CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2013
121.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 120/13: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (C. 1690 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante «Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione»;
   ritenuti necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare le criticità connesse alla particolare congiuntura economica attraverso misure tese al riequilibrio della finanza pubblica, in linea con i parametri fissati dall'Unione europea;
   considerate le previsioni in materia di finanza locale di cui all'articolo 2, che integrano la quota del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun comune; recano un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per un importo pari a 450 milioni di euro mediante l'inasprimento dei vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali; introducono misure in materia di maggiorazioni fiscali nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro ed in materia di anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei loro debiti;
   preso atto della norma programmatica di cui all'articolo 2, comma 5, finalizzata ad incentivare gli investimenti degli enti locali, prevedendo che nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari a valere sul patto di stabilità interno;
   rilevata l'opportunità di aver precisato, all'articolo 2, comma 6, l'eventuale destinazione a finalità extrasanitarie del maggior gettito dovuto alle maggiorazioni;
   rilevata l'opportunità di incrementare, per gli enti locali, il fondo nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 1;
   rilevata l'opportunità di attivare incisive modalità di interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una efficace modulazione degli interventi volti alla razionalizzazione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (C. 730 Nuovo Testo).

PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 730, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali»;
    considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;
    rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;
    evidenziato che le procedure stabilite per l'adozione del Piano generale per l'intermodalità e per l'individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 7, prevedono che sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata;
    rilevato che del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, cui sono assegnati compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, fanno parte, di diritto, i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le suddette piattaforme;
    segnalato che il comma 3 dell'articolo 1 contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in forza dei rispettivi statuti speciali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   sia precisato, all'articolo 2, comma 6, che il previsto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede all'individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture intermodali, sia adottato sentita la Conferenza unificata.

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ALLEGATO 3

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (C. 730 Nuovo Testo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 730, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali»;
   considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;
   rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;
   evidenziato che le procedure stabilite per l'adozione del Piano generale per l'intermodalità e per l'individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 7, prevedono che sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata;
   rilevato che del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, cui sono assegnati compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, fanno parte, di diritto, i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le suddette piattaforme;
   segnalato che il comma 3 dell'articolo 1 contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in forza dei rispettivi statuti speciali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia precisato, all'articolo 2, comma 6, che il previsto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede all'individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture intermodali, sia adottato sentita la Conferenza unificata;
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità che sia posta particolare attenzione alla peculiare condizione delle isole maggiori anche in ordine alla definizione della «piattaforma logistica territoriale».