CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2013
121.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01432 Capezzone: Problematiche relative all'applicazione delle modifiche al regime IVA delle operazioni di somministrazione di alimenti o bevande effettuate attraverso distributori automatici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto il Presidente Capezzone chiede al Governo di «chiarire espressamente che dalle disposizioni recate dall'articolo 20 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, discende la facoltà del gestore del distributore di rivedere i prezzi degli alimenti e bevande oggetto di somministrazione a decorrere dai 1o gennaio 2014, nella misura necessaria, per adeguarli all'aumento dell'IVA imposto dalla disposizione di legge».
  Pertanto, il Presidente sollecita il Governo all'adozione di appositi documenti di prassi che precisino compiutamente le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  Al riguardo, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» ha elevato dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA cui sono soggette le operazioni di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici.
  Tale incremento si applicherà alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2014.
  Ciò posto, l'Agenzia delle entrate evidenzia che la questione sollevata dal Presidente Capezzone riguarda, in termini generali, gli effetti prodotti dagli aumenti di aliquota IVA in caso di prezzi già prefissati contrattualmente.
  Nello specifico, su questioni relative agli effetti prodotti dagli aumenti dell'aliquota IVA relativamente ai rapporti contrattuali sottostanti, l'Agenzia non si è mai pronunciata, neanche in occasione del recente incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento.
  L'Agenzia delle Entrate, infatti, è competente a fornire chiarimenti in merito agli adempimenti e agli obblighi che attengono ai rapporti di natura tributaria, vale a dire ai rapporti che intercorrono tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, e non anche in merito alle vicende contrattuali dei soggetti privati, che – regolate dalla norme civilistiche – sono estranee alla sfera di competenza dell'Agenzia.
  In particolare, è il caso di precisare che, ai fini IVA, il rapporto tributario intercorre tra l'Amministrazione finanziaria e l'operatore economico, debitore d'imposta, tenuto al relativo versamento, mentre è estranea a tale ambito anche la rivalsa dell'IVA esercitata dal cedente o prestatore nei confronti del cessionario o Pag. 89committente, rispetto alla quale eventuali controversie sono, infatti, demandate alla competenza della giurisdizione civile.
  Sulla base di quanto esposto, l'Agenzia riferisce di non poter dar corso alla richiesta del Presidente che auspica un intervento dell'Agenzia delle Entrate (o comunque dell'Amministrazione finanziaria) in merito ai rapporti di natura prettamente privatistica che intercorrono tra gestore del distributore e proprietario (o gestore) dell'immobile nel quale il distributore è collocato, in mancanza di uno specifico intervento normativo.

