia nel GAC e a tutte le altre Amministrazioni ed Enti nazionali competenti, la propria posizione di contrarietà in merito alla procedura di possibile assegnazione da parte ICAAN, ente privato Pag. 100di diritto californiano, di nuovi domini di primo livello in Internet relativamente a tutti i termini generici di settori di competenza di questa Amministrazione.
  Al momento non si ha esatta contezza delle decisioni dell'ISCOM, ma si può ragionevolmente ipotizzare che tale Ente, non essendo intervenuti fatti nuovi da indurre a un'eventuale riflessione circa l'atteggiamento della delegazione italiana a Buenos Aires e sulla base della posizione del Governo, proseguirà in linea con gli obiettivi sopra esposti, manifestando la contrarietà dell'Italia alle assegnazioni di «.wine, .vin, .food (anche in ideogrammi), .pizza e .organic» come domini generici di primo livello.
  In riferimento al coinvolgimento europeo si segnala, infine, l'autorevole presa di posizione, in parte soddisfacente, del Commissario europeo all'agenda digitale che in una lettera indirizzata all'ICANN del 12 settembre 2013, afferma che l'assegnazione dei nuovi domini può avvenire solo in accordo con le regole dell'Unione europea.
  Si assicura fin d'ora che questa Amministrazione continuerà a vigilare e ad agire a difesa degli interessi e dei diritti delle imprese italiane a tutti livelli istituzionali, contro la «non concedibilità» dei citati nomi che potrebbero, altresì, divenire un pericoloso precedente con ripercussioni negative non solo sul settore agroalimentare ma, in prospettiva, sull'economia nazionale.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01455 Cova: Sulle penalizzazioni per i produttori di latte per la mancata sottoscrizione del contratto di cessione del latte crudo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 185-septies del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, introdotto con il «pacchetto latte», relativo alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattieri caseari, ha previsto che gli Stati membri possano imporre i contratti scritti per la cessione del latte crudo.
  Tali contratti devono rispondere a determinati requisiti.
  Per quanto riguarda il nostro Paese, in applicazione della normativa europea e coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 62 della legge n. 27 del è stato adottato, con il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, il sistema del contratto scritto.
  Il decreto citato stabilisce, all'articolo 9, comma 4, che gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo siano negoziati liberamente tra le parti, sulla base di un'offerta scritta presentata dall'acquirente al fornitore nella quale sia indicata la durata minima del contratto, lasciando al fornitore la possibilità di ridefinire i termini di negoziazione (commi da 5 a 7).
  Le norme nazionali e comunitarie si riferiscono, quindi, ai contratti stipulati tra l'acquirente e il singolo fornitore che può anche consistere in una organizzazione di produttori.
  Il caso oggetto di interrogazione riguarda, invece, il contratto stipulato tra acquirente e singolo allevatore e, pertanto, sembra che si sia generata una confusione tra la fattispecie del «contratto» e quella dell’«accordo».
  Secondo quanto riportato dagli stessi interrogati tra la ITALATTE e i propri fornitori esiste già un contratto scritto il cui termine di scadenza è fissato al marzo 2014.
  Nel caso in cui i contratti sottoscritti non siano conformi a quanto stabilito all'articolo 62 della legge n. 27 del 2012, con particolare riferimento al comma 8, occorre l'intervento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che è preposta alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in parola nonché all'irrogazione delle relative sanzioni.
  A proposito dell'assenza di un accordo sul prezzo del latte alla stalla, si evidenzia che, in base alle pertinenti disposizioni di cui al regolamento CE n. 1234 del 2004, la concentrazione dell'offerta ai fini della negoziazione del prezzo del latte può essere effettuata, in deroga alle norme sulla concorrenza, soltanto dalle organizzazioni di produttori e loro associazioni.
  Purtroppo, nel nostro Paese si riscontra uno scarso interesse per la formazione di organizzazioni di produttori ai fini della negoziazione del prezzo del latte anche in presenza di azioni a favore da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Questi aspetti, così come altre tematiche riguardanti il futuro del settore lattiero, saranno attentamente valutati ai fini della definizione dei prossimi strumenti di intervento da attuare in relazione alla Politica agricola comune.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01454 Zaccagnini: Sulla difesa della filiera agroalimentare italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il settore agroalimentare è il comparto produttivo nazionale più famoso al mondo come eccellenza Made in Italy e, per questo motivo, è anche il più colpito dalla contraffazione da parte dei produttori esteri, attraverso l'uso ingannevole di etichette, materiali pubblicitari e di confezionamento che evocano simboli, immagini e denominazioni con esplicito riferimento al nostro Paese, traendone in modo fraudolento vantaggi economici a danno dei veri prodotti italiani.
  A protezione della produzione italiana, l'azione dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è, pertanto, costante e capillare su tutto il territorio nazionale al fine di garantire il rispetto delle regole nelle diverse fasi della filiera produttiva e a tutelare e salvaguardare i consumatori dall'eventuale commercializzazione di alimenti contraffatti.
