CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 ottobre 2013
114.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00401 Senaldi: Delocalizzazione delle imprese italiane situate nelle zone di confine con la Confederazione Elvetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, il decreto legge n. 69/2013 – cosiddetto «Decreto del Fare» – prevede misure a sostegno alle imprese e, soprattutto per le Piccole e Medie Imprese, l'obiettivo del decreto è di semplificare il quadro fiscale, amministrativo e normativo, sostenere l'accesso al credito per le attività produttive, liberalizzare i servizi e migliorare le infrastrutture. Successivamente con la legge n. 9 agosto 2013, n. 98 di conversione con modificazione del decreto-legge n. 69/2013, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 2, sono stati predisposti i previsti i decreti di attuazione.
  In particolare, sarà facilitato l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia con ampliamento della platea delle Piccole e Medie Imprese beneficiarie e rifinanziamento di 50 miliardi di euro.
  Altri 5 miliardi sono stati stanziati per il finanziamento a tasso agevolato dell'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature: i fondi saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate e avranno durata massima di 5 anni, fino a 2 milioni di euro per ciascuna impresa. Alle imprese miste vengono concessi benefici per l'accesso ai crediti agevolati e vengono predisposte le zone a «burocrazia zero».
  Un'importante misura è quella relativa al ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, che prevede un indennizzo monetario, a carico delle pubbliche amministrazioni in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro.
  Il sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale si traduce nell'istituzione di un «Fondo di garanzia per i grandi progetti», al quale sono stati destinati 50 milioni di euro per il biennio 2013-2014.
  Sono rifinanziati i Contratti di Sviluppo nel Centro-Nord, gestiti da Invitalia e liberalizzato il mercato del gas naturale.
  Con riferimento ai costi dell'elettricità, sono state modificate le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6 e bloccata la maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi.
  In tema di semplificazioni è stata abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore sui versamenti IVA.
  Sono state apposte modifiche anche alle regole sulla pignorabilità delle proprietà immobiliari: «se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l'esproprio dell'immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro. L'esecuzione dell'esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi; per le imprese i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro».Pag. 136
  Viene poi ridisegnato un Fisco definito «amico» per chi è in difficoltà stabilendo la possibilità da parte di Equitalia di concedere al debitore una dilazione dei pagamenti per l'estinzione del debito prorogando fino a un massimo di 120 rate mensili (invece di 72). L'estensione è concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano non effettua il pagamento di 8 rate consecutive (e non più 2).
  Sempre con riferimento ad Equitalia, viene estesa la proroga della concessione all'Ente di riscossione anche ai crediti non tributari (sanzioni amministrative, multe, etc.) e viene fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza per adottare il DM di definizione del quantum dovuto a Equitalia con il superamento del sistema dell'aggio.
  Infine, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, la vigente disciplina statale in materia di IRAP nulla prevede in tema di agevolazioni fiscali specificatamente riservate ad imprese ubicate in zone di confine.
  Pur tuttavia si evidenzia che le Regioni hanno facoltà di differenziare l'aliquota IRAP (articolo 16, c. 3, d.lgs. n. 446/1997) e che a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'articolo 5 del d.lgs. n. 68/2011, prevede che le Regioni a statuto ordinario possono ridurre, senza alcun limite, le aliquote IRAP e possono disporre deduzioni dalla base imponibile, fermo restando il rispetto della vigente normativa dell'Unione europea. Ne consegue che l'eventuale adozione di misure fiscali destinate a favorire imprese e territori deve tenere conto dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00473 De Menech: Continuità produttiva dell'azienda Serman Energy Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. De Menech inerente alla situazione occupazionale dei lavoratori dell'impresa Serman Energy Srl – operante nel settore della realizzazione e manutenzione di centraline idroelettriche – con sede legale ed unità operativa in Pieve d'Alpago (BL).
  Com’è noto all'Onorevole interrogante che lo scorso, 16 luglio la Serman Energy Srl – già in liquidazione – è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale civile di Belluno che ha provveduto – qualche giorno dopo – alla nomina del curatore fallimentare.
  In data 22 agosto c.a., la Serman Energy Srl ha comunicato alle rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché alla Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.
