CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 novembre 2013
122.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01445 Borghi: Iniziative urgenti per la bonifica del sito inquinato di Pieve Vergonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Borghi, riguardante le problematiche concernenti la bonifica del sito di Pieve Vergonte, si rappresenta che tale sito, con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stato inserito tra quelli la cui bonifica è stata ritenuta di interesse nazionale ed è stato perimetrato con successivo Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000. Ricomprende le aree dello stabilimento di competenza Syndial (ex-Enichem) e Tessenderlo, il torrente Marmazza, il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del Lago Maggiore, l'intero territorio comunale di Pieve Vergonte, porzioni di aree degli ulteriori comuni inseriti nella perimetrazione del SIN e la conoide del torrente Anza.
  La superficie complessiva, inclusa nel perimetro del Sito, è pari a 15.150 ha e le zone che presentano la maggiore criticità ambientale sono quelle occupate dallo stabilimento Syndial, attualmente gestito dalla S.r.l. Tessenderlo Italia, dove viene svolta l'attività produttiva (produzione cloro-soda, acido solforico e composti cloroaromatici).
  Nella Conferenza decisoria del 27 ottobre 2011, la Direzione competente per materia di questo Ministero ha approvato, con prescrizioni, il progetto operativo di bonifica dei suoli e delle acque di falda presentato da Syndial nell'agosto 2011.
  Il progetto, per quanto riguarda gli interventi di bonifica dei suoli, prevede, oltre alla realizzazione di un impianto di confinamento in situ anche interventi di bonifica dei terreni nell'area produttiva Tessenderlo, da attuare successivamente alla cessazione delle attività industriali e allo smantellamento degli impianti ivi esistenti, nonché interventi di bonifica delle acque di falda mediante implementazione della barriera idraulica già esistente e interventi di Air Sparging e Soil Vapour Extraction sui nuclei di contaminazione interni all'area Tessenderlo. Oltre a ciò, è previsto, nello stesso progetto, anche lo spostamento del Torrente Marmazza nel vecchio paleo alveo; operazione, questa, bisognevole di un iter articolato e complesso sia dal punto di vista tecnico che burocratico.
  Detto ciò, per quanto dettato dall'articolo 252, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per poter emanare il decreto ministeriale di approvazione del progetto di bonifica, è necessario che il Ministero dell'Ambiente sia in possesso della valutazione di impatto ambientale regionale e di tutte le autorizzazioni necessarie previste nel progetto operativo di bonifica presentato dalla società.
  Espletate le necessarie istruttorie, il 3 maggio 2013, la Regione Piemonte ha trasmesso la Delibera di Giunta Regionale n. 28 – 5712 del 23 aprile 2013 con la quale è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale relativo alle opere e agli impianti necessari alla realizzazione del Progetto Operativo di bonifica. In tale provvedimento, che esprime un giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, sono ricomprese anche le autorizzazioni previste dal progetto.
  Ricevuta tale documentazione, il successivo 12 luglio, la predetta Direzione Generale ha convocata una riunione al fine di verificare se parte delle prescrizioni Pag. 51della Conferenza di servizi decisoria del 27 ottobre 2011 potessero intendersi superate alla luce della deliberazione della Regione Piemonte del 23 aprile 2013.
  Valutata positivamente tale circostanza, lo schema di decreto di approvazione è stato trasmesso, per l'intesa prevista dalla legge, al Ministero dello Sviluppo Economico che, con nota del 15 ottobre 2013, ha comunicato di non avere osservazioni ostative in merito allo schema di decreto trasmesso.
  Pertanto, ricevuta l'intesa, il 21 ottobre 2013 è stato firmato il decreto definitivo di approvazione del Progetto operativo di Bonifica dello stabilimento Syndial che, una volta registrato alla Corte dei Conti, diverrà operativo.

