CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 novembre 2013
116.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690 Governo.

NOTA PREDISPOSTA DAGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Con riferimento alle osservazioni ed alle richieste di chiarimento contenute nella nota di lettura predisposta dagli uffici del Servizio Bilancio della Camera dei deputati riguardo al provvedimento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue:
  Articolo 1, commi 1-4 Disposizioni in materia di immigrazione: In merito alla copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2, pari a complessivi 210 milioni di euro per il 2013, cui si ricorre, tra l'altro, per 90 milioni di euro al Fondo rimpatri degli stranieri e per 50 milioni di euro al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, estorsioni ed usura, si conferma, al Servizio Bilancio, la sussistenza delle effettive disponibilità delle predette risorse nonché la possibilità che quelle residue possano garantire, senza bisogno di eventuali rifinanziamenti, il perseguimento delle finalità alle quali sono istituzionalmente destinate; in merito poi ai profili di quantificazione per il versamento al bilancio dello Stato da parte dell'Inps di 70 milioni di euro, derivanti dai proventi del pagamento del contributo forfettario dei datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 109/2012, hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, si ritiene che gli elementi informativi di dettaglio vadano richiesti al vigilante Ministero del lavoro e della previdenza sociale che potrà acquisire tali informazioni direttamente dall'Ente interessato (Inps).
  Articolo 2, commi 1-4 Integrazione Fondo di solidarietà comunale: il Servizio Bilancio rileva che la norma appare suscettibile di produrre effetti negativi sul debito. Infatti entrambe le voci di spesa ridotte per finalità di copertura riguardano risorse utilizzabili, a legislazione vigente, esclusivamente a riduzione del debito. Viceversa, l'incremento di risorse del Fondo di solidarietà – sebbene utilizzabile solo nell'ambito del patto di stabilità interno, che non tiene conto di tali risorse aggiuntive – consente maggiori margini di cassa per spese di parte corrente non necessariamente derivanti da debiti pregressi.
  Al riguardo, si rappresenta che la norma in esame non è suscettibile di produrre effetti negativi sul debito, in quanto le risorse destinate a copertura degli oneri ivi previsti sarebbero rimaste, comunque, inutilizzate nell'ambito del bilancio statale:
   il contributo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 228 del 2012, per la quota non attribuita alle regioni Puglia e Molise, non avendo provveduto queste ultime a cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio;
   le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, assegnate, ma non erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A., in quanto gli enti locali interessati non hanno provveduto a stipulare i relativi contratti di anticipazione di liquidità.

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  Con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, si confermano le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 - Ministero dell'economia e delle finanze) di cui è previsto l'utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2014.
  Articolo 2, comma 5 Patto di stabilità interno enti locali 2013: Il Servizio Bilancio osserva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce i dati posti alla base della quantificazione. Quest'ultima non appare, pertanto, suscettibile di verifica, non risultando a tal fine utilizzabili i dati relativi alla spesa corrente degli enti locali rinvenibili da precedenti relazioni tecniche. Infatti, nelle ultime quantificazioni predisposte dal Governo sono stati utilizzati i dati di spesa corrente delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti riferiti al triennio 2006-2008. Non risultano invece disponibili, per tale aggregato di enti, i dati di spesa corrente, rilevanti ai fini del vincolo, riferiti al triennio 2007-2009 (periodo preso a base dalla norma). Inoltre, non è mai stato fornito l'aggregato di spesa riferito ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, assoggettati al patto a decorrere dall'esercizio in corso.
  Al riguardo, si evidenzia che la spesa di riferimento per il totale del comparto degli enti locali ovvero la media degli impegni di parte corrente per il triennio 2007-2009 è pari a 46,9 miliardi di euro per i comuni e pari a 8,9 miliardi di euro per le province.
  Il Servizio Bilancio segnala, inoltre, che la quantificazione operata dalla relazione tecnica in esame (450 mln con riferimento ad un aumento dello 0,81 per cento riferito a tutti gli enti locali) non appare del tutto coerente con quella, sopra citata, operata dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 102/2013 (550 mln con riferimento ad un aumento dell'1 per cento riferito ai soli enti che non adottano la sperimentazione): i due importi risulterebbero, infatti, coerenti solo nell'ipotesi di assenza di enti in sperimentazione.
  Al riguardo, si rappresenta che nel 2014 viene sospesa la virtuosità così come prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 2012. Di fatto, il premio individuato per gli enti virtuosi viene considerato premio per gli enti in sperimentazione. Pertanto, nel 2014 non si registra l'effetto di miglioramento dell'indebitamento netto perseguito con la sospensione prevista per il 2013.
  Sotto il profilo metodologico, il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
   se l'inasprimento del vincolo, disposto a meno di tre mesi dalla fine dell'esercizio cui il medesimo vincolo è riferito, possa generare difficoltà operative per gli enti locali, tenuti ad individuare misure aggiuntive e impreviste di risparmio da attuare in brevissimo tempo. Considerata la contestuale disposizione programmatica volta a prospettare la possibilità di un recupero di spazio finanziario per la spesa in conto capitale nel 2014, è presumibile che l'inasprimento dei vincoli per il 2013 si traduca, sul piano operativo, in un rinvio dei pagamenti a fronte degli impegni di spesa in conto capitale assunti, alimentando il fenomeno del ritardo dei pagamenti che, con altre misure (presenti anche nel provvedimento in esame) si intende contrastare.

