CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 novembre 2013
118.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 NOVEMBRE 2013

ALLEGATO

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (C. 1690 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 210 milioni.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le somme di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni anche per attività ed opere connesse all'emergenza sociale derivante dalla crisi economica a favore di minori non stranieri;

  al comma 4 sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.
1. 7. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI;
   al comma 4, alinea, sostituire le parole: 210 milioni, con le seguenti: 270 milioni;
   al medesimo comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) quanto a 60 milioni di euro, parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti mediante la disposizione di cui al successivo articolo 3, comma 5-bis;
   all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 60 milioni di risparmi entro il 31 dicembre 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decretodel Pag. 37Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 4. Melilla, Marcon, Boccadutri, Piazzoni, Scotto, Fava, Nicchi, Aiello.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 80 milioni di euro;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI;
   al comma 4, sostituire la parola: 210 milioni, con le seguenti: 270 milioni;
   al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) quanto a 60 milioni di euro parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti mediante la disposizione di cui al successivo articolo 3, comma 1;
   all'articolo 3, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Al fine di consentire il finanziamento parziale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B, tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 650 milioni di euro per il medesimo anno;
   alla tabella B, di cui al medesimo articolo 3, comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire la cifra: 704,8, con la seguente: 764,8.
1. 5. Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni, Scotto, Fava, Nicchi, Aiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 160 milioni.
1. 8. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente: al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2, con le seguenti: al comma 1,
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle somme incassate in attuazione Pag. 38dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109, per un ammontare pari a 20 milioni di euro.
1. 13. Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con la dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2013, di cui 30 milioni da assegnare al comune di Lampedusa e Linosa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dall'assegnazione delle suddette risorse sul sito ufficiale del comune di Lampedusa e Linosa deve essere pubblicato un resoconto degli impieghi delle risorse ai fini della trasparenza della gestione.
1. 15. Currò, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 2, dopo le parole: sul territorio nazionale, aggiungere le seguenti: e le connesse operazioni di identificazione e rimpatrio.
1. 10. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 4, alinea, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 120 milioni;
   al medesimo comma 4, sopprimere la lettera a).
1. 12. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 190 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 4, alinea, sostituire le parole: 210 milioni, con le seguenti: 70 milioni;
   al medesimo comma 4, sopprimere le lettere a) e c).
1. 11. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: la cui ripartizione, aggiungere le seguenti: tra gli enti locali.
1. 6. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: Al fine di fronteggiare fino a: territorio nazionale con le seguenti: Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) capoverso 2-quater del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 5, lettera a), dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater. Per l'anno 2013 sono escluse dal Patto di stabilità interno degli enti locali le spese sostenute per interventi di vigilanza e rafforzamento della sicurezza per un importo di 150 milioni.
1. 18. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Una quota del Fondo di cui al presente comma, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata alla copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera Oa) del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 5, lettera a) premettere la seguente:
   Oa) al comma 1, le parole: «dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»;
1. 17. Guidesi, Borghesi.

Pag. 39

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Le finalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono definite con apposito atto di indirizzo delle commissioni parlamentari competenti trasmesso al Ministero dell'interno entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 9. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della trasparenza dell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014, il Ministro dell'interno presenta una relazione informativa al Parlamento per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate con il comma 2, sia delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
1. 16. Currò, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: la medesima somma è riversata al fondo di cui al citato articolo 14-bis. Alla copertura dell'onere di cui alla presente lettera si provvede ai sensi della successiva lettera a-bis).

  Conseguentemente, al comma 4 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
    a-bis) In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, per l'anno 2013, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione, applicato a conguaglio nel mese di novembre 2013, e le minori spese degli enti previdenziali così determinate sono riversate al fondo di cui alla lettera a), ultimo periodo, del presente comma. Il contributo di perequazione è pari a:
    a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
    b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
    c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
    d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
    e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
    f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
    g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
    h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.
1. 14. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
1. 1. Boccadutri, Marcon, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 50 milioni di euro mediante quota parte delle riduzioni delle spese di bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 3, comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di consentire il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), ed Pag. 40il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 640 milioni di euro per il medesimo anno.

  alla tabella B, di cui al medesimo articolo 3, comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 754,8.
1. 2. Boccadutri, Marcon, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
quanto a 50 milioni di euro mediante i risparmi conseguiti mediante la disposizione di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 50 milioni di risparmi entro il 31 dicembre 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 3. Marcon, Boccadutri, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il potenziamento delle politiche di coesione)
.