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ALLEGATO 2

5-01446 Zolezzi: Iniziative urgenti per accertare l'impatto ambientale delle attività della centrale ENEL di Civitavecchia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata formulata dall'onorevole Zolezzi ed altri, riguardante raccordo per l'attuazione del piano di monitoraggio dell'area adiacente alla centrale ENEL di Civitavecchia, corre l'obbligo di riferire, innanzitutto, che sul punto nulla risulta agli atti del Ministero dell'ambiente.
  Sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, tuttavia, si è appreso dal Comune di Tarquinia, appositamente interpellato, che a seguito della riconversione della centrale di cui trattasi da olio combustibile a carbone – per la quale, unitamente ad altri comuni dell'area, esso è stato un grande oppositore –, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, il territorio e l'economia, in data 28 ottobre 2008 ha sottoscritto un accordo con la Soc. Enel Produzione per disciplinare i reciproci rapporti relativamente alla fase di esercizio dell'impianto in parola, localizzato in località Torrevaldaliga Nord, nel comune di Civitavecchia, ma tuttavia adiacente al confine di Tarquinia.
  Contestualmente, veniva sottoscritto un ulteriore «Accordo per l'attuazione del Piano di Monitoraggio Agricolo di Tarquinia» dove è previsto, in particolare, che l'ENEL si assume l'onere dello svolgimento di un'attività di analisi del suolo e delle colture agricole, nonché la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio.
  In merito al Comitato Tecnico richiamato nell'accordo stesso, e di cui è fatto richiamo nell'interrogazione cui si risponde, che doveva essere composto da rappresentanti della Soc. Enel Produzione, del Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo (CRA-RPS), del Comune di Tarquinia e dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e rinnovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ad oggi, per quanto si è appreso, non è stato ancora costituito.
  Allo stesso modo, i «rapporti tecnici» previsti nel medesimo accordo, seppure richiesti dal Comune di Tarquinia sia all'Enel che al CRA-RPS non sono mai ad esso pervenuti.
  Dal canto suo, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di quanto appreso dalla stessa Soc. Enel Produzione – come opportunamente precisato – nel confermare la formalizzazione del predetto accordo ha ulteriormente precisato che nell'anno 2012 è stato dato corso da parte della stessa Amministrazione comunale di Tarquinia a una serie di attività a sostegno dell'agriturismo e delle produzioni agricole tipiche del territorio, finanziate dalla Soc. Enel Produzione nell'ambito dell'accordo predetto.
  Per quanto attiene alle analisi del suolo e delle colture agricole, espressamente previste nello stesso Accordo del 2008, la Soc. Enel Produzione ha attivato a decorrere dal 2010 uno studio specifico finalizzato al controllo e al monitoraggio delle coltivazioni agricole e dei prodotti per uso alimentare nel territorio di Tarquinia.
  Detto studio, le cui aree oggetto di indagine sono state individuate in accordo tra le parti (Comune di Tarquinia, su indicazione della locale Università degli Studi, e Soc. Enel Produzione), sono ancora oggi in corso di realizzazione in quanto è prevista una durata complessiva di cinque anni.Pag. 53
  Tutte le attività di analisi e monitoraggio, peraltro, così come indicato nell'Accordo stesso, sono svolte dal Consiglio per la Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo (CRA-RPS), quale Ente nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo, si ricorda, posto sotto la vigilanza dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, infatti, la Soc. Enel Produzione ha stipulato una prima convenzione con il CRA-RPS nel 2009, attinente alle analisi effettuate nel biennio 2010-2011, cui ha fatto seguito la stipula di una seconda convenzione ad inizio 2013, per le analisi previste nel biennio 2013-2014.
  In particolare, nel corso del 2010 il CRA-RPS, supportato da idonei laboratori certificati, ha svolto i primi campionamenti e le relative analisi; nel 2011 l'iniziativa è stata ripetuta nei medesimi siti, mentre a giugno 2013 è stata avviata la terza campagna di campionamento del suolo e delle colture. Attualmente il CRA-RPS sta svolgendo un'attività specifica di validazione dei dati delle analisi svolte dai laboratori certificati.
  Risulta, quindi, che su richiesta della Soc. Enel Produzione, a breve, il CRA-RPS provvederà a comunicare i risultati degli ultimi campionamenti, predisponendo, altresì, un report riepilogativo inerente le attività svolte e i risultati ottenuti nel periodo 2010-2013. Non appena disponibili, i risultati delle indagini condotte saranno trasmesse in primis, per le successive valutazioni, al Comune di Tarquinia.
  Premesso tutto quanto sopra, non si può non rilevare che, allo stato, nessun dato è stato reso disponibile, per quanto appreso, allo stesso Comune di Tarquinia.
  Per quanto attiene alle possibili iniziative da adottarsi nell'ambito delle competenze rimesse istituzionalmente al Ministero dell'Ambiente, è stata sul punto interessata la competente Struttura tecnica, la quale, ha assicurato, porrà tutta la dovuta attenzione sui risultati conseguenti alle attività di monitoraggio svolte dal CRA-RPS anche al fine di interessare i competenti Enti territoriali in ordine alle eventuali criticità che dovessero risultare.