  In merito, si evidenzia che in base alla circolare applicativa del patto di stabilità interno e in considerazione di quanto indicato nel comma 6 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, gli enti sono stati invitati, comunque, a programmare le loro esigenze di spesa sulla base dell'obiettivo più alto;
   se la sospensione delle forme premiali o sanzionatorie per il biennio 2013-2014 riferite al rispetto dei parametri di virtuosità possa, di fatto, disincentivare gli enti locali alla progressiva convergenza verso i predetti parametri, con la conseguente perdita dei relativi effetti di efficientamento anche sotto il profilo finanziario.

  In merito, si ritiene che l'adesione alla sperimentazione dei nuovi principi contabili Pag. 63sia una forma di convergenza verso registrazioni contabili più veritiere altrettanto virtuosa;
   se sia confermata la disposizione, non espressamente fatta salva dalla norma in esame, che prevede la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente con riferimento agli enti in sperimentazione, da determinarsi con decreto ministeriale per un importo complessivo di 20 mln di euro per il 2013. In caso contrario, ove tale disposizione dovesse ritenersi tacitamente abrogata, ne discenderebbero corrispondenti risparmi per l'esercizio in corso.

  Al riguardo, si rappresenta che la disposizione che prevede la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente con riferimento agli enti in sperimentazione per un importo complessivo di 20 milioni di euro per il 2013, ovvero l'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, non è abrogata. Il relativo decreto ministeriale di riparto, su cui la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2013, è in fase di perfezionamento.
  Articolo 2, comma 7 Pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti locali: il Servizio Bilancio chiede che venga chiarito se la possibilità, prevista dalla norma di cui alla lettera a), di utilizzare nel 2014 le disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 possa determinare uno slittamento al 2014 di parte degli effetti iscritti sul saldo di fabbisogno del 2013.
  La possibilità di utilizzare nel 2014 le disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 discende dalla considerazione che la procedura di assegnazione delle risorse alle regioni potesse far slittare l'effettivo pagamento dei debiti, pagamento che determina il reale impatto sul fabbisogno (in quanto le anticipazioni rappresentano flussi interni alla pubblica amministrazione). Pertanto la modifica non fa altro che prendere atto di una situazione i cui effetti finanziari sono stati già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.
  Il Servizio Bilancio non ha osservazioni in merito alle restanti disposizioni, nel presupposto – confermato dalla relazione tecnica – che gli eventuali effetti sui saldi di competenza economica derivanti dal pagamento dei debiti fuori bilancio siano contabilizzati nei bilanci degli enti locali e rientrino nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
  Relativamente al secondo punto, si conferma che la norma, finalizzata ad ampliare i requisiti per accedere alle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto i pagamenti dei debiti fuori bilancio devono avvenire sempre nell'ambito dei vincoli del patto. Il riconoscimento dei predetti debiti, inoltre, deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento giuridico e la relativa copertura deve essere reperita nei bilanci degli enti territoriali a valere su risorse diverse dalle anticipazioni di liquidità di cui al citato decreto-legge n. 35/2013.
  Articolo 3 Disposizioni finanziarie vengono chiesti chiarimenti in merito:
   1. alla esclusione dagli accantonamenti di risorse disposte dal «comma 2 dei capitoli su cui si siano formati debiti e in quanto tali non suscettibili di rimodulazioni in riduzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013»;

   2. alle conseguenze che possano derivare dalla sospensione per l'anno 2013 – limitatamente ai capitoli interessati dagli accantonamenti di risorse disposti ai sensi del comma 2 – della facoltà riconosciuta ai dirigenti responsabili della gestione di disporre variazioni compensative di sola cassa occorrenti ai fini dell'effettuazione dei pagamenti nei tempi stabiliti, posto che tale facoltà appare funzionale al progressivo contenimento dell'insorgenza di posizioni debitorie a carico dell'amministrazione statale.

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  In merito al primo punto, si conferma che tale esclusione è stata opportunamente operata sui capitoli interessati.
  In relazione al secondo punto, si rappresenta che la sospensione della facoltà di disporre variazioni compensative di sola cassa relativamente ai capitoli oggetto di accantonamenti si rende necessaria al fine di assicurare l'effettiva realizzazione dei risparmi attesi dalla norma. Essendo la limitazione della dotazione di cassa corrispondente ad un pari accantonamento di competenza, si rileva come la disposizione operi prioritariamente attraverso la limitazione degli impegni e di conseguenza sui corrispondenti pagamenti. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni di chiedere le integrazioni di cassa a valere sullo specifico fondo di riserva nel caso di pagamenti volti ad evitare il formarsi di debiti.