  1. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata Pag. 41l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi europei.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  3. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
  4. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 1, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
1. 01. Marchi, De Micheli.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro destinati ad incrementare, per l'anno 2013, il contributo spettante alle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i restanti 120 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, Pag. 42liquidi ed esigibili degli enti locali» e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.
   al comma 4, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000.
2. 31. Guerra.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per il 2013, si provvede in quota parte a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.
2. 14. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2:
   dopo le parole: del comma 1 aggiungere le parole: e le relative spese.
   aggiungere, infine, il seguente periodo: Alla copertura delle eventuali maggiori spese derivanti dal presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
2. 19. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, sopprimere la parola: non.
2. 8. Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire una più razionale evoluzione ed una maggiore economicità, funzionalità ed efficacia dei processi di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei comuni, anche in relazione alla normativa riguardante la riforma degli enti di area vasta, la lettera b) del comma 31-ter, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, è sostituita dalle seguenti:
   «b) entro il 1o gennaio 2014 con riguardo ad altre due funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   b-bis) entro il 1o gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28».
2. 30. Guerra.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 590 milioni con le seguenti: 1040 milioni.
   alla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   Ministero dell'economia e finanze: 904,8;
   Ministero dello sviluppo economico: 273,0.
2. 33. Castelli, Sorial, Currò, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 590 milioni con le parole: 1.040 milioni.
2. 13. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5, lettera a) premettere la seguente:
   Oa) al comma 1, le parole: «dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2015».

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, lettera Oa) del presente comma si Pag. 43provvede per l'anno 2013 a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto per una quota pari a 70 milioni di euro e per l'anno 2014 tramite una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge di stabilità per l'anno 2014 per un importo pari a 500 milioni di euro.
2. 20. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5, lettera a), dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:
  2-bis.1. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, che gestiscono in economia Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015, per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente.
  2-bis.2. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite termini e modalità di quanto previsto dal comma 2-ter.
2. 17. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 16 è inserito il seguente:
  «16-bis. Per l'anno 2013 ai comuni titolari di concessione per l'esercizio del gioco d'azzardo sono concessi spazi finanziari complessivamente pari a 40 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto dell'importo di cui al periodo precedente, in proporzione all'ammontare, registrato in media nel triennio 2007-2009, degli importi corrisposti alle società di gestione delle case da gioco, in forza di obblighi convenzionali intercorrenti tra le parti, e delle imposte correlate alla gestione del casinò»;

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 9. Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, è inserito il seguente:
  14-bis. A decorrere dall'esercizio 2013, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3 e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese a carico del comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'Interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. L'esclusione opera nei limiti della spesa media relativa al triennio di riferimento per la fissazione dell'obiettivo di patto, delle spese sostenute per le medesime finalità. Alla copertura degli oneri del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, Pag. 44del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2. 32. Guerra.
(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 26, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».
2. 1. Milanato.

  Al comma 5 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 26, è inserito il seguente:
  «26-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, il comma 26 si applica limitatamente alle lettere c), d) ed e)».
2. 2. Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In vista del definitivo processo di riordino, nei soli confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle province, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
   a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
   b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2014 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1o luglio 2015. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante».
   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Il termine di cui al comma 8 per le società controllate direttamente o indirettamente dalle province è prorogato al 31 dicembre 2015».
2. 28. Guerra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dell'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostitute dalle seguenti: «dividendo per due il valore venale del bene».
2. 29. Sani, Petitti.
(Inammissibile)