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ALLEGATO 3

5-01447 Pellegrino: Iniziative urgenti in merito alle coltivazioni di mais Ogm nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Pellegrino ed altri vertente sulla semina di mais geneticamente modificato del tipo MON 810 in alcuni comuni della provincia di Pordenone, si riferisce quanto segue.
  Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante: «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli», all'articolo 1, comma 2, dispone che la messa a coltura di prodotti sementieri geneticamente modificati è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con quelli dell'ambiente e della salute, previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.
  Avverso tale provvedimento autorizzativo si è pronunciata la Corte di giustizia europea con sentenza pregiudiziale del 6 settembre 2012 (causa C36/11), resa nell'ambito di una controversia tra la Pioneer Hi Bred Italia Srl e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ha stabilito che le autorità italiane non possono subordinare ad un'autorizzazione nazionale, quale quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 212 del 2001, la coltivazione di sementi geneticamente modificate (GM), già autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune ai sensi della direttiva 2002/53/CE, invocando considerazioni di carattere ambientale o sanitario già considerate nell'istruttoria del processo autorizzativo a livello europeo.
  La Corte ha inoltre precisato che la facoltà concessa dall'Unione agli Stati membri di introdurre misure di coesistenza tra colture transgeniche e coltivazioni tradizionali o biologiche, dando applicazione all'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE, non consente di opporsi in via generale alla messa a coltura di tali sementi GM già autorizzate a livello europeo, nelle more dell'introduzione di tali misure. D'altronde, secondo gli orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza fornite dalla Commissione europea con la Raccomandazione 2010/C200/01 del 13 luglio 2010, in presenza di determinate condizioni economiche e naturali, gli Stati membri possono vagliare la possibilità di escludere la coltivazione di OGM da vaste zone del loro territorio, onde evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche: per attuare tale esclusione gli Stati membri devono dimostrare che in tali zone non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi.
  La Corte di Giustizia europea nella medesima sentenza chiarisce inoltre che, oltre che attraverso le misure di coesistenza di cui all'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri possono imporre un divieto o una limitazione alla coltivazione di varietà sementiere geneticamente modificate nei casi espressamente previsti dall'Unione europea attraverso:
   le misure di emergenza previste dall'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, qualora sia manifesto che Pag. 55un prodotto, autorizzato ai sensi di detto Regolamento o conformemente ad esso, possa comportare un grave rischio per la salute umana o per l'ambiente o qualora, alla luce di un parere formulato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare sorga la necessità di sospenderne o modificarne l'autorizzazione;
   le misure previste dagli articoli 16, comma 2, e 18 della direttiva 2002/53/CE qualora sia accertato che la coltivazione di una varietà geneticamente modificata, iscritta nel catalogo comune delle varietà possa nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie o presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana.