  In questi ultimi anni, infatti, l'ispettorato ha posto particolare attenzione alle produzioni di qualità più rappresentative del «Made in Italy» (formaggi, vini, olio d'oliva, pasta, frutta, salumi, conserve vegetali, e altro) ivi comprese le produzioni tutelate.
  Ed è appunto a tale scopo che l'ispettorato ha intrapreso misure di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati «italiani» sul territorio nazionale.
Ritengo che queste azioni, insieme ad altri strumenti cogenti come la tracciabilità e l'obbligo d'indicazione dell'origine dei prodotti, possano contribuire a rendere maggiormente efficace l'azione degli Organi di controllo e tutelare in maggior misura i consumatori e gli operatori di settore.
  È per questo che nelle linee programmatiche dell'azione di governo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono presenti due punti di forza fondamentali: quello della promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani e l'intensificazione delle attività di contrasto alle contraffazioni e all'agropirateria internazionale a danno delle nostre produzioni.
  Nonostante le scarse risorse finanziarie, il ministro De Girolamo fin dai primi giorni del suo insediamento ha chiesto che gli accertamenti sulla filiera agroalimentare fossero intensificati e razionalizzati per incrementarne l'efficacia anche attraverso un coordinamento più forte degli Organi di controllo afferenti al Ministero, in modo da potenziare le sinergie d'intervento ed evitare nel contempo inutili sovrapposizioni di verifiche ispettive a carico degli stessi operatori.
  Queste misure, insieme ad un rafforzamento degli strumenti per individuare gli operatori più a «rischio» e ad un attento studio ed analisi dei fattori che possono influenzare la commissione di frodi nei vari settori, contribuiscono a rendere maggiormente efficace l'azione degli Organi di controllo nell'intero comparto agroalimentare.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01456 Faenzi: Sull'estensione degli ambiti di competenza del Corpo forestale dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto-legge n. 101 del 2013, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», così come modificato e convertito dalla legge n. 125 del 2013, cui fa riferimento l'interrogante, ha introdotto nuove norme di semplificazione e razionalizzazione anche del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
  In particolare, al fine di consentire un rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale dello Stato, l'articolo 11, comma 14-bis, del suddetto provvedimento prevede il miglioramento anche dell'efficacia delle operazioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 108, comma 8, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Allo scopo, il Corpo forestale dello Stato provvederà avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ed organizzando di conseguenza le proprie articolazioni sia centrali che periferiche.
  Tale disposizione va ad inserirsi in un quadro già vigente concernente l'organizzazione dell'attività del Corpo forestale dello Stato al fine di contrastare le attività criminali nel settore agroalimentare.
  In particolare l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 218 del 2012, intervenendo sulla precedente normativa, ha stabilito, tra l'altro, che «con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonché le modalità attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»
  Pertanto, già in attuazione del citato decreto legislativo, le Amministrazioni coinvolte hanno avviato le opportune concertazioni per l'elaborazione del decreto interministeriale previsto e, a tal fine, è stato istituito un Tavolo tecnico presso l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.
  La finalizzazione della concertazione e la conseguente adozione del decreto interministeriale predetto, consentiranno l'individuazione, in funzione degli obiettivi di un efficace contrasto delle attività illecite nel settore ambientale ed agroalimentare, del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato da inserire nell'ambito della D.I.A., sia a livello centrale che periferico, con la definizione delle relative sedi di assegnazione. Ciò permetterà il perseguimento della finalità delle citate disposizioni di legge con particolare riferimento al potenziamento dell'azione di contrasto delle attività illecite di traffico organizzato di rifiuti e delle altre attività istituzionali già attivate dal Corpo forestale dello Stato per la lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso nel comparto della difesa agroambientale e della repressione della pirateria agro-alimentare.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01453 Bordo: Sulla compresenza delle denominazioni De.Co, DOP e IGP.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La materia della denominazioni di origine è disciplinata a livello comunitario già dal 1992.
  La Commissione europea, infatti, constatando che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità e che ricercano prodotti specifici aventi un'origine geografica determinata, con il Regolamento (CE) 2081/1992, ha disciplinato la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, anche per ovviare alle prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche eterogenee.
  È infatti principio assodato a livello comunitario che il consumatore disponga, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto, tenendo conto che in materia di etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dall'Unione europea.
  In tale ottica quindi la normativa comunitaria ha emanato la lex specialis relativa alle indicazioni geografiche, ad oggi disciplinate dal Regolamento (UE) 1151/2012.
  In tale contesto, pertanto, le disposizioni regionali in materia di indicazioni di origine appaiono incompatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  In tale ambito si è anche espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 66 del 12 aprile 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1/2012 con la quale la regione Lazio creava un marchio collettivo regionale di qualità poiché in contrasto con gli articoli da 34 a 36 del Trattato UE.
  A ciò, si aggiunga il rischio di evocazione ed uso improprio delle denominazioni di origine registrate a livello comunitario.
  Anche in tale contesto, i tribunali nazionali si sono già espressi come nel caso della recente sentenza del Tribunale di Milano n. 10778/2013 che ha ritenuto che la De.Co. Stracchino di Gorgonzola sia evocativa della DOP Gorgonzola.