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ALLEGATO 2

5-01433 Paglia: Detraibilità dell'IVA relativa alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani applicata alle utenze non domestiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante rappresenta che con l'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è stato consentito ai comuni di continuare ad applicare, anche per il 2013, il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani già utilizzato nel 2012 (TARSU, TIA1 o TIA2) in luogo della TARES.
  Pertanto, l'onorevole interrogante chiede di sapere se nel caso in cui un comune abbia applicato la TIA nel 2012 e continui ad applicarla nel 2013, possa essere consentito agli utenti che sono anche soggetti passivi dell'IVA di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sulla tariffa rifiuti.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, preliminarmente, fa presente che l'ipotesi interpretativa secondo la quale l'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge n. 102/2013 consenta effettivamente ai comuni di continuare ad applicare, anche per il 2013, il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani già utilizzato nel 2012 (TARSU, TIA1 o TIA2) in luogo della TARES, comporta notevoli criticità che meritano le seguenti riflessioni.
  Il citato comma 4-quater, prevede che «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottate entro il termine fissato all'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.
  Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».
  Dalla lettura del primo periodo del citato comma 4-quater, sembrerebbe emergere che la deroga a quanto stabilito nel comma 46, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011 – il quale ha statuito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, non possa assumere la portata di ripristinare, sic et simpliciter, i regimi di prelievo sui rifiuti espressamente abrogati, poiché la norma derogatoria consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.Pag. 91
  Vale la pena di accennare anche all'evoluzione dell’iter parlamentare di conversione del citato decreto-legge n. 102 del 2013. Il testo dell'emendamento che ha aggiunto il comma 4-quater, all'articolo 5, del provvedimento, prevedeva, infatti, originariamente (A.C. 1544-A) che, per l'anno 2013, il comune «[...] può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa, relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012 [...]».
  Tale formulazione risulta, invece, sostanzialmente diversa da quella approvata definitivamente dal Senato (A.S. n. 1107), secondo la quale, il comune «[...] può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nei 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno [...]».
  Secondo il Dipartimento delle Finanze, se questo fosse l'ambito applicativo della prima parte del comma in esame, si dovrebbe ritenere che anche l'ulteriore disposizione contenuta nell'ultimo periodo dello stesso comma 4-quater, dovrebbe seguire lo stesso criterio interpretativo.
  La norma in questione, nel prevedere che «nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso», potrebbe avere soltanto la finalità di disciplinare la particolare ipotesi in cui nell'anno 2012 i comuni fossero stati in regime di TARSU, precisando che in tale ipotesi si può fare ricorso solo a proventi derivanti dalla fiscalità generale del comune.
  Occorre, anche, aggiungere che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 (AS. 1120), istituisce all'articolo 20 la TARI, quale componente del TRISE, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, riproponendo sostanzialmente la stessa disciplina della TARES. Pertanto, potrebbe destare non poche perplessità operare una scelta normativa e regolamentare diretta a ripristinare, solo momentaneamente, un regime pregresso che dovrà essere, comunque, abbandonato in un breve lasso di tempo.
  Il Dipartimento ritiene, quindi, che la deroga relativa al comma 46 del menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 debba ritenersi limitata in ogni caso all'aspetto relativo ai costi.
  Il Dipartimento ritiene opportuno, infine, sottolineare che ove si ritenesse, invece, che con la norma si sia effettivamente voluto ripristinare i precedenti prelievi in materia di rifiuti, potrebbero sorgere problemi, non solo in ordine all'applicazione dell'IVA sulla TIA, ma anche sulla riscossione della cosiddetta maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonostante che lo stesso comma 4-quater disponga che «sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento».
  Infatti, l'articolo 10, comma 2, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stabilisce che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011», che è appunto quello previsto per la TARES.
  Alla luce dell'inquadramento sistematico della norma in commento sopra riportato, le questioni relative alla applicabilità dell'IVA alla TIA, con riferimento al prelievo vigente nell'anno 2013, non sembrano sussistere.Pag. 92
  Nondimeno, il Dipartimento sottolinea che, come precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 328 del 24 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'IVA è detraibile solo se è relativa a beni e servizi utilizzati per realizzare operazioni imponibili.
  Inoltre, è altresì dall'amministrazione Finanziaria stato chiarito che il contribuente non deve attendere l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se il diritto alla detrazione gli competa e possa essere esercitato, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano «afferenti», cioè destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno diritto a detrazione. Naturalmente, deve trattarsi di una destinazione avvalorata oggettivamente dalla natura dei beni e dei servizi acquisiti rispetto all'attività concretamente esercitata dal contribuente. Ciò in quanto se da tale valutazione prospettica scaturisce che i beni ed i servizi medesimi sono normalmente destinati ad essere impiegati in operazioni non soggette all'imposta, il contribuente deve astenersi dall'operare la detrazione dell'imposta inerente ai predetti acquisti.
  L'adozione del criterio della detrazione sin dal momento dell'acquisto dei beni e dei servizi, senza cioè attendere la loro utilizzazione, comporta che se i beni ed i servizi medesimi verranno poi impiegati per realizzare operazioni che conferiscono il diritto a detrarre un ammontare maggiore d'imposta rispetto a quello detratto inizialmente, il contribuente dovrà procedere alle necessarie rettifiche in favore dell'erario.
  In ogni caso, occorre considerare anche quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 8 del 13 marzo 2009 al paragrafo 6.9, laddove viene chiarito che il cessionario di beni o committente di servizi nei cui confronti il cedente/prestatore abbia erroneamente esercitato la rivalsa per un'operazione oggettivamente non soggetta ad IVA o esente, non ha titolo per esercitare il diritto alla detrazione.
  Nel richiamato documento di prassi, l'Agenzia delle entrate ribadisce, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia europea (cfr sentenza 13 dicembre 1989, in causa C-342/87, Genius Holding) e dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr sentenze n. 12547/2001 e n. 1607 del 25 gennaio 2008, n. 1607), che l'esercizio del diritto alla detrazione per i beni ed i servizi acquistati deve limitarsi alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad operazioni soggette ad IVA o versate in quanto effettivamente dovute, e non si estende all'imposta addebitata solo perché indicata in fattura.