  Il Ministero della Salute, con nota del 29 marzo 2013 ha trasmesso alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, il dossier predisposto dal Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura (CRA) e trasmessogli dal Ministero per le Politiche Agricole, rappresentando la necessità di effettuare una nuova valutazione completa del MON 810 e richiedendo che vengano definite adeguate misure di gestione obbligatorie per detto OGM, fino a sospenderne la coltivazione nell'Unione europea.
  Nonostante ciò, nel mese di giugno 2013, un agricoltore friulano ha seminato nella sua azienda agricola mais geneticamente modificato MON810.
  L'urgenza e la rilevanza della situazione veriticatasi rispetto alla coltivazione di tale organismo geneticamente modificato, è stata ribadita dal Ministro dell'Ambiente a quelli della Salute e delle Politiche Agricole, con nota del 5 agosto 2013, dove è stata sottolineata la necessità di un'azione congiunta per coinvolgere le Regioni nella definizione di un calendario certo per apportare i necessari emendamenti alla legislazione in materia di coesistenza e evitando, così, l'apertura della procedura d'infrazione: infatti la Commissione europea ha rigettato le risposte fornite dalle Amministrazioni interessate (Ministero dell'ambiente, Ministero delle Politiche Agricole e Regione Friuli Venezia Giulia) alla richiesta di informazioni in merito alle leggi italiane sulla coltivazione di sementi geneticamente modificate (Progetto EU Pilot 3972/12/SNC0), avendo rilevato la mancanza di una tempistica definita per le necessarie modifiche alla legislazione nazionale e regionale in materia.
  Il 10 agosto 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 12 luglio 2013 che vieta per un periodo di diciotto mesi la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810 sul territorio nazionale, fino all'adozione delle misure di cui all'articolo 54, comma 3, del Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.
  Detto provvedimento, che si configura come un provvedimento di sostanziale sospensione dell'autorizzazione comunitaria del MON 810, di cui alla decisione 98/294/CE della Commissione del 22 aprile 1998, ha avuto la sua motivazione come misura di cautela in considerazione del tatto che:
   a. il mais MON 810 è stato autorizzato nel 1998, ai sensi della direttiva 90/220/CE, in base alla quale i requisiti in materia di valutazione dei rischi sono molto inferiori a quelli stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE che abroga e sostituisce la previgente direttiva;
   b. nessuna misura di gestione è attualmente imposta dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea per il mais MON 810 destinata a limitare i rischi per l'ambiente dando seguito alle raccomandazioni dell'Agenzia europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

  L'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce intatti che, qualora sia manifesto che prodotti autorizzati dello stesso regolamento o conformemente ad esso, come è il caso dei mais geneticamente modificato MON810, possano comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, ove sorga la necessità di sospendere Pag. 56o modificare urgentemente un'autorizzazione, vengano adottate misure conformemente agli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.
  Conseguentemente, l'articolo 54 del Regolamento predetto stabilisce che qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 53, lo Stato membro può adottare le misure cautelari provvisorie, informandone immediatamente gli Stati membri e la Commissione.
  Il termine massimo di efficacia del decreto anti MON810 è stato fissato in diciotto mesi anche allo scopo di costruire le condizioni per l'adozione di misure regionali atte ad evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, previste dall'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE come modificata e integrata dal Regolamento (CE) 1829/2003, garantendo al contempo l'allineamento delle disposizioni nazionali in tema di coltivazioni geneticamente modificate alla normativa dell'Unione europea e la massima tutela dell'agrobiodiversità e dell'ambiente.
  Con nota dell'8 ottobre 2013 indirizzata al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'Ambiente ha chiesto di conoscere le iniziative messe in atto dalla Regione per assicurare la piena attuazione del divieto di coltivazione del mais MON 810 imposto dal decreto 12 luglio 2013, stante l'eventualità di dover dar seguito all'applicazione alle sanzioni previste dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224/2003 e alla bonifica, al ripristino ambientale e al risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, qualora sia accertato un effettivo danno ambientale conseguente alla coltivazione del mais MON 810 e, con ulteriore missiva dell'11 novembre 2013 nel prendere atto che la Regione Friuli Venezia Giulia aveva provveduto, alla luce della pronunce della Corte di giustizia europea del settembre 2012 e della successiva ordinanza del maggio 2013, a modificare la legge regionale n. 5/2011, chiedeva le informazioni sull'esatta localizzazione delle coltivazioni di MON 810, prodromiche alla previsione di azioni di monitoraggio degli eventuali effetti di OGM sull'ambiente o sulla salute pubblica, per valutare, se del caso, l'applicabilità delle sanzioni citate. In tale ultima occasione, il Ministro ha altresì ribadito che la normativa nazionale in materia di OGM è garantita da un apparato sanzionatorio previsto, con riferimento a fattispecie diverse nei presupposti, dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e dal decreto legislativo n. 70 del 2005. Nel caso di specie potrebbero applicarsi le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 70 del 2005, con particolare riferimento ai casi in cui l'autorizzazione venga rifiutata, revocata o sospesa. Il decreto interministeriale 12 luglio 2013, peraltro temporaneo, potrebbe assumersi come un provvedimento di sostanziale sospensione dell'autorizzazione comunitaria.
  È stata riproposta l'attivazione in tempi rapidi di un coordinamento tra i Dicasteri competenti, allo scopo di determinare e avviare iniziative concrete per la definizione da parte delle Regioni, delle misure di coesistenza, in considerazione del breve periodo di vigenza del Decreto Interministeriale sospensivo dell'autorizzazione comunitaria del MON 810.
  Nel contempo, tutti i Ministri dell'agricoltura a livello UE concordavano di rimettere all'esame la proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE, con riferimento, tra l'altro, agli sviluppi a livello comunitario della questione MON 810, successivamente alla pubblicazione del parere dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (avvenuto il 25 settembre scorso), sulla richiesta di adozione delle misure di emergenza previste dall'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 avanzata dall'Italia.
  Occorre precisare che con la legge regionale n. 6 del 2013, il Friuli Venezia Giulia ha apportato modifiche:
   1) all'articolo 2 della legge n. 5/2011 che prevede l'approvazione, attraverso un regolamento regionale, di misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle Pag. 57colture tradizionali e biologiche, facendo riferimento alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza tra le colture transgeniche convenzionali e biologiche. L'articolo 2, al comma 7, sancisce inoltre l'osservanza delle misure adottate dagli organi dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 23 (Clausola di salvaguardia) della direttiva 2001/18/CE o ai sensi dell'articolo 34 (Misure d'emergenza) del Regolamento (CE) n. 1829/2003;
   2) all'articolo 8 della legge n. 5/2011 con un articolo che prevede, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224/2003, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chi violi le disposizioni del regolamento regionale recante le misure di coesistenza, ed ha introdotto l'articolo 11-bis che, nelle more dell'adozione del regolamento che stabilisce le misure di coesistenza, affida al Servizio competente del Corpo Forestale Regionale il compito di ordinare al conduttore che abbia seminato OGM l'adozione dei possibili accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM, secondo modalità tecniche stabilite dall'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA).