  A seguito di tale comunicazione, lo scorso 9 settembre, presso gli uffici del curatore fallimentare, si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori al fine di esperire l'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 223/1991.
  Nel corso dell'incontro, in particolare, è emersa l'impossibilità da parte dell'impresa di proseguire l'attività lavorativa e di individuare soluzioni alternative al licenziamento del personale che, pertanto, risulta essere una misura purtroppo inevitabile.
  In conformità a quanto convenuto nell'accordo, lo scorso 12 settembre, il curatore fallimentare ha proceduto al licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale a seguito di fallimento, nei confronti di 32 lavoratori in forza presso lo stabilimento di Pieve d'Alpago (BL).
  Lo stesso curatore, in data 1o ottobre c.a., ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 223/1991 – al Centro per l'Impiego di Belluno l'elenco dei lavoratori licenziati, ai fini dell'attivazione della procedura di mobilità. Il predetto elenco è stato approvato con determinazione dell'Amministrazione provinciale del 4 ottobre c.a.
  Nello specifico, sono stati inseriti nelle liste di mobilità 29 dipendenti, in quanto i restanti tre dipendenti risultavano assunti a tempo determinato e come tali sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge.
  Dunque, devo purtroppo dare atto che nel caso in esame non è stato possibile attivare strumenti volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00585 Gagnarli: Emanazione di nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Presidente, Onorevoli colleghi,
   l'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, così come modificato e convertito dalla legge n. 134 del 2012, ha chiarito, com’è noto, che «è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici
  La definizione introdotta, che ho appena riportato, toglie ogni dubbio sull'interpretazione dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ordine al digestato di origine agricola.
  Ciò che, adesso, occorre disciplinare, con il decreto interministeriale previsto ex lege, sono le caratteristiche, le modalità d'impiego e le operazioni che rendono il digestato equiparabile ai concimi di origine chimica per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso.
  A questo proposito, sottolineo che gli Uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno elaborato una proposta condivisa, dal punto di vista tecnico, con le Regioni e con le Amministrazioni centrali coinvolte sui vari aspetti della problematica, tra cui i Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti, e sulla quale si è in attesa delle determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio necessarie al fine della formalizzazione del concerto previsto per l'emanazione.
  Ciò premesso, appare opportuno rammentare che dai diversi studi scientifici sulla tematica – come ad esempio l'Indagine effettuata dal Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia sul contenuto di Elementi Potenzialmente Tossici (PTEs) e di Inquinanti Organici Persistenti (POPs) in residui dell'industria agroalimentare destinabili alla Digestione Anaerobica (DA) – emerge l'assenza di elementi pericolosi PTEs ed inquinanti POPs nel digestato ottenuto da sottoprodotti d'origine vegetale, derivanti dai processi di trasformazione dell'industria agroalimentare.
  In relazione alle problematiche inerenti il settore delle energie rinnovabili in generale, è evidente che si tratta di realtà in continua evoluzione ed oggetto di interventi di regolazione a livello comunitario finalizzati alla promozione e diffusione delle fonti rinnovabili di energia, anche in considerazione degli obiettivi europei in termini di consumi energetici da fonti rinnovabili e riduzione di emissioni inquinanti.
  L'ordinamento italiano, pertanto, si conforma all'evoluzione normativa comunitaria con atti di recepimento tra i quali, da ultimo, il decreto legislativo n. 28 del 2011 che, essendo attuativo della seconda direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili, ha già ampiamente modificato ed aggiornato le disposizioni del decreto legislativo Pag. 139n. 387 del 2003 citato dagli interroganti ed attuativo della prima direttiva 2001/77/CE sulle fonti rinnovabili.
  In considerazione dell'evoluzione tecnologica e quindi normativa, le Linee guida prevedono il monitoraggio sulla concreta applicazione in ambito regionale. Scopo di tale monitoraggio è anche quello di valutare le eventuali proposte degli enti territoriali rivolte all'implementazione della normativa stessa, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi-procedimentali, sia per quanto riguarda la parte più tecnica.
  Ad oggi, le Linee guida hanno solo un allegato tecnico, specifico per gli impianti eolici, nel quale sono analizzati tutti i potenziali impatti sulle componenti ambientali e le relative misure di mitigazione.