Pag. 45

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso situato nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 22. Cenni, Dallai, Causi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni che realizzano interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. L'esclusione delle spese complessive opera nei limiti di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 11. Dallai.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le riconosciute caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto anche territoriale di Venezia e della sua laguna, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società già costituite per assolvere agli impegni richiesti dalla legislazione in materia di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139.».
2. 24. Martella.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è fatto obbligo di ridurre pariteticamente le predette maggiorazioni, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, Pag. 46un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è fatto obbligo di ridurre pariteticamente le predette maggiorazioni, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.».
2. 21. Giampaolo Galli.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: è consentita la riduzione delle con le seguenti: è fatto obbligo di ridurre pariteticamente le.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie»;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «è consentita la riduzione delle» con le seguenti: «è fatto obbligo di ridurre pariteticamente le»;
   c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie»;
   d) al terzo periodo, sopprimere le parole: «o destinazione a finalità extrasanitarie».
*2. 10. Palese.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: è consentita la riduzione delle, con le seguenti: è fatto obbligo di ridurre pariteticamente le.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie»;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «è consentita la riduzione delle» con le seguenti: «è fatto obbligo di ridurre pariteticamente le»;
   c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie»;
   d) al terzo periodo, sopprimere le parole: «o destinazione a finalità extrasanitarie».
*2. 16. Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Sottanelli, De Mita.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
2. 23. Causi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 7.
2. 34. Castelli, Sorial, Currò, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 7, sopprimere la lettera b).
2. 12. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    e) da rappresentanti dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.»
2. 6. Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.
(Inammissibile)

Pag. 47

  Al comma 7, lettera c), primo periodo, dopo le parole: all'immediata estinzione dei propri debiti aggiungere le seguenti: se compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno.
*2. 5. Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 7, lettera c), primo periodo, dopo le parole: all'immediata estinzione dei propri debiti aggiungere le seguenti: se compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno.
*2. 26. Rughetti, Guerra, Giulietti, La Forgia, De Menech.

  Al comma 7, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: formale certificazione alla Regione fino alla fine della lettera, con le seguenti: formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi, La Ragioneria generale dello Stato rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al Tavolo di cui al comma 4 al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi.
2. 25. Rughetti, Guerra, Giulietti, La Forgia, De Menech.

  Al comma 7, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 ottobre 2013 con le seguenti: entro il 30 novembre 2013.
2. 7. Melilla, Boccadutri, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 8.
*2. 35. Castelli, Sorial, Currò, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Ruocco, Cariello.

  Sopprimere il comma 8.
*2. 4. Melilla, Boccadutri, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche alla generalità dei terreni che non rientrino nelle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), primo periodo, e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. 27. Tentori.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del Fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'ANCI, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria 1).
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.
  3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, Pag. 48anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da Fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al Fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
2. 01. Rughetti, Guerra, Giulietti, La Forgia, De Menech.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di 640 milioni di euro per il medesimo anno.

  Conseguentemente:
   alla tabella B, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 754,8;
   sopprimere, al medesimo articolo, il comma 5.
3. 2. Marcon, Boccadutri, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.

  Alla tabella B, di cui al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla voce Ministero dell'economia e finanze sostituire la cifra: 704,8 con la seguente: 729,8;
   alla voce Ministero dello sviluppo economico sostituire la cifra: 23,0 con la seguente: 43,0.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5.
3. 6. Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 2, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ed alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento «Expo Milano 2015».
3. 5. Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere il comma 5.
3. 1. Marcon, Boccadutri, Melilla, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 45 milioni di risparmi entro il 31 dicembre 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data Pag. 49di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
3. 3. Melilla, Marcon, Boccadutri, Zan, Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.891.750 euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, ai fini della successiva riassegnazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 4. Misiani, Carnevali, Sanga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti Comuni, per forniture di importo inferiore a 1500 euro, possono derogare alle disposizioni di cui ai predetti commi a condizione che le forniture stesse siano acquisite a prezzi unitari non superiori, per beni e servizi identici o comparabili, a quelli rilevabili periodicamente dal mercato elettronico, dalla centrale di committenza o dalla Consip».
3. 7. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riapertura dei termini in materia di rideterminazione di valori di acquisto).

  1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   2) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;Pag. 50
   3) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

  2. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
  3. I soggetti che non effettuano la detrazione di cui al comma 2 possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data.
3. 01. Magorno, Fregolent.
(Inammissibile)