  Riguardo a quanto dichiarato dal Capo del Corpo Forestale dello Stato (CFS) alla Camera in occasione di una sua audizione, nel premettere che il Corpo forestale oltre alle funzioni di polizia giudiziaria assicura uno specifico e titolato supporto al Ministero dell'Ambiente in tema di danno ambientale, anche sul piano della rilevazione della sussistenza e della quantificazione del medesimo, ad oggi, nessuna relazione in tal senso è pervenuta a questa Amministrazione, né, in virtù delle elementi acquisiti, all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia. Naturalmente, il Ministero è pronto a valutare tempestivamente ogni segnalazione, tanto più se proveniente da soggetti istituzionalmente titolati (Regione, CFS, Prefettura, ecc. ecc.), in merito all'effettiva sussistenza di fattispecie concrete di danno ambientale nei luoghi in argomento. Va ricordato altresì che il Ministro ha richiesto nuovamente ai Ministri dell'Agricoltura e della Salute, anche alla luce della dichiarazione del Capo del Corpo Forestale, di intraprendere azioni congiunte e appropriate per verificare l'attuazione del Decreto del 12 luglio.
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente ai Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute, proseguono congiuntamente per una iniziativa volta all'introduzione di una modifica legislativa, da applicarsi nel pieno rispetto della cornice comunitaria, che consenta alle Regioni di affrontare la problematica dei rischi di contaminazioni delle colture tradizionali anche mediante l'adozione di strumenti amministrativi.

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ALLEGATO 4

5-01448 Dorina Bianchi: Iniziative urgenti per la verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario incaricato della bonifica del sito inquinato di Crotone.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Dorina Bianchi con la quale si chiede di conoscere le esatte modalità di impiego, da parte del Commissario Straordinario, delle risorse destinate alla bonifica del sito di Crotone, con particolare attenzione all'area archeologica antica Kroton, nonché la possibilità che il Commissario stesso riferisca entro 6 mesi dall'inizio dei lavori sull'andamento della bonifica e della messa in sicurezza dell'area, si riferisce quanto segue.
  Con decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31 ottobre 2013, all'articolo 11 è stato previsto che: «Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell'area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma.
  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  La norma di cui sopra segue l’iter per la conversione in legge e, nel mentre, sono in corso di acquisizione gli elementi necessari per procedere alla suddetta nomina.
  Pertanto, le esatte modalità di impiego delle risorse potranno essere rese note una volta insediatosi il commissario, al quale verrà richiesto l'impegno di fornire periodicamente le informazioni sulle azioni intraprese.