  Sicuramente è volontà di questo Governo proseguire in tal senso verso l'integrazione delle Linee guida con ulteriori allegati tecnici riguardanti gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, ivi compresi quelli segnalati dagli interroganti.
  Le Linee guida mirano, infatti, alla coniugazione delle esigenze di sviluppo economico con quelle di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle risorse naturali e culturali, demandando alle Regioni e alle Province autonome la conciliazione sul territorio delle politiche di tutela ambientale e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie da fonti rinnovabili attraverso l'adozione di atti di programmazione, ivi compresi quelli di individuazione delle aree e siti non idonei, congruenti con i vincoli ambientali e con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata.
  La ripartizione fra le Regioni e Province autonome dell'obiettivo nazionale, che l'Italia si è impegnata a raggiungere, al 2020, in termini di consumi energetici da fonti rinnovabili e riduzione di emissioni inquinanti, è avvenuta con il decreto ministeriale 15 marzo 2012 cosiddetto Burden Sharing. La ripartizione regionale delle quote dei consumi da energie rinnovabili è stata determinata facendo riferimento al potenziale tecnico-economico di sfruttamento delle fonti rinnovabili nelle singole Regioni e tenendo conto delle disponibilità locali delle fonti, privilegiandone un utilizzo secondo principi di sostenibilità ambientale ed economici.
  Alla Regione Toscana, citata dagli interroganti, è stato assegnato un obiettivo pari al 16,5 per cento al 2020 sui consumi complessivi; ciò richiederà un incremento dei consumi da rinnovabili pari al 158 per cento, conseguibile sia con azioni per il contenimento dei consumi di energia che con incrementi della produzione (elettrica e termica) rinnovabile.
  A completezza informativa, si fa presente che il Piano di indirizzo energetico attualmente in vigore in Toscana è stato adottato nel 2008 e che, nell'ottobre 2012, la Regione ha avviato le consultazioni pubbliche per la definizione del nuovo Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) con l'obiettivo di far confluire in questo nuovo atto il Piano di indirizzo energetico regionale (PIER) e il Programma regionale per le Aree Protette, permettendo così un processo di aggiornamento della strategia territoriale per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 nonché al fine espresso di «governare pienamente la complessità degli effetti ambientali che scaturiscono dalle dinamiche della società toscana, superando la visione settoriale; e di accorpare, razionalizzare e snellire gli strumenti di programmazione ambientale insieme ai tempi di costruzione delle politiche».

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00699 Albanella: Ripristino dell'attività del Centro di ricerca tossicologico e tossicogenomico della società Myrmex Spa.
Interrogazione n. 5-00707 Burtone: Attività del Centro di ricerca tossicologico e tossicogenomico della società Myrmex Spa e continuità produttiva dello stabilimento di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo in quanto relative al medesimo argomento.
  Risulta che la Wyeth Lederle, a seguito della fusione con la Pfizer, dichiarerò la volontà di interrompere tutte le attività connesse al Centro di Ricerca procedendo con un processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei vari siti, tra cui quello di Catania.
  La cessione fu fatta a favore della Myrmex, società dedita alla commercializzazione di protesi ortopediche con sede a Milano ed interessata ad espandere la propria presenza nelle regioni meridionali.
  La Wyeth Lederle, al fine di attuare la cessione del proprio ramo d'azienda, richiese «un patto di stabilità occupazionale « alla Myrmex con il quale quest'ultima si impegnava a non dichiarare lo stato di crisi aziendale né di avviare procedure di licenziamento collettivo o individuale nel corso dei 24 mesi successivi dalla data di efficacia della cessione stessa.
  In merito alle attività della subentrante nel sito in oggetto, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato che la società Myrmex Spa in quanto subentrante per cessione di ramo d'azione alla società Wyeth Lederle Spa partecipa alla programmazione comunitaria dei fondi PON per il 2007-2013 con un progetto che ha per tema «Identificazione di biomarcatori e sviluppo di metodi diagnostici e terapeutici nel campo dell'oncologia e della biologia vascolare» e afferisce all'ambito salute dell'uomo e biotecnologie.