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ALLEGATO 3

5-01434 Busin: Attuazione della riforma del meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante sollecita l'immediata adozione dei decreti non regolamentari volti a disciplinare un nuovo sistema di remunerazione del servizio di riscossione gestito da Equitalia.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 10, comma 13-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze venga determinato annualmente il rimborso dei costi fissi, risultanti dal bilancio certificato, da corrispondere agli agenti della riscossione. Tale determinazione annuale, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, deve tener conto dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Detto decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori rispetto a quelli in essere alla data di vigenza del predetto decreto n. 201 del 2011.
  Il citato articolo 10, comma 13-quater, al punto 6.1, inoltre rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la statuizione degli oneri connessi alle procedure di riscossione, quindi: a) la tipologia di spese oggetto di rimborso; b) la misura del rimborso sulla base anche di criteri di proporzionalità rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto alle procedure a carico del debitore; c) la modalità di erogazione del rimborso.
  Come segnalato dall'onorevole interrogante, l'emanazione dei suddetti decreti, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è stata anticipata dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre 2013.
  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce che presso i propri Uffici si sono tenute alcune riunioni tecniche cui hanno partecipato rappresentanti della Agenzia delle Entrate, della Ragioneria generale dello Stato e di Equitalia Spa, finalizzate ad esaminare le problematiche relative alla emanazione dei decreti in argomento.
  Tuttavia, nel corso di tali riunioni sono emerse talune rilevanti criticità.
  Preliminarmente, giova ricordare che, in virtù dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'aggio spettante agli agenti della riscossione e, quindi, il corrispondente onere a carico dei debitori, è stato già diminuito di un punto percentuale (dal nove all'otto per cento).
  La stessa norma ha previsto la possibilità che, con decreto da emanarsi entro il 30 novembre 2012, l'aggio fosse ridotto fino a 4 punti percentuali ulteriori, in connessione al miglioramento dei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlati anche al processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia.
  L'ultimo inciso della predetta norma chiarisce che «al gruppo Equitalia deve Pag. 94essere comunque assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dai bilancio certificato».
  Con riferimento al decreto previsto dalla citata disposizione del decreto-legge n. 95 del 2012, nel corso di una riunione tecnica tenutasi presso il Dipartimento stesso, i rappresentanti di Equitalia hanno fatto presente che la Società non ha capacità di contenimento dei costi ulteriore rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di spending review.
  Invero, Equitalia evidenzia che la riduzione ex lege di un punto percentuale della misura dell'aggio a decorrere dal 1o gennaio 2013 ha comportato un onere pari a 50 milioni di euro a carico della Società medesima.
  Ciò premesso, anche in considerazione della particolare situazione congiunturale, Equitalia non sarebbe in condizione di procedere ad un efficientamento della riscossione dei tributi, né di conseguire risparmi di gestione tali da poter consentire il finanziamento di un'ulteriore riduzione dell'aggio, ai sensi della richiamata disposizione.
  Con riguardo allo schema di decreto per la determinazione della remunerazione, previsto dalla norma in oggetto, Equitalia Spa ha effettuato ricognizione dei costi rilevabili dal bilancio 2012, al fine di evidenziarne la consistenza in funzione di quanto richiesto dalla norma.
  Dall'analisi del bilancio di Equitalia per l'anno 2012 emergono, dunque, costi fissi (costi, cioè, sostenuti dalla Società per assicurare in un determinato periodo di tempo i fattori produttivi necessari a realizzare i volumi di attività) per un importo pari a 733,3 milioni di euro e i ricavi da aggio, per un importo pari a 594 milioni di euro.
  Sulla base di tali dati, la Società di cui trattasi non si troverebbe in condizione di coprire i costi con i ricavi.
  Considerando che il costo della struttura risultante dal bilancio certificato costituisce elemento fondamentale per la determinazione della remunerazione degli Agenti della riscossione, e benché Equitalia abbia posto in essere tutte le azioni possibili al fine di contenerlo, non si può prescindere dalla necessità di assicurare in maniera adeguata il presidio della funzione di deterrenza.
  Pertanto, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che dai dati pervenuti e dagli incontri intercorsi con i rappresentanti delle altre amministrazioni cointeressate è apparso difficilmente ipotizzabile uno schema di decreto che porti ad una riduzione dell'attuale remunerazione degli agenti della riscossione.
  Una ulteriore riduzione della remunerazione, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività.

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ALLEGATO 4

5-01435 Causi: Semplificazione delle modalità di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante rappresenta talune criticità in ordine alte modalità di versamento della nuova TARES.
  In particolare, l'onorevole chiede al Governo «quali misure intenda intraprendere al fine di semplificare le modalità di pagamento del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani anche per i comuni che continuano ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nei casi in cui i comuni non abbiano rinnovato o stipulato una nuova convenzione con l'Agenzia delle entrate, in tal modo evitando lo sdoppiamento della modalità di pagamento del tributo attualmente prevista con le previgenti modalità di riscossione (conto corrente postale, bonifico, eccetera) e quelle della maggiorazione previsto con il modello di versamento F24».
  Al riguardo il Dipartimento delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, condividendo le osservazioni formulate dall'onorevole interrogante e proprio in considerazione della finalità di evitare disagi per i contribuenti anche allo scopo di semplificare i rapporti con i comuni e tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione, ritiene che non si ravvisano motivi ostativi all'effettuazione dei pagamenti del tributo e della maggiorazione tramite modello F24, anche per i comuni non convenzionati.
  A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari ed informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano effettuati attraverso i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013.
  Ovviamente il Dipartimento ribadisce che i versamenti in questione potranno essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui all'articolo 14, comma 35, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Il Dipartimento fa presente che la soluzione appena individuata trova riscontro non solo nello stesso comma 4-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che fa salvo in ogni caso il versamento della maggiorazione, ma anche nell'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale stabilisce che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011».