CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2013
117.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00413 Vacca: Sulle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica in tutti gli istituti italiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogante chiede che venga assicurato lo svolgimento delle attività didattiche alternative all'insegnamento delle religione cattolica, segnalando prassi non condivisibili di assegnazione delle supplenze al personale a ciò deputato.
  Occorre anzitutto premettere che sotto il termine generico di «attività didattiche alternative» all'insegnamento della religione cattolica, si individuano oggi quattro diverse possibilità di scelta da parte degli alunni maggiorenni e da parte dei genitori di quelli minorenni:
   lo svolgimento di attività didattiche e formative;
   lo svolgimento di attività di studio o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente;
   l'attività di studio o di ricerca individuale, senza assistenza di personale docente;
   la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

  La scelta di non frequentare la scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica pone a carico dell'istituzione scolastica obblighi procedurali legati al passaggio di responsabilità ai genitori degli alunni minorenni mentre le attività di studio libero comportano oneri di carattere organizzativo.
  Viceversa, per quanto riguarda le attività didattiche e formative alternative, è compito di ciascuna scuola, ed in particolare del collegio dei docenti, effettuare una specifica programmazione sulla base delle richieste e delle proposte pervenute all'inizio dell'anno scolastico da parte degli interessati, attribuendo tale insegnamento a uno o più docenti.
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è intervenuto più volte per ribadire tale principio e per dettare le relative disposizioni organizzative. Si ricorda, da ultimo, la circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 sulle iscrizioni anno scolastico 2013/2014 e la circolare n. 61 del 2012 che ha impartito istruzioni per lo svolgimento delle attività alternative relativamente all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
  Si aggiunge che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 7 marzo 2011, ha fornito istruzioni e puntuali rassicurazioni sulla gestione economica e amministrativa del personale da impegnare nelle attività alternative all'insegnamento della religione.
  Lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica è dunque disciplinato da un quadro normativo sufficientemente chiaro, a fronte del quale si ribadisce l'impegno del Ministero ad assicurarne la corretta applicazione. In tal senso, gli Uffici scolastici regionali sono tenuti ad acquisire le segnalazioni di eventuali inadempienze e a intervenire per l'accertamento delle responsabilità e per il ripristino delle procedure che consentono agli studenti di avvalersi delle attività alternative.

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ALLEGATO 2

5-00531 Sereni: Sui docenti precari presso i conservatori di musica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione ha per oggetto il personale precario dei conservatori di musica e la trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge n. 143 del 2004 in graduatorie ad esaurimento.
  La questione sollevata dall'On.le interrogante è stata definita dal decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, la cui conversione in legge è attualmente all'esame del Senato, dopo l'approvazione da parte della Camera.
  L'articolo 19 del predetto decreto prevede infatti che, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013/2014, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto legge n. 97 del 2004 (convertito dalla legge n. 143 del 2004), siano trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  Resta ferma la circostanza che l'attribuzione degli incarichi dalle predette graduatorie può avvenire nel limite fissato dall'articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994 per i concorsi per soli titoli (vale a dire il 50 per cento dei posti disponibili) e subordinatamente al ricorso in via prioritaria alle preesistenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999.
  A dimostrazione dell'impegno che il Governo sta rivolgendo al settore in esame, giova ricordare che il predetto articolo 19 del decreto-legge istruzione prevede anche un'altra misura, introdotta grazie al contributo fornito da questa Commissione in sede di analisi parlamentare del provvedimento, diretta a assicurare una maggiore continuità didattica, un migliore funzionamento delle istituzioni AFAM e a tutelare le aspettative del personale precario.
  La norma richiamata introduce nuove graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, nelle quali verrà inserito il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato e che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni.
  Secondo quanto previsto nel decreto, la norma descritta troverà applicazione fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di procedure sul reclutamento del personale.