  Con Decreto Direttoriale del 26/11/2012 il progetto in questione è stato ammesso alle agevolazioni per un importo complessivo pari a euro 14.188.975,00 di cui euro 12.366.475,00 a valere sui fondi FESR e FdR del PON R&C, ed euro 1.822.500,00 a valere sulle disponibilità del FAR per gli anni 2009-2010-2011.
  Successivamente in data 11/12/2012 è stato sottoscritto il Disciplinare di concessione delle agevolazioni.
  A seguito delle verifiche espletate dagli Uffici competenti del MIUR in data 12/07/2013 è stata trasmessa all'Ufficio competente del medesimo MIUR, la lettera di autorizzazione al pagamento pari a euro 3.055.627,00 a valere sui fondi PON e ad euro 29.250,00 a valere sui fondi FAR. Ad oggi risulta erogata la quota PON pari ad euro 3.055.627,00 con quietanza Banca d'Italia datata 07/08/2013.
  Con riferimento allo stato avanzamento lavori (SAL) il citato Ministero specifica che in data 24/07/2013 risultano archiviati digitalmente sul sistema informatico Sirio le rendicontazioni relative ai primi 5 SAL, comprensive di relazioni sulle attività svolte e di rendicontazioni dettagliata e documentata delle spese sostenute.
  Come previsto dalle normative vigenti in materia, gli Stati di Avanzamento sono soggetti a tre livelli di controllo: un esperto per la verifica del corretto avanzamento delle attività progettuali, l'istituto Pag. 141bancario convenzionato per la verifica del mantenimento delle caratteristiche di affidabilità e solidità dei soggetti industriali, un organismo competente per i controlli sulla spesa rendicontata con il compito di verificare per ogni singola voce di spesa la correttezza amministrativa e contabile.
  Solo in conseguenza degli esiti positivi di queste tre tipologie di analisi, che i soggetti in questione compiono anche attraverso specifiche visite in loco presso i soggetti attuatori, il MIUR procederà all'erogazione di quanto eventualmente spettante.
  Per quanto concerne, invece la vertenza, questa è stata seguita a livello territoriale, tuttavia non essendo configurabile un intervento automatico da parte di questo Ministero al fine di risolvere situazioni di crisi aziendale, è certamente possibile pervenire, su richiesta delle parti coinvolte, all'apertura di un tavolo al fine di affrontare le problematiche emerse.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00784 Vignali: Ricostituzione del Comitato interministeriale delegato a ratificare le delibere Simest relative al fondo di venture capital.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Comitato interministeriale (CIR) che delibera sulle operazioni a valere sul Fondo Unico di Venture Capital, composto da rappresentanti interministeriali e da esperti esterni, è scaduto lo scorso 9 marzo 2013 ed ha operato in regime di prorogatio fino al 23 aprile 2013.
  A tale proposito, si evidenzia che anche la Convenzione che regola i rapporti tra questo Ministero e la Simest per la gestione del suddetto Fondo è scaduta il 17 dicembre 2012. Pertanto, questo Ministero, al fine di accertare la corretta procedura da adottare per l'affidamento della gestione del suddetto Fondo, in particolare se dovesse essere effettuata una gara ad evidenza pubblica, ha consultato l'Avvocatura Generale dello Stato.
  L'Organo consultivo, in data 14 giugno 2013, si è espresso a favore dell'affidamento diretto a Simest; si è provveduto, quindi immediatamente ad avviare le consultazioni con la Società, allo scopo di definire un nuovo rapporto contrattuale, con validità pluriennale, che preveda condizioni e modalità più favorevoli per le aziende beneficiarie e minori costi a carico delle risorse pubbliche.
  Nelle more della definizione della nuova Convenzione, tuttavia, al fine di garantire l'operatività del Fondo, si è proceduto a stipulare, il 1o agosto scorso, una Convenzione di proroga con Simest, con scadenza al 31 dicembre 2013, inviata all'esame degli organi di controllo.
  Contestualmente sono state avviate le procedure per il rinnovo del Comitato con l'obiettivo di rendere l'organo deliberante sulle operazioni di venture capital più snello e senza costi, prevedendo sia la riduzione dei componenti da 11 a 6, sia l'eliminazione dei relativi compensi.
  Il decreto di ricostituzione del Comitato è stato firmato dal Vice Ministro Calenda il 18 settembre u.s. e vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 ottobre 2013 e pertanto, si procederà ad avviare la piena operatività del Fondo Venture Capital.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00998 Prodani: Piano di rilancio del settore turistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Prodani chiede di conoscere quali iniziative il Governo intende promuovere a favore e per il rilancio del settore turistico e quali funzioni siano riservate all'ENIT.
  Vorrei preliminarmente comunicare che mi fa piacere tornare a riferire in questa Commissione, sia perché la materia del turismo rientra nell'ambito di competenza della mia delega di Sottosegretario, sia per adempiere ad un dovere istituzionale. Ho ritenuto infatti, nel rispetto degli onorevoli interroganti, di rispondere a questo atto di sindacato ispettivo anche se presso questa stessa Commissione, e sul medesimo argomento, lo scorso 16 ottobre, è venuto a riferire direttamente il Ministro Bray.
  Il dato nuovo, rispetto alla mia precedente relazione del 18 settembre ed alla relazione del Ministro Bray in seduta congiunta con la X Commissione del Senato, è costituto dal fatto che, con DPCM del 21 ottobre scorso, sono stati disciplinati i termini e le modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero, in attuazione dell'articolo 1, commi da 2 a 8 e 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71.
  Con l'esercizio finanziario 2014 le risorse umane, strumentali e finanziarie saranno trasferite al Ministero, così da ripristinare l'operatività amministrativa delle funzioni in materia di turismo. Sarà quindi a breve realizzata una struttura compiuta di riferimento per il turismo, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si realizza così, esaurito l'iniziale momento di assestamento delle funzioni, quell'innovazione strategica, voluta da questo Governo, di unire sotto il medesimo Ministero la cultura ed il turismo, per la migliore integrazione e la massima valorizzazione di entrambi.
  Nel frattempo, attraverso la firma di una convenzione tra Enit ed Expo Spa, si è dato il via al registro digitale delle strutture ricettive, ovvero a un catalogo digitale delle imprese turistico alberghiere – aggiornabile e personalizzabile – e consultabile anche attraverso tablet e smartphone.
  Il Ministro ha illustrato in questa sede il piano strategico «Turismo Italia 2020. Crescita e cultura» articolato su cinque linee guida che vi riassumo:
   1. Governance: miglioramento del coordinamento tra gli organi di governo del turismo.
   2. Riprogettazione della missione e dell'organizzazione dell'Agenzia Nazionale del Turismo (oggi Enit) in linea con le migliori agenzie internazionali per il turismo.
   3. Miglioramento dell'offerta: potenziamento dell'offerta turistico nazionale in linea con le esigenze dei segmenti di clientela prioritari, valorizzando i poli culturali, il patrimonio diffuso, e le eccellenze territoriali (enogastronomiche, religiose, sportive, made in Italy).
   4. Riqualifica e consolidamento del patrimonio ricettivo.
   5. Formazione e investimenti: attrazione degli investimenti tramite incentivi Pag. 144specifici e burocrazia zero e riqualificazione della formazione per tutta la filiera.

  Non procedo alla disamina dei singoli punti, ampiamente illustrati dal Ministro Bray. Segnalo che il primo aveva come avvio la firma del DPCM di trasferimento delle funzioni, strutture e risorse al MiBACT, ora al visto degli organi di controllo, e vorrei precisare che il Ministero sta andando avanti nelle proposte preannunciate in questa sede come misure concrete di immediata attuazione.
  Mi riferisco, in particolare, alla predisposizione di un pacchetto di misure normative che dovranno costituire il contenuto del decreto legge «Valore Turismo». Esso proporrà tutte le misure che il Ministro ha anticipato, comprese quelle riferite alle attività di Enit-Agenzia nazionale per il turismo.
  L'atto è ancora allo studio dei nostri Uffici e non appare opportuno discuterne in questa sede prima della sua presentazione al Consiglio dei Ministri ove il Ministro avvierà il necessario confronto con i colleghi degli altri dicasteri interessati.