CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2013
121.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (Nuovo testo C. 730 Velo ed altri).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 731 e altri recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche»;
   sottolineata l'importanza di un'iniziativa legislativa che va nella giusta direzione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese e di porre al centro delle politiche del settore dei trasporti gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema;
   valutato positivamente che il nuovo testo della proposta di legge C. 730 tiene in considerazione i rilievi formulati dalla VIII Commissione nella precedente legislatura su un testo di analogo tenore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (Nuovo testo C. 730 Velo ed altri).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riproduce il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296 già approvato nella precedente legislatura, nell'aprile 2012, dalla Camera e non giunto all'approvazione definitiva da parte del Senato;
    la proposta interviene in un settore, quello degli interporti e delle piattaforme logistiche, la cui eventuale ulteriore espansione appare legata ad una concezione trasportistica che andrebbe ripensata, alla luce di una chiara consapevolezza degli enormi costi ambientali di un modello di sviluppo che punta sul crescente impiego dei combustibili fossili e sul progressivo consumo di suolo, a discapito di forme di economia che, privilegiando la filiera corta e i prodotti locali, possono rivitalizzare i sistemi produttivi e l'occupazione locale;
    l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, le finalità della legge e detta la definizione di interporto, di piattaforma logistica territoriale e di infrastruttura intermodale;
    l'articolo 2 interviene in materia di ricognizione degli interporti e delle piattaforme territoriali esistenti nonché di programmazione degli interventi in materia;
    l'articolo 3 individua i requisiti per l'individuazione di nuovi interporti; si rileva, in proposito che, tra i principi previsti, sono assenti i seguenti: una clausola che indichi le strutture già esistenti o il suolo impermeabilizzato come luoghi idonei per la realizzazione degli interporti; l'indicazione del parere vincolante delle amministrazioni locali coinvolte; la presenza di corridoi ecologici e aree protette come elemento ostativo alla realizzazione degli interporti;
    l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, a cui vengono attribuiti compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali e compiti di promozione dello sviluppo economico e miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali;
    l'articolo 5 reca norme relative alla qualificazione giuridica degli interporti come soggetti di diritto privato, che però utilizzano finanziamenti pubblici, creando un inaccettabile corto circuito pubblico-privato assolutamente privo di meccanismi di controllo;
    l'articolo 6 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture Pag. 104intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali;
    l'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina delle modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, anche attraverso la definizione di procedure semplificate; si rileva l'inopportunità di tale disposizione per ragioni che attengono sia alla formulazione che al merito: il testo evidenzia profili di opacità omettendo di circoscrivere il perimetro di applicazione della disciplina dei rifiuti speciali e merci pericolose agli interporti, trattando, inoltre, alla stessa stregua beni e residui attraverso l'accostamento dei rifiuti speciali alle merci pericolose; inoltre, l'emanando decreto ministeriale conterrebbe, in prospettiva, una disciplina della gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose con l'obiettivo di favorire la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali da realizzare anche attraverso la definizione di procedure semplificate, ma senza il benché minimo cenno alle esigenze di tutela della salute dei cittadini;
    l'articolo 8 introduce una preoccupante deroga alla disciplina urbanistica considerando i progetti per la realizzazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani di competenza degli enti locali e delle regioni nei cui territori sono localizzate le piattaforme logistiche territoriali; appare evidente che la norma, pur essendo stata in parte mitigata durante l'esame in Commissione Trasporti, rappresenta un'inaccettabile alterazione dei principi di equilibrata pianificazione e programmazione territoriale;
    l'articolo 9 reca la copertura finanziaria del provvedimento a valere sull'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente, la cui disponibilità finanziaria appare già insufficiente per le esigenze del suo dicastero,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (Nuovo testo C. 730 Velo ed altri).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 730 e altri recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali»;
   sottolineata l'importanza di un'iniziativa legislativa che va nella giusta direzione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese e di porre al centro delle politiche del settore dei trasporti gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema;
   valutato positivamente che il nuovo testo della proposta di legge C. 730 tiene in considerazione i rilievi formulati dalla VIII Commissione nella precedente legislatura su un testo di analogo tenore,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la copertura finanziaria di cui all'articolo 9 che prevede l'utilizzo parziale dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.