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ALLEGATO 7

Interrogazione 5-01348 Oliverio: Iniziative per il contrasto dell'infezione da Xylella fastidiosa delle piante di ulivo, che ha colpito in particolare la regione Puglia, e per il sostegno ai produttori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Servizio fitosanitario della regione Puglia ha segnalato, a partire dall'inizio dello scorso mese di ottobre, al Servizio centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la presenza di un focolaio del batterio fitopatogeno Xylella fastidiosa che sta provocando il disseccamento delle piante di olivo nell'area salentina.
  Il medesimo Servizio ha prontamente avviato le necessarie indagini in collaborazione con gli esperti di patologia vegetale dell'Università di Bari e dell'Istituto di virologia vegetale del CNR di Bari e ha coinvolto nella gestione della problematica le Amministrazioni locali, interessando anche altre istituzioni scientifiche attive sul territorio.
  L'osservazione sistematica dei campioni prelevati da piante di olivo sintomatiche, per lo più secolari, ha rilevato la presenza di estesi imbrunimenti del sistema vascolare e le indagini di laboratorio hanno accertato la presenza dannosa del batterio.
  Le analisi sono state estese, con esito positivo, anche a piante di mandorlo, oleandro e quercia adiacenti agli olivi colpiti che mostravano sintomi di bruscatura apicale delle foglie.
  Il fitopatogeno in esame è un batterio inserito nella lista comunitaria degli organismi nocivi da quarantena, mai precedentemente riscontrato in Europa. In America, areale di origine del batterio, è causa di numerose patologie a carico di molteplici colture vegetali e con conseguenze economiche rilevanti.
  La gamma di potenziali ospiti comprende oltre 100 specie vegetali, tra cui vite, agrumi, drupacee, essenze forestali e specie spontanee. Il batterio si insedia nei vasi linfatici delle piante portando, dopo un periodo iniziale di latenza, al disseccamento della vegetazione e alla conseguente morte della pianta.
  Il batterio è trasmesso in natura da numerose specie di insetti (cicadellidi) che
lo diffondono a breve e medio raggio. La diffusione su lunghe distanze è, pertanto, da correlarsi ad attività umane come il commercio di materiale di moltiplicazione infetto.
  Va sottolineato che esistono differenti ceppi del batterio in grado di attaccare una più ristretta gamma di piante ospiti e, dalle informazioni finora pervenute, il ceppo riscontrato in Puglia su olivo, oleandro e mandorlo non risulta che infetti la vite e gli agrumi.
  Considerata la grave minaccia per le produzioni agricole pugliesi nonché per l'intero territorio nazionale, la problematica e stata immediatamente affrontata nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale che, nella seduta del 22 ottobre 2013, ha definito le misure fitosanitarie da adottare in via prioritaria al fine di evitarne la diffusione.
  In base alle indicazione del Comitato e del Servizio fitosanitarie della regione Puglia, con una specifica delibera di Giunta regionale è stata vietata la movimentazione, a qualunque titolo, delle piante e del materiale di propagazione sensibile al Pag. 106patogeno, contrastando l'estensione della malattia ad altri territori attraverso l'attività vivaistica.
  Con il provvedimento regionale sono state altresì disciplinate le misure di monitoraggio del territorio e di eradicazione della batteriosi nelle aree contaminate.
  L'accurato monitoraggio del territorio regionale e la demarcazione puntuale delle aree colpite dalla malattia permette la definizione di «zone tampone» a protezione delle circostanti aree indenni. A tale scopo e per la prima emergenza nella provincia di Lecce e in aree limitrofe dove il focolaio è stato rinvenuto, il Ministero ha immediatamente stanziato la somma di 200 mila euro per garantire sul territorio una task force di 25 tecnici per l'attività urgente di campionamento. La regione Puglia, con la quale la programmazione degli interventi è condivisa, coopererà alla copertura delle analisi per un costo stimato in 300 mila euro.
  La problematica dell'Unione europea è stata anche prontamente portata all'attenzione delle istituzioni comunitarie al fine di adottare ogni possibile misura d'azione, in linea con le disposizioni europee in materia fitosanitaria, nonché per concordare le modalità di accesso al cofinanziamento dell'Unione europea per la lotta agli organismi nocivi ai vegetali.
  Il 5 novembre scorso si è svolto un primo incontro in videoconferenza con il Direttore della Direzione generale per la Salute e i Consumatori della Commissione UE ed è stato definito un primo programma di intervento per il quale l'Unione europea potrebbe accordare un cofinanziamento al 50 per cento dei costi che saranno sostenuti dall'Italia per il monitoraggio e l'eradicazione della batteriosi. Un ulteriore incontro è stato già fissato per il 19 novembre prossimo.
  Inoltre, il Ministero auspica che possa essere trovata una soluzione positiva, per il potenziamento di tutte le azioni necessarie, già nell'ambito del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 attualmente in itinere in Senato.
  Ricorda infine la prossima visita informativa che sarà svolta dalla Unione europea in Sicilia, Puglia e altre regioni